CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5365/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0005209076000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0005209076000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 0033305108000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna le cartelle 295 2024 00052090 76, 295 2023 00333051 08, 295 2024 00361387 55, notificate il 12 aprile 2024, per importi rispettivamente di 213,88, 270,88 e 2.281,88, per tassa rifiuti anni dal 2006 al 2012.
Resiste Agenzia delle entrate – SI. La titolare del credito ATO Me1 S.p.A. in liquidazione non lo è.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato consegnato agli indirizzi pec Email_4 e a protocollo@pec. atome1spa.com in data 11 giugno 2025. ATO ME1 S.p.A. in liquidazione va dunque dichiarata contumace.
Con il primo motivo il Ricorrente_1 contesta la carenza di legittimazione di ATO a pretendere il recupero dei crediti per cui è causa perché essa avrebbe cessato ogni attività con la messa in liquidazione del 20 gennaio 2011, non potendo pertanto perseguire ulteriormente l'oggetto sociale (“funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o
Tariffa per i r.s.u. nei confronti degli utenti”).
Ulteriormente contesta la legittimazione perché ATO non sarebbe autorizzata dal Ministero dell'economia come previsto dall'art. 17 comma 3bis D. Lgs. 46/1999 e perché la fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 19 commi 2 e 2bis l.r. 19/2010 che i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 sarebbero confluiti in apposita gestione liquidatoria che sarebbe cessata il 31 dicembre 2013, mentre l'art. 45 comma 6 l.r. 11/2010 che autorizzava la regione a trasferire le somme alla gestione liquidatoria.
ATO conserva tuttavia la propria legittimazione ad agire per il recupero non essendo venuto meno il perseguimento dell'oggetto sociale, essendo precipuo scopo dell'attività di liquidazione la riscossione dei crediti insoluti. La necessità di un'autorizzazione ministeriale è poi da escludere data la natura di ATO, ente sostanzialmente pubblico e non mera società partecipata.
Con il secondo motivo viene eccepita la mancata notifica di un avviso prodromico, in violazione dell'art. 1 commi 161 e ss. legge 296/2006, negando pertanto di avere mai avuto legale conoscenza delle intimazioni di pagamento 312712, 333588 e 276617 cui fanno riferimento le cartelle. Sempre in ragione della mancata notifica, con il terzo e il quarto motivo denuncia la decadenza dall'attività riscossiva sempre ai sensi della finanziaria 2007, e con il quinto la prescrizione dei crediti, a termine quinquennale trattandosi di tributo a scadenza periodica annuale, evidenziando con il sesto che, quantomeno, la prescrizione colpisce sanzioni e interessi. Sempre alla carenza di notifiche pregresse va ricondotto il settimo motivo con il quale l'opponente denuncia la carenza di motivazione delle cartelle, riferite ad atti ivi non riprodotti e del cui contenuto egli è ignaro, aggiungendo che non gli è così noto nemmeno il provvedimento del Consiglio Comunale con il quale la tariffa è stata approvata. Aggiunge infine con l'ottavo motivo che, dato il tempo trascorso fra l'assunta maturazione dei crediti e il primo atto riscossivo, gli è praticamente impossibile una consapevole difesa.
AdER fa correttamente notare che tutti i motivi di ricorso riguardano l'attività di ATO, non venendo censurata la successiva attività riscossiva, potendo solo il titolare del credito dimostrare di avere notificato le ingiunzioni.
In assenza di costituzione di ATO, manca la prova dell'interruzione della prescrizione, il che assorbe i rimanenti motivi imponendo l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari (minimi data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Non
v'è stata fase istruttoria perché la causa viene decisa in unica udienza.
Nell'opposizione avverso cartelle e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia di AdER che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, da quella in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione. Nel primo caso, che ricorre nella fattispecie, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite in forza del principio di causalità (per tutte Cass. Sez. VI-II ord. 7716/2022).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di ATO ME1 in liquidazione, accoglie il ricorso e condanna in solido
AdER e ATO al rimborso delle spese di lite, liquidate in 923,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5365/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0005209076000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 0005209076000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 0033305108000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 205 2024 0036138755000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna le cartelle 295 2024 00052090 76, 295 2023 00333051 08, 295 2024 00361387 55, notificate il 12 aprile 2024, per importi rispettivamente di 213,88, 270,88 e 2.281,88, per tassa rifiuti anni dal 2006 al 2012.
Resiste Agenzia delle entrate – SI. La titolare del credito ATO Me1 S.p.A. in liquidazione non lo è.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato consegnato agli indirizzi pec Email_4 e a protocollo@pec. atome1spa.com in data 11 giugno 2025. ATO ME1 S.p.A. in liquidazione va dunque dichiarata contumace.
Con il primo motivo il Ricorrente_1 contesta la carenza di legittimazione di ATO a pretendere il recupero dei crediti per cui è causa perché essa avrebbe cessato ogni attività con la messa in liquidazione del 20 gennaio 2011, non potendo pertanto perseguire ulteriormente l'oggetto sociale (“funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o
Tariffa per i r.s.u. nei confronti degli utenti”).
Ulteriormente contesta la legittimazione perché ATO non sarebbe autorizzata dal Ministero dell'economia come previsto dall'art. 17 comma 3bis D. Lgs. 46/1999 e perché la fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 19 commi 2 e 2bis l.r. 19/2010 che i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 sarebbero confluiti in apposita gestione liquidatoria che sarebbe cessata il 31 dicembre 2013, mentre l'art. 45 comma 6 l.r. 11/2010 che autorizzava la regione a trasferire le somme alla gestione liquidatoria.
ATO conserva tuttavia la propria legittimazione ad agire per il recupero non essendo venuto meno il perseguimento dell'oggetto sociale, essendo precipuo scopo dell'attività di liquidazione la riscossione dei crediti insoluti. La necessità di un'autorizzazione ministeriale è poi da escludere data la natura di ATO, ente sostanzialmente pubblico e non mera società partecipata.
Con il secondo motivo viene eccepita la mancata notifica di un avviso prodromico, in violazione dell'art. 1 commi 161 e ss. legge 296/2006, negando pertanto di avere mai avuto legale conoscenza delle intimazioni di pagamento 312712, 333588 e 276617 cui fanno riferimento le cartelle. Sempre in ragione della mancata notifica, con il terzo e il quarto motivo denuncia la decadenza dall'attività riscossiva sempre ai sensi della finanziaria 2007, e con il quinto la prescrizione dei crediti, a termine quinquennale trattandosi di tributo a scadenza periodica annuale, evidenziando con il sesto che, quantomeno, la prescrizione colpisce sanzioni e interessi. Sempre alla carenza di notifiche pregresse va ricondotto il settimo motivo con il quale l'opponente denuncia la carenza di motivazione delle cartelle, riferite ad atti ivi non riprodotti e del cui contenuto egli è ignaro, aggiungendo che non gli è così noto nemmeno il provvedimento del Consiglio Comunale con il quale la tariffa è stata approvata. Aggiunge infine con l'ottavo motivo che, dato il tempo trascorso fra l'assunta maturazione dei crediti e il primo atto riscossivo, gli è praticamente impossibile una consapevole difesa.
AdER fa correttamente notare che tutti i motivi di ricorso riguardano l'attività di ATO, non venendo censurata la successiva attività riscossiva, potendo solo il titolare del credito dimostrare di avere notificato le ingiunzioni.
In assenza di costituzione di ATO, manca la prova dell'interruzione della prescrizione, il che assorbe i rimanenti motivi imponendo l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari (minimi data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Non
v'è stata fase istruttoria perché la causa viene decisa in unica udienza.
Nell'opposizione avverso cartelle e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia di AdER che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, da quella in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione. Nel primo caso, che ricorre nella fattispecie, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite in forza del principio di causalità (per tutte Cass. Sez. VI-II ord. 7716/2022).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di ATO ME1 in liquidazione, accoglie il ricorso e condanna in solido
AdER e ATO al rimborso delle spese di lite, liquidate in 923,00 euro oltre accessori di legge.