Sentenza 11 dicembre 2023
Massime • 1
L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).
Commentari • 3
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di Michele Di Salvo Con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. – dell'art. 35 della L. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede la comunicazione del provvedimento sindacale e la notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l'audizione della stessa persona interessata prima della convalida, poiché detto provvedimento, sul presupposto di un'alterazione psichica, provoca la temporanea limitazione della libertà di autodeterminarsi nella scelta delle cure e si accompagna ad una coazione fisica, che esige un …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 settembre 2024, iscritta al n. 207 registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34560 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ferraù (giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it), in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di IE DISPENSA;
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo D'Amico (studiolegaledamico@legalmail.it), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- 1 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 per la cassazione della sentenza n. 533/2020 della CORTE d'APPELLO di CATANIA, depositata il 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani;
udito l'Avvocato Giovanni Ferraù; udito l'Avvocato Giuseppe Magnetti, quale sostituto processuale dell'Avv. Angelo D'Amico, per delega orale di quest'ultimo, anche egli presente in udienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 2 marzo 2020, n. 533, la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta da NI MA ES avverso la sentenza 14 maggio 2018, n. 942 con cui il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall'ex coniuge IE SP, aveva accertato la commissione, da parte sua, di una condotta illecita diretta a privare l'ex marito del rapporto genitoriale con il figlio minore NZ e l'aveva condannata al ristoro del relativo danno, liquidato in complessivi Euro 34.317,15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La Corte territoriale – ritenuto che l'illecito familiare imputato alla ES fosse provato alla luce degli accertamenti contenuti in numerose sentenze passate in giudicato rese inter partes, nonché delle più recenti relazioni dei Servizi territoriali, e che, in conseguenza di tale illecito, il SP fosse stato indebitamente privato del proprio diritto ad intrattenere una relazione genitoriale con il figlio, subendo le conseguenze dannose correttamente liquidate dal giudice di primo grado – ha altresì affermato che non assumeva rilievo, nella fattispecie, 2 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 l'eventuale audizione del minore, «invocata impropriamente dall'appellante», la quale era «del tutto superflua, in questa sede, trattandosi di un procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori, a fronte delle prove già acquisite in atti». 3. Per la cassazione della sentenza della Corte catanese, ricorre NI MA ES, sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso IE SP, invocando altresì la condanna della ricorrente ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art.360 c.p.c. n.4, in relazione all'art.12 della Convenzione di New York e all'art.3 della Convenzione di Strasburgo, nonché agli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c. Omesso ascolto del minore. Violazione delle norme internazionali in materia di ascolto del minore. Violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. Rilevabilità d'Ufficio». La ricorrente deduce che «il presente procedimento trova la sua fonte (risarcitoria) nel comportamento del minore NZ», il quale, secondo le allegazioni attoree, in conseguenza del condizionamento da lei subìto, avrebbe sostanzialmente escluso il padre dalla propria vita, rifiutando il rapporto genitoriale con esso;
sarebbe dunque «innegabile il diritto di NZ ad essere ascoltato nel presente procedimento 3 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 quale parte sostanzialmente responsabile, secondo la ricostruzione del SP, del danno da quest'ultimo invocato». La ricorrente soggiunge che l'ascolto del minore – già contemplato a livello internazionale in funzione della realizzazione del diritto del fanciullo capace di discernimento di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo concerne (art.12 Convenzione di New York del 1989) e dell'osservanza del dovere dell'autorità giudiziaria di consultarlo personalmente nei procedimenti che lo riguardano (art. 6 Convenzione di Strasburgo del 1996) – costituisce «un adempimento necessario in tutte le procedure giudiziarie i cui esiti sono destinati ad incidere sulla vita dello stesso»; osserva che la legge n.219 del 2012, con l'introduzione dell'art.315-bis del codice civile, ha previsto, anche nell'ordinamento interno, il generale diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano in capo al minore capace di discernimento;
ed evidenzia che tale disciplina è stata integrata con l'introduzione degli artt. 336-bis e 337-octies del codice civile, il primo dei quali prescrive che il minore ultra-dodicenne è senz'altro ascoltato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Alla luce di tali regole – argomenta ulteriormente la ES – sarebbe erronea la statuizione di diniego dell'audizione del minore NZ, contenuta nella sentenza impugnata: da un lato, infatti, avendo l'accertamento giudiziale riguardato il rapporto del minore con il padre, tale audizione non poteva reputarsi “superflua”; dall'altro lato, sussisteva il diritto di NZ ad essere ascoltato «su una vicenda giudiziale che lo vede[va] come protagonista diretto delle vicende narrate, e che richiedeva altresì la protezione dei suoi interessi quale parte sostanziale del procedimento giudiziario». 4 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 Il mancato ascolto, invece, avrebbe concretato la violazione del principio del giusto processo, ex art. 111 Cost., e della partecipazione del minore, nel contraddittorio tra le parti, ad un processo equo, ex art.6 CEDU, essendosi violato un obbligo processuale posto a tutela del minore in ogni ipotesi in cui esso sia protagonista, attivo o passivo, del giudizio. Conclude pertanto la ricorrente nel senso della nullità della sentenza gravata, nonché della decisione di primo grado, in quanto affette dall'error in procedendo consistente nell'indebita omissione del dovere di ascolto del minore, con le necessitate conseguenze in ordine alla ripetizione di quanto versato in esecuzione delle stesse e alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. 1.1. Il motivo (e con esso l'intero ricorso) è manifestamente infondato. 1.1.a. L'audizione dei minori capaci di discernimento, già prevista nel diritto internazionale dall'art.12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dall'art.6 della Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è ora contemplata, nel diritto eurounitario, dall'art.21 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori), il quale, peraltro, rimette «al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri» la specifica disciplina dell'istituto. Nell'ordinamento interno, l'ascolto del minore, già previsto con riferimento al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità (art.15 della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla 5 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 legge n. 149 del 2001), anche nell'ambito della procedura di affidamento familiare (art.4 legge cit.), successivamente esteso ai provvedimenti concernenti i figli in caso di separazione tra coniugi (art. 155-sexies cod. civ., inserito dalla legge n.54 del 2006), è divenuto un adempimento necessario in tutte le procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155- sexies cod. civ.). Queste due ultime norme, applicabili ratione temporis nella fattispecie, sono state a loro volta abrogate dal d.lgs. n.149 del 2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, ma il precetto secondo cui il minore ultra-dodicenne o comunque capace di discernimento è ascoltato «nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano» ha trovato continuità normativa negli artt.473-bis.4 e 473- bis.5 cod. proc. civ., nell'ambito della disciplina del “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, contenuta nel “nuovo” Titolo IV-bis del Libro Secondo del codice di rito, introdotto dallo stesso d.lgs. n. 149 del 2022. 1.1.b. Da questo precetto e dalla generalità della sua applicazione nei procedimenti riguardanti il minore, può desumersi la natura giuridica dell'istituto dell'ascolto. Esso, in particolare, lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera 6 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento (Cass. 26/03/2015, n. 6129). La natura giuridica dell'ascolto quale diritto soggettivo del minore è stata resa perspicua dalla Riforma della filiazione del 2012: esso è stato infatti inserito, in via generale, nello statuto dei diritti del figlio proclamato dal “nuovo” art. 315-bis cod. civ., unitamente ai diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, nonché al diritto all'amore dei genitori, al diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti e al diritto di crescere in famiglia. Si tratta, precisamente, di un diritto fondamentale della persona del minore, funzionale a tutelarne l'interesse a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti. 1.1.c. Il rilievo circa la natura giuridica dell'istituto consente di predicarne la sua applicabilità in tutti i procedimenti in cui, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, il minore rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n.1 del 2002, in quanto soggetto portatore, nell'ambito del procedimento, di interessi comunque diversi da (quando non addirittura contrapporti a) quelli dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tali interessi (Cass.30/07/2020, n. 16410). 1.1.d. In tal senso si specifica, dunque, la nozione di “procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore”, già prevista negli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. e, oggi, contenuta nell'art. 473-bis.
4. cod. proc. civ.. Tra essi rientrano, esemplificativamente, i procedimenti ablativi, limitativi e reintegrativi della responsabilità genitoriale e quelli sull'amministrazione del patrimonio emessi dal giudice minorile, ai 7 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 sensi degli artt. 330 ss. e 336 cod. civ., nonché i provvedimenti riguardo ai figli a seguito di vicende matrimoniali e quelli concernenti i figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi degli artt. 337-bis ss. cod. civ.; vi rientrano, inoltre, i procedimenti introdotti dagli ascendenti ai sensi dell'art.317-bis cod. civ. per la tutela del diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, cui corrisponde lo speculare diritto del minore alla relazione, in primo luogo affettiva, con i propri nonni (arg. ex art.315-bis cod. civ.); vi rientrano, ancora, i procedimenti introdotti dagli stessi genitori, al fine di suscitare l'intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi in ordine all'indirizzo della vita familiare e alla residenza della famiglia, che devono essere fissati tenendo presenti, oltre alle esigenze dell'unità e della vita familiare, anche – ed in primo luogo – l'interesse dei figli (art.145, secondo comma, cod. civ.); vi rientrano, ulteriormente, i “nuovi” procedimenti civili in tema di violenza domestica o di genere di cui agli artt. 473- bis.40 e ss. cod. proc. civ., anche se il minore non sia la vittima primaria degli abusi o delle violenze e quindi parte formale del procedimento (art.473.bis.45 cod. proc. civ.).
1.1.e. Il rilievo che in questi procedimenti il minore, pur non essendo parte in senso formale (in assenza di una specifica disposizione di legge attributiva della legittimazione processuale), rivesta tuttavia la qualità di parte sostanziale (in quanto portatore di propri interessi, diversi e persino contrastanti con quelli delle altre parti) impone che gli sia assicurato il diritto al contraddittorio, il quale si realizza mediante l'ascolto. Il mancato ascolto, pertanto, integra una violazione del diritto al contraddittorio, la quale vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale, perché la decisione viene emessa «pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore» (Cass. 8 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 30/07/2020, n. 16410, cit.), salvo che l'ascolto non risulti, nel caso specifico, in contrasto con il suo interesse o sia manifestamente superfluo e sempre che di tali circostanze il giudice renda specifica motivazione. Al contrasto con l'interesse del minore e alla manifesta superfluità (quali ragioni che dispensano il giudice dal dovere di ascoltare il minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano: in tema v., da ultimo, Cass. 21/11/2023, n.32290), l'art.473-bis.4 cod. proc. civ., parzialmente innovando rispetto al disposto dell'abrogato art. 336-bis cod. proc. civ., ha aggiunto, oltre all'impossibilità fisica o psichica del minore, la manifestazione, da parte sua, della volontà di non essere ascoltato. Tale ultima previsione conferma, una volta di più, che non si versa in presenza di un mero elemento istruttorio, bensì di un diritto fondamentale strumentale a tutelare l'interesse della persona del minore a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti;
diritto che si traduce, sul piano processuale, in uno strumento di tutela del diritto al contraddittorio di un soggetto portatore di specifici interessi nel procedimento. 1.2. Tutto ciò evidenziato, emerge con chiarezza la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso per cassazione proposto da NI MA ES, a fronte della legittimità della statuizione impugnata, contenuta nella sentenza d'appello. La Corte territoriale, infatti, per un verso, ha ritenuto che, alla luce delle prove acquisite, la responsabilità della ricorrente, per il danno da privazione del rapporto genitoriale subìto dall'ex marito, fosse stata compiutamente accertata, sicché, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, l'audizione del figlio minore si 9 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 palesava «del tutto superflua»; per altro verso, ha altresì osservato che il giudizio introdotto con la predetta domanda costituiva un «procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori» nel quale, quindi, la predetta audizione era stata «invocata impropriamente» dall'appellante. Mentre la prima ratio decidendi della statuizione di diniego dell'ascolto del minore è incensurabile (in quanto frutto di motivato apprezzamento di merito), la seconda è perfettamente corretta in iure, dovendosi escludere che il minore NZ potesse rivestire la qualità di parte in senso sostanziale in un giudizio di carattere risarcitorio vertente tra i propri genitori divorziati, destinato a culminare in una pronuncia che non avrebbe toccato in alcun modo la sfera giuridica del minore – né prodotto alcuna modificazione sul piano delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori – e non avrebbe pertanto inciso sui suoi specifici interessi. Il presente procedimento risarcitorio vertente tra il SP e la ES va pertanto escluso dal novero dei “procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore”, sicché la richiesta di ascolto di quest'ultimo correttamente è stata disattesa dal giudice del merito. 2. Il ricorso deve quindi essere rigettato. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 4. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 5. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 10 Numero registro generale 31695/2020 Numero sezionale 3736/2023 Numero di raccolta generale 34560/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 novembre 2023. Il Consigliere estensore Paolo Spaziani Il Presidente Giacomo Travaglino 11