Ordinanza collegiale 4 marzo 2022
Ordinanza collegiale 30 settembre 2022
Sentenza 23 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 30/09/2022, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 01135/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2019, proposto da
OL IA NT e OL IA SA, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
contro
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di TR IC in Lecce, piazza Mazzini, n. 72;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto del 20 settembre 2016 n. 164 del Subcommissario del Consorzio di Bonifica dell’Arneo che ha disposto l’espropriazione definitiva di un’area di mq. 12.884 del fondo agricolo sito nel Comune di Nardò e censito in catasto al Foglio 91 p.lle 6, 7, 8, 9 e 329 e al Foglio 111 p.lla 26, nonchè della presupposta deliberazione commissariale dello stesso Consorzio dell’11 febbraio 2015 n. 21 di proroga in via sanante della dichiarazione di pubblica utilità (scaduta il 21 settembre 2014) sino al 21 settembre 2016 degli “interventi per la mitigazione del rischio idraulico all’abitato di Nardò (LE) I lotto funzionale”,
e per la condanna
del Consorzio resistente al risarcimento per equivalente del danno subito consistente nel valore venale delle aree trasformate e del soprassuolo (un fabbricato rurale di 76,39 mq.), nel mancato godimento delle aree stesse per l’occupazione illegittima e nella diminuzione del valore della parte residua del fondo agricolo (in ragione della sua meno agevole coltivabilità), oltre rivalutazione monetaria dal 21 settembre 2014 fino al deposito della sentenza ed interessi legali da questa al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 367 del 4 marzo 2022;
Vista la richiesta di proroga del termine depositata in data 29 luglio 2022 dal Verificatore nominato dal Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to V. Pellegrino in sostituzione dell'avv.to G. Pellegrino, avv.to G. Pasca in sostituzione dell'avv.to E. Santoro;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2019 e depositato il 9 settembre 2019 le germane ricorrenti, comproprietarie di un fondo agricolo sito nel Comune di Nardò e censito in Catasto al Foglio 91 p.lle 6, 7, 8, 9 e 329 e al Foglio 111 p.lla 26, hanno impugnato, domandandone l’annullamento, il decreto del 20 settembre 2016 n. 164 del Subcommissario del Consorzio di Bonifica dell’Arneo che ha disposto l’espropriazione definitiva di un’area di mq. 12.884 del predetto fondo agricolo, nonché la presupposta deliberazione commissariale dello stesso Consorzio dell’11 febbraio 2015 n. 21 di proroga in via sanante della dichiarazione di pubblica utilità (scaduta il 21 settembre 2014) sino al 21 settembre 2016 degli “interventi per la mitigazione del rischio idraulico all’abitato di Nardò (LE) I lotto funzionale”.
1.1 Espongono, in particolare, le ricorrenti che il Consorzio di Bonifica dell’Arneo ha disposto, con decreto del 16 aprile 2010 n. 1, l’occupazione d’urgenza del prefato fondo agricolo per una superficie pari a 12.884 mq (limitatamente alla porzione censita in Catasto al Foglio 91 p.lle 6, 7, 8, 9 e 329) funzionale alla esecuzione degli “interventi per la mitigazione del rischio idraulico all’abitato di Nardò (LE) I lotto funzionale” approvati, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con delibera commissariale del Consorzio del 6 febbraio 2009 n. 21. Parte ricorrente aggiunge che, eseguita l’occupazione d’urgenza, i lavori hanno avuto inizio e sono stati sostanzialmente ultimati con la esecuzione di un canale fiancheggiato da scarpate in pietrame, che ha comportato l’irreversibile trasformazione dell’area, senza che entro il termine finale di efficacia della disposta occupazione di urgenza (il 21 settembre 2014, coincidente con quello finale della dichiarazione di pubblica utilità) sia stata disposta l’espropriazione delle aree irreversibilmente trasformate.
1.2 Si aggiunge, poi, che con ricorso n. 2245/2015 R.G., le ricorrenti hanno adito questo T.A.R., dichiarando di voler abdicare al proprio diritto dominicale sul prefato fondo agricolo irreversibilmente trasformato e, quindi, chiedendo che il Consorzio di Bonifica dell’Arneo fosse condannato “al risarcimento del danno per effetto della occupazione divenuta illecita di parte del predetto fondo di loro proprietà e della sua irreversibile trasformazione in misura pari al valore venale delle aree occupate e irreversibilmente trasformate dalla PA (rinuncia abdicativa) e del soprassuolo, per la demolizione di fabbricato rurale di mq. 76,39 (completo di finiture con struttura portante in muratura e copertura a volta), nonché per la diminuzione di valore subita dalla parte restante del fondo agricolo non interessata dalla trasformazione, di cui l’esecuzione dell'opera di bonifica ha reso più onerosa una razionale coltivazione, e per il mancato godimento delle superfici occupate dalla scadenza della occupazione legittima alla liquidazione giudiziaria e l’indennità per il periodo di occupazione legittima sino al momento di perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, da determinare nella misura di 1/12 per anno sul valore venale delle aree ablate, oltre rivalutazione monetaria (tranne che per la voce relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima), secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell'inizio dei lavori fino al deposito della sentenza ed interessi legali”. Parte ricorrente precisa, tuttavia, che, nel giudizio così instaurato, il Consorzio resistente ha depositato una memoria conclusiva nella quale ha evidenziato che, con deliberazione commissariale n. 21 dell’11 febbraio 2015 (prodotta in causa solo in data 20 marzo 2019), il Consorzio medesimo ha prorogato il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera de qua dal 21 settembre 2014 al 21 settembre 2016 e che, in data 20 settembre 2016, ha emanato il decreto definitivo di esproprio n. 164/2016.
Il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 1054 del 14 giugno 2019 di questa Sezione che ha dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda delle odierne ricorrenti relativa all’indennizzo per il periodo di occupazione legittima (sino al momento di perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità) ed ha ritenuto infondate le domande risarcitorie proposte dalle stesse “in ragione dell’omessa impugnazione della delibera commissariale n. 21 dell’11/02/2015 (esibita il 20/03/2019) di proroga in via sanante della dichiarazione di pubblica utilità al 21/09/2016, nonché del decreto definitivo di esproprio n. 64 del 20/09/2016 (esibito il 25/03/2019) emesso dal Sub-commissario del Consorzio resistente, che impediscono - allo stato - di ravvisare l’illecito della P.A. e di accogliere, quindi, le domande risarcitorie azionate dalle ricorrenti”. Aggiungono, in ultimo, le ricorrenti di aver interposto appello avverso la sentenza n. 1054 del 14 giugno 2019 di questa Sezione.
1.3 Con il ricorso in esame, oltre ad impugnare la delibera commissariale n. 21 dell’11 febbraio 2015 (esibita il 20 marzo 2019) di proroga in via sanante della dichiarazione di pubblica utilità al 21 settembre 2016 ed il decreto definitivo di esproprio n. 164 del 20 settembre 2016 (esibito il 25 marzo 2019) emesso dal Sub-commissario del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, le ricorrenti hanno, quindi, reiterato le domande risarcitorie già proposte con il ricorso n. 2245/2015 R.G. chiedendo la condanna del medesimo Consorzio al risarcimento per equivalente del danno consistente nel valore venale delle aree trasformate e del soprassuolo (un fabbricato rurale di 76,39 mq.), nel mancato godimento delle aree predette per l’occupazione illegittima e nella diminuzione del valore della parte residua del fondo agricolo (in ragione della sua meno agevole coltivabilità), oltre a rivalutazione monetaria dal 21 settembre 2014 fino al deposito della sentenza ed interessi legali da questa al soddisfo.
1.4 A sostegno del ricorso hanno dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 42 bis T.U. - D.P.R. n. 327 del 2001;
2) violazione dell’art.13 comma 5 T.U. - D.P.R. n. 327 del 2001.
2. In data 14 settembre 2019 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia del Demanio.
3. L’11 ottobre 2019 si costituito in giudizio anche il Consorzio di Bonifica dell’Arneo eccependo la irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza, sia in fatto sia in diritto, del ricorso.
4. In data 7 giugno 2021 parte ricorrente ha depositato un’istanza di prelievo ex art. 71 bis c.p.a. rappresentando, tra l’altro, che “con sentenza n. 6769/20 (che si deposita) la IV Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalle germane OL e condannato le stesse al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo”.
5. Il 30 dicembre 2021 l’Avvocatura Distrettuale delle Stato ha depositato memorie difensive nell’interesse dell’Agenzia del Demanio eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e deducendo l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso.
6. Il 19 gennaio 2022 le ricorrenti hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
7. Il 21 gennaio 2022 anche il Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo ha depositato memorie difensive.
8. In data 26 gennaio 2022 le ricorrenti hanno depositato memorie in replica.
9. Il 28 gennaio 2022 il Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo ha depositato memorie in replica.
10. Ad esito dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 367 del 4 marzo 2022 ha disposto ex art. 66 c.p.a. una IO da svolgere nel contraddittorio tra le parti affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce (o suo delegato dell’Ordine) “sull’accertamento dell’entità del danno patrimoniale lamentato dalle ricorrenti….”, fissando il termine di 90 giorni per il compimento della IO.
11. Con nota depositata in data 29 luglio 2022 il Verificatore nominato dal Tribunale Ing. Anna IA Riccio ha chiesto “una proroga di ulteriori 90 giorni al fine di poter adempiere compiutamente all’incarico affidato, a causa delle difficoltà e dei tempi occorrenti allo svolgimento delle indagini di mercato per la determinazione del valore dei beni”.
12. In data 9 settembre 2022 il Verificatore nominato dal Tribunale Ing. Anna IA Riccio ha depositato la relazione finale di IO.
13. All’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022, fissata per l’esame della predetta richiesta di proroga, la causa è stata introitata per la decisione in ordine alla menzionata richiesta di proroga formulata dal Verificatore delegato nominato dal Tribunale.
14. Orbene, ritiene il Collegio, sussistendone i presupposti, di concedere al predetto Verificatore delegato nominato dal Tribunale la proroga del termine di espletamento dell’incarico dallo stesso richiesta fino alla data di deposito della relazione finale di IO (avvenuta, come detto, il 9 settembre 2022) e provvede, pertanto, come da dispositivo.
15. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, concede la invocata proroga del termine di cui sopra, accordando la proroga termini al Verificatore delegato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce Ing. Anna IA Riccio fino alla data del deposito della relazione finale di IO (avvenuta il 9 settembre 2022).
Conferma, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica di merito del 13 dicembre 2022.
Si comunichi alle parti ed al Verificatore delegato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce Ing. Anna IA Riccio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO