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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio CArdi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 824/2022
promossa da:
, in CP_1 Parte_1
persona dei curatori fallimentari dott.ssa e dott. Parte_2 Persona_1
elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio dell'Avv. Marco Santini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio degli Avv.ti Gabriele CP_2
CA ER e AT CA ER, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 147/2022 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “in parziale riforma della sentenza n. 147/2022 del tribunale di
Prato, giudice dott. Michele Sirgiovanni, e, segnatamente: in riforma del capo b) del relativo dispositivo, accertare e dichiarare che non sussiste, in capo al
[...]
, l'obbligazione di Parte_3 ottenere, in favore di la cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 CP_2
r.p. iscritta presso l'agenzia del territorio di Prato in data 3.8.2005, sopra: 1)
l'appartamento in Prato, via Torricini n. 15, al piano quinto del complesso denominato
“Cittadella 2”, censito al catasto fabbricati del comune di Prato al foglio n. 16, part. n.
2551, sub. n. 126; 2) il garage posto al primo piano interrato con ingresso da via
Torricini n. 11, censito al catasto fabbricati del comune di Prato al foglio 16, part. n.
2551, sub. n. 57 e comunque che sono improcedibili le relative domande svolte da
[...]
in primo grado;
in riforma del capo c) del relativo dispositivo, compensazione CP_2
delle spese e competenze legali e tecniche di ctu del primo grado di giudizio;
con soddisfazione delle spese e competenze del giudizio di appello”.
Per la parte appellata: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare le domande proposte dal con l'atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare CP_1
integralmente la sentenza del Tribunale di Prato n. 147/2022 pubblicata il 9.03.2022. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVAZIONE
1) Il Parte_3
(di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 147/2022 del Tribunale CP_1
di Prato, con la quale erano state accolte le domande della sig.ra CP_2
(originariamente avanzate nei confronti della Parte_1
in bonis, poi fallita in corso di causa) volte ad ottenere: a) ex
[...]
art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto di compravendita tra le parti e b) la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene oggetto del contratto.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra CP_2
allegando che:
• era socia della , che aveva Parte_1 realizzato un complesso immobiliare sito in Prato (denominato “cittadella 2”),
2 nell'ambito del quale la stessa era prenotataria (con atto del 20.1.2012) di CP_2
un immobile (composto da un appartamento ed un garage);
• era già stato versato il corrispettivo per l'assegnazione (€ 315.000,00);
• aveva più volte sollecitato (dal 6.5.2014) la stipula formale dell'atto di assegnazione dell'immobile, di cui aveva nel frattempo preso possesso;
• aveva assunto l'obbligo di Parte_1 assegnare l'immobile libero da ipoteche ed iscrizioni pregiudizievoli, mentre sullo stesso gravava (unitamente a tutti gli altri beni della cooperativa) ipoteca a favore dell'Istituto Credito Cooperativo BA di IS (iscritta nel 2005);
• l'atto di assegnazione si presentava quale esito finale di una fattispecie a formazione progressiva, in cui l'atto di prenotazione aveva una funzione assimilabile al contratto preliminare.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia 1'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Prato: accertare e dichiarare l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Sig.ra nei confronti della CP_2 [...]
, al fine di rendersi proprietaria Controparte_3
dell'appartamento posto in Prato (59100 — PO), Via Torricini n. 15, al piano quinto del complesso denominato “Cittadella 2”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio n. 16, part. n. 2551, sub. n. 126 e dell'annesso garage posto al primo piano interrato con ingresso da Via Torricini n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Prato al foglio 16, part, n. 2551, sub. n, 57; - accertare e dichiarale l'inadempimento della nell'asse azione alla Sig.ra Controparte_3
della piena proprietà dei suddetti immobili;
per l'effetto, emettere contro la CP_2
Cooperativa Edificatrice Istria Società Cooperativa e a favore della Sig.ra CP_2
una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'atto di assegnazione mai concluso e, conseguentemente, trasferisca in capo alla Sig.ra la CP_2 proprietà dell'appartamento e dell'annesso garage sopra descritti;
accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad ottenere il trasferimento della proprietà sopra CP_2
indicata priva di qualsivoglia gravame pregiudizievole, anche in virtù dell'art. 11 dell'atto di prenotazione del 20.01.2012, e condannare la Cooperativa Edificatrice Istria
– Società Cooperativa ad ottenere in favore dell'attrice la cancellazione o la restrizione
‹dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Prato in data
3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di Credito Cooperativo BA di IS ed a carico della Cooperativa (o di quella diversa ipoteca che ivi dovesse risultare iscritta) e comunque a rilevare indenne l'attrice da ogni spesa a tal fine
3 necessaria; ordinare al Conservatore dei RR. II, di Prato la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
1.2) Si era costituita che aveva Parte_1
contestato le allegazioni e domande attoree, in particolare esponendo che:
o le domande in questione erano improcedibili per omesso espletamento della procedura di mediazione;
o i soci della cooperativa, tra cui la sig.ra avevano prestato consenso alla CP_2 posticipazione dell'assegnazione, a data da destinarsi, ciò in quanto l'assemblea dei soci (in data 9.7.2013) aveva deciso di posticipare le assegnazioni all'approvazione dell'accordo (rectius, all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. domandata dalla cooperativa) con gli istituti bancari, e tale delibera non era stata impugnata dalla (né era stato CP_2 omologato l'accordo in questione);
o altre analoghe iniziative, di altri soci, erano state ritenute infondate dal Tribunale di
Prato.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, - nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla Sig.ra a causa del mancato esperimento del CP_2 tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma, 1 bis, del
D.Lgs. 28/2010; - sempre nel merito: rigettare integralmente le domande avanzate dalla
Sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti CP_2
nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenza di causa”.
1.3) Il processo, istruito mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, era stato interrotto all'esito della dichiarazione di fallimento della , per poi essere riassunto dalla Parte_1
sig.ra con successiva costituzione del Fallimento. CP_2
1.3.1) Il Fallimento stesso si era richiamato alle difese della cooperativa, eccependo altresì che le domande di condanna avverso il fallimento, ivi comprese quelle di accertamento e/o costitutive strumentali alle prime (come quelle di cancellazione dei gravami, e relative manleve e garanzie) erano improcedibili nei confronti del fallimento ex artt. 52 e 93 l.f.
In ogni caso, anche ritenendo applicabile l'art. 2932 c.c., l'immobile non avrebbe potuto essere trasferito libero dai gravami su di esso presenti.
1.4) Il Tribunale di Prato aveva infine ritenuto che:
4 − era infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, e reiterata dal , con riferimento al mancato espletamento della procedura CP_1
di mediazione, non vertendosi in ipotesi di controversia attinente a diritti reali;
− era infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Fallimento con riferimento agli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, dato che l'azione ex art. 2932
c.c. “...non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia, nella sua peculiarità qualificante, dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa, ne' ai sensi dell'art. 51, ne' ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare" (Cass, 11 aprile 2018, n 9010; Cass. 10615 del 1998)”;
− la delibera assembleare richiamata da parte convenuta non poteva incidere sull'assetto dei diritti e degli obblighi come scaturenti dal regolamento negoziale stipulato tra le parti, in cui era previsto che il rogito notarile di assegnazione definitiva in proprietà avrebbe dovuto essere effettuato non oltre 5 anni dalla consegna dell'alloggio, con l'ulteriore previsione della facoltà di entrambe le parti di chiamare l'altra al rogito definitivo, una volta ottenuta l'abitabilità e terminate le pratiche catastali: dunque “...Trattandosi di un termine inserito nella pattuizione sottoscritta formalmente da entrambe le parti, ogni eventuale modifica avrebbe richiesto il consenso scritto da parte di entrambi i contraenti, con la conseguenza che la delibera richiamata, non sottoscritta dalla non appare idonea ad CP_2 incidere sui relativi obblighi negoziali”;
− era quindi fondata la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice;
− “Quanto alla invocata cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Prato in data 3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di Credito Cooperativo BA di IS, le spese per le formalità di tale cancellazione o restrizione sono a carico dell'attrice, in forza dell'art 7 dell'atto di prenotazione, anche se è obbligo della convenuta procurarne il consenso da parte della banca creditrice”.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della CP_2
con atto di citazione notificato in data Controparte_4
25 luglio 2016 , e successivamente riassunta nei confronti della curatela fallimentare della società convenuta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
5 provvede: a) dispone il trasferimento a favore di dei seguenti beni CP_2
immobili meglio descritti nella relazione di CTU richiamata in motivazione: 1) dell'appartamento posto in Prato (59100 – PO), Via Torricini n. 15, al piano quinto del complesso denominato “Cittadella 2”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio n. 16, part. n. 2551, sub. n. 126; 2) del garage posto al primo piano interrato con ingresso da Via Torricini n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 16, part. n. 2551, sub. n. 57; alloggio b) condanna la
[...]
ad ottenere in favore dell'attrice la Parte_4 cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del
Territorio di Prato in data 3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di
Credito Cooperativo BA di IS ed a carico della Curatela;
c) condanna, la curatela convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 12.678,00 per compenso professionale, oltre IVA , CAP e spese generali nella misura di legge, nonché €
1606,87 per spese vive ed € 1353,80 per la fase di mediazione, oltre alle spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto. d) ordina al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il , CP_1
contestando unicamente le statuizioni contenute al punto b) del dispositivo sopra ricordato e, in particolare, il fatto che il trasferimento del bene in oggetto fosse stato disposto con la condanna del ad ottenere la cancellazione o la restrizione dell'ipoteca gravante CP_1 sul bene stesso, argomentando in termini generali che “La sentenza di primo grado ha del tutto ignorato i principi del pari trattamento dei creditori concorsuali e delle cause legittime di prelazione e, sulla scorta del travisamento del sistema concorsuale (del non aver considerato le implicazioni che il sistema concorsuale porta con sé nelle relazioni anche giudiziali con gli altri soggetti dell'ordinamento), ha proseguito con una condanna alle spese ingiustificata e intollerabile per il sistema concorsuale: la massa dei creditori non poteva che resistere e segnalare che non poteva essere ordinata la cancellazione dell'ipoteca in caso di trasferimento, si ritrova invece con la creazione di una sorta di credito prededucibile pari all'ipoteca residua oltre alle spese di lite e ctu per 30 mila euro. Inaccettabilmente contrario al sistema”.
2.1) Il gravame è stato poi affidato, nello specifico, ai seguenti motivi:
1°. “Inconfigurabilità nel caso di specie di un obbligo del fallimento di ottenere la cancellazione o restrizione dell'ipoteca, improcedibilità delle relative domande condannatorie”, contestando la decisione raggiunta dal Tribunale di Prato sul profilo in questione, peraltro senza motivare in ordine alle argomentazioni ostative espresse dal al riguardo;
CP_1
6 2°. “Spese del giudizio di primo grado”, rilevando come il non avesse CP_1 reiterato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione ed avesse eccepito l'improcedibilità ex artt. 52 e 93 L.F. unicamente nei confronti della domanda concernente l'iscrizione ipotecaria e si fosse costituito essenzialmente per contestare quest'ultima domanda della sig.ra CP_2
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, parte appellata ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha, come detto, contestato la decisione del Tribunale di Prato di condannare il “...ad ottenere in favore CP_1 dell'attrice la cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso
l'Agenzia del Territorio di Prato in data 3.08.2005”.
A) In proposito si ricorda come, in prime cure, il avesse avversato tale CP_1
domanda della sig.ra adducendo che: CP_2
− la domanda era improcedibile ex art. 52 e 93 L.F.;
− “...gli immobili non potranno che essere trasferiti dal fallimento, ove giuridicamente possibile perché commerciabili gli immobili realizzati, nello stato di fatto e di diritto in cui versano (ivi compresi i gravami pregiudizievoli precedenti alla trascrizione della domanda retroagendo la sentenza di accoglimento solo fino a tale trascrizione quando i gravami erano già presenti, e non potendo comunque il fallimento essere condannato, come detto, alla relativa cancellazione)”;
− vi era un precedente di merito (Trib. Palermo, sentenza del 14.7.2021), secondo cui il giudice adito per l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., a carico di un fallimento subentrato alla società in bonis che aveva promesso la vendita, non poteva disporre la cancellazione dei gravami presenti sul bene in questione nel caso in cui il prezzo fosse già stato integralmente versato prima della dichiarazione di fallimento;
ciò in considerazione: a) del fatto che un simile potere era previsto per legge unicamente in capo al giudice delegato, b) della violazione del contraddittorio (non essendo parte del processo il creditore ipotecario), c) della lesione della par condicio creditorum derivante da una cancellazione dei gravami operata in tal modo.
7 B) Il Tribunale di Prato non risulta aver preso in considerazione tali deduzioni, in quanto la questione dell'improcedibilità ex artt. 52 e 93 L.F. è stata valutata esclusivamente in riferimento alla domanda attorea ex art. 2932 c.c., mentre in relazione alla cancellazione dell'ipoteca risulta espresso unicamente il già ricordato inciso per cui
“Quanto alla invocata cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Prato in data 3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di Credito Cooperativo BA di IS, le spese per le formalità di tale cancellazione o restrizione sono a carico dell'attrice, in forza dell'art 7 dell'atto di prenotazione, anche se è obbligo della convenuta procurarne il consenso da parte della banca creditrice”
Il tenore formale della decisione in questione, in effetti, risulta far riferimento
(unicamente) al contenuto dell'atto di prenotazione (dovendosi peraltro precisare che la previsione di riferimento non è l'art. 7 ma l'art. 11 di tale atto, nella parte in cui prevede che “La garantisce che l'alloggio in oggetto sarà – al momento Parte_1 dell'assegnazione, libero da ipoteche, censi, livelli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri reali in genere – fornendo, a riguardo, ogni più ampia garanzia anche di evizione e/o molestia del possesso”).
C) Con il motivo di gravame in analisi, il ha quindi contestato la CP_1
decisione in questione e, in particolare, ha:
− richiamato, anzitutto, le deduzioni già espresse in prime cure, nei termini supra ricordati;
− stigmatizzato l'omissione di pronuncia da parte del Tribunale di Prato in ordine a tali argomentazioni;
− rilevato come la sentenza resa ex art. 2932 cc fosse diversa e non potesse quindi avere gli stessi effetti (stabiliti dall'art. 108, comma 2, L.F.) di una vendita fallimentare avente ad oggetto un immobile ipotecato, e ciò anche a tutela del creditore ipotecario che sarebbe rimasto danneggiato ove (come nel caso specie) il promittente acquirente avesse già pagato l'intero corrispettivo;
− argomentato nel senso che la sentenza ex art. 2932 c.c. resa dal Tribunale di Prato non poteva incidere sul fatto che, al momento della trascrizione della domanda della era già stata iscritta l'ipoteca in questione;
CP_2
− ribadito “...con riferimento all'impegno assunto dalla cooperativa in bonis di trasferire i beni liberi da gravami (art. 11 doc. 3 fascicolo di primo grado
, trattasi di obbligazione cui il fallimento non avrebbe potuto essere CP_2 condannato, essendo improcedibili, ex artt. 52 e 93 l.f.,” anche le domanda in oggetto, “in quanto si risolvono, nella sostanza, nell'esercizio di un diritto di
8 credito dei confronti del fallimento”, precisando che “Se del caso l'acquirente di immobile ipotecato deve pagare il creditore ipotecario al fine di ottenere la cancellazione o restrizione del gravame, e, all'esito, insinuare al passivo fallimentare il relativo credito che ne sorgerà”.
3.1.1) Il motivo è fondato, sotto alcuni profili, ma in definitiva non suscettibile di accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1.1.1) In primo luogo, deve rilevarsi la fondatezza della contestazione concernente l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Prato sui rilievi formulati dal
. CP_1
La decisione del giudice di prime cure non risulta infatti aver preso in specifica considerazione né il profilo della procedibilità della domanda attorea correlata alla cancellazione del gravame oggetto di causa (avendo valutato tale aspetto solo con riferimento alla domanda ex art. 2932 c.c.), né gli aspetti correlati alla lesione della par condicio creditorum, alla violazione del contraddittorio ed alla possibilità, in termini generali, di un potere in capo al giudice in sede di pronuncia ex art. 2932 c.c. di imporre la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria gravante su un bene del . CP_1
Sotto questo aspetto, dunque, la sentenza deve ritenersi nulla, con conseguente necessità di statuire nella presente sede sugli aspetti in questione, non essendo la presente fattispecie contemplata tra le ipotesi di rimessione in prime cure.
3.1.1.2) Ciò stabilito, deve anzitutto prendersi in esame la questione correlata alla procedibilità della domanda in oggetto, trattandosi di aspetto con valenza preliminare.
Al riguardo si osserva come la domanda avanzata dalla sia stata ab origine CP_2
fondata sulla richiesta di adempimento alle obbligazioni assunte dalla
[...]
e, in particolare, a quelle previste nell'atto di Parte_1
prenotazione del 20.1.2012.
Tra esse, dunque, sia l'obbligazione di dare corso all'assegnazione del bene, poi modulata in termini di assoggettabilità all'azione ex art. 2932 c.c. (con accoglimento che, non essendo stato oggetto di gravame, risulta ormai passato in giudicato), sia l'obbligazione di dare corso a tale assegnazione con contestuale liberazione del bene dai pesi (ipoteche et similia) su di esso gravanti.
Non viene dunque in esame alcun diritto di credito, la cui domanda nei confronti di un Fallimento sia preclusa dagli artt. 52 e 93 L.F.
Né è possibile individuare una sorta di invocazione di un diritto di credito, come invece postulato dall'appellante, nella domanda di liberazione del bene in questione dall'ipoteca su di esso gravante.
9 3.1.1.3) Deve poi ribadirsi come nel caso di specie si verta in punto di adempimento di obbligazioni assunte in sede di atto di prenotazione dell'assegnazione (la cui assimilabilità ai presupposti applicativi dell'art. 2932 c.c. non può più, come detto, essere posta in discussione).
In tale ottica va quindi rilevato che è vero, come sostenuto dall'appellante, che la domanda della sig.ra risulta retroagire solo sino al momento della trascrizione CP_2 della domanda stessa e, dunque, ad un momento in cui già era stata iscritta l'ipoteca oggetto di causa.
Nel caso di specie, tuttavia, tale assunto risulta privo di rilievo in quanto la stessa domanda della sig.ra presuppone l'esistenza dell'ipoteca in questione, di cui viene CP_2
in effetti chiesta la cancellazione, con individuazione del relativo obbligo in capo al
Fallimento.
La questione, in effetti, non deve essere valutata nella prospettiva dell'individuazione della “composizione” giuridica, complessivamente intesa (con riferimento quindi anche alle iscrizioni pregiudizievoli), del bene da trasferire con riferimento alla situazione esistente al momento della trascrizione della domanda giudiziale, ma all'adempimento o meno delle obbligazioni gravanti sul soggetto che si era impegnato a tale trasferimento (obbligazioni nelle quali è poi subentrato il ). CP_1
Dunque, una volta preso atto che la preesistenza dell'iscrizione dell'ipoteca
(rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale) non rappresenta un ostacolo alla valutazione della domanda stessa e che tale domanda non è improcedibile nei confronti del
, occorre valutare se sussistano ulteriori elementi preclusivi all'accoglimento CP_1
della domanda de qua della sig.ra CP_2
3.1.1.4) In questo senso deve rilevarsi come non possano assumere rilievo nella presente sede le pur argomentate considerazioni svolte nel precedente di merito valorizzato da parte appellante (Trib. Palermo, sentenza del 14.7.2021).
In quel caso, infatti, risulta essere stata presa in esame una fattispecie costituita dall'esercizio dei poteri di “purgazione” delle iscrizioni ipotecarie previsti dalla legge fallimentare, ma non da parte del giudice delegato, bensì dal giudice adito in sede di domanda ex art. 2932 c.c., condivisibilmente pervenendosi ad una valutazione in termini negativi.
Nel caso di specie, non vengono in alcun modo in rilievo i poteri che la legge fallimentare attribuisce al giudice delegato in punto di cancellazione delle ipoteche, all'atto di una vendita operata nel contesto della procedura fallimentare.
Si tratta qui, si ribadisce, unicamente di valutare l'estensione degli obblighi assunti in sede negoziale con riferimento al trasferimento del bene oggetto di causa.
10 Per gli stessi motivi non assume diretto rilievo, nella presente sede, la complessa tematica affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr Cass. S.U. 7337 del
19.3.2024) in quanto afferente alla, contigua ma ben diversa, tematica relativa alla qualificabilità in termini di vendita “fallimentare” di una vendita ex art. 72, u.c., L.F. (e cioè nell'ipotesi di contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente) ed ai conseguenti poteri del giudice delegato in punto di cancellazione delle ipoteche del bene così venduto.
Nel sancire la diversità strutturale e funzionale tra vendita “negoziale” (pur legislativamente imposta) e vendita “concorsuale”, la Suprema Corte ha peraltro operato una ricostruzione del ruolo del curatore che appare indirettamente acquisire rilevanza anche nella presente causa.
Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che “...il curatore, essendo la stipulazione del definitivo obbligatoria a seguito del subentro nella posizione del fallito previsto per legge, si trova a operare, ai fini del definitivo, come sostituto del fallito, non in rappresentanza della massa e a tutela delle ragioni di questa. Egli non può che vendere al prezzo indicato nel preliminare e non può recuperare in alcun modo gli acconti già versati, così che la massa resta esposta finanche all'eventualità di non ricevere proprio niente ove, come nella specie, prima del fallimento risulti che sia stato versato dal promissario l'intero prezzo. Le superiori considerazioni dimostrano che, indipendentemente dal riconoscimento o meno della facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto, e indipendentemente dalla natura più o meno vantaggiosa della vendita, l'esecuzione del preliminare, da un lato, è sempre tecnicamente qualificabile come vendita negoziale (e non come vendita esecutiva concorsuale), e dall'altro non è in grado (ontologicamente) di garantire la realizzazione dell'effetto pratico che la vendita concorsuale persegue per il tramite della sua procedimentalizzazione. L'atto al quale è tenuto il curatore, dopo il subentro ex lege nel preliminare, esaurisce la sua funzione nel contesto del preesistente rapporto obbligatorio, cosa che ne impedisce la ventilata comune prospettiva funzionale rispetto alla disciplina dei trasferimenti coattivi, quali che siano”.
Tali rilievi, pur espressi con riferimento al carattere coattivo del subentro contrattuale del curatore nelle ipotesi di cui all'art. 72, u.c., L.F., appaiono nondimeno suscettibili di estendersi (sotto il profilo delle caratteristiche della veste contrattuale infine assunta dal curatore) anche all'ipotesi di azione ex art. 2932 c.c., soprattutto nel caso in cui la statuizione che tiene il posto del contratto non concluso sia ormai divenuta definitiva.
11 Anche nel caso di specie, dunque, il (in persona del suo curatore) è CP_1
subentrato nella posizione contrattuale della cooperativa, come sostituto di quest'ultima e non come organismo rappresentativo della massa dei creditori ed a tutela delle loro ragioni, con obbligo di dare corso al trasferimento alle medesime condizioni contrattuali che erano state assunte dalla cooperativa in bonis, senza alcuna possibilità di
“contaminazione”, processuale e/o sostanziale, con l'impianto normativo preposto alla regolazione della procedura concorsuale.
Dunque, nell'irrilevanza (ai fini in esame) della disciplina ex artt. 72 e 108 L.F.,
l'obbligo di procedere alla cancellazione dell'ipoteca (e non, peraltro, la cancellazione diretta della stessa per ordine del giudicante) risulta insorgere in capo al quale CP_1
ricaduta della posizione contrattuale in origine ricoperta dal fallito e la decisione assunta sul punto dal giudice di prime cure non risulta, previa integrazione della motivazione nei termini qui indicati, suscettibile di essere riformata.
3.2) Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
3.2.1) Nel costituirsi in sede di riassunzione del giudizio, in prime cure, il ha contestato tutte le domande avanzate dalla sig.ra (“...si eccepisce CP_1 CP_2
che le domande di condanna avverso il fallimento, ivi comprese quelle di accertamento/costitutive strumentali alle prime, di cancellazione dei gravami, e relative manleve e garanzie, sono improcedibili nei confronti del fallimento ex artt. 52 e 93 l.f..”)
e, dunque, l'accoglimento integrale delle domande in questione è stata correttamente posta dal Tribunale di Prato a fondamento dell'applicazione del principio della soccombenza e della conseguente apposizione a carico del delle spese di lite. CP_1
All'esito del presente grado di giudizio, peraltro, risulta confermata la valutazione del predetto Tribunale (sia pure previa integrazione della motivazione) sì che non appaiono sussistere i presupposti per una compensazione, anche parziale, delle spese di lite in prime cure.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 12 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_3
sentenza n. 147/2022 del Tribunale di Prato, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante Parte_3
a rifondere a parte appellata le spese di lite, che
[...] CP_2 vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio CArdi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 824/2022
promossa da:
, in CP_1 Parte_1
persona dei curatori fallimentari dott.ssa e dott. Parte_2 Persona_1
elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio dell'Avv. Marco Santini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio degli Avv.ti Gabriele CP_2
CA ER e AT CA ER, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 147/2022 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “in parziale riforma della sentenza n. 147/2022 del tribunale di
Prato, giudice dott. Michele Sirgiovanni, e, segnatamente: in riforma del capo b) del relativo dispositivo, accertare e dichiarare che non sussiste, in capo al
[...]
, l'obbligazione di Parte_3 ottenere, in favore di la cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 CP_2
r.p. iscritta presso l'agenzia del territorio di Prato in data 3.8.2005, sopra: 1)
l'appartamento in Prato, via Torricini n. 15, al piano quinto del complesso denominato
“Cittadella 2”, censito al catasto fabbricati del comune di Prato al foglio n. 16, part. n.
2551, sub. n. 126; 2) il garage posto al primo piano interrato con ingresso da via
Torricini n. 11, censito al catasto fabbricati del comune di Prato al foglio 16, part. n.
2551, sub. n. 57 e comunque che sono improcedibili le relative domande svolte da
[...]
in primo grado;
in riforma del capo c) del relativo dispositivo, compensazione CP_2
delle spese e competenze legali e tecniche di ctu del primo grado di giudizio;
con soddisfazione delle spese e competenze del giudizio di appello”.
Per la parte appellata: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare le domande proposte dal con l'atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare CP_1
integralmente la sentenza del Tribunale di Prato n. 147/2022 pubblicata il 9.03.2022. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVAZIONE
1) Il Parte_3
(di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 147/2022 del Tribunale CP_1
di Prato, con la quale erano state accolte le domande della sig.ra CP_2
(originariamente avanzate nei confronti della Parte_1
in bonis, poi fallita in corso di causa) volte ad ottenere: a) ex
[...]
art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto di compravendita tra le parti e b) la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene oggetto del contratto.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra CP_2
allegando che:
• era socia della , che aveva Parte_1 realizzato un complesso immobiliare sito in Prato (denominato “cittadella 2”),
2 nell'ambito del quale la stessa era prenotataria (con atto del 20.1.2012) di CP_2
un immobile (composto da un appartamento ed un garage);
• era già stato versato il corrispettivo per l'assegnazione (€ 315.000,00);
• aveva più volte sollecitato (dal 6.5.2014) la stipula formale dell'atto di assegnazione dell'immobile, di cui aveva nel frattempo preso possesso;
• aveva assunto l'obbligo di Parte_1 assegnare l'immobile libero da ipoteche ed iscrizioni pregiudizievoli, mentre sullo stesso gravava (unitamente a tutti gli altri beni della cooperativa) ipoteca a favore dell'Istituto Credito Cooperativo BA di IS (iscritta nel 2005);
• l'atto di assegnazione si presentava quale esito finale di una fattispecie a formazione progressiva, in cui l'atto di prenotazione aveva una funzione assimilabile al contratto preliminare.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia 1'Ill.mo
Giudice del Tribunale di Prato: accertare e dichiarare l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Sig.ra nei confronti della CP_2 [...]
, al fine di rendersi proprietaria Controparte_3
dell'appartamento posto in Prato (59100 — PO), Via Torricini n. 15, al piano quinto del complesso denominato “Cittadella 2”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio n. 16, part. n. 2551, sub. n. 126 e dell'annesso garage posto al primo piano interrato con ingresso da Via Torricini n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Prato al foglio 16, part, n. 2551, sub. n, 57; - accertare e dichiarale l'inadempimento della nell'asse azione alla Sig.ra Controparte_3
della piena proprietà dei suddetti immobili;
per l'effetto, emettere contro la CP_2
Cooperativa Edificatrice Istria Società Cooperativa e a favore della Sig.ra CP_2
una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'atto di assegnazione mai concluso e, conseguentemente, trasferisca in capo alla Sig.ra la CP_2 proprietà dell'appartamento e dell'annesso garage sopra descritti;
accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad ottenere il trasferimento della proprietà sopra CP_2
indicata priva di qualsivoglia gravame pregiudizievole, anche in virtù dell'art. 11 dell'atto di prenotazione del 20.01.2012, e condannare la Cooperativa Edificatrice Istria
– Società Cooperativa ad ottenere in favore dell'attrice la cancellazione o la restrizione
‹dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Prato in data
3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di Credito Cooperativo BA di IS ed a carico della Cooperativa (o di quella diversa ipoteca che ivi dovesse risultare iscritta) e comunque a rilevare indenne l'attrice da ogni spesa a tal fine
3 necessaria; ordinare al Conservatore dei RR. II, di Prato la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
1.2) Si era costituita che aveva Parte_1
contestato le allegazioni e domande attoree, in particolare esponendo che:
o le domande in questione erano improcedibili per omesso espletamento della procedura di mediazione;
o i soci della cooperativa, tra cui la sig.ra avevano prestato consenso alla CP_2 posticipazione dell'assegnazione, a data da destinarsi, ciò in quanto l'assemblea dei soci (in data 9.7.2013) aveva deciso di posticipare le assegnazioni all'approvazione dell'accordo (rectius, all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. domandata dalla cooperativa) con gli istituti bancari, e tale delibera non era stata impugnata dalla (né era stato CP_2 omologato l'accordo in questione);
o altre analoghe iniziative, di altri soci, erano state ritenute infondate dal Tribunale di
Prato.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, - nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla Sig.ra a causa del mancato esperimento del CP_2 tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma, 1 bis, del
D.Lgs. 28/2010; - sempre nel merito: rigettare integralmente le domande avanzate dalla
Sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti CP_2
nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenza di causa”.
1.3) Il processo, istruito mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, era stato interrotto all'esito della dichiarazione di fallimento della , per poi essere riassunto dalla Parte_1
sig.ra con successiva costituzione del Fallimento. CP_2
1.3.1) Il Fallimento stesso si era richiamato alle difese della cooperativa, eccependo altresì che le domande di condanna avverso il fallimento, ivi comprese quelle di accertamento e/o costitutive strumentali alle prime (come quelle di cancellazione dei gravami, e relative manleve e garanzie) erano improcedibili nei confronti del fallimento ex artt. 52 e 93 l.f.
In ogni caso, anche ritenendo applicabile l'art. 2932 c.c., l'immobile non avrebbe potuto essere trasferito libero dai gravami su di esso presenti.
1.4) Il Tribunale di Prato aveva infine ritenuto che:
4 − era infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, e reiterata dal , con riferimento al mancato espletamento della procedura CP_1
di mediazione, non vertendosi in ipotesi di controversia attinente a diritti reali;
− era infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Fallimento con riferimento agli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, dato che l'azione ex art. 2932
c.c. “...non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia, nella sua peculiarità qualificante, dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa, ne' ai sensi dell'art. 51, ne' ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare" (Cass, 11 aprile 2018, n 9010; Cass. 10615 del 1998)”;
− la delibera assembleare richiamata da parte convenuta non poteva incidere sull'assetto dei diritti e degli obblighi come scaturenti dal regolamento negoziale stipulato tra le parti, in cui era previsto che il rogito notarile di assegnazione definitiva in proprietà avrebbe dovuto essere effettuato non oltre 5 anni dalla consegna dell'alloggio, con l'ulteriore previsione della facoltà di entrambe le parti di chiamare l'altra al rogito definitivo, una volta ottenuta l'abitabilità e terminate le pratiche catastali: dunque “...Trattandosi di un termine inserito nella pattuizione sottoscritta formalmente da entrambe le parti, ogni eventuale modifica avrebbe richiesto il consenso scritto da parte di entrambi i contraenti, con la conseguenza che la delibera richiamata, non sottoscritta dalla non appare idonea ad CP_2 incidere sui relativi obblighi negoziali”;
− era quindi fondata la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice;
− “Quanto alla invocata cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Prato in data 3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di Credito Cooperativo BA di IS, le spese per le formalità di tale cancellazione o restrizione sono a carico dell'attrice, in forza dell'art 7 dell'atto di prenotazione, anche se è obbligo della convenuta procurarne il consenso da parte della banca creditrice”.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della CP_2
con atto di citazione notificato in data Controparte_4
25 luglio 2016 , e successivamente riassunta nei confronti della curatela fallimentare della società convenuta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
5 provvede: a) dispone il trasferimento a favore di dei seguenti beni CP_2
immobili meglio descritti nella relazione di CTU richiamata in motivazione: 1) dell'appartamento posto in Prato (59100 – PO), Via Torricini n. 15, al piano quinto del complesso denominato “Cittadella 2”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio n. 16, part. n. 2551, sub. n. 126; 2) del garage posto al primo piano interrato con ingresso da Via Torricini n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 16, part. n. 2551, sub. n. 57; alloggio b) condanna la
[...]
ad ottenere in favore dell'attrice la Parte_4 cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del
Territorio di Prato in data 3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di
Credito Cooperativo BA di IS ed a carico della Curatela;
c) condanna, la curatela convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 12.678,00 per compenso professionale, oltre IVA , CAP e spese generali nella misura di legge, nonché €
1606,87 per spese vive ed € 1353,80 per la fase di mediazione, oltre alle spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto. d) ordina al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il , CP_1
contestando unicamente le statuizioni contenute al punto b) del dispositivo sopra ricordato e, in particolare, il fatto che il trasferimento del bene in oggetto fosse stato disposto con la condanna del ad ottenere la cancellazione o la restrizione dell'ipoteca gravante CP_1 sul bene stesso, argomentando in termini generali che “La sentenza di primo grado ha del tutto ignorato i principi del pari trattamento dei creditori concorsuali e delle cause legittime di prelazione e, sulla scorta del travisamento del sistema concorsuale (del non aver considerato le implicazioni che il sistema concorsuale porta con sé nelle relazioni anche giudiziali con gli altri soggetti dell'ordinamento), ha proseguito con una condanna alle spese ingiustificata e intollerabile per il sistema concorsuale: la massa dei creditori non poteva che resistere e segnalare che non poteva essere ordinata la cancellazione dell'ipoteca in caso di trasferimento, si ritrova invece con la creazione di una sorta di credito prededucibile pari all'ipoteca residua oltre alle spese di lite e ctu per 30 mila euro. Inaccettabilmente contrario al sistema”.
2.1) Il gravame è stato poi affidato, nello specifico, ai seguenti motivi:
1°. “Inconfigurabilità nel caso di specie di un obbligo del fallimento di ottenere la cancellazione o restrizione dell'ipoteca, improcedibilità delle relative domande condannatorie”, contestando la decisione raggiunta dal Tribunale di Prato sul profilo in questione, peraltro senza motivare in ordine alle argomentazioni ostative espresse dal al riguardo;
CP_1
6 2°. “Spese del giudizio di primo grado”, rilevando come il non avesse CP_1 reiterato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione ed avesse eccepito l'improcedibilità ex artt. 52 e 93 L.F. unicamente nei confronti della domanda concernente l'iscrizione ipotecaria e si fosse costituito essenzialmente per contestare quest'ultima domanda della sig.ra CP_2
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, parte appellata ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha, come detto, contestato la decisione del Tribunale di Prato di condannare il “...ad ottenere in favore CP_1 dell'attrice la cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso
l'Agenzia del Territorio di Prato in data 3.08.2005”.
A) In proposito si ricorda come, in prime cure, il avesse avversato tale CP_1
domanda della sig.ra adducendo che: CP_2
− la domanda era improcedibile ex art. 52 e 93 L.F.;
− “...gli immobili non potranno che essere trasferiti dal fallimento, ove giuridicamente possibile perché commerciabili gli immobili realizzati, nello stato di fatto e di diritto in cui versano (ivi compresi i gravami pregiudizievoli precedenti alla trascrizione della domanda retroagendo la sentenza di accoglimento solo fino a tale trascrizione quando i gravami erano già presenti, e non potendo comunque il fallimento essere condannato, come detto, alla relativa cancellazione)”;
− vi era un precedente di merito (Trib. Palermo, sentenza del 14.7.2021), secondo cui il giudice adito per l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., a carico di un fallimento subentrato alla società in bonis che aveva promesso la vendita, non poteva disporre la cancellazione dei gravami presenti sul bene in questione nel caso in cui il prezzo fosse già stato integralmente versato prima della dichiarazione di fallimento;
ciò in considerazione: a) del fatto che un simile potere era previsto per legge unicamente in capo al giudice delegato, b) della violazione del contraddittorio (non essendo parte del processo il creditore ipotecario), c) della lesione della par condicio creditorum derivante da una cancellazione dei gravami operata in tal modo.
7 B) Il Tribunale di Prato non risulta aver preso in considerazione tali deduzioni, in quanto la questione dell'improcedibilità ex artt. 52 e 93 L.F. è stata valutata esclusivamente in riferimento alla domanda attorea ex art. 2932 c.c., mentre in relazione alla cancellazione dell'ipoteca risulta espresso unicamente il già ricordato inciso per cui
“Quanto alla invocata cancellazione o la restrizione dell'ipoteca n. 3453 R.P. iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Prato in data 3.08.2005 sull'unità immobiliare sopra indicata in favore di Credito Cooperativo BA di IS, le spese per le formalità di tale cancellazione o restrizione sono a carico dell'attrice, in forza dell'art 7 dell'atto di prenotazione, anche se è obbligo della convenuta procurarne il consenso da parte della banca creditrice”
Il tenore formale della decisione in questione, in effetti, risulta far riferimento
(unicamente) al contenuto dell'atto di prenotazione (dovendosi peraltro precisare che la previsione di riferimento non è l'art. 7 ma l'art. 11 di tale atto, nella parte in cui prevede che “La garantisce che l'alloggio in oggetto sarà – al momento Parte_1 dell'assegnazione, libero da ipoteche, censi, livelli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri reali in genere – fornendo, a riguardo, ogni più ampia garanzia anche di evizione e/o molestia del possesso”).
C) Con il motivo di gravame in analisi, il ha quindi contestato la CP_1
decisione in questione e, in particolare, ha:
− richiamato, anzitutto, le deduzioni già espresse in prime cure, nei termini supra ricordati;
− stigmatizzato l'omissione di pronuncia da parte del Tribunale di Prato in ordine a tali argomentazioni;
− rilevato come la sentenza resa ex art. 2932 cc fosse diversa e non potesse quindi avere gli stessi effetti (stabiliti dall'art. 108, comma 2, L.F.) di una vendita fallimentare avente ad oggetto un immobile ipotecato, e ciò anche a tutela del creditore ipotecario che sarebbe rimasto danneggiato ove (come nel caso specie) il promittente acquirente avesse già pagato l'intero corrispettivo;
− argomentato nel senso che la sentenza ex art. 2932 c.c. resa dal Tribunale di Prato non poteva incidere sul fatto che, al momento della trascrizione della domanda della era già stata iscritta l'ipoteca in questione;
CP_2
− ribadito “...con riferimento all'impegno assunto dalla cooperativa in bonis di trasferire i beni liberi da gravami (art. 11 doc. 3 fascicolo di primo grado
, trattasi di obbligazione cui il fallimento non avrebbe potuto essere CP_2 condannato, essendo improcedibili, ex artt. 52 e 93 l.f.,” anche le domanda in oggetto, “in quanto si risolvono, nella sostanza, nell'esercizio di un diritto di
8 credito dei confronti del fallimento”, precisando che “Se del caso l'acquirente di immobile ipotecato deve pagare il creditore ipotecario al fine di ottenere la cancellazione o restrizione del gravame, e, all'esito, insinuare al passivo fallimentare il relativo credito che ne sorgerà”.
3.1.1) Il motivo è fondato, sotto alcuni profili, ma in definitiva non suscettibile di accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1.1.1) In primo luogo, deve rilevarsi la fondatezza della contestazione concernente l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Prato sui rilievi formulati dal
. CP_1
La decisione del giudice di prime cure non risulta infatti aver preso in specifica considerazione né il profilo della procedibilità della domanda attorea correlata alla cancellazione del gravame oggetto di causa (avendo valutato tale aspetto solo con riferimento alla domanda ex art. 2932 c.c.), né gli aspetti correlati alla lesione della par condicio creditorum, alla violazione del contraddittorio ed alla possibilità, in termini generali, di un potere in capo al giudice in sede di pronuncia ex art. 2932 c.c. di imporre la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria gravante su un bene del . CP_1
Sotto questo aspetto, dunque, la sentenza deve ritenersi nulla, con conseguente necessità di statuire nella presente sede sugli aspetti in questione, non essendo la presente fattispecie contemplata tra le ipotesi di rimessione in prime cure.
3.1.1.2) Ciò stabilito, deve anzitutto prendersi in esame la questione correlata alla procedibilità della domanda in oggetto, trattandosi di aspetto con valenza preliminare.
Al riguardo si osserva come la domanda avanzata dalla sia stata ab origine CP_2
fondata sulla richiesta di adempimento alle obbligazioni assunte dalla
[...]
e, in particolare, a quelle previste nell'atto di Parte_1
prenotazione del 20.1.2012.
Tra esse, dunque, sia l'obbligazione di dare corso all'assegnazione del bene, poi modulata in termini di assoggettabilità all'azione ex art. 2932 c.c. (con accoglimento che, non essendo stato oggetto di gravame, risulta ormai passato in giudicato), sia l'obbligazione di dare corso a tale assegnazione con contestuale liberazione del bene dai pesi (ipoteche et similia) su di esso gravanti.
Non viene dunque in esame alcun diritto di credito, la cui domanda nei confronti di un Fallimento sia preclusa dagli artt. 52 e 93 L.F.
Né è possibile individuare una sorta di invocazione di un diritto di credito, come invece postulato dall'appellante, nella domanda di liberazione del bene in questione dall'ipoteca su di esso gravante.
9 3.1.1.3) Deve poi ribadirsi come nel caso di specie si verta in punto di adempimento di obbligazioni assunte in sede di atto di prenotazione dell'assegnazione (la cui assimilabilità ai presupposti applicativi dell'art. 2932 c.c. non può più, come detto, essere posta in discussione).
In tale ottica va quindi rilevato che è vero, come sostenuto dall'appellante, che la domanda della sig.ra risulta retroagire solo sino al momento della trascrizione CP_2 della domanda stessa e, dunque, ad un momento in cui già era stata iscritta l'ipoteca oggetto di causa.
Nel caso di specie, tuttavia, tale assunto risulta privo di rilievo in quanto la stessa domanda della sig.ra presuppone l'esistenza dell'ipoteca in questione, di cui viene CP_2
in effetti chiesta la cancellazione, con individuazione del relativo obbligo in capo al
Fallimento.
La questione, in effetti, non deve essere valutata nella prospettiva dell'individuazione della “composizione” giuridica, complessivamente intesa (con riferimento quindi anche alle iscrizioni pregiudizievoli), del bene da trasferire con riferimento alla situazione esistente al momento della trascrizione della domanda giudiziale, ma all'adempimento o meno delle obbligazioni gravanti sul soggetto che si era impegnato a tale trasferimento (obbligazioni nelle quali è poi subentrato il ). CP_1
Dunque, una volta preso atto che la preesistenza dell'iscrizione dell'ipoteca
(rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale) non rappresenta un ostacolo alla valutazione della domanda stessa e che tale domanda non è improcedibile nei confronti del
, occorre valutare se sussistano ulteriori elementi preclusivi all'accoglimento CP_1
della domanda de qua della sig.ra CP_2
3.1.1.4) In questo senso deve rilevarsi come non possano assumere rilievo nella presente sede le pur argomentate considerazioni svolte nel precedente di merito valorizzato da parte appellante (Trib. Palermo, sentenza del 14.7.2021).
In quel caso, infatti, risulta essere stata presa in esame una fattispecie costituita dall'esercizio dei poteri di “purgazione” delle iscrizioni ipotecarie previsti dalla legge fallimentare, ma non da parte del giudice delegato, bensì dal giudice adito in sede di domanda ex art. 2932 c.c., condivisibilmente pervenendosi ad una valutazione in termini negativi.
Nel caso di specie, non vengono in alcun modo in rilievo i poteri che la legge fallimentare attribuisce al giudice delegato in punto di cancellazione delle ipoteche, all'atto di una vendita operata nel contesto della procedura fallimentare.
Si tratta qui, si ribadisce, unicamente di valutare l'estensione degli obblighi assunti in sede negoziale con riferimento al trasferimento del bene oggetto di causa.
10 Per gli stessi motivi non assume diretto rilievo, nella presente sede, la complessa tematica affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr Cass. S.U. 7337 del
19.3.2024) in quanto afferente alla, contigua ma ben diversa, tematica relativa alla qualificabilità in termini di vendita “fallimentare” di una vendita ex art. 72, u.c., L.F. (e cioè nell'ipotesi di contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente) ed ai conseguenti poteri del giudice delegato in punto di cancellazione delle ipoteche del bene così venduto.
Nel sancire la diversità strutturale e funzionale tra vendita “negoziale” (pur legislativamente imposta) e vendita “concorsuale”, la Suprema Corte ha peraltro operato una ricostruzione del ruolo del curatore che appare indirettamente acquisire rilevanza anche nella presente causa.
Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che “...il curatore, essendo la stipulazione del definitivo obbligatoria a seguito del subentro nella posizione del fallito previsto per legge, si trova a operare, ai fini del definitivo, come sostituto del fallito, non in rappresentanza della massa e a tutela delle ragioni di questa. Egli non può che vendere al prezzo indicato nel preliminare e non può recuperare in alcun modo gli acconti già versati, così che la massa resta esposta finanche all'eventualità di non ricevere proprio niente ove, come nella specie, prima del fallimento risulti che sia stato versato dal promissario l'intero prezzo. Le superiori considerazioni dimostrano che, indipendentemente dal riconoscimento o meno della facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto, e indipendentemente dalla natura più o meno vantaggiosa della vendita, l'esecuzione del preliminare, da un lato, è sempre tecnicamente qualificabile come vendita negoziale (e non come vendita esecutiva concorsuale), e dall'altro non è in grado (ontologicamente) di garantire la realizzazione dell'effetto pratico che la vendita concorsuale persegue per il tramite della sua procedimentalizzazione. L'atto al quale è tenuto il curatore, dopo il subentro ex lege nel preliminare, esaurisce la sua funzione nel contesto del preesistente rapporto obbligatorio, cosa che ne impedisce la ventilata comune prospettiva funzionale rispetto alla disciplina dei trasferimenti coattivi, quali che siano”.
Tali rilievi, pur espressi con riferimento al carattere coattivo del subentro contrattuale del curatore nelle ipotesi di cui all'art. 72, u.c., L.F., appaiono nondimeno suscettibili di estendersi (sotto il profilo delle caratteristiche della veste contrattuale infine assunta dal curatore) anche all'ipotesi di azione ex art. 2932 c.c., soprattutto nel caso in cui la statuizione che tiene il posto del contratto non concluso sia ormai divenuta definitiva.
11 Anche nel caso di specie, dunque, il (in persona del suo curatore) è CP_1
subentrato nella posizione contrattuale della cooperativa, come sostituto di quest'ultima e non come organismo rappresentativo della massa dei creditori ed a tutela delle loro ragioni, con obbligo di dare corso al trasferimento alle medesime condizioni contrattuali che erano state assunte dalla cooperativa in bonis, senza alcuna possibilità di
“contaminazione”, processuale e/o sostanziale, con l'impianto normativo preposto alla regolazione della procedura concorsuale.
Dunque, nell'irrilevanza (ai fini in esame) della disciplina ex artt. 72 e 108 L.F.,
l'obbligo di procedere alla cancellazione dell'ipoteca (e non, peraltro, la cancellazione diretta della stessa per ordine del giudicante) risulta insorgere in capo al quale CP_1
ricaduta della posizione contrattuale in origine ricoperta dal fallito e la decisione assunta sul punto dal giudice di prime cure non risulta, previa integrazione della motivazione nei termini qui indicati, suscettibile di essere riformata.
3.2) Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
3.2.1) Nel costituirsi in sede di riassunzione del giudizio, in prime cure, il ha contestato tutte le domande avanzate dalla sig.ra (“...si eccepisce CP_1 CP_2
che le domande di condanna avverso il fallimento, ivi comprese quelle di accertamento/costitutive strumentali alle prime, di cancellazione dei gravami, e relative manleve e garanzie, sono improcedibili nei confronti del fallimento ex artt. 52 e 93 l.f..”)
e, dunque, l'accoglimento integrale delle domande in questione è stata correttamente posta dal Tribunale di Prato a fondamento dell'applicazione del principio della soccombenza e della conseguente apposizione a carico del delle spese di lite. CP_1
All'esito del presente grado di giudizio, peraltro, risulta confermata la valutazione del predetto Tribunale (sia pure previa integrazione della motivazione) sì che non appaiono sussistere i presupposti per una compensazione, anche parziale, delle spese di lite in prime cure.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 12 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_3
sentenza n. 147/2022 del Tribunale di Prato, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante Parte_3
a rifondere a parte appellata le spese di lite, che
[...] CP_2 vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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