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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/08/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 9533/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 9533/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alessandro Iodice (C.F. ), per procura allegata all'atto C.F._2
di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla via Padre
Mario Vergara n. 50 (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
(P. IVA indicata: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore,
rilasciata con atto a rogito del notaio dell'08.05.2025, rep. n. 6281, Persona_1
racc. n. 4142, dall'Avv. Monica Traversa (C.F. di C.F._3 CP_2
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in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Mangia, con domicilio Controparte_3
digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., la società
[...]
a chiesto al Tribunale di AP Nord di ingiungere al Controparte_1
sig. il pagamento della somma di euro 26.042,50, oltre interessi e Parte_1
spese, in relazione a rate non corrisposte relative alla linea di credito n. 101089
originariamente stipulata con Controparte_4
Il Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 2660/2022 emesso in data 27.06.2022, ha accolto la domanda.
Il decreto è stato notificato al sig. in data 22.07.2022. Pt_1
Con atto di citazione notificato il 21.09.2022, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) la carenza di legittimazione attiva della 2) la nullità del decreto Controparte_1
ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito, in quanto non è stato prodotto alcun estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, né prova dell'effettiva stipulazione del contratto di finanziamento;
3) la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B., per mancata consegna al cliente della copia sottoscritta dalla banca mutuante;
4) l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, con applicazione di tassi diversi da quelli pattuiti e violazione del principio di trasparenza;
5) l'applicazione di interessi usurari;
6) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, per mancata determinazione chiara del tasso effettivo applicato;
6) la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori, ritenuti manifestamente iniqui;
7) l'Illegittima
capitalizzazione degli interessi;
8) la nullità del contratto per stipulazione da parte di
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intermediario non abilitato, in violazione della legge n. 1/1991; 8) La mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, con conseguente invalidità
della risoluzione contrattuale;
9) la mancata prova della concessione del finanziamento, con assenza di documentazione attestante l'erogazione della somma.
Alla luce di tali eccezioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento e delle clausole accessorie, nonché la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita chiedendo in via principale il rigetto Controparte_1
dell'opposizione; in via subordinata la condanna, previo accertamento,
dell'opponente al pagamento della somma di € 26.042,50, oltre interessi e spese.
Il precedente giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 22.09.2023.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2024. All'udienza del 24.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 30.10.2023) per la mancata presenza del sig. . La mancata partecipazione Pt_1
alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta,
in applicazione dell'art. 8, comma 4 bis del d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
L'eccezione secondo cui la convocazione non sarebbe valida perché effettuata dal procuratore anziché dalla parte personalmente non è fondata.
La procura generale rilasciata il 21.03.2022 ed in atti prevede, infatti, il potere del procuratore di “rappresentare " " in caso di esperimento del Controparte_1
procedimento di mediazione”.
L'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente, relativa all'invalidità della convocazione per essere stata effettuata ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 presso il
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difensore costituito in giudizio anziché direttamente alla parte, risulta parimenti infondata.
Infatti, in linea con quanto affermato dalla Corte di Appello di AP (sentenza n.
2547 del 7 giugno 2022), sebbene la mediazione demandata dal giudice rappresenti una parentesi non giurisdizionale all'interno del processo (cfr. Cass. civ., n. 40035 del
14 dicembre 2021), ciò non esclude che la comunicazione al procuratore costituito possa comunque realizzare l'obiettivo previsto dal legislatore: informare la parte affinché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione.
La validità della comunicazione dell'invito alla mediazione deve, infatti, essere valutata alla luce del principio dell'effettiva conoscibilità. Non è necessario che il destinatario ne abbia sempre una conoscenza concreta, ma è essenziale che siano garantite condizioni tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza. Le garanzie di conoscibilità devono ispirarsi al principio generale di effettività, assicurando una tutela concreta del contraddittorio, indispensabile per la regolare instaurazione e il corretto svolgimento della procedura.
3. L'opposizione va rigettata.
4. Sussiste la legittimazione attiva di Controparte_1
La medesima, infatti, già in sede monitoria aveva depositato il contratto di cessione intercorso con con allegato estratto del tabulato dell'elenco dei Controparte_5
crediti ceduti da cui risulta che tra di essi rientra il credito nei confronti di Parte_1
individuato con il numero di pratica 101089 (lo stesso numero del contratto
[...]
di finanziamento), nonché copia della raccomandata ricevuta il 27.03.2021 con il quale comunicava l'avvenuta cessione del credito in Controparte_1
proprio favore da parte di e diffidava il signor di provvedere al CP_4 Pt_1
pagamento del dovuto.
5. L'opponente, poi, lamenta la mancanza di prova del credito e la mancata prova dell'erogazione della somma oggetto di finanziamento.
Va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la
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sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
E' infatti noto che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Con riferimento ai contratti di finanziamento l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è
tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie, l'odierna opposta ha depositato il contratto di finanziamento ed allegato l'inadempimento, producendo un estratto conto integrale del quale, sebbene non certificato, non vi è ragione di dubitare della provenienza dalla CP_4
L'opponente, in citazione, non ha formalmente disconosciuto il contratto, limitandosi ad affermare che “la in sede monitoria, non ha provato in Controparte_1
alcun modo l'effettiva stipulazione del contratto di finanziamento”.
La parziale esecuzione del contratto, attraverso la corresponsione di alcune rate del finanziamento, conferma invece l'avvenuta erogazione della somma.
6. Parte opponente eccepisce, inoltre, la nullità del contratto prodotto in atti per la mancata consegna di copia al cliente. Secondo la prospettazione di parte opponente,
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infatti, quello prodotto in atti dalla società opposta sarebbe una mera proposta contrattuale e non un contratto definitivo vero e proprio.
Tale eccezione deve, infatti, ritenersi superata alla luce dell'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale che ammette la validità dei contratti “monofirma”.
Il requisito della forma scritta, infatti, essendo finalizzato alla tutela della trasparenza dell'operazione bancaria nei confronti del cliente, deve ritenersi rispettato anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca (cfr., ex plurimis,
Cass., S.U. sent. 16.01.2018 n. 898, Cass.
2.04.2021 n. 9187).
Secondo la Suprema Corte, il requisito della forma scritta deve ritenersi rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti,
come la spontanea esecuzione del contratto mediante la consegna della somma mutuata.
Del resto, alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono due funzioni, l'una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l'altra su quello dell'attribuibilità della scrittura.
Tale duplice funzione è nell'impianto codicistico raccordata alla normativa di cui agli articoli 1350 e 1418 c.c., che pone la forma scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, e non prettamente sul piano della funzione;
la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario,
che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione (cfr. Cass., S.U. sent. n. 898/2018).
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Poiché il cliente ha diritto di ottenere copia del contratto all'atto della stipulazione dello stesso, la mancata consegna di copia del contratto legittimava il cliente alla richiesta della documentazione, ma non determina la nullità del contratto.
7. Non risulta poi che, come lamentato dall'opponente, siano stati applicati interessi corrispettivi diversi da quelli pattuiti.
Ed infatti, come documentato dall'opposta (cfr. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta), il rimborso di un finanziamento di euro 15.000,00 in 72 rate al tasso previsto in contratto del 9,95% con rata costante determina un importo della rata di euro 277,51, che è proprio la rata prevista in contratto.
8. L'opponente lamenta, poi, che gli interessi corrispettivi e moratori sarebbero usurai, affermando che “Secondo quanto emerge l'effettivo tasso globale degli interessi
compensativi che la Banca ha dichiarato di aver applicato in ordine al finanziamento concesso
al ammonta al 18,00%, a fronte di un tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia Pt_1
nella misura del 17,65% (con riferimento al periodo in cui si è perfezionato il contratto de
quo)” e, citando Cass. 350/2013, che “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi
moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”.
Evidentemente il tasso di interessi del 18% cui si riferisce l'opponente non è il tasso degli interessi “compensativi” (rectius: corrispettivi), dal momento che il TAN indicato in contratto è del 9,95% ed il TAEG è del 10,48%, bensì il tasso degli interessi moratori, individuati nel contratto nella misura dell'1,5% mensile (1,5% x 12 = 18%).
Va escluso che, come prospettato dall'opponente, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia.
La nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9/1/2013 non richiede, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
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Nello stesso senso si sono poste le successive sentenze della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23192/2017; Cass. n. 27442/2018; Cass. n. 26286/2019).
La sentenza Cass. S.U. n. 19597/2020 ha ribadito che i due tassi non possono essere sommati, specificando che “il tasso soglia moratorio” è più elevato del tasso soglia ordinario.
Ed invero le Sezioni Unite hanno chiarito che qualora si volesse comprendere nel tasso soglia gli interessi moratori, si dovrebbe adoperare la seguente formula: (5/4
T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) o, più sinteticamente, (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4).
Alla luce di quanto esposto, appare chiaro come la doglianza dell'opponente sia infondata.
9. L'opponente lamenta, inoltre, che l'applicazione del cd. “metodo di ammortamento alla francese” comporterebbe un costo occulto e darebbe vita ad un fenomeno anatocistisco.
Orbene, la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 15130/2024) ha stabilito che, in tema di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale (quale quello in esame, come documentato dall'opposta con il citato allegato 7), la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ed ha escluso che nei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo ed ha rilevato come tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto (tipico dell'ammortamento alla francese) è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché
permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di
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rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo.
Pertanto, l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi è pienamente legittima anche quando tale modalità di calcolo non è esplicitata in contratto.
10. L'opponente ha chiesto la riduzione ex art. 1384 della clausola penale relativa agli interessi moratori.
Preliminarmente va rilevato che l'opponente individua erroneamente il tasso degli interessi moratori, quantificati in misura pari al tasso di ammortamento maggiorato del 10%.
In realtà, come visto, il tasso degli interessi moratori è pari all'1,5% mensile.
Detta clausola, come anticipato, non supera il tasso soglia “moratorio”, è stata specificamente approvata per iscritto ed è conforme alla prassi dei finanziamenti al consumo, per cui difficilmente il debitore avrebbe potuto reperire sul mercato condizioni più favorevoli.
Va rilevato inoltre che gli interessi moratori, in quanto attengono alla fase patologica del rapporto, devono necessariamente essere previsti ad un tasso superiore a quello degli interessi corrispettivi per poter avere una funzione deterrente.
Pertanto, la domanda di riduzione del tasso degli interessi moratori, assimilabili ad una clausola penale, non può essere accolta.
11. L'opponente, inoltre, lamenta che il contratto di finanziamento sarebbe nullo perché stipulato da un intermediario non abilitato.
In contrario si osserva che è intermediario abilitato, in quanto iscritto al n. CP_4
3671 dell'Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca D'Italia ex art. 106
TUB (cfr. all. 9 della produzione di parte opposta).
12. L'opponente lamenta, infine, che non gli sarebbe stata mai comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio viene indicata come data di decadenza dal beneficio del termine il 30/04/2015.
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In ogni caso, se anche la non avesse notificato la decadenza dal beneficio del CP_4
termine, a tanto ha provveduto con la comunicazione del Controparte_1
27.03.2021.
13. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo e con la riduzione del 50% dato il valore della causa, per pochi euro superiore al minimo dello scaglione.
P. Q. M.
Il Tribunale di AP Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n.2660/2022 emesso dal Tribunale di AP
Nord il 27.06.2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna a pagare in favore di a Parte_1 Controparte_1
titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge;
- condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis del d.lgs. 28/2010 Parte_1
al pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di € 259,00.
Così deciso in Aversa l'8.08.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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