Articolo 16 della Costituzione
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 1948
Art. 16.
Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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