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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1054/2024 promossa da:
IN. (P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Sig.ra CP_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. CARMELO FARACI, ed elettivamente domiciliata CP_2 presso il suo studio in via Giacomo Leopardi n. 132, Catania;
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EMILIO CP_3 C.F._1
LAFERRERA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mineo 23, Catania;
OPPOSTA
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 30/01/2024, notificato a mezzo Part pec in pari data, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4601/2023, emesso da Tribunale di Catania, nel procedimento n. R.G. 13587/2023, il 21/12/2023, e notificatole in pari data a mezzo pec, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di CP_3 pagina 1 di 11 € 7.200,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, liquidate in €
567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi ed oltre spese generali nella misura del 15%., iva e c.p.a.;
- L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare: I. che tra le parti è intervenuto l'accordo in data 24.01.2022, che quantificava il residuo debito in € 5.450,00. II.
Disporre la immediata restituzione dei beni acquistati da come infra indicati nel CP_4 secondo motivo di opposizione (tettoia – telecamere – antifurto - motori e sensori del cancello elettrico). III. In subordine, in caso di mancata restituzione, previa valutazione economica dei beni stessi, dichiarare la compensazione ex art. 1243 tra le parti. IV. Per l'effetto, rigettare la richiesta di pagamento della somma di € 7.200,00 (settemiladuecento/00), oltre ad accessori e spese del monitorio, di cui al decreto ingiuntivo n. 4601/2023, ed annullare, revocare e/o con qualunque altra forma, rendere privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto. Si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/02/2024, si costituiva in giudizio l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “- in “via preliminare, dichiarare la CP_3 tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità, con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.4601/23 e preclusione di qualsiasi esame nel merito;
- in via preliminare, si chiede la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 4601/2023 ai sensi dell'art.648 c.p.c., per i motivi sopra elencati;
- in via preliminare, si chiede al Giudice di valutare se il verbale di mediazione n.2936/2023, effettuato presso l'organismo Concordia
Mediazioni S.r.l., possa assurgere a condizione di procedibilità superata, o se al contrario sia necessario riproporre un ulteriore tentativo di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda;
- In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità della prova per testi, formulata da parte opponente, in relazione all'articolato di prova A E B, che investe il test Avv. Esterini, tenuto conto che la prova del presunto accordo, contenente la risoluzione anticipata consensuale e la stima dei danni, deve essere data per iscritto e non tramite prova orale. - nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- infine, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti onorari, rimborso forfettario forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
pagina 2 di 11 In particolare, quanto alla tardività dell'opposizione, parte opposta eccepiva che:
Nei procedimenti che seguono il rito ordinario, la notifica dell'atto di citazione determina la pendenza della lite e la salvezza da prescrizioni e decadenze. Al contrario, nei procedimenti che seguono il rito locatizio o lavoro, il deposito del ricorso determina la pendenza della lite e la salvezza da prescrizioni e decadenze, a prescindere poi dall'effettiva notifica dello stesso alla controparte;
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene parte opponente avesse sbagliato ad utilizzare l'atto di citazione al posto del ricorso, per il principio del raggiungimento dello scopo, poteva salvarsi, solo nell'ipotesi in cui, nella stessa giornata, in cui aveva effettuato la notifica dell'atto di opposizione, ovvero il 30 Gennaio 2024, avesse anche depositato e iscritto a ruolo l'atto di citazione;
In realtà, tutto ciò non era avvenuto, con la diretta conseguenza che l'opposizione non era tempestiva e conseguentemente, a prescindere dal mutamento del rito, il decreto ingiuntivo n.
4601/2023, era passato in giudicato nella data del 30 Gennaio 2024;
Ai sensi dell'art.647 c.p.c. e 641 comma 1 c.p.c., dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito, derivava l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo;
Infatti, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevedeva che nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventasse esecutivo ed acquistasse autorità di cosa giudicata;
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art.647 c.p.c. e conseguentemente in presenza di un'opposizione ampiamente tardiva, chiedeva che venisse precluso qualsiasi esame del merito.
All'udienza di prima comparizione del 03/10/2024, il procuratore dell'opponente chiedeva un rinvio al fine di predisporre una proposta transattiva ed il precedente Giudice rinviava allo scopo all'udienza del 21/11/2024;
Alla detta udienza del 21/11/2024, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste ed eccezioni ed il precedente Giudice disponeva un rinvio all'udienza cartolare del 06/02/2025, al fine di consentire alle parti di dedurre in relazione alle eccezioni preliminari proposte;
pagina 3 di 11 Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025, l'opponente evidenziava come l'eccezione di tardività della iscrizione a ruolo dell'opposizione, formulata dall'opposta, fosse infondata, atteso che: “la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 13693 del 16 maggio 2024 ha statuito che l'emissione di un decreto ingiuntivo di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l'applicazione del rito speciale locatizio. In particolare, la Corte ha richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito. Secondo tali principi, l'ingiunto è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee. In altri termini, l'ingiunto può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello locativo.
Peraltro, la notifica è stata eseguita entro il termine di quaranta giorni e la iscrizione a ruolo
è avvenuta tempestivamente l'indomani della notifica”;
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025, parte opposta in via preliminare, chiedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4601/2023. Sempre in via preliminare dichiarava: “preso atto che la notifica del ricorso monitorio è avvenuta a mezzo pec, in data 21/12/2023, si eccepisce la tardività del deposito e iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta oltre il quarantesimo giorno, ovvero in data 31/01/2024
(l'ultimo giorno era il 30/01/2024), redatto erroneamente nella forma dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità con preclusione dell'esame del merito ai sensi dell'art.187
c.p.c., ”.
Con ordinanza del 06/02/2025, il precedente GOT, tenuto conto della questione pregiudiziale di tardività dell'opposizione, proposta con atto depositato in data 31 gennaio 2024 avverso il
D.I. notificato in data 21 dicembre 2023, per cui la causa poteva essere rinviata per la decisione, fissava per la decisione, con modalità cartolare, l'udienza del 10/07/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
Nella propria comparsa conclusionale, l'opponente, quanto all'eccezione di decadenza, evidenziava che, con la pronuncia n. 13693/2024: “la Corte ha richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito, secondo i quali, l'ingiunto è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee. In altri termini, l'ingiunto può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello locatizio, atteso anche che, in questo caso, si ribadisce ancora una volta che né nel ricorso per decreto ingiuntivo, né tanto meno nel decreto ingiuntivo, è mai stato fatto riferimento al rito locatizio”;
pagina 4 di 11 Nella propria comparsa conclusionale, l'opposta ribadiva che: “…l'opposizione non è tempestiva, e conseguentemente, a prescindere dal mutamento del rito, il decreto ingiuntivo n.
4601/2023, è passato in giudicato nella data del 30 Gennaio 2024. Infatti, inutile dire che ai sensi dell'art.647 c.p.c. e 641 comma 1 c.p.c., dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito, deriva l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo…per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art.647 c.p.c. e conseguentemente in presenza di un'opposizione ampiamente tardiva, si chiede che venga precluso qualsiasi esame del merito”.
All'udienza cartolare del 10/07/2025, questo Giudice, rilevato che le parti avevano depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, oltre che note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c., poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile.
Si premette che, secondo la giurisprudenza, tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di
"materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione (Cass. ord. n.
581/2003) che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.07.2001 n.10070; Cass.
581/2003, Cass. 9907/1998). Infatti, l'origine della domanda è sempre una locazione e quindi l'opposizione deve essere proposta con ricorso.
Quindi anche la presente controversia va qualificata come relativa alla materia di locazione e soggetta pertanto al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.
Ora, quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni locatizi, la giurisprudenza costantemente ammette che l'opposizione venga effettuata utilizzando lo strumento dell'atto di citazione ma, in ossequio ai principi del rito ex art. 447 bis c.p.c., richiede, pressochè unanimemente, che siano ugualmente applicati i relativi termini processuali.
Tale indirizzo è ribadito nella sentenza n. 8014 del 02/04/2009 della Suprema Corte a Sezione
Unite, laddove ha affermato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta pagina 5 di 11 erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”.
Inoltre è stato riconfermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.
21675/2013, laddove ha precisato che nelle controversie alle quali si applica il rito del lavoro,
l'opposizione deve essere proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., e deve ritenersi (in consonanza con la più attenta dottrina) tempestivamente proposta tutte le volte che il ricorso risulti depositato nella cancelleria del giudice competente prima della scadenza del termine per l'opposizione, senza che sia necessario, ai fini dell'ammissibilità della opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso sia stato notificato. In tale, specifico ambito, giurisprudenza e dottrina costantemente convengono sulla possibilità della sanatoria di una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o assimilati (come quelli locatizi) proposta con citazione invece che con ricorso, affermandosi in proposito che l'opposizione può considerarsi valida solo se la citazione venga depositata nella cancelleria del giudice competente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. - mentre sarebbe insufficiente la sola notificazione nel medesimo termine - poiché solo in questo modo si raggiunge lo scopo proprio del ricorso.
Conseguentemente, secondo tale impostazione l'opposizione può considerarsi tempestiva, pur se proposta con atto di citazione, se il deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale avvenga entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Quindi, anche se l'opposizione dovrebbe essere proposta tramite ricorso, è comunque valida se effettuata tramite atto di citazione, purché depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto
(Cass. ordinanza n. 60/2016). Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo porta al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. L'eccezione di improcedibilità per ritardo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Più di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 927 del 13/01/2022, ha statuito: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, p.c., potendosi, cioè,
pagina 6 di 11 ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass. Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 – 3, 29 dicembre
2016, n. 27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014; per l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo – sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Sez. Unite, 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. Sez. Unite, 14 marzo 1991, n. 2714). Secondo tale orientamento, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale
“errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo
(art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 e.e.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica. Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti interventi di queste Sezioni Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione (Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; , Sez. Unite 6 novembre 2014, n.
23675). Neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione pagina 7 di 11 tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale. Con
l'ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata negata l'irragionevolezza della diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte. Con la sentenza n. 45 del 2018, la
Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata;
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c. era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma prediletta dalla Corte di cassazione, e quindi «nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento». Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto «nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) – quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c. -, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La sentenza n. 45 del 2018 della Corte Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette
“una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina
(a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”. Sono, invero, evidenti, le notevoli differenze operative cui si perviene a seconda che l'errore sul modello pagina 8 di 11 dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risulti soggetto alla disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ove, cioè, si tratti di controversia promossa in forme diverse da quelle regolate dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011), oppure soggetto tuttora all'operatività del principio di conversione, il quale comporta lo slittamento in avanti del momento di efficacia dell'atto (ove, cioè, sia adottata la forma propria del rito ordinario in luogo di quella tipica del rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa). Si è dinanzi, tuttavia, all'esigenza di pervenire alla modifica di regole processuali, modifica che – per riprendere ancora le parole della sentenza n. 45 del.2018 della Corte Costituzionale – può apparire “di per sé meritevole di considerazione, ma comunque rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore”. Va pertanto enunciato, ai sensi dell'art. 384, comma 1, p.c., il seguente principio di diritto: “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Nel caso che ci occupa, la citazione è stata notificata in data 30/01/2024 e iscritta a ruolo, pacificamente ed incontestatamente, il giorno successivo, ossia in data 31/01/2024, mentre la notifica del decreto ingiuntivo è del 21/12/2024, quindi l'opposizione deve ritenersi proposta tardivamente, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica previsto dal codice di rito, così come ha eccepito parte opposta, in quanto tale termine di 40 giorni scadeva il 30/01/2024.
L'opposizione, alla luce dell'ampia e granitica rassegna giurisprudenziale sopra riportata, è da considerarsi pertanto tardiva e deve essere dichiarata inammissibile in quanto, ai fini dell'apprezzamento della sua tempestività, si deve avere riguardo alla data alla quale l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria e tale data, nel caso che ci occupa, è successiva alla scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c., c.1 (così anche Cass. civ. Sez. III, 1.6.2000,
n.7263 e Tribunale di Lecce, sentenza n. 2143/2020).
Come visto, infatti, la giurisprudenza è consolidata nel senso che, qualora l'opposizione, anziché con ricorso, sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli pagina 9 di 11 effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia avvenuta la sola notificazione.
Quanto all'ordinanza della Cassazione n. 13693 del 16 maggio 2024, citata da parte opponente nei propri scritti difensivi, e che ritiene sufficiente la notifica dell'atto di opposizione entro i 40 giorni, questa si pone in contrasto con l'orientamento maggioritario sopra riportato e ad oggi non ha ricevuto seguito né in giurisprudenza di legittimità né in dottrina prevalente.
Inoltre, vero è che la Suprema Corte, nella detta isolata pronuncia, ha richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito, per cui l'ingiunto è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee, ossia può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio. Tuttavia è da escludersi ogni rilievo alla mancata informazione all'ingiunto circa le modalità con le quali l'opposizione va proposta;
in considerazione della competenza tecnica da riconoscersi all'avvocato, autonomamente consapevole delle modalità in relazione alla natura della controversia, evincibile dall'atto notificato (cfr. anche Corte Cost. ordinanza n. 152/2000).
Del resto, il ricorrente ha agito deducendo, quale fonte del suo diritto proprio il contratto di locazione, come si rinviene nelle stesse ragioni contenute nell'atto di opposizione (Corte
d'Appello di Genova sentenza n. 1322 del 04/11/2024), quindi era ben evidente che si trattasse di rito locatizio.
Non vi è motivo, quindi, di discostarsi dal tradizionale e granitico orientamento giurisprudenziale sopra riportato, fatto proprio peraltro anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
L'opposizione deve essere dichiarata pertanto inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato valido ed efficace e va munito di definitiva esecutorietà, ex art. 647 c.p.c.
(cfr. Cassazione sentenza 9772 del 12/05/2016).
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, si ritiene corretto compensarle, ex art. 92
c.p.c., per il mutamento della giurisprudenza su questione dirimente o meglio per la discordanza degli orientamenti giurisprudenziali relativi alla questione della decadenza, come sopra evidenziato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1054/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
Part 1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in persona del suo legale CP_1 rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 4601/2023 del 21/12/2023 del Tribunale di
Catania;
2) Conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e lo dichiara munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Catania 31/07/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1054/2024 promossa da:
IN. (P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Sig.ra CP_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. CARMELO FARACI, ed elettivamente domiciliata CP_2 presso il suo studio in via Giacomo Leopardi n. 132, Catania;
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EMILIO CP_3 C.F._1
LAFERRERA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mineo 23, Catania;
OPPOSTA
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 30/01/2024, notificato a mezzo Part pec in pari data, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4601/2023, emesso da Tribunale di Catania, nel procedimento n. R.G. 13587/2023, il 21/12/2023, e notificatole in pari data a mezzo pec, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di CP_3 pagina 1 di 11 € 7.200,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, liquidate in €
567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi ed oltre spese generali nella misura del 15%., iva e c.p.a.;
- L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare: I. che tra le parti è intervenuto l'accordo in data 24.01.2022, che quantificava il residuo debito in € 5.450,00. II.
Disporre la immediata restituzione dei beni acquistati da come infra indicati nel CP_4 secondo motivo di opposizione (tettoia – telecamere – antifurto - motori e sensori del cancello elettrico). III. In subordine, in caso di mancata restituzione, previa valutazione economica dei beni stessi, dichiarare la compensazione ex art. 1243 tra le parti. IV. Per l'effetto, rigettare la richiesta di pagamento della somma di € 7.200,00 (settemiladuecento/00), oltre ad accessori e spese del monitorio, di cui al decreto ingiuntivo n. 4601/2023, ed annullare, revocare e/o con qualunque altra forma, rendere privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto. Si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/02/2024, si costituiva in giudizio l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “- in “via preliminare, dichiarare la CP_3 tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità, con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.4601/23 e preclusione di qualsiasi esame nel merito;
- in via preliminare, si chiede la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 4601/2023 ai sensi dell'art.648 c.p.c., per i motivi sopra elencati;
- in via preliminare, si chiede al Giudice di valutare se il verbale di mediazione n.2936/2023, effettuato presso l'organismo Concordia
Mediazioni S.r.l., possa assurgere a condizione di procedibilità superata, o se al contrario sia necessario riproporre un ulteriore tentativo di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda;
- In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità della prova per testi, formulata da parte opponente, in relazione all'articolato di prova A E B, che investe il test Avv. Esterini, tenuto conto che la prova del presunto accordo, contenente la risoluzione anticipata consensuale e la stima dei danni, deve essere data per iscritto e non tramite prova orale. - nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- infine, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti onorari, rimborso forfettario forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
pagina 2 di 11 In particolare, quanto alla tardività dell'opposizione, parte opposta eccepiva che:
Nei procedimenti che seguono il rito ordinario, la notifica dell'atto di citazione determina la pendenza della lite e la salvezza da prescrizioni e decadenze. Al contrario, nei procedimenti che seguono il rito locatizio o lavoro, il deposito del ricorso determina la pendenza della lite e la salvezza da prescrizioni e decadenze, a prescindere poi dall'effettiva notifica dello stesso alla controparte;
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene parte opponente avesse sbagliato ad utilizzare l'atto di citazione al posto del ricorso, per il principio del raggiungimento dello scopo, poteva salvarsi, solo nell'ipotesi in cui, nella stessa giornata, in cui aveva effettuato la notifica dell'atto di opposizione, ovvero il 30 Gennaio 2024, avesse anche depositato e iscritto a ruolo l'atto di citazione;
In realtà, tutto ciò non era avvenuto, con la diretta conseguenza che l'opposizione non era tempestiva e conseguentemente, a prescindere dal mutamento del rito, il decreto ingiuntivo n.
4601/2023, era passato in giudicato nella data del 30 Gennaio 2024;
Ai sensi dell'art.647 c.p.c. e 641 comma 1 c.p.c., dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito, derivava l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo;
Infatti, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevedeva che nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventasse esecutivo ed acquistasse autorità di cosa giudicata;
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto doveva essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art.647 c.p.c. e conseguentemente in presenza di un'opposizione ampiamente tardiva, chiedeva che venisse precluso qualsiasi esame del merito.
All'udienza di prima comparizione del 03/10/2024, il procuratore dell'opponente chiedeva un rinvio al fine di predisporre una proposta transattiva ed il precedente Giudice rinviava allo scopo all'udienza del 21/11/2024;
Alla detta udienza del 21/11/2024, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste ed eccezioni ed il precedente Giudice disponeva un rinvio all'udienza cartolare del 06/02/2025, al fine di consentire alle parti di dedurre in relazione alle eccezioni preliminari proposte;
pagina 3 di 11 Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025, l'opponente evidenziava come l'eccezione di tardività della iscrizione a ruolo dell'opposizione, formulata dall'opposta, fosse infondata, atteso che: “la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 13693 del 16 maggio 2024 ha statuito che l'emissione di un decreto ingiuntivo di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l'applicazione del rito speciale locatizio. In particolare, la Corte ha richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito. Secondo tali principi, l'ingiunto è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee. In altri termini, l'ingiunto può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello locativo.
Peraltro, la notifica è stata eseguita entro il termine di quaranta giorni e la iscrizione a ruolo
è avvenuta tempestivamente l'indomani della notifica”;
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025, parte opposta in via preliminare, chiedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4601/2023. Sempre in via preliminare dichiarava: “preso atto che la notifica del ricorso monitorio è avvenuta a mezzo pec, in data 21/12/2023, si eccepisce la tardività del deposito e iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta oltre il quarantesimo giorno, ovvero in data 31/01/2024
(l'ultimo giorno era il 30/01/2024), redatto erroneamente nella forma dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità con preclusione dell'esame del merito ai sensi dell'art.187
c.p.c., ”.
Con ordinanza del 06/02/2025, il precedente GOT, tenuto conto della questione pregiudiziale di tardività dell'opposizione, proposta con atto depositato in data 31 gennaio 2024 avverso il
D.I. notificato in data 21 dicembre 2023, per cui la causa poteva essere rinviata per la decisione, fissava per la decisione, con modalità cartolare, l'udienza del 10/07/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
Nella propria comparsa conclusionale, l'opponente, quanto all'eccezione di decadenza, evidenziava che, con la pronuncia n. 13693/2024: “la Corte ha richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito, secondo i quali, l'ingiunto è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee. In altri termini, l'ingiunto può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello locatizio, atteso anche che, in questo caso, si ribadisce ancora una volta che né nel ricorso per decreto ingiuntivo, né tanto meno nel decreto ingiuntivo, è mai stato fatto riferimento al rito locatizio”;
pagina 4 di 11 Nella propria comparsa conclusionale, l'opposta ribadiva che: “…l'opposizione non è tempestiva, e conseguentemente, a prescindere dal mutamento del rito, il decreto ingiuntivo n.
4601/2023, è passato in giudicato nella data del 30 Gennaio 2024. Infatti, inutile dire che ai sensi dell'art.647 c.p.c. e 641 comma 1 c.p.c., dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito, deriva l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo…per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art.647 c.p.c. e conseguentemente in presenza di un'opposizione ampiamente tardiva, si chiede che venga precluso qualsiasi esame del merito”.
All'udienza cartolare del 10/07/2025, questo Giudice, rilevato che le parti avevano depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, oltre che note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c., poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile.
Si premette che, secondo la giurisprudenza, tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di
"materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione (Cass. ord. n.
581/2003) che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.07.2001 n.10070; Cass.
581/2003, Cass. 9907/1998). Infatti, l'origine della domanda è sempre una locazione e quindi l'opposizione deve essere proposta con ricorso.
Quindi anche la presente controversia va qualificata come relativa alla materia di locazione e soggetta pertanto al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.
Ora, quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni locatizi, la giurisprudenza costantemente ammette che l'opposizione venga effettuata utilizzando lo strumento dell'atto di citazione ma, in ossequio ai principi del rito ex art. 447 bis c.p.c., richiede, pressochè unanimemente, che siano ugualmente applicati i relativi termini processuali.
Tale indirizzo è ribadito nella sentenza n. 8014 del 02/04/2009 della Suprema Corte a Sezione
Unite, laddove ha affermato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta pagina 5 di 11 erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”.
Inoltre è stato riconfermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.
21675/2013, laddove ha precisato che nelle controversie alle quali si applica il rito del lavoro,
l'opposizione deve essere proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., e deve ritenersi (in consonanza con la più attenta dottrina) tempestivamente proposta tutte le volte che il ricorso risulti depositato nella cancelleria del giudice competente prima della scadenza del termine per l'opposizione, senza che sia necessario, ai fini dell'ammissibilità della opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso sia stato notificato. In tale, specifico ambito, giurisprudenza e dottrina costantemente convengono sulla possibilità della sanatoria di una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o assimilati (come quelli locatizi) proposta con citazione invece che con ricorso, affermandosi in proposito che l'opposizione può considerarsi valida solo se la citazione venga depositata nella cancelleria del giudice competente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. - mentre sarebbe insufficiente la sola notificazione nel medesimo termine - poiché solo in questo modo si raggiunge lo scopo proprio del ricorso.
Conseguentemente, secondo tale impostazione l'opposizione può considerarsi tempestiva, pur se proposta con atto di citazione, se il deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale avvenga entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Quindi, anche se l'opposizione dovrebbe essere proposta tramite ricorso, è comunque valida se effettuata tramite atto di citazione, purché depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto
(Cass. ordinanza n. 60/2016). Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo porta al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. L'eccezione di improcedibilità per ritardo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Più di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 927 del 13/01/2022, ha statuito: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, p.c., potendosi, cioè,
pagina 6 di 11 ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass. Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 – 3, 29 dicembre
2016, n. 27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014; per l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo – sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Sez. Unite, 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. Sez. Unite, 14 marzo 1991, n. 2714). Secondo tale orientamento, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale
“errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo
(art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 e.e.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica. Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti interventi di queste Sezioni Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione (Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; , Sez. Unite 6 novembre 2014, n.
23675). Neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione pagina 7 di 11 tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale. Con
l'ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata negata l'irragionevolezza della diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte. Con la sentenza n. 45 del 2018, la
Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata;
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c. era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma prediletta dalla Corte di cassazione, e quindi «nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento». Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto «nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) – quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c. -, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La sentenza n. 45 del 2018 della Corte Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette
“una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina
(a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”. Sono, invero, evidenti, le notevoli differenze operative cui si perviene a seconda che l'errore sul modello pagina 8 di 11 dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risulti soggetto alla disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ove, cioè, si tratti di controversia promossa in forme diverse da quelle regolate dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011), oppure soggetto tuttora all'operatività del principio di conversione, il quale comporta lo slittamento in avanti del momento di efficacia dell'atto (ove, cioè, sia adottata la forma propria del rito ordinario in luogo di quella tipica del rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa). Si è dinanzi, tuttavia, all'esigenza di pervenire alla modifica di regole processuali, modifica che – per riprendere ancora le parole della sentenza n. 45 del.2018 della Corte Costituzionale – può apparire “di per sé meritevole di considerazione, ma comunque rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore”. Va pertanto enunciato, ai sensi dell'art. 384, comma 1, p.c., il seguente principio di diritto: “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Nel caso che ci occupa, la citazione è stata notificata in data 30/01/2024 e iscritta a ruolo, pacificamente ed incontestatamente, il giorno successivo, ossia in data 31/01/2024, mentre la notifica del decreto ingiuntivo è del 21/12/2024, quindi l'opposizione deve ritenersi proposta tardivamente, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica previsto dal codice di rito, così come ha eccepito parte opposta, in quanto tale termine di 40 giorni scadeva il 30/01/2024.
L'opposizione, alla luce dell'ampia e granitica rassegna giurisprudenziale sopra riportata, è da considerarsi pertanto tardiva e deve essere dichiarata inammissibile in quanto, ai fini dell'apprezzamento della sua tempestività, si deve avere riguardo alla data alla quale l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria e tale data, nel caso che ci occupa, è successiva alla scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c., c.1 (così anche Cass. civ. Sez. III, 1.6.2000,
n.7263 e Tribunale di Lecce, sentenza n. 2143/2020).
Come visto, infatti, la giurisprudenza è consolidata nel senso che, qualora l'opposizione, anziché con ricorso, sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli pagina 9 di 11 effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia avvenuta la sola notificazione.
Quanto all'ordinanza della Cassazione n. 13693 del 16 maggio 2024, citata da parte opponente nei propri scritti difensivi, e che ritiene sufficiente la notifica dell'atto di opposizione entro i 40 giorni, questa si pone in contrasto con l'orientamento maggioritario sopra riportato e ad oggi non ha ricevuto seguito né in giurisprudenza di legittimità né in dottrina prevalente.
Inoltre, vero è che la Suprema Corte, nella detta isolata pronuncia, ha richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito, per cui l'ingiunto è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee, ossia può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio. Tuttavia è da escludersi ogni rilievo alla mancata informazione all'ingiunto circa le modalità con le quali l'opposizione va proposta;
in considerazione della competenza tecnica da riconoscersi all'avvocato, autonomamente consapevole delle modalità in relazione alla natura della controversia, evincibile dall'atto notificato (cfr. anche Corte Cost. ordinanza n. 152/2000).
Del resto, il ricorrente ha agito deducendo, quale fonte del suo diritto proprio il contratto di locazione, come si rinviene nelle stesse ragioni contenute nell'atto di opposizione (Corte
d'Appello di Genova sentenza n. 1322 del 04/11/2024), quindi era ben evidente che si trattasse di rito locatizio.
Non vi è motivo, quindi, di discostarsi dal tradizionale e granitico orientamento giurisprudenziale sopra riportato, fatto proprio peraltro anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
L'opposizione deve essere dichiarata pertanto inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato valido ed efficace e va munito di definitiva esecutorietà, ex art. 647 c.p.c.
(cfr. Cassazione sentenza 9772 del 12/05/2016).
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, si ritiene corretto compensarle, ex art. 92
c.p.c., per il mutamento della giurisprudenza su questione dirimente o meglio per la discordanza degli orientamenti giurisprudenziali relativi alla questione della decadenza, come sopra evidenziato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1054/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
Part 1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in persona del suo legale CP_1 rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 4601/2023 del 21/12/2023 del Tribunale di
Catania;
2) Conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e lo dichiara munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Catania 31/07/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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