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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7988/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Carlalberto Pirro e Raffaele C.F._1
Gorla, ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giuseppe Compagnini in Monza, via Agnesi n. 2, giusta le procure in atti
OPPONENTI
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Silvia Mastrapasqua, presso cui ha eletto domicilio in Roma, via del Corso n. 47, giusta la procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per e (come da memoria depositata in data Parte_1 Parte_2
15.03.2024):
Voglia il Tribunale, respinta ogni istanza avversaria, così giudicare: in via pregiudiziale
- ordinare al convenuto opposto, ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 28/2010, di esperire la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda;
nel merito
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti degli attori opponenti e, per l'effetto, revocarlo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- gradatamente, accertare l'effettivo saldo debitorio dovuto escludendo dal relativo calcolo le spese e gli interessi laddove indebitamente applicati dal convenuto opposto;
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dal dott. Parte_2
in data 17 maggio 2017, in data 9 ottobre 2018 e in data 29 ottobre 2018, e
[...] per l'effetto ritenere estinta l'obbligazione fideiussoria del dott. ex Parte_2 art. 1957 c.c. quanto meno con riferimento al contratto di mutuo n. 136508 sottoscritto il 29 ottobre 2018. in ogni caso
- con condanna alle spese.
Per (come da nota di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositata in data 07.01.2025): Pers erito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal Controparte_1 Contr al notto degli incassi ricevuti dalla liquidazione di nei confronti del garante nei limiti della fideiussioni prestate, per i titoli e tutti i motivi Parte_2 meglio illustrati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2727/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 29.09.2023 (n.r.g. 6439/2023),
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...]
anche in quanto società incorporante la Controparte_1 Controparte_3
è stato ingiunto a quale debitrice principale, e
[...] Parte_1 [...]
quale garante, entro i limiti delle fideiussioni prestate, il pagamento Pt_2 della somma complessiva di euro 170.269,12, oltre interessi e spese, di cui euro
37.875,96 per saldo debitore del finanziamento n. 136508, euro 24.192,17 per saldo debitore del finanziamento n. 237239, euro 5.018,37 per saldo debitore del finanziamento n. 267715, euro 23.648,17 per saldo debitore del finanziamento n.
235699, euro 5.015,52 per saldo debitore del finanziamento n. 268012 ed euro
74.518,93 per saldo debitore del finanziamento n. 293716, finanziamenti erogati in parte in favore di che aveva cambiato la Controparte_4 denominazione in ed in parte in favore di fusa per Parte_1 CP_5 incorporazione nella medesima Parte_1 Con l'atto di citazione in opposizione, e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito: - la necessità della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda della banca;
- l'insufficiente valore probatorio degli estratti di cui all'art. 50 T.U.B. nella fase di opposizione;
- l'eventuale sussistenza di usura;
- la nullità parziale delle fideiussioni fatte valere dell'istituto di credito, una delle quali specifica, per violazione della disciplina in tema di concorrenza;
- la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. quanto al mutuo 136508. All'accoglimento di tali eccezioni si è opposta Controparte_1
la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
[...]
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'opponente
è stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio, limitatamente Parte_1 all'opposizione proposta da detta società. La causa è stata poi trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Con riferimento specifico all'opposizione presentata dalla debitrice principale deve rilevarsi che, dichiarata l'interruzione del giudizio a Parte_1 seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di detta società, la causa non è stata riassunta nel termine di legge, con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio stesso.
3. A seguito dei provvedimenti assunti in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato instaurato, sia pure con esito negativo a causa dell'assenza ingiustificata degli opponenti, il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, con la conseguenza che la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.
4. Quanto alla posizione del fideiussore deve in primo luogo Parte_2 ritenersi che il credito ingiunto sia adeguatamente documentato. Sul punto, è sufficiente rilevare che l'opposta ha depositato non solo la documentazione contrattuale e le fideiussioni, ma anche gli estratti conto comprovanti l'avvenuta erogazione delle somme mutuate e gli estratti certificati, oltre alle comunicazioni concernenti la cessazione dei rapporti contrattuali di cui trattasi. Detta documentazione è idonea ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria della banca (sussistenza del rapporto contrattuale, contenuto dei singoli contratti ed erogazione delle somme mutuate).
Da parte sua, l'opponente non ha né allegato né documentato pagamenti relativi al credito residuo fatto valere dall'opposta. Le doglianze sollevate sul punto vanno pertanto disattese.
Va peraltro rilevato che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17889 del 27.08.2020), “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
5. Nell'atto di citazione in opposizione, alle pagine 5 e 6, parte opponente ha riservato “ogni più ampia eccezione e difesa in ordine alla esatta quantificazione del credito (in particolare, in ordine agli interessi e alle spese laddove indebitamente applicati), ove occorra attraverso espletamento di consulenza tecnica d'ufficio”, segnalando altresì “che si deve provvedere alla compiuta verifica anche dell'eventuale superamento del tasso soglia ai fini della L. n. 108/1996”.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Tali deduzioni, di carattere meramente ipotetico oltre che del tutto indeterminate, non costituiscono neppure contestazioni in senso tecnico. La parte, peraltro, non ha sciolto la riserva neppure nel prosieguo del giudizio.
6. Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni, essa si fonda sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. In proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 41994 del 30.12.2021) ha affermato, in materia, il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Deve ulteriormente osservarsi che, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 21841 del 02.08.2024) ha specificato che “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. La Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 26847 del 16.10.2024) ha anche precisato, sul piano della prova, che “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”.
Da quanto precede, deriva come prima conseguenza che l'eccezione di nullità va disattesa con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Quanto, poi, alle fideiussioni omnibus, la circostanza che né dai contratti né dalle allegazioni delle parti sia desumibile una volontà di queste ultime di non concludere i contratti medesimi senza quella parte del loro contenuto che potrebbe essere colpita dalla nullità comportano come conseguenza il rigetto dell'eccezione di nullità totale delle stesse. Per quanto concerne, infine, l'eventuale nullità parziale, deve osservarsi che la stipulazione delle garanzie risale agli anni 2017 e 2018, e dunque ad un periodo di molto successivo a quello preso in considerazione dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra richiamato, risalente al 2005.
Ciò implica che detto provvedimento, peraltro neppure prodotto in atti (per le conseguenze di siffatta mancata produzione, si veda: Cass., Sez. 3, ordinanza n.
863 del 13.01.2025), non possa essere utilizzato ai fini della prova dell'intesa lesiva della concorrenza.
In assenza di ulteriori elementi, che sarebbe stato onere dell'opponente fornire,
l'eccezione in esame va disattesa.
7. Come innanzi si diceva, l'opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c., ciò con riferimento alle obbligazioni di cui al contratto di mutuo n. 136508 sottoscritto il 29 ottobre 2018 per l'importo di euro 70.000,00 (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 8). A tale proposito, premesso che l'eccezione della parte si riferisce solo ad una parte del credito ingiunto, è bene rilevare che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 1613 del 17.06.1963) risulta aver affermato in materia il seguente principio di diritto: “Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”.
In ogni caso, è pacifico, oltre a risultare dalla documentazione prodotta in atti, che tutte le fideiussioni poste dalla banca opposta a fondamento della sua pretesa creditoria derogano espressamente all'art. 1957 c.c., dispensando la banca dal dovere di agire entro il termine previsto dalla norma in esame.
La deroga in questione, una volta esclusa la nullità delle garanzie per violazione della disciplina in tema di concorrenza, deve essere ritenuta legittima.
A tale proposito, invero, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n.
3989 del 17.02.2025) ha affermato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. quale effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti.
Sulla scorta di quanto precede, l'eccezione di decadenza deve essere disattesa.
8. Alla luce di quanto precede, l'opposizione risulta del tutto infondata. Va in ogni caso considerato che in corso di causa sono intervenuti dei pagamenti parziali del dovuto da parte del fondo di garanzia, come dedotto dall'opposta. In particolare, all'udienza del 27.03.2024, la difesa della banca ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del fondo di garanzia dell'importo di euro 24.212,30 a valere sul finanziamento n. 237239.
Alla successiva udienza del 12.09.2024, poi, la difesa dell'opposta ha ulteriormente attestato che l'istituto di credito aveva ricevuto dal fondo di garanzia: - in data 24.06.2024 euro 5.000,00 per il finanziamento n. 267715; - in data 25.06.2024 euro 5.000,00 per il finanziamento n. 268012; - in data
09.08.2024 euro 28.901,51 per il finanziamento n. 136508; - in data 02.01.2024 euro 23.648,17 (rectius: euro 23.843,97, come da comparsa conclusionale, a pagina 2) per il finanziamento n. 235699. Ciò impone la nuova determinazione del credito residuo sulla scorta delle indicazioni di cui innanzi, il tutto come da tabella che segue.
Rapporto Decreto Pagamento Residuo
136508 37.875,96 28.901,51 8.974,45
237239 24.192,17 24.212,30 0,00
267715 5.018,37 5.000,00 18,37
235699 23.648,17 23.843,97 0,00
268012 5.015,52 5.000,00 15,52
293716 74.518,93
74.518,93
Totale 170.269,12 83.527,27
Le somme in questione risultano interamente coperte dalle fideiussioni prestate da
Parte_2
9. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente all'effettuazione del pagamento delle somme residue sopra indicate, oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal 03.08.2023 e sino all'integrale soddisfo, il tutto come da richiesta di cui al ricorso introduttivo della fase monitoria.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante applicazione degli importi tabellari medi.
Parte opponente, la quale non ha partecipato al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
1. dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento esclusivo all'opposizione presentata dalla Parte_1
2. quanto alla posizione di revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2
3. condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 della somma residua di euro 83.527,27, oltre interessi di mora al
[...] tasso legale con decorrenza dal 03.08.2023 e fino al saldo;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1 delle spese processuali, comprensive di quelle relative alla fase
[...] monitoria, che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro
16.345,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
6. visto l'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Monza, in data 10 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7988/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Carlalberto Pirro e Raffaele C.F._1
Gorla, ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giuseppe Compagnini in Monza, via Agnesi n. 2, giusta le procure in atti
OPPONENTI
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Silvia Mastrapasqua, presso cui ha eletto domicilio in Roma, via del Corso n. 47, giusta la procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per e (come da memoria depositata in data Parte_1 Parte_2
15.03.2024):
Voglia il Tribunale, respinta ogni istanza avversaria, così giudicare: in via pregiudiziale
- ordinare al convenuto opposto, ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 28/2010, di esperire la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda;
nel merito
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti degli attori opponenti e, per l'effetto, revocarlo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- gradatamente, accertare l'effettivo saldo debitorio dovuto escludendo dal relativo calcolo le spese e gli interessi laddove indebitamente applicati dal convenuto opposto;
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dal dott. Parte_2
in data 17 maggio 2017, in data 9 ottobre 2018 e in data 29 ottobre 2018, e
[...] per l'effetto ritenere estinta l'obbligazione fideiussoria del dott. ex Parte_2 art. 1957 c.c. quanto meno con riferimento al contratto di mutuo n. 136508 sottoscritto il 29 ottobre 2018. in ogni caso
- con condanna alle spese.
Per (come da nota di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositata in data 07.01.2025): Pers erito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal Controparte_1 Contr al notto degli incassi ricevuti dalla liquidazione di nei confronti del garante nei limiti della fideiussioni prestate, per i titoli e tutti i motivi Parte_2 meglio illustrati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2727/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 29.09.2023 (n.r.g. 6439/2023),
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...]
anche in quanto società incorporante la Controparte_1 Controparte_3
è stato ingiunto a quale debitrice principale, e
[...] Parte_1 [...]
quale garante, entro i limiti delle fideiussioni prestate, il pagamento Pt_2 della somma complessiva di euro 170.269,12, oltre interessi e spese, di cui euro
37.875,96 per saldo debitore del finanziamento n. 136508, euro 24.192,17 per saldo debitore del finanziamento n. 237239, euro 5.018,37 per saldo debitore del finanziamento n. 267715, euro 23.648,17 per saldo debitore del finanziamento n.
235699, euro 5.015,52 per saldo debitore del finanziamento n. 268012 ed euro
74.518,93 per saldo debitore del finanziamento n. 293716, finanziamenti erogati in parte in favore di che aveva cambiato la Controparte_4 denominazione in ed in parte in favore di fusa per Parte_1 CP_5 incorporazione nella medesima Parte_1 Con l'atto di citazione in opposizione, e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito: - la necessità della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda della banca;
- l'insufficiente valore probatorio degli estratti di cui all'art. 50 T.U.B. nella fase di opposizione;
- l'eventuale sussistenza di usura;
- la nullità parziale delle fideiussioni fatte valere dell'istituto di credito, una delle quali specifica, per violazione della disciplina in tema di concorrenza;
- la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. quanto al mutuo 136508. All'accoglimento di tali eccezioni si è opposta Controparte_1
la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
[...]
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'opponente
è stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio, limitatamente Parte_1 all'opposizione proposta da detta società. La causa è stata poi trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Con riferimento specifico all'opposizione presentata dalla debitrice principale deve rilevarsi che, dichiarata l'interruzione del giudizio a Parte_1 seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di detta società, la causa non è stata riassunta nel termine di legge, con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio stesso.
3. A seguito dei provvedimenti assunti in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato instaurato, sia pure con esito negativo a causa dell'assenza ingiustificata degli opponenti, il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, con la conseguenza che la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.
4. Quanto alla posizione del fideiussore deve in primo luogo Parte_2 ritenersi che il credito ingiunto sia adeguatamente documentato. Sul punto, è sufficiente rilevare che l'opposta ha depositato non solo la documentazione contrattuale e le fideiussioni, ma anche gli estratti conto comprovanti l'avvenuta erogazione delle somme mutuate e gli estratti certificati, oltre alle comunicazioni concernenti la cessazione dei rapporti contrattuali di cui trattasi. Detta documentazione è idonea ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria della banca (sussistenza del rapporto contrattuale, contenuto dei singoli contratti ed erogazione delle somme mutuate).
Da parte sua, l'opponente non ha né allegato né documentato pagamenti relativi al credito residuo fatto valere dall'opposta. Le doglianze sollevate sul punto vanno pertanto disattese.
Va peraltro rilevato che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17889 del 27.08.2020), “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.
5. Nell'atto di citazione in opposizione, alle pagine 5 e 6, parte opponente ha riservato “ogni più ampia eccezione e difesa in ordine alla esatta quantificazione del credito (in particolare, in ordine agli interessi e alle spese laddove indebitamente applicati), ove occorra attraverso espletamento di consulenza tecnica d'ufficio”, segnalando altresì “che si deve provvedere alla compiuta verifica anche dell'eventuale superamento del tasso soglia ai fini della L. n. 108/1996”.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Tali deduzioni, di carattere meramente ipotetico oltre che del tutto indeterminate, non costituiscono neppure contestazioni in senso tecnico. La parte, peraltro, non ha sciolto la riserva neppure nel prosieguo del giudizio.
6. Quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni, essa si fonda sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. In proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 41994 del 30.12.2021) ha affermato, in materia, il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Deve ulteriormente osservarsi che, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 21841 del 02.08.2024) ha specificato che “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. La Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 26847 del 16.10.2024) ha anche precisato, sul piano della prova, che “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”.
Da quanto precede, deriva come prima conseguenza che l'eccezione di nullità va disattesa con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Quanto, poi, alle fideiussioni omnibus, la circostanza che né dai contratti né dalle allegazioni delle parti sia desumibile una volontà di queste ultime di non concludere i contratti medesimi senza quella parte del loro contenuto che potrebbe essere colpita dalla nullità comportano come conseguenza il rigetto dell'eccezione di nullità totale delle stesse. Per quanto concerne, infine, l'eventuale nullità parziale, deve osservarsi che la stipulazione delle garanzie risale agli anni 2017 e 2018, e dunque ad un periodo di molto successivo a quello preso in considerazione dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra richiamato, risalente al 2005.
Ciò implica che detto provvedimento, peraltro neppure prodotto in atti (per le conseguenze di siffatta mancata produzione, si veda: Cass., Sez. 3, ordinanza n.
863 del 13.01.2025), non possa essere utilizzato ai fini della prova dell'intesa lesiva della concorrenza.
In assenza di ulteriori elementi, che sarebbe stato onere dell'opponente fornire,
l'eccezione in esame va disattesa.
7. Come innanzi si diceva, l'opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c., ciò con riferimento alle obbligazioni di cui al contratto di mutuo n. 136508 sottoscritto il 29 ottobre 2018 per l'importo di euro 70.000,00 (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 8). A tale proposito, premesso che l'eccezione della parte si riferisce solo ad una parte del credito ingiunto, è bene rilevare che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 1613 del 17.06.1963) risulta aver affermato in materia il seguente principio di diritto: “Ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, il fideiussore può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente, od anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito. In tale caso, il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, né può essere dedotto, per la prima volta in Cassazione”.
In ogni caso, è pacifico, oltre a risultare dalla documentazione prodotta in atti, che tutte le fideiussioni poste dalla banca opposta a fondamento della sua pretesa creditoria derogano espressamente all'art. 1957 c.c., dispensando la banca dal dovere di agire entro il termine previsto dalla norma in esame.
La deroga in questione, una volta esclusa la nullità delle garanzie per violazione della disciplina in tema di concorrenza, deve essere ritenuta legittima.
A tale proposito, invero, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n.
3989 del 17.02.2025) ha affermato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. quale effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti.
Sulla scorta di quanto precede, l'eccezione di decadenza deve essere disattesa.
8. Alla luce di quanto precede, l'opposizione risulta del tutto infondata. Va in ogni caso considerato che in corso di causa sono intervenuti dei pagamenti parziali del dovuto da parte del fondo di garanzia, come dedotto dall'opposta. In particolare, all'udienza del 27.03.2024, la difesa della banca ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del fondo di garanzia dell'importo di euro 24.212,30 a valere sul finanziamento n. 237239.
Alla successiva udienza del 12.09.2024, poi, la difesa dell'opposta ha ulteriormente attestato che l'istituto di credito aveva ricevuto dal fondo di garanzia: - in data 24.06.2024 euro 5.000,00 per il finanziamento n. 267715; - in data 25.06.2024 euro 5.000,00 per il finanziamento n. 268012; - in data
09.08.2024 euro 28.901,51 per il finanziamento n. 136508; - in data 02.01.2024 euro 23.648,17 (rectius: euro 23.843,97, come da comparsa conclusionale, a pagina 2) per il finanziamento n. 235699. Ciò impone la nuova determinazione del credito residuo sulla scorta delle indicazioni di cui innanzi, il tutto come da tabella che segue.
Rapporto Decreto Pagamento Residuo
136508 37.875,96 28.901,51 8.974,45
237239 24.192,17 24.212,30 0,00
267715 5.018,37 5.000,00 18,37
235699 23.648,17 23.843,97 0,00
268012 5.015,52 5.000,00 15,52
293716 74.518,93
74.518,93
Totale 170.269,12 83.527,27
Le somme in questione risultano interamente coperte dalle fideiussioni prestate da
Parte_2
9. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente all'effettuazione del pagamento delle somme residue sopra indicate, oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal 03.08.2023 e sino all'integrale soddisfo, il tutto come da richiesta di cui al ricorso introduttivo della fase monitoria.
Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante applicazione degli importi tabellari medi.
Parte opponente, la quale non ha partecipato al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così provvede:
[...]
1. dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento esclusivo all'opposizione presentata dalla Parte_1
2. quanto alla posizione di revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2
3. condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 della somma residua di euro 83.527,27, oltre interessi di mora al
[...] tasso legale con decorrenza dal 03.08.2023 e fino al saldo;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1 delle spese processuali, comprensive di quelle relative alla fase
[...] monitoria, che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro
16.345,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
6. visto l'art. 12 bis, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Monza, in data 10 maggio 2025.
Il Giudice
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