Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 05/11/2021, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01104/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Travaglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Strada di Ca' Zenobio n. 2;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto di rigetto permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Cat. -OMISSIS- adottato dal Questore di -OMISSIS-in data 27.5.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto:
- l’impugnato diniego di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dalla Questura di -OMISSIS-in data 27 maggio 2020, può considerarsi sufficientemente motivato dalla Questura con riferimento alla circostanza che il premesso per -OMISSIS-ex art. 31 comma 3 del d.lgs. 286 del 1998 è stato rilasciato -OMISSIS-con effetto dal 15 gennaio 2018, mentre il precedente permesso di soggiorno rilasciatole il 20 giugno 2013 era stato annullato con effetto ex tunc , per cui il periodo di almeno cinque anni di possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 quale requisito per il rilascio del permesso UE non poteva dirsi soddisfatto;
- né, come evidenziato nel provvedimento in questione, -OMISSIS-poteva essere rilasciato un permesso per lavoro subordinato, considerato che l’art. 29, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998 dispone espressamente che “Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per -OMISSIS-, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per-OMISSIS-. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro”;
- quanto alla dedotta convivenza con -OMISSIS-, tale circostanza non può valere ai fini della verifica di legittimità del provvedimento di diniego in questione, considerato che il certificato attestante la stabile convivenza, doc. 3 in atti deposito ricorrente, è successivo all’adozione del provvedimento impugnato e che è successiva all’adozione del provvedimento impugnato anche la mail dell’11 giugno 2020 del precedente difensore, depositata come doc.9 (sul punto si richiama l'interpretazione ormai consolidata del Consiglio di Stato sull' art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui “ la norma indicata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, «si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda)» ”, cfr. Cons. Stato, sent. 5433/2018; Cons. Stato sentt. nn. 4416 e 4417 del 2019); e tale convivenza potrà essere oggetto di valutazione in sede di istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, così come la peculiare situazione relativa alla presenza in Italia della -OMISSIS-, per la quale -OMISSIS- ha perso la responsabilità -OMISSIS-;
- nello stesso provvedimento impugnato, del resto, l’invito a lasciare il territorio nazionale è stato formulato “Ove -OMISSIS-non soddisfi i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo”;
Considerato, per quanto sopra, che non sussiste neppure il necessario periculum in mora con riferimento all’allontanamento dal territorio nazionale, allo stato eventuale;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada respinta;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vadano poste a carico del-OMISSIS- secondo soccombenza e liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Condanna -OMISSIS- a rifondere le spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità -OMISSIS- o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.