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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3110 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. BERNARD MIRKO Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
con l'avv. PANETTA FERNANDO PIETRO
[...]
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 3000/2024, pubblicata in data 11/05/2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso dinnanzi al Tribunale di Roma, conveniva in giudizio Parte_1
l Controparte_2
, per sentirlo condannare al versamento dell'indennità di malattia per il
[...] periodo dal 6/12/2022 al 27/1/2023, previa declaratoria di illegittimità del
[...]
[..
[...] nella parte in cui, all'art. 6, pag. 17 del capitolo Parte_2
“Indennità di Malattia”, fissa il termine per la presentazione della domanda di indennità di malattia entro e non oltre il 31/12/2022. A fondamento della domanda, allegava che: 1) in seguito ad incidente del 6/12/2022 era stata costretta a malattia fino al 27/1/2023; 2) aveva inviato a domanda di liquidazione della relativa indennità, che era stata respinta per CP_2 assenza della documentazione richiesta dal bando di assistenza;
3) aveva proposto ricorso amministrativo allegando nuovamente i documenti richiesti;
4) solo il 17/3/2023 l'Ente aveva risposto dichiarandola decaduta dal diritto di conseguire l'indennità a causa dell'omessa presentazione della domanda nei termini di cui al bando 2022. Sosteneva quindi l'illegittimità del rifiuto opposto alla sua richiesta. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto e contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Il Tribunale con la sentenza in tale sede gravata rigettava il ricorso in quanto dal Bando per l'anno 2023 risultava inequivocabilmente che il termine essenziale entro cui inviare l'istanza di liquidazione fosse quella del 31.1.2023 e non risultava che la ricorrente avesse presentato regolare istanza di riconoscimento dell'indennità di malattia nel termine espressamente previsto dalla disposizione riportata, provvedendo ad inoltrarla solo in data 16.02.2023. Appella in data 11.11.2024 la affidandosi a tre motivi di Parte_1 gravame che indica quali corrispondenti ad altrettanti motivi di rigetto come individuati nella parte motiva della sentenza. Resiste con memoria l' CP_2
Quale primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la avrebbe dovuto inviare Parte_1
l'istanza di indennità di malattia entro il 31/12/2022. Come provato dai certificati in atti (All. 4 e 5) alla data del 31/12/2022 era ancora in degenza Parte_1 domestica e quindi impossibilitata ad aprire malattia, il cui decorso era ancora attivo. Il primo Giudice ha quindi errato nel ritenere che una persona che si trovi ancora nel pieno della malattia possa assumere su di sé l'onere di richiedere la relativa indennità nel periodo di degenza. Il Giudice avrebbe quindi dovuto ritenere illegittimo il termine fissato da al 31/12/2022 per presentare domanda di indennità di una CP_2 malattia che a tale data era ancora in corso. Quale secondo motivo di impugnazione parte appellante lamenta di aver reperito una prima versione del bando 2023 poi modificata solo in data 27 gennaio 2023, con la previsione del termine del 31 gennaio 2023 per la presentazione delle istanze di indennità, stabilendo quindi una data successiva a quella di modifica del bando di soli quattro giorni, rendendo di fatto impossibile la presentazione entro i termini dell'istanza stessa, dato l'esiguo lasso temporale intercorrente fra la data di adozione della modifica e la data di scadenza. Tale antecedente versione del bando, asserisce parte appellante, è stata dalla stessa reperita solamente in data successiva e chiede pertanto di essere autorizzata al relativo deposito. Quale terzo motivo di appello la lamenta erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha rilevato che non sarebbe stata depositata tutta la documentazione richiesta dal bando, all'atto di presentazione della domanda di riconoscimento di indennità di malattia. In realtà il giudice non ha considerato il documento n. 6 allegato al ricorso di primo grado, con il quale l'Ente di Previdenza convenuto ha attestato che tutta la
2 documentazione necessaria era stata caricata dalla ricorrente nell'istanza elettronica. Il primo Giudice avrebbe dovuto, in assenza di avverse specifiche contestazioni sul contenuto dell'allegato 6, ritenere completa la produzione documentale della Pt_1
[...]
L' si costituisce e rileva che l'art. 6 del bando indicava le CP_2 Parte_2 modalità di trasmissione della domanda, individuando nella data del 31.12.2022 un termine massimo di presentazione della stessa. Inoltre l'Ente disciplinava le ipotesi in cui la malattia aveva avuto inizio a dicembre 2022, prorogando con l' art. 2 comma 3 del Bando 2023, i termini per la presentazione della domanda di assistenza sino al 31.01.2023. L' aggiunge che la abbia completamente stravolto la CP_2 Parte_1 iniziale tesi difensiva eccependo in questo grado di giudizio una sorta di “brevità” dei termini relativi al preavviso dato per la proroga per la presentazione della domanda, producendo altresì tardivamente un “nuovo” documento, il bando 2023 allegato all'appello, alla cui acquisizione l'appellata si oppone. Quanto al terzo motivo di appello l sostiene che l'art. 7 del Bando 2022, elencava dettagliatamente la CP_2 documentazione necessaria, al fine di poter accedere all'erogazione della prestazione assistenziale. Tra i documenti richiesti, in particolare, figurava la certificazione medica comprovante la patologia sofferta dall'istante. Tuttavia la non provvedeva ad Pt_1 allegare e trasmettere la refertazione medica come richiesto dal bando. L' fa CP_2 notare altresì che l'appellante in questo grado di giudizio ha modificato le conclusioni del primo grado formulando solamente una generica richiesta di condanna riservandosi poi la quantificazione in un separato giudizio. Chiede quindi il rigetto dell'appello. I primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, appaiono infondati. Appare assorbente rilevare la piena applicabilità del disposto di cui all'art. 2 comma 3 del Bando 2023 che statuisce: “le domande relative ad eventi occorsi nel mese di Dicembre 2022, o conclusi nello stesso mese, saranno considerate valide, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali, di cui al Bando di assistenza 2022, se presentate entro e non oltre il 31.01.2023”. È pacifico che la ha subito l'infortunio nel mese di dicembre, precisamente Pt_1 il 6.12.2022, così come rappresentato in ricorso e confermato nel certificato medico del 27.12.2022 di cui all'allegato n. 5 del fascicolo di parte. Lo stato di malattia, proprio sulla base della suddetta certificazione, terminava in data 27.1.2023 per cui era onere della parte presentare la domanda di indennità di malattia nel termine del 31.1.2023, con conseguente tardività dell'istanza presentata solo il 6.2.2023. La circostanza per cui solo 4 giorni prima della scadenza il Bando 2023 sia stato modificato nel senso della introduzione del suddetto termine è deduzione (confluita nel secondo motivo di appello) non presente nelle allegazioni del ricorso ex art. 414 cpc e quindi inammissibile per violazione del divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c., pena la trasformazione del giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (si veda ordinanza n. 9211 del 22/03/2022). Le considerazioni che precedono inducono a ritenere assorbito il terzo motivo di appello. L'appello deve quindi essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 09/10/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3110 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. BERNARD MIRKO Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
con l'avv. PANETTA FERNANDO PIETRO
[...]
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 3000/2024, pubblicata in data 11/05/2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso dinnanzi al Tribunale di Roma, conveniva in giudizio Parte_1
l Controparte_2
, per sentirlo condannare al versamento dell'indennità di malattia per il
[...] periodo dal 6/12/2022 al 27/1/2023, previa declaratoria di illegittimità del
[...]
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[...] nella parte in cui, all'art. 6, pag. 17 del capitolo Parte_2
“Indennità di Malattia”, fissa il termine per la presentazione della domanda di indennità di malattia entro e non oltre il 31/12/2022. A fondamento della domanda, allegava che: 1) in seguito ad incidente del 6/12/2022 era stata costretta a malattia fino al 27/1/2023; 2) aveva inviato a domanda di liquidazione della relativa indennità, che era stata respinta per CP_2 assenza della documentazione richiesta dal bando di assistenza;
3) aveva proposto ricorso amministrativo allegando nuovamente i documenti richiesti;
4) solo il 17/3/2023 l'Ente aveva risposto dichiarandola decaduta dal diritto di conseguire l'indennità a causa dell'omessa presentazione della domanda nei termini di cui al bando 2022. Sosteneva quindi l'illegittimità del rifiuto opposto alla sua richiesta. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto e contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Il Tribunale con la sentenza in tale sede gravata rigettava il ricorso in quanto dal Bando per l'anno 2023 risultava inequivocabilmente che il termine essenziale entro cui inviare l'istanza di liquidazione fosse quella del 31.1.2023 e non risultava che la ricorrente avesse presentato regolare istanza di riconoscimento dell'indennità di malattia nel termine espressamente previsto dalla disposizione riportata, provvedendo ad inoltrarla solo in data 16.02.2023. Appella in data 11.11.2024 la affidandosi a tre motivi di Parte_1 gravame che indica quali corrispondenti ad altrettanti motivi di rigetto come individuati nella parte motiva della sentenza. Resiste con memoria l' CP_2
Quale primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la avrebbe dovuto inviare Parte_1
l'istanza di indennità di malattia entro il 31/12/2022. Come provato dai certificati in atti (All. 4 e 5) alla data del 31/12/2022 era ancora in degenza Parte_1 domestica e quindi impossibilitata ad aprire malattia, il cui decorso era ancora attivo. Il primo Giudice ha quindi errato nel ritenere che una persona che si trovi ancora nel pieno della malattia possa assumere su di sé l'onere di richiedere la relativa indennità nel periodo di degenza. Il Giudice avrebbe quindi dovuto ritenere illegittimo il termine fissato da al 31/12/2022 per presentare domanda di indennità di una CP_2 malattia che a tale data era ancora in corso. Quale secondo motivo di impugnazione parte appellante lamenta di aver reperito una prima versione del bando 2023 poi modificata solo in data 27 gennaio 2023, con la previsione del termine del 31 gennaio 2023 per la presentazione delle istanze di indennità, stabilendo quindi una data successiva a quella di modifica del bando di soli quattro giorni, rendendo di fatto impossibile la presentazione entro i termini dell'istanza stessa, dato l'esiguo lasso temporale intercorrente fra la data di adozione della modifica e la data di scadenza. Tale antecedente versione del bando, asserisce parte appellante, è stata dalla stessa reperita solamente in data successiva e chiede pertanto di essere autorizzata al relativo deposito. Quale terzo motivo di appello la lamenta erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha rilevato che non sarebbe stata depositata tutta la documentazione richiesta dal bando, all'atto di presentazione della domanda di riconoscimento di indennità di malattia. In realtà il giudice non ha considerato il documento n. 6 allegato al ricorso di primo grado, con il quale l'Ente di Previdenza convenuto ha attestato che tutta la
2 documentazione necessaria era stata caricata dalla ricorrente nell'istanza elettronica. Il primo Giudice avrebbe dovuto, in assenza di avverse specifiche contestazioni sul contenuto dell'allegato 6, ritenere completa la produzione documentale della Pt_1
[...]
L' si costituisce e rileva che l'art. 6 del bando indicava le CP_2 Parte_2 modalità di trasmissione della domanda, individuando nella data del 31.12.2022 un termine massimo di presentazione della stessa. Inoltre l'Ente disciplinava le ipotesi in cui la malattia aveva avuto inizio a dicembre 2022, prorogando con l' art. 2 comma 3 del Bando 2023, i termini per la presentazione della domanda di assistenza sino al 31.01.2023. L' aggiunge che la abbia completamente stravolto la CP_2 Parte_1 iniziale tesi difensiva eccependo in questo grado di giudizio una sorta di “brevità” dei termini relativi al preavviso dato per la proroga per la presentazione della domanda, producendo altresì tardivamente un “nuovo” documento, il bando 2023 allegato all'appello, alla cui acquisizione l'appellata si oppone. Quanto al terzo motivo di appello l sostiene che l'art. 7 del Bando 2022, elencava dettagliatamente la CP_2 documentazione necessaria, al fine di poter accedere all'erogazione della prestazione assistenziale. Tra i documenti richiesti, in particolare, figurava la certificazione medica comprovante la patologia sofferta dall'istante. Tuttavia la non provvedeva ad Pt_1 allegare e trasmettere la refertazione medica come richiesto dal bando. L' fa CP_2 notare altresì che l'appellante in questo grado di giudizio ha modificato le conclusioni del primo grado formulando solamente una generica richiesta di condanna riservandosi poi la quantificazione in un separato giudizio. Chiede quindi il rigetto dell'appello. I primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, appaiono infondati. Appare assorbente rilevare la piena applicabilità del disposto di cui all'art. 2 comma 3 del Bando 2023 che statuisce: “le domande relative ad eventi occorsi nel mese di Dicembre 2022, o conclusi nello stesso mese, saranno considerate valide, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali, di cui al Bando di assistenza 2022, se presentate entro e non oltre il 31.01.2023”. È pacifico che la ha subito l'infortunio nel mese di dicembre, precisamente Pt_1 il 6.12.2022, così come rappresentato in ricorso e confermato nel certificato medico del 27.12.2022 di cui all'allegato n. 5 del fascicolo di parte. Lo stato di malattia, proprio sulla base della suddetta certificazione, terminava in data 27.1.2023 per cui era onere della parte presentare la domanda di indennità di malattia nel termine del 31.1.2023, con conseguente tardività dell'istanza presentata solo il 6.2.2023. La circostanza per cui solo 4 giorni prima della scadenza il Bando 2023 sia stato modificato nel senso della introduzione del suddetto termine è deduzione (confluita nel secondo motivo di appello) non presente nelle allegazioni del ricorso ex art. 414 cpc e quindi inammissibile per violazione del divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c., pena la trasformazione del giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (si veda ordinanza n. 9211 del 22/03/2022). Le considerazioni che precedono inducono a ritenere assorbito il terzo motivo di appello. L'appello deve quindi essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 09/10/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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