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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco AN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2254 del 2022, promossa da:
GI (c.f. , in persona Parte_1 CP_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirco De Zotti
attore
contro
C.F. e P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Piccione
convenuta
contro
(C.F. e P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Scimemi e Michele Mazzolo
terza chiamata
OGGETTO: vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 12 giugno 2025;
- per parte attrice:
“NEL MERITO:
In via principale:
1. accertare e dichiarare, per i motivi in atti e per le ragioni tutte esposte, il grave inadempimento
contrattuale della convenuta e/o della terza chiamata alle Controparte_2 Controparte_4
obbligazioni assunte con il contratto di compravendita di prodotti agricoli n. 15.429 di data 24 marzo 2021 e,
conseguentemente, dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 cod. civ. e ss. dell'anzidetto negozio;
2. in ragione di quanto esposto al punto II dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi, in ogni caso
1 condannare e/o la terza chiamata in persona del rispettivo legale Controparte_2 Controparte_4
rappresentate pro-tempore, al risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito e patiendo dalla società
attrice in conseguenza dell'inadempimento descritto in atti, sia a titolo di danno emergente che di lucro
cessante, nonché anche a titolo di danno potenziale ed all'immagine commerciale, quest'ultimo da liquidarsi
anche in via equitativa, nell'ammontare quantomeno pari ad € 3.031.300,00, ovvero alla maggiore o minore
somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal di del
dovuto al saldo effettivo ovvero quantomeno dalla data della domanda giudiziale;
3. accertare e dichiarare, previa revoca dell'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 8.05.2023, la non debenza
degli importi di cui alle fatture n.ri 2021-1-FVD-0002361 del 31.07.2021, 2021-FVD-0002643 del
31.08.2021, 2021-1FVD-0002644 di data 31.08.2021, 2021-1FVD-0002998 di data 30.09.2021, 2021-
1FVD-0002999 di data 30.09.2021, 2021-1FVD-0003462 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003387 di data
31.10.2021, 2021-1FVD-0003790 di data 30.11.2021, 2021-1FVD-0003386 di data 31.10.2021, 2021-
1FVD-0003791 di data 30.11.2021, 2021-1FVD-0004104 di data 31.12.2021, 2021-1FVD-0004105 di data
31.12.2021, 2021-1FVD-0004106 di data 31.12.2021 e 2022-1FVD-0000245 di data 31.01.2022 emesse con
riferimento agli altri contratti di fornitura elencati in narrativa per i motivi esposti in atti e, comunque, in
ragione del credito risarcitorio di oggi che verrà Parte_3 Parte_1
accertato in corso di causa ovvero, in subordine, compensarsi le relative ragioni di debito e/o di credito sino
alla concorrenza del loro relativo ammontare, condannando comunque e/o la terza Controparte_2
chiamata, in persona del rispettivo legale rappresentate pro-tempore, alla restituzione di quanto GI percepito
e/o al pagamento in favore della società attrice di quanto dalla stessa eventualmente ancora dovuto per tutte
le causali di cui al presente atto a seguito della predetta compensazione;
In ogni caso:
4. compensarsi, in ogni caso, le rispettive ragioni di debito e credito, anche previa revoca dell'Ordinanza ex
art. 186 ter c.p.c. di data 8.05.2023;
5. spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.”.
- per parte convenuta:
NEI CONFRONTI DELL'ATTRICE oggi : Parte_3 Controparte_5
in via preliminare di rito:
accertati i relativi presupposti in ragione dell'atto di scissione parziale e asimmetrica tra la scissa
[...]
e la beneficiaria di data 29.4.2022 a rogito Notaio dott. di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
Treviso, Rep. n. 30282, Racc. n. 18877, e la conseguente titolarità in capo a della Controparte_3
posizione contrattuale e creditoria nei confronti di (oggi , Parte_3 Controparte_5
2 disporre l'estromissione di dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; Controparte_2
nel merito, e in via riconvenzionale principale:
1. respingere con la miglior formula ogni e qualsiasi domanda svolta da (GI Controparte_5
nei confronti di a qualunque titolo, poiché infondata e/o Parte_3 Controparte_2
comunque non provata;
2. risolvere ex art. 1453 c.c. il Contratto di data 24.3.2021 per inadempimento di Controparte_5
(GI e/o comunque (attesa la reciproca pendenza di domande contrapposte di
[...] Parte_3
risoluzione) risolvere e/o sciogliere il Contratto di data 24.3.2021 e/o dichiarare l'inefficacia dello stesso
Contratto;
3. condannare (GI , in persona del legale rappresentante Controparte_5 Parte_3
pro tempore, a corrispondere in via definitiva in favore di e/o suoi successori, per i Controparte_2
motivi e le causali di cui in atti, l'importo di Euro 1.479.216,28 in linea capitale oltre interessi moratori ex
D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
nel merito, e in via riconvenzionale gradatamente subordinata:
i) risolvere il Contratto di data 24.3.2021 per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., per i motivi
indicati in atti;
ii) ricondurre ad equità il Contratto di data 24.3.2021 (anche ex artt. 1374 c.c. / 1664 c.c.) modificando lo
stesso e parametrando (per l'intera durata del Contratto) i prezzi di fornitura del vino a carico del fornitore
o suoi successori, a quelli di mercato e quindi in misura non inferiore a quelli, Controparte_2
applicati da e indicati nel contratto di data 7.4.22 allegato dall'attrice sub doc. Parte_4
28, a o comunque nella misura ritenuta di giustizia da parte del Tribunale;
Parte_3
iii) in ogni caso, accertare il diritto di di rifiutare ex art. 1460 c.c. di adempiere alle Controparte_2
obbligazioni di consegna a proprio carico ai sensi del Contratto di data 24.3.2021 sino a quando
[...]
(GI non avrà integralmente saldato, per sorte capitale ed Controparte_5 Parte_3
interessi, il proprio Debito di cui in atti;
in ogni caso:
con rifusione di spese e compensi di lite nei confronti dell'Attrice;
• NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA Controparte_3
in via preliminare di rito:
accertati i relativi presupposti in ragione dell'atto di scissione parziale e asimmetrica tra la scissa
[...]
e la beneficiaria di data 29.4.2022 a rogito Notaio dott. di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
Treviso, Rep. n. 30282, Racc. n. 18877, e la conseguente titolarità in capo a della Controparte_3
3 posizione contrattuale e creditoria nei confronti di (GI , Controparte_5 Parte_3
disporre l'estromissione di dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; Controparte_2
in via gradata:
1. accertare che per effetto della scissione societaria perfezionata in data 29.4.2022 rep. n. 30282 Notaio dott.
di Treviso, la terza chiamata è divenuta titolare esclusiva della res litigiosa, sia Per_1 Controparte_3
dal lato attivo del credito spettante per le forniture eseguite e non pagate, che dal lato della legittimazione
passiva, sostanziale e processuale, sulle domande proposte in questa sede dall'attrice Parte_3
(oggi ; Controparte_5
2. per la sola denegata esclusa ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da
[...]
(oggi nei confronti di condannare Parte_3 Controparte_5 Controparte_2 [...]
a pagare direttamente quanto risultasse dovuto a (oggi CP_3 Parte_3 Controparte_5
in accoglimento delle domande attoree, e comunque condannare la stessa a
[...] Controparte_3
tenere manlevata e indenne da ogni e qualsiasi onere, somma, esborso dovesse risultare Controparte_2
da questa dovuto all'Attrice, per capitale, interessi, accessori e spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice (oggi Parte_3 Parte_1
, con richiesta, in denegata ipotesi, di ammissione alla prova contraria secondo quanto dedotto in
[...]
terza memoria di data 6.3.23 e con i mezzi GI indicati;
- si insiste, per le ragioni dedotte nei precedenti scritti, per la declaratoria di inammissibilità delle produzioni
documentali attoree:
i) riportanti documenti in lingua tedesca privi di traduzione (cfr. docc. 41, 42, 44, 47, 48, 49 attorei);
ii) di cui ai docc. 59/65, prodotti dall'attrice con propria Nota per l'udienza 14.3.24;
- ci si oppone all'istanza attorea di disporre CTU sulla quantificazione degli asseriti danni, trattandosi di
richiesta esplorativa e ultronea, per quanto dedotto in atti e alle udienze 21.6.23 e 14.9.23;
• IN OGNI CASO:
respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti di con Controparte_2
vittoria di spese e compensi di lite”.
- per la terza chiamata:
- nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda svolta da (ora Parte_3 [...]
, a qualunque titolo, perché infondata e/o comunque non provata;
Parte_1
- in via riconvenzionale principale, risolvere il Contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento di
[...]
(ora e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. Parte_3 Parte_1
4 1467 c.c. e/o comunque risolvere e/o sciogliere il Contratto e/o dichiarare l'inefficacia dello stesso Contratto
attesa la reciproca pendenza di domande contrapposte di risoluzione;
- in via riconvenzionale subordinata: (i) ricondurre ad equità il Contratto ex art. 1374 c.c. / 1664 c.c.
modificando lo stesso e parametrando (per l'intera durata del Contratto) i prezzi di fornitura del vino a carico
del Fornitore a quelli di mercato e quindi in misura non inferiore a quelli applicati da Parte_4
e indicati nel contratto allegato sub doc. 28 dall'Attrice a (ora
[...] Parte_3 [...]
o comunque nella misura ritenuta di giustizia da parte del Tribunale;
(ii) Parte_1
accertare il diritto del Fornitore, ora di rifiutarsi ex art. 1460 c.c. di adempiere alle Controparte_3
obbligazioni di consegna a proprio carico ai sensi del Contratto sino all'integrale saldo da parte di
[...]
(ora (sia per sorte capitale che per sorte interessi) del Parte_3 Parte_1
proprio Debito;
- in ogni caso, confermare l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 5 maggio 2023 e comunque condannare
(ora a pagare a l'importo Parte_3 Parte_1 Controparte_3
di Euro 1.479.216,28 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo (per le causali indicate
in atti), confermando il diritto di di trattenere il pagamento GI eseguito da Controparte_3 [...]
in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; Parte_3
- il tutto nei confronti di (ora con estensione Parte_3 Parte_1
del giudicato, in caso di mancata estromissione, nei confronti di e, comunque, sempre in via Controparte_2
adesiva a quest'ultima.
In via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze dell'attrice e per la conferma della declaratoria di
inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dall'attrice in relazione
all'udienza del 14 marzo 2024 celebratasi con trattazione scritta, dichiarando di non accettare il
contraddittorio con riguardo a qualsivoglia nuova domanda e/o documento formulato e/o prodotto dall'attrice
oltre i termini di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Si insiste per l'accoglimento di tutte le
istanze istruttorie come formulate in atti e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per quanto non GI
ammesse e assunte dal Tribunale.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 aprile 2022, ora Parte_3
ha evocato in giudizio per Parte_1 Controparte_2
ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 3.031.300,00, dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della convenuta alle
5 obbligazioni assunte con il contratto di compravendita di prodotti agricoli n. 15.429 del 24 marzo
2021 e la conseguente risoluzione dello stesso, nonché di dichiarare non dovuti gli importi di cui agli altri contratti in essere tra le parti relativi all'anno 2021, ovvero di compensare gli stessi con le rispettive ragioni di debito/credito.
A sostegno dei propri assunti, l'attrice ha rappresentato:
a) che, nel corso del 2021, l'allora ha stipulato con svariati Parte_3 Controparte_2
contratti di compravendita di vino, sempre attraverso l'intermediazione della RI ON S.r.l.;
b) che, in data 24 marzo 2021, ha sottoscritto anche il contratto di compravendita di prodotti agricoli n. 15.429, avente durata triennale a differenza dei precedenti;
c) che, in tale ultimo contratto, era prevista la consegna della merce in modalità ripartita, ovvero a partire dagli inizi del mese di novembre 2021 (non appena conclusa la vendemmia dell'annualità
di riferimento) e sino al 31 agosto dell'anno successivo (2022), a fronte degli ordinativi trasmessi dall'acquirente stessa secondo le proprie esigenze produttive “previo avviso telefonico, a cura e spese
del compratore” e ciò sino alla concorrenza della quantità massima prevista per ciascuna tipologia,
con pagamento pattuito a 120 giorni dalla data fattura;
d) che, al termine della vendemmia 2021, sono state avanzate le prime richieste di fornitura di parte dei quantitativi per i mesi di novembre e dicembre 2021;
e) che, tuttavia, il fornitore non ha effettuato alcuna consegna, senza fornire spiegazioni;
f) che, agli inizi di gennaio 2022, sono stati fatti nuovamente, sempre per il tramite dell'intermediario, due ordini per la consegna immediata di quanto previsto con il ridetto contratto, ovvero:
- l'ordine n. 16 per la consegna il successivo 19 gennaio 2022 di 90.000 L di vino bianco atto a dare e per la consegna di 90.000 L di vino bianco Parte_5 Parte_6
[..
per complessivi € 212.400,00;
- l'ordine n. 17 per la consegna il successivo 19 gennaio 2022 di 90.000 L di vino bianco atto a dare
“Conegliano Valdobbiadene” per complessivi € 180.000,00; Parte_7
g) che, tuttavia, non ha consegnato la merce, bloccando conseguentemente la Controparte_6
produzione degli stabilimenti attorei;
h) che, con successiva comunicazione inviata a mezzo p.e.c. in data 8 febbraio 2022, ha contestato formalmente il suddetto grave inadempimento di e ha diffidato la propria Controparte_2
fornitrice a provvedere alla consegna entro sette giorni, nonché ha richiesto la trasmissione della proposta di prezzo del vino bianco non ancora concordato, oltre alla consegna delle restanti
6 quantità di vino;
i) che non ha provveduto ad evadere gli ordini ricevuti;
Controparte_2
l) che, a mezzo p.e.c. di data 8 aprile 2022, ha lamentato l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto riservandosi di agire in giudizio per il risarcimento dei danni,
compreso quello derivante dalle maggiori somme corrisposte ad altro fornitore ( Parte_4
per l'acquisto delle medesime tipologie di vini merci non consegnati da
[...] [...]
. CP_2
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare di autorizzare Controparte_2
la chiamata in causa di e, nel merito, di rigettare tutte le domande di parte Controparte_3
attrice in quanto infondate, nonché chiesto in via riconvenzionale di risolvere ex art. 1453 c.c. il contratto del 24 marzo 2021 per inadempimento di e/o di dichiararlo inefficacie. La Pt_3
convenuta, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto la risoluzione di detto contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., ovvero di ricondurre lo stesso ad equità
parametrando i prezzi di fornitura del vino a quelli di mercato, in ogni caso accertando il proprio diritto di rifiutare ex art. 1460 c.c. di adempiere alle obbligazioni di consegna a proprio carico sino a quando non avrà integralmente saldato il proprio debito. La convenuta, in via Pt_3
riconvenzionale principale, ha infine chiesto di condannare a pagare l'importo di euro Pt_3
1.479.216,28 in linea capitale, oltre ad interessi moratori.
In particolare, la convenuta ha evidenziato:
a) che, a seguito di un'operazione di scissione perfezionata in data 29 aprile 2022, la società
[...]
è subentrata nella posizione contrattuale e creditoria nei confronti di;
CP_3 Pt_3
b) che, tra il gennaio e il novembre 2021, le parti originarie hanno perfezionato (sempre per il tramite del mediatore RI ON S.r.l.) svariati contratti di compravendita di vino;
c) che, a fronte della costante osservanza dei termini di consegna pattuiti ai sensi dei predetti contratti, è ad essersi di converso resa gravemente inadempiente rispetto alle proprie Pt_3
obbligazioni di pagamento;
d) che , più in particolare, ha maturato un ingente debito nei propri confronti (e ora nei Pt_3
confronti di pari a complessivi euro 1.479.216,28 in linea capitale, oltre ad interessi CP_3
moratori dovuto al saldo di cui alle fatture recanti i seguenti numeri, ovvero: 2021-1-FVD0002361
del 31.07.2021, 2021-FVD-0002643 del 31.08.2021, 2021-1FVD0002644 di data 31.08.2021, 2021-
1FVD-0002998 di data 30.09.2021, 2021- 1FVD-0002999 di data 30.09.2021, 2021-1FVD-0003462 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003387 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003790 di data 30.11.2021,
7 2021-1FVD-0003386 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003791 di data 30.11.2021, 2021-1FVD-0004104
di data 31.12.2021, 2021-1FVD0004105 di data 31.12.2021, 2021-1FVD-0004106 di data 31.12.2021 e
2022- 1FVD-0000245 di data 31.01.2022;
e) che il contratto n. 15.429 oggetto del presente giudizio è stato stipulato tra le parti per la prima volta con durata triennale e con il prezzo del vino prestabilito e fisso per tutto il triennio, con consegne ripartite per singole vendemmie con termini di consegna al 31 agosto 2022 (per la vendemmia 2021), al 31 agosto 2023 (per la vendemmia 2022) e al 31 agosto 2024 (per la vendemmia 2023);
f) che, in ogni caso, nel novembre 2021 (momento rispetto al quale la stessa attrice fa risalire le prime consegne asseritamente dovute, in base a pretesi accordi) era GI gravemente Pt_3
inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento;
g) che la pretesa di di ottenere la consegna di 270.000 litri di prodotti vinicoli nel mese di Pt_3
gennaio non trovava alcuna giustificazione né nel contratto né negli usi in essere tra le parti, atteso che prima di tale contratto le parti non avevano mai pattuito consegne ripartite;
h) che, a conferma della strumentalità della posizione assunta dall'attrice, non aveva Pt_3
neppure scelto i “campioni” di vino di cui voleva la consegna, derivandone per il venditore l'impossibilità di procedere con la consegna;
i) che, conclusivamente, l'intimazione dell'acquirente datata 8 febbraio 2022 - di eseguire Pt_3
tutte le consegne dell'intero quantitativo di vino della vendemmia 2021 entro il 31 maggio 2022 -
risulta in totale contrasto con quanto previsto contrattualmente ed in particolare con il termine ivi espressamente indicato del 31 agosto 2022, oltre che ricevuta ad inadempimento conclamato dell'acquirente stessa.
Si è costituita in giudizio chiedendo nel merito di rigettare tutte le Controparte_3
domande di parte attrice in quanto infondate nonché, in via riconvenzionale principale, di risolvere il contratto per inadempimento di e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o Pt_3
comunque di risolvere e/o sciogliere il contratto e/o di dichiararne l'inefficacia. La terza chiamata,
in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto di ricondurre ad equità il contratto parametrando i prezzi di fornitura del vino a quelli di mercato, in ogni caso accertando il proprio diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni di consegna sino a quando parte attrice non avrà
integralmente saldato il proprio debito. La terza chiamata, infine, ha chiesto di condannare l'attrice a pagare l'importo di euro 1.479.216,28 oltre ad interessi moratori.
Nel merito, la terza chiamata ha dato conto di condividere la difesa dalla convenuta originaria
8 rilevando che la medesima non è responsabile di alcun danno, in quanto l'azione posta in CP_2
essere dall'attrice ha il solo scopo di provare a giustificare il proprio grave inadempimento per sottrarsi ai propri obblighi di pagamento relativi agli ulteriori contratti in essere tra le parti.
Con provvedimento del 13 luglio 2022, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
CP_3
A fronte dell'opposizione della parte attrice, ex art. 111 c.p.c., non si è dato corso all'estromissione della convenuta dal giudizio.
All'udienza del 13 dicembre 2022, sono stati concessi i termini termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con provvedimento del 5 maggio 2023, il Giudice ha emesso ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale ha ingiunto a (GI ) di pagare l'importo di € Controparte_5 Parte_3
Cont 1.479.216,28, oltre ad interessi moratori e spese legali ed accessori in favore di Controparte_3
L'istruttoria è proseguita con l'assunzione testimoniale sui capitoli di prova ammessi.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione e, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusivi delle parti.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Le domande proposte dall'attrice sono infondate, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Venendo all'esame del merito della controversia, si osserva infatti che la richiesta di pagamento dell'odierna attrice inerisce ad un risarcimento di danni derivanti da presunto inadempimento contrattuale in un contratto a prestazioni ripartite.
Le consegne, tuttavia, risultano ripartite per annualità, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto premesso che il contratto oggetto della presente controversia rientra in una particolare tipologia di vendita in cui l'oggetto consiste in una quantità predeterminata di beni da fornire in più riprese nel tempo. Si tratta, infatti, di un'unica prestazione frazionata in più consegne successive nel tempo che riguarda però un unico oggetto contrattuale complessivo.
Tale particolarità lo differenzia dal contratto di somministrazione che prevede, invece, più
prestazioni distinte e autonome, così come specificato da recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite
9 perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del
contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della
somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la
vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione
delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 33559 del 11 novembre 2021).
In questo tipo di contratto, i termini indicati per le consegne sono generalmente vincolanti, per le parti, specialmente per il venditore, che deve rispettare i tempi di consegna stabiliti.
Il compratore invece, se non diversamente pattuito, non ha il diritto di chiedere unilateralmente l'anticipo della consegna.
Generalmente è il venditore che può anticipare le consegne rispetto ai termini previsti, ciò in quanto il termine e a favore del debitore, ex art. 1184 c.c.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il contratto di cui trattasi nulla prevede in deroga alle date di consegna specificatamente individuate nel contratto stesso, ove la prima scadenza annuale prevista viene indicata nella data del 31 agosto 2022 per cinque tipologie di vini,
entro il 31 agosto 2023 per le medesime cinque tipologie di vini dell'annata successiva ed infine entro il 31 agosto 2025 per le medesime cinque tipologie di vini di cui all'ultima vendemmia di riferimento (cfr. doc. 20 attoreo).
Pertanto, la richiesta avanzata dall'odierna attrice nei confronti della convenuta di effettuare la prima consegna a partire dal mese di novembre 2021, contrasta con quanto contrattualmente pattuito.
Destituita di fondamento risulta, inoltre, essere l'affermazione attorea relativa ad una “(…) prassi
ormai consolidata tra le parti (…)” per cui le consegne sarebbero state effettuate a “(…) partire dal
mese di novembre 2021 (ovvero, non appena conclusa la vendemmia dell'annualità di riferimento) sino al 30
agosto dell'anno successivo (2022), a fronte degli ordinativi di volta in volta trasmessi da stessa sino Pt_3
alla concorrenza della quantità massima prevista per ciascuna tipologia” (cfr. pag. 5 atto di citazione)
posto che - prima del contratto per cui è causa del 24 marzo 2021 - non risultando pattuizioni ulteriori in materia di consegne ripartite.
Pertanto, in caso di interesse dell'odierna attrice ad ottenere un'anticipazione della consegna della merce, ciò doveva essere oggetto di un successivo accordo, in assenza di specifica obbligazione contrattuale in capo al venditore.
Prima del 31 agosto 2022, infatti, non sussisteva alcuna obbligazione di consegnare la merce.
10 Risultano di converso privi di decisivo rilievo, in assenza di specifica obbligazione contrattuale, i pretesi solleciti telefonici attorei di consegnare al più presto la merce e le generiche risposte fornite dal legale rappresentante pro tempore della convenuta, né ha particolare incidenza l'assunzione testimoniale espletata in merito all'esistenza di asserite prassi tra le parti, atteso che non è stata documentata l'esistenza di alcun contratto - precedente a quello per cui è causa – ove siano state previste consegne ripartite nei termini invocati dall'attrice.
Non spetta inoltre ai testimoni fornire le proprie personali interpretazioni in ordine al contenuto del contratto per cui è causa.
E' inoltre del tutto incoerente ipotizzare che le parti, entrambe operanti nel settore da tempo, abbia inteso stipulare un contratto di simile importanza omettendo di prevedere formalmente – come di fatto sostenuto dall'attrice - un aspetto essenziale quale quello del preteso diritto del compratore ad ottenere la consegna di merci 'ad nutum', in difformità dai termini di consegna concordati per iscritto e ripartiti diversamente, ovvero secondo scansioni temporali annuali (il primo dei quali in scadenza in data 31 agosto 2022).
Inoltre, al momento della diffida del 8 febbraio 2022, la venditrice aveva GI maturato il diritto di sospendere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c., in ragione del grave inadempimento dell'acquirente, che aveva pacificamente omesso pagamenti per oltre € 262.491,71, come ammesso dall'attrice stessa (cfr. quarto capoverso, pagina 13, di cui alla memoria di replica conclusiva attorea).
Inoltre, a fronte della specifica eccezione formulata sul punto dalla convenuta, è dirimente anche il fatto che non risulta che l'attrice abbia documentato di aver tempestivamente effettuato la scelta dei campioni di vini da consegnare (da cfr. doc. 20 attoreo), in quanto ciò risulta avvenuto solamente in data 10 gennaio 2022 (cfr. doc. 30 attoreo), ovvero con tempistiche tali da non consentire al fornitore di attivarsi prima di tale data e ad opera di acquirente GI inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento (cfr. il GI citato doc. 25 attoreo e quanto sostenuto dall'attrice stessa quarto capoverso, pagina 13, di cui alla memoria di replica conclusiva attorea).
E' pertanto irrilevante, e non costituisce inadempimento ascrivibile alla convenuta, il fatto che quest'ultima non abbia segnalato il prezzo del vino entro il 30 settembre 2021, come previsto nel contratto, posto che detta obbligazione era logicamente posteriore alla scelta dei campioni ad opera dell'attrice stessa (avvenuta, come sopra evidenziato, solamente nel gennaio del 2022, ad opera di parte GI inadempiente).
E' a questo punto ultronea ogni considerazione sull'ammissibilità – o meno – del deposito attoreo
11 di documentazione sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni, in quanto il predetto compendio documentale è irrilevante ai fini della valutazione della domanda proposta in principalità e rivelatasi infondata.
E' infatti superfluo ogni approfondimento sulla sussistenza – o meno – di un danno eziologicamente riconducibile al (preteso, ma insussistente) inadempimento della convenuta.
Per i motivi esposti, le domande attoree vanno rigettate, in quanto infondate.
2. Tanto precisato, deve essere di converso accolta la domanda riconvenzionale, proposta sia dalla convenuta che dalla terza chiamata, di risoluzione del contratto del 24 marzo 2021 per inadempimento dell'attrice.
A tal riguardo, si osserva infatti che le domande attoree sono state tutte rigettate, mentre è
circostanza pacifica il mancato pagamento, ad opera dell'attrice, della somma di € 1.479.216,28,
oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, a fronte di plurime consegne di prodotti vinicoli.
Trattasi della somma in precedenza oggetto di emissione di un'ordinanza - ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., a favore di quale titolare del Controparte_3
credito verso ora in quanto sussistenti i Parte_3 Controparte_5
presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c.
Il credito di cui trattasi, oltre a non essere sostanzialmente contestato dall'attrice, è risultato supportato da prova scritta proveniente dalla stessa parte (cfr. doc. 3 e 25 attorei).
È quindi emerso un pacifico ed incontestato mancato pagamento dell'importo delle sopra riportate fatture emesse da per complessivi € 1.479.216,28, a fronte di merce regolarmente ordinata CP_2
e consegnata all'attrice, in assenza di contestazioni sulla correttezza dei prezzi praticati.
Il mancato tempestivo pagamento di tale ingente somma costituisce inadempimento grave e tale da determinare l'accoglimento dell'invocata pronuncia di risoluzione anche del contratto del 24
marzo 2021, per inadempimento dell'attrice acquirente (ora Parte_3 Controparte_5
, nell'ambito di pattuizioni contrattuali da intendersi collegate tra loro.
[...]
Viene inoltre specificamente accertato che la somma in questione, per come in precedenza oggetto di ordinanza – ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. risulta dovuta.
Fermo il predetto accertamento, l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. viene nondimeno revocata,
in quanto è pacifico – tra tutte le parti del giudizio - che l'attrice abbia spontaneamente corrisposto nel corso del giudizio tutto quanto dovuto a favore dell'avente diritto per Controparte_3
quanto con riserva di ripetizione (la circostanza, inoltre, risulta documentata dal doc. 59 attoreo),
con conseguente specifico richiamo sulla questione a condivisibile giurisprudenza di legittimità
12 secondo cui “…La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione
di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione,
svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del
giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente,
affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla
quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è
assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è
inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto
sostanziale…” (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/01/2007, n.1820).
Sono ultronei ulteriori approfondimenti sui rapporti tra la parte convenuta e la terza chiamata,
essendo pacifico tra dette parti che la somma di cui trattasi andava versata, come concretamente avvenuto, a favore di (si rammenta che la convenuta, infatti, aveva chiesto la Controparte_3
propria estromissione ex art. 111 c.p.c., in ragione di intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, per come ribadito a pagina 23, paragrafo 7, della comparsa conclusionale).
In ragione di quanto sin qui esposto, viene accertata la debenza dell'importo di € 1.479.216,28 a carico (ora , nei confronti di Parte_3 Controparte_5 Controparte_3
quale successore a titolo particolare dei rapporti per cui è causa, per fatture in precedenza emesse da a fronte di merce regolarmente consegnata a (ora CP_2 Parte_3 [...]
. Per l'effetto, sussistendo inadempimento grave ascrivibile all'attrice Controparte_5
acquirente (ora , viene accolta la domanda Parte_3 Controparte_5
riconvenzionale di convenuta e terza chiamata di risoluzione del contratto del 24 marzo 2021,
revocando infine l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 5 maggio 2023, in quanto la somma ivi ingiunta è stata integralmente corrisposta dall'attrice a favore di Controparte_3
È, pertanto, superfluo ed assorbito ogni ulteriore approfondimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 37.500,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del 15% delle spese generali ed alla rifusione di € 1.684,00 per anticipazioni documentate (sostenute dalla sola convenuta in ragione della proposizione della chiamata in causa del terzo).
Detta quantificazione è operata in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ratione temporis vigente, sulla base dello scaglione di riferimento, con liquidazione di valori tra i minimi ed i medi delle varie fasi, in quanto il giudizio non si è rilevato particolarmente complesso, per quanto di valore ingente.
13 Tali spese, nei rapporti con la parte attrice, vengono considerate in modo unitario con riferimento alle posizioni di convenuta e terza chiamata e, per l'effetto, poste a favore di ciascuna di dette parti in misura di ½, ovvero di € 17.775,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del 15% delle spese generali, a favore di ciascuna delle predette parti.
A detta determinazione si perviene in quanto non è equo che le vicende societarie che hanno coinvolto la convenuta riverberino effetti pregiudizievoli a carico dell'attrice, costringendola a duplici esborsi per spese legali, dovendosi a tal riguardo anche valorizzare il fatto che la sua opposizione all'estromissione della parte convenuta è risultata giustificata dall'opportunità di addivenire ad una pronuncia giudiziale nel contraddittorio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
2) accerta la debenza dell'importo di € 1.479.216,28 a carico (ora Parte_3 Controparte_5
, nei confronti di quale successore a titolo particolare dei rapporti per cui è
[...] Controparte_3
causa, per fatture in precedenza emesse da a fronte di merce regolarmente consegnata a CP_2 [...]
(ora ; per l'effetto, sussistendo inadempimento grave ascrivibile Parte_3 Controparte_5
all'attrice acquirente (ora , viene accolta la domanda Parte_3 Controparte_5
riconvenzionale di convenuta e terza chiamata di risoluzione del contratto del 24 marzo 2021, revocando
infine l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 5 maggio 2023, in quanto la somma ivi ingiunta è
stata integralmente corrisposta dall'attrice a favore di Controparte_3
3) condanna ora in persona del suo Parte_3 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento: a) a favore di di € Controparte_2
17.775,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del
15% delle spese generali e alla rifusione di € 1686,00 per anticipazioni;
b) a favore di Controparte_3
di € 17.775,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al
[...]
rimborso del 15% delle spese generali.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Marco AN
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco AN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2254 del 2022, promossa da:
GI (c.f. , in persona Parte_1 CP_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirco De Zotti
attore
contro
C.F. e P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Piccione
convenuta
contro
(C.F. e P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Scimemi e Michele Mazzolo
terza chiamata
OGGETTO: vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 12 giugno 2025;
- per parte attrice:
“NEL MERITO:
In via principale:
1. accertare e dichiarare, per i motivi in atti e per le ragioni tutte esposte, il grave inadempimento
contrattuale della convenuta e/o della terza chiamata alle Controparte_2 Controparte_4
obbligazioni assunte con il contratto di compravendita di prodotti agricoli n. 15.429 di data 24 marzo 2021 e,
conseguentemente, dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 cod. civ. e ss. dell'anzidetto negozio;
2. in ragione di quanto esposto al punto II dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi, in ogni caso
1 condannare e/o la terza chiamata in persona del rispettivo legale Controparte_2 Controparte_4
rappresentate pro-tempore, al risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito e patiendo dalla società
attrice in conseguenza dell'inadempimento descritto in atti, sia a titolo di danno emergente che di lucro
cessante, nonché anche a titolo di danno potenziale ed all'immagine commerciale, quest'ultimo da liquidarsi
anche in via equitativa, nell'ammontare quantomeno pari ad € 3.031.300,00, ovvero alla maggiore o minore
somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal di del
dovuto al saldo effettivo ovvero quantomeno dalla data della domanda giudiziale;
3. accertare e dichiarare, previa revoca dell'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 8.05.2023, la non debenza
degli importi di cui alle fatture n.ri 2021-1-FVD-0002361 del 31.07.2021, 2021-FVD-0002643 del
31.08.2021, 2021-1FVD-0002644 di data 31.08.2021, 2021-1FVD-0002998 di data 30.09.2021, 2021-
1FVD-0002999 di data 30.09.2021, 2021-1FVD-0003462 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003387 di data
31.10.2021, 2021-1FVD-0003790 di data 30.11.2021, 2021-1FVD-0003386 di data 31.10.2021, 2021-
1FVD-0003791 di data 30.11.2021, 2021-1FVD-0004104 di data 31.12.2021, 2021-1FVD-0004105 di data
31.12.2021, 2021-1FVD-0004106 di data 31.12.2021 e 2022-1FVD-0000245 di data 31.01.2022 emesse con
riferimento agli altri contratti di fornitura elencati in narrativa per i motivi esposti in atti e, comunque, in
ragione del credito risarcitorio di oggi che verrà Parte_3 Parte_1
accertato in corso di causa ovvero, in subordine, compensarsi le relative ragioni di debito e/o di credito sino
alla concorrenza del loro relativo ammontare, condannando comunque e/o la terza Controparte_2
chiamata, in persona del rispettivo legale rappresentate pro-tempore, alla restituzione di quanto GI percepito
e/o al pagamento in favore della società attrice di quanto dalla stessa eventualmente ancora dovuto per tutte
le causali di cui al presente atto a seguito della predetta compensazione;
In ogni caso:
4. compensarsi, in ogni caso, le rispettive ragioni di debito e credito, anche previa revoca dell'Ordinanza ex
art. 186 ter c.p.c. di data 8.05.2023;
5. spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.”.
- per parte convenuta:
NEI CONFRONTI DELL'ATTRICE oggi : Parte_3 Controparte_5
in via preliminare di rito:
accertati i relativi presupposti in ragione dell'atto di scissione parziale e asimmetrica tra la scissa
[...]
e la beneficiaria di data 29.4.2022 a rogito Notaio dott. di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
Treviso, Rep. n. 30282, Racc. n. 18877, e la conseguente titolarità in capo a della Controparte_3
posizione contrattuale e creditoria nei confronti di (oggi , Parte_3 Controparte_5
2 disporre l'estromissione di dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; Controparte_2
nel merito, e in via riconvenzionale principale:
1. respingere con la miglior formula ogni e qualsiasi domanda svolta da (GI Controparte_5
nei confronti di a qualunque titolo, poiché infondata e/o Parte_3 Controparte_2
comunque non provata;
2. risolvere ex art. 1453 c.c. il Contratto di data 24.3.2021 per inadempimento di Controparte_5
(GI e/o comunque (attesa la reciproca pendenza di domande contrapposte di
[...] Parte_3
risoluzione) risolvere e/o sciogliere il Contratto di data 24.3.2021 e/o dichiarare l'inefficacia dello stesso
Contratto;
3. condannare (GI , in persona del legale rappresentante Controparte_5 Parte_3
pro tempore, a corrispondere in via definitiva in favore di e/o suoi successori, per i Controparte_2
motivi e le causali di cui in atti, l'importo di Euro 1.479.216,28 in linea capitale oltre interessi moratori ex
D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
nel merito, e in via riconvenzionale gradatamente subordinata:
i) risolvere il Contratto di data 24.3.2021 per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., per i motivi
indicati in atti;
ii) ricondurre ad equità il Contratto di data 24.3.2021 (anche ex artt. 1374 c.c. / 1664 c.c.) modificando lo
stesso e parametrando (per l'intera durata del Contratto) i prezzi di fornitura del vino a carico del fornitore
o suoi successori, a quelli di mercato e quindi in misura non inferiore a quelli, Controparte_2
applicati da e indicati nel contratto di data 7.4.22 allegato dall'attrice sub doc. Parte_4
28, a o comunque nella misura ritenuta di giustizia da parte del Tribunale;
Parte_3
iii) in ogni caso, accertare il diritto di di rifiutare ex art. 1460 c.c. di adempiere alle Controparte_2
obbligazioni di consegna a proprio carico ai sensi del Contratto di data 24.3.2021 sino a quando
[...]
(GI non avrà integralmente saldato, per sorte capitale ed Controparte_5 Parte_3
interessi, il proprio Debito di cui in atti;
in ogni caso:
con rifusione di spese e compensi di lite nei confronti dell'Attrice;
• NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA Controparte_3
in via preliminare di rito:
accertati i relativi presupposti in ragione dell'atto di scissione parziale e asimmetrica tra la scissa
[...]
e la beneficiaria di data 29.4.2022 a rogito Notaio dott. di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
Treviso, Rep. n. 30282, Racc. n. 18877, e la conseguente titolarità in capo a della Controparte_3
3 posizione contrattuale e creditoria nei confronti di (GI , Controparte_5 Parte_3
disporre l'estromissione di dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; Controparte_2
in via gradata:
1. accertare che per effetto della scissione societaria perfezionata in data 29.4.2022 rep. n. 30282 Notaio dott.
di Treviso, la terza chiamata è divenuta titolare esclusiva della res litigiosa, sia Per_1 Controparte_3
dal lato attivo del credito spettante per le forniture eseguite e non pagate, che dal lato della legittimazione
passiva, sostanziale e processuale, sulle domande proposte in questa sede dall'attrice Parte_3
(oggi ; Controparte_5
2. per la sola denegata esclusa ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da
[...]
(oggi nei confronti di condannare Parte_3 Controparte_5 Controparte_2 [...]
a pagare direttamente quanto risultasse dovuto a (oggi CP_3 Parte_3 Controparte_5
in accoglimento delle domande attoree, e comunque condannare la stessa a
[...] Controparte_3
tenere manlevata e indenne da ogni e qualsiasi onere, somma, esborso dovesse risultare Controparte_2
da questa dovuto all'Attrice, per capitale, interessi, accessori e spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice (oggi Parte_3 Parte_1
, con richiesta, in denegata ipotesi, di ammissione alla prova contraria secondo quanto dedotto in
[...]
terza memoria di data 6.3.23 e con i mezzi GI indicati;
- si insiste, per le ragioni dedotte nei precedenti scritti, per la declaratoria di inammissibilità delle produzioni
documentali attoree:
i) riportanti documenti in lingua tedesca privi di traduzione (cfr. docc. 41, 42, 44, 47, 48, 49 attorei);
ii) di cui ai docc. 59/65, prodotti dall'attrice con propria Nota per l'udienza 14.3.24;
- ci si oppone all'istanza attorea di disporre CTU sulla quantificazione degli asseriti danni, trattandosi di
richiesta esplorativa e ultronea, per quanto dedotto in atti e alle udienze 21.6.23 e 14.9.23;
• IN OGNI CASO:
respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti di con Controparte_2
vittoria di spese e compensi di lite”.
- per la terza chiamata:
- nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda svolta da (ora Parte_3 [...]
, a qualunque titolo, perché infondata e/o comunque non provata;
Parte_1
- in via riconvenzionale principale, risolvere il Contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento di
[...]
(ora e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. Parte_3 Parte_1
4 1467 c.c. e/o comunque risolvere e/o sciogliere il Contratto e/o dichiarare l'inefficacia dello stesso Contratto
attesa la reciproca pendenza di domande contrapposte di risoluzione;
- in via riconvenzionale subordinata: (i) ricondurre ad equità il Contratto ex art. 1374 c.c. / 1664 c.c.
modificando lo stesso e parametrando (per l'intera durata del Contratto) i prezzi di fornitura del vino a carico
del Fornitore a quelli di mercato e quindi in misura non inferiore a quelli applicati da Parte_4
e indicati nel contratto allegato sub doc. 28 dall'Attrice a (ora
[...] Parte_3 [...]
o comunque nella misura ritenuta di giustizia da parte del Tribunale;
(ii) Parte_1
accertare il diritto del Fornitore, ora di rifiutarsi ex art. 1460 c.c. di adempiere alle Controparte_3
obbligazioni di consegna a proprio carico ai sensi del Contratto sino all'integrale saldo da parte di
[...]
(ora (sia per sorte capitale che per sorte interessi) del Parte_3 Parte_1
proprio Debito;
- in ogni caso, confermare l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 5 maggio 2023 e comunque condannare
(ora a pagare a l'importo Parte_3 Parte_1 Controparte_3
di Euro 1.479.216,28 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo (per le causali indicate
in atti), confermando il diritto di di trattenere il pagamento GI eseguito da Controparte_3 [...]
in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; Parte_3
- il tutto nei confronti di (ora con estensione Parte_3 Parte_1
del giudicato, in caso di mancata estromissione, nei confronti di e, comunque, sempre in via Controparte_2
adesiva a quest'ultima.
In via istruttoria, si insiste per il rigetto delle istanze dell'attrice e per la conferma della declaratoria di
inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dall'attrice in relazione
all'udienza del 14 marzo 2024 celebratasi con trattazione scritta, dichiarando di non accettare il
contraddittorio con riguardo a qualsivoglia nuova domanda e/o documento formulato e/o prodotto dall'attrice
oltre i termini di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Si insiste per l'accoglimento di tutte le
istanze istruttorie come formulate in atti e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per quanto non GI
ammesse e assunte dal Tribunale.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 aprile 2022, ora Parte_3
ha evocato in giudizio per Parte_1 Controparte_2
ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 3.031.300,00, dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della convenuta alle
5 obbligazioni assunte con il contratto di compravendita di prodotti agricoli n. 15.429 del 24 marzo
2021 e la conseguente risoluzione dello stesso, nonché di dichiarare non dovuti gli importi di cui agli altri contratti in essere tra le parti relativi all'anno 2021, ovvero di compensare gli stessi con le rispettive ragioni di debito/credito.
A sostegno dei propri assunti, l'attrice ha rappresentato:
a) che, nel corso del 2021, l'allora ha stipulato con svariati Parte_3 Controparte_2
contratti di compravendita di vino, sempre attraverso l'intermediazione della RI ON S.r.l.;
b) che, in data 24 marzo 2021, ha sottoscritto anche il contratto di compravendita di prodotti agricoli n. 15.429, avente durata triennale a differenza dei precedenti;
c) che, in tale ultimo contratto, era prevista la consegna della merce in modalità ripartita, ovvero a partire dagli inizi del mese di novembre 2021 (non appena conclusa la vendemmia dell'annualità
di riferimento) e sino al 31 agosto dell'anno successivo (2022), a fronte degli ordinativi trasmessi dall'acquirente stessa secondo le proprie esigenze produttive “previo avviso telefonico, a cura e spese
del compratore” e ciò sino alla concorrenza della quantità massima prevista per ciascuna tipologia,
con pagamento pattuito a 120 giorni dalla data fattura;
d) che, al termine della vendemmia 2021, sono state avanzate le prime richieste di fornitura di parte dei quantitativi per i mesi di novembre e dicembre 2021;
e) che, tuttavia, il fornitore non ha effettuato alcuna consegna, senza fornire spiegazioni;
f) che, agli inizi di gennaio 2022, sono stati fatti nuovamente, sempre per il tramite dell'intermediario, due ordini per la consegna immediata di quanto previsto con il ridetto contratto, ovvero:
- l'ordine n. 16 per la consegna il successivo 19 gennaio 2022 di 90.000 L di vino bianco atto a dare e per la consegna di 90.000 L di vino bianco Parte_5 Parte_6
[..
per complessivi € 212.400,00;
- l'ordine n. 17 per la consegna il successivo 19 gennaio 2022 di 90.000 L di vino bianco atto a dare
“Conegliano Valdobbiadene” per complessivi € 180.000,00; Parte_7
g) che, tuttavia, non ha consegnato la merce, bloccando conseguentemente la Controparte_6
produzione degli stabilimenti attorei;
h) che, con successiva comunicazione inviata a mezzo p.e.c. in data 8 febbraio 2022, ha contestato formalmente il suddetto grave inadempimento di e ha diffidato la propria Controparte_2
fornitrice a provvedere alla consegna entro sette giorni, nonché ha richiesto la trasmissione della proposta di prezzo del vino bianco non ancora concordato, oltre alla consegna delle restanti
6 quantità di vino;
i) che non ha provveduto ad evadere gli ordini ricevuti;
Controparte_2
l) che, a mezzo p.e.c. di data 8 aprile 2022, ha lamentato l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto riservandosi di agire in giudizio per il risarcimento dei danni,
compreso quello derivante dalle maggiori somme corrisposte ad altro fornitore ( Parte_4
per l'acquisto delle medesime tipologie di vini merci non consegnati da
[...] [...]
. CP_2
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare di autorizzare Controparte_2
la chiamata in causa di e, nel merito, di rigettare tutte le domande di parte Controparte_3
attrice in quanto infondate, nonché chiesto in via riconvenzionale di risolvere ex art. 1453 c.c. il contratto del 24 marzo 2021 per inadempimento di e/o di dichiararlo inefficacie. La Pt_3
convenuta, in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto la risoluzione di detto contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., ovvero di ricondurre lo stesso ad equità
parametrando i prezzi di fornitura del vino a quelli di mercato, in ogni caso accertando il proprio diritto di rifiutare ex art. 1460 c.c. di adempiere alle obbligazioni di consegna a proprio carico sino a quando non avrà integralmente saldato il proprio debito. La convenuta, in via Pt_3
riconvenzionale principale, ha infine chiesto di condannare a pagare l'importo di euro Pt_3
1.479.216,28 in linea capitale, oltre ad interessi moratori.
In particolare, la convenuta ha evidenziato:
a) che, a seguito di un'operazione di scissione perfezionata in data 29 aprile 2022, la società
[...]
è subentrata nella posizione contrattuale e creditoria nei confronti di;
CP_3 Pt_3
b) che, tra il gennaio e il novembre 2021, le parti originarie hanno perfezionato (sempre per il tramite del mediatore RI ON S.r.l.) svariati contratti di compravendita di vino;
c) che, a fronte della costante osservanza dei termini di consegna pattuiti ai sensi dei predetti contratti, è ad essersi di converso resa gravemente inadempiente rispetto alle proprie Pt_3
obbligazioni di pagamento;
d) che , più in particolare, ha maturato un ingente debito nei propri confronti (e ora nei Pt_3
confronti di pari a complessivi euro 1.479.216,28 in linea capitale, oltre ad interessi CP_3
moratori dovuto al saldo di cui alle fatture recanti i seguenti numeri, ovvero: 2021-1-FVD0002361
del 31.07.2021, 2021-FVD-0002643 del 31.08.2021, 2021-1FVD0002644 di data 31.08.2021, 2021-
1FVD-0002998 di data 30.09.2021, 2021- 1FVD-0002999 di data 30.09.2021, 2021-1FVD-0003462 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003387 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003790 di data 30.11.2021,
7 2021-1FVD-0003386 di data 31.10.2021, 2021-1FVD-0003791 di data 30.11.2021, 2021-1FVD-0004104
di data 31.12.2021, 2021-1FVD0004105 di data 31.12.2021, 2021-1FVD-0004106 di data 31.12.2021 e
2022- 1FVD-0000245 di data 31.01.2022;
e) che il contratto n. 15.429 oggetto del presente giudizio è stato stipulato tra le parti per la prima volta con durata triennale e con il prezzo del vino prestabilito e fisso per tutto il triennio, con consegne ripartite per singole vendemmie con termini di consegna al 31 agosto 2022 (per la vendemmia 2021), al 31 agosto 2023 (per la vendemmia 2022) e al 31 agosto 2024 (per la vendemmia 2023);
f) che, in ogni caso, nel novembre 2021 (momento rispetto al quale la stessa attrice fa risalire le prime consegne asseritamente dovute, in base a pretesi accordi) era GI gravemente Pt_3
inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento;
g) che la pretesa di di ottenere la consegna di 270.000 litri di prodotti vinicoli nel mese di Pt_3
gennaio non trovava alcuna giustificazione né nel contratto né negli usi in essere tra le parti, atteso che prima di tale contratto le parti non avevano mai pattuito consegne ripartite;
h) che, a conferma della strumentalità della posizione assunta dall'attrice, non aveva Pt_3
neppure scelto i “campioni” di vino di cui voleva la consegna, derivandone per il venditore l'impossibilità di procedere con la consegna;
i) che, conclusivamente, l'intimazione dell'acquirente datata 8 febbraio 2022 - di eseguire Pt_3
tutte le consegne dell'intero quantitativo di vino della vendemmia 2021 entro il 31 maggio 2022 -
risulta in totale contrasto con quanto previsto contrattualmente ed in particolare con il termine ivi espressamente indicato del 31 agosto 2022, oltre che ricevuta ad inadempimento conclamato dell'acquirente stessa.
Si è costituita in giudizio chiedendo nel merito di rigettare tutte le Controparte_3
domande di parte attrice in quanto infondate nonché, in via riconvenzionale principale, di risolvere il contratto per inadempimento di e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o Pt_3
comunque di risolvere e/o sciogliere il contratto e/o di dichiararne l'inefficacia. La terza chiamata,
in via riconvenzionale subordinata, ha chiesto di ricondurre ad equità il contratto parametrando i prezzi di fornitura del vino a quelli di mercato, in ogni caso accertando il proprio diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni di consegna sino a quando parte attrice non avrà
integralmente saldato il proprio debito. La terza chiamata, infine, ha chiesto di condannare l'attrice a pagare l'importo di euro 1.479.216,28 oltre ad interessi moratori.
Nel merito, la terza chiamata ha dato conto di condividere la difesa dalla convenuta originaria
8 rilevando che la medesima non è responsabile di alcun danno, in quanto l'azione posta in CP_2
essere dall'attrice ha il solo scopo di provare a giustificare il proprio grave inadempimento per sottrarsi ai propri obblighi di pagamento relativi agli ulteriori contratti in essere tra le parti.
Con provvedimento del 13 luglio 2022, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
CP_3
A fronte dell'opposizione della parte attrice, ex art. 111 c.p.c., non si è dato corso all'estromissione della convenuta dal giudizio.
All'udienza del 13 dicembre 2022, sono stati concessi i termini termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Con provvedimento del 5 maggio 2023, il Giudice ha emesso ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale ha ingiunto a (GI ) di pagare l'importo di € Controparte_5 Parte_3
Cont 1.479.216,28, oltre ad interessi moratori e spese legali ed accessori in favore di Controparte_3
L'istruttoria è proseguita con l'assunzione testimoniale sui capitoli di prova ammessi.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione e, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusivi delle parti.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Le domande proposte dall'attrice sono infondate, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Venendo all'esame del merito della controversia, si osserva infatti che la richiesta di pagamento dell'odierna attrice inerisce ad un risarcimento di danni derivanti da presunto inadempimento contrattuale in un contratto a prestazioni ripartite.
Le consegne, tuttavia, risultano ripartite per annualità, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto premesso che il contratto oggetto della presente controversia rientra in una particolare tipologia di vendita in cui l'oggetto consiste in una quantità predeterminata di beni da fornire in più riprese nel tempo. Si tratta, infatti, di un'unica prestazione frazionata in più consegne successive nel tempo che riguarda però un unico oggetto contrattuale complessivo.
Tale particolarità lo differenzia dal contratto di somministrazione che prevede, invece, più
prestazioni distinte e autonome, così come specificato da recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite
9 perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del
contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della
somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la
vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione
delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 33559 del 11 novembre 2021).
In questo tipo di contratto, i termini indicati per le consegne sono generalmente vincolanti, per le parti, specialmente per il venditore, che deve rispettare i tempi di consegna stabiliti.
Il compratore invece, se non diversamente pattuito, non ha il diritto di chiedere unilateralmente l'anticipo della consegna.
Generalmente è il venditore che può anticipare le consegne rispetto ai termini previsti, ciò in quanto il termine e a favore del debitore, ex art. 1184 c.c.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il contratto di cui trattasi nulla prevede in deroga alle date di consegna specificatamente individuate nel contratto stesso, ove la prima scadenza annuale prevista viene indicata nella data del 31 agosto 2022 per cinque tipologie di vini,
entro il 31 agosto 2023 per le medesime cinque tipologie di vini dell'annata successiva ed infine entro il 31 agosto 2025 per le medesime cinque tipologie di vini di cui all'ultima vendemmia di riferimento (cfr. doc. 20 attoreo).
Pertanto, la richiesta avanzata dall'odierna attrice nei confronti della convenuta di effettuare la prima consegna a partire dal mese di novembre 2021, contrasta con quanto contrattualmente pattuito.
Destituita di fondamento risulta, inoltre, essere l'affermazione attorea relativa ad una “(…) prassi
ormai consolidata tra le parti (…)” per cui le consegne sarebbero state effettuate a “(…) partire dal
mese di novembre 2021 (ovvero, non appena conclusa la vendemmia dell'annualità di riferimento) sino al 30
agosto dell'anno successivo (2022), a fronte degli ordinativi di volta in volta trasmessi da stessa sino Pt_3
alla concorrenza della quantità massima prevista per ciascuna tipologia” (cfr. pag. 5 atto di citazione)
posto che - prima del contratto per cui è causa del 24 marzo 2021 - non risultando pattuizioni ulteriori in materia di consegne ripartite.
Pertanto, in caso di interesse dell'odierna attrice ad ottenere un'anticipazione della consegna della merce, ciò doveva essere oggetto di un successivo accordo, in assenza di specifica obbligazione contrattuale in capo al venditore.
Prima del 31 agosto 2022, infatti, non sussisteva alcuna obbligazione di consegnare la merce.
10 Risultano di converso privi di decisivo rilievo, in assenza di specifica obbligazione contrattuale, i pretesi solleciti telefonici attorei di consegnare al più presto la merce e le generiche risposte fornite dal legale rappresentante pro tempore della convenuta, né ha particolare incidenza l'assunzione testimoniale espletata in merito all'esistenza di asserite prassi tra le parti, atteso che non è stata documentata l'esistenza di alcun contratto - precedente a quello per cui è causa – ove siano state previste consegne ripartite nei termini invocati dall'attrice.
Non spetta inoltre ai testimoni fornire le proprie personali interpretazioni in ordine al contenuto del contratto per cui è causa.
E' inoltre del tutto incoerente ipotizzare che le parti, entrambe operanti nel settore da tempo, abbia inteso stipulare un contratto di simile importanza omettendo di prevedere formalmente – come di fatto sostenuto dall'attrice - un aspetto essenziale quale quello del preteso diritto del compratore ad ottenere la consegna di merci 'ad nutum', in difformità dai termini di consegna concordati per iscritto e ripartiti diversamente, ovvero secondo scansioni temporali annuali (il primo dei quali in scadenza in data 31 agosto 2022).
Inoltre, al momento della diffida del 8 febbraio 2022, la venditrice aveva GI maturato il diritto di sospendere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c., in ragione del grave inadempimento dell'acquirente, che aveva pacificamente omesso pagamenti per oltre € 262.491,71, come ammesso dall'attrice stessa (cfr. quarto capoverso, pagina 13, di cui alla memoria di replica conclusiva attorea).
Inoltre, a fronte della specifica eccezione formulata sul punto dalla convenuta, è dirimente anche il fatto che non risulta che l'attrice abbia documentato di aver tempestivamente effettuato la scelta dei campioni di vini da consegnare (da cfr. doc. 20 attoreo), in quanto ciò risulta avvenuto solamente in data 10 gennaio 2022 (cfr. doc. 30 attoreo), ovvero con tempistiche tali da non consentire al fornitore di attivarsi prima di tale data e ad opera di acquirente GI inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento (cfr. il GI citato doc. 25 attoreo e quanto sostenuto dall'attrice stessa quarto capoverso, pagina 13, di cui alla memoria di replica conclusiva attorea).
E' pertanto irrilevante, e non costituisce inadempimento ascrivibile alla convenuta, il fatto che quest'ultima non abbia segnalato il prezzo del vino entro il 30 settembre 2021, come previsto nel contratto, posto che detta obbligazione era logicamente posteriore alla scelta dei campioni ad opera dell'attrice stessa (avvenuta, come sopra evidenziato, solamente nel gennaio del 2022, ad opera di parte GI inadempiente).
E' a questo punto ultronea ogni considerazione sull'ammissibilità – o meno – del deposito attoreo
11 di documentazione sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni, in quanto il predetto compendio documentale è irrilevante ai fini della valutazione della domanda proposta in principalità e rivelatasi infondata.
E' infatti superfluo ogni approfondimento sulla sussistenza – o meno – di un danno eziologicamente riconducibile al (preteso, ma insussistente) inadempimento della convenuta.
Per i motivi esposti, le domande attoree vanno rigettate, in quanto infondate.
2. Tanto precisato, deve essere di converso accolta la domanda riconvenzionale, proposta sia dalla convenuta che dalla terza chiamata, di risoluzione del contratto del 24 marzo 2021 per inadempimento dell'attrice.
A tal riguardo, si osserva infatti che le domande attoree sono state tutte rigettate, mentre è
circostanza pacifica il mancato pagamento, ad opera dell'attrice, della somma di € 1.479.216,28,
oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, a fronte di plurime consegne di prodotti vinicoli.
Trattasi della somma in precedenza oggetto di emissione di un'ordinanza - ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., a favore di quale titolare del Controparte_3
credito verso ora in quanto sussistenti i Parte_3 Controparte_5
presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c.
Il credito di cui trattasi, oltre a non essere sostanzialmente contestato dall'attrice, è risultato supportato da prova scritta proveniente dalla stessa parte (cfr. doc. 3 e 25 attorei).
È quindi emerso un pacifico ed incontestato mancato pagamento dell'importo delle sopra riportate fatture emesse da per complessivi € 1.479.216,28, a fronte di merce regolarmente ordinata CP_2
e consegnata all'attrice, in assenza di contestazioni sulla correttezza dei prezzi praticati.
Il mancato tempestivo pagamento di tale ingente somma costituisce inadempimento grave e tale da determinare l'accoglimento dell'invocata pronuncia di risoluzione anche del contratto del 24
marzo 2021, per inadempimento dell'attrice acquirente (ora Parte_3 Controparte_5
, nell'ambito di pattuizioni contrattuali da intendersi collegate tra loro.
[...]
Viene inoltre specificamente accertato che la somma in questione, per come in precedenza oggetto di ordinanza – ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. risulta dovuta.
Fermo il predetto accertamento, l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. viene nondimeno revocata,
in quanto è pacifico – tra tutte le parti del giudizio - che l'attrice abbia spontaneamente corrisposto nel corso del giudizio tutto quanto dovuto a favore dell'avente diritto per Controparte_3
quanto con riserva di ripetizione (la circostanza, inoltre, risulta documentata dal doc. 59 attoreo),
con conseguente specifico richiamo sulla questione a condivisibile giurisprudenza di legittimità
12 secondo cui “…La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione
di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione,
svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del
giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente,
affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla
quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è
assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è
inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto
sostanziale…” (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/01/2007, n.1820).
Sono ultronei ulteriori approfondimenti sui rapporti tra la parte convenuta e la terza chiamata,
essendo pacifico tra dette parti che la somma di cui trattasi andava versata, come concretamente avvenuto, a favore di (si rammenta che la convenuta, infatti, aveva chiesto la Controparte_3
propria estromissione ex art. 111 c.p.c., in ragione di intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, per come ribadito a pagina 23, paragrafo 7, della comparsa conclusionale).
In ragione di quanto sin qui esposto, viene accertata la debenza dell'importo di € 1.479.216,28 a carico (ora , nei confronti di Parte_3 Controparte_5 Controparte_3
quale successore a titolo particolare dei rapporti per cui è causa, per fatture in precedenza emesse da a fronte di merce regolarmente consegnata a (ora CP_2 Parte_3 [...]
. Per l'effetto, sussistendo inadempimento grave ascrivibile all'attrice Controparte_5
acquirente (ora , viene accolta la domanda Parte_3 Controparte_5
riconvenzionale di convenuta e terza chiamata di risoluzione del contratto del 24 marzo 2021,
revocando infine l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 5 maggio 2023, in quanto la somma ivi ingiunta è stata integralmente corrisposta dall'attrice a favore di Controparte_3
È, pertanto, superfluo ed assorbito ogni ulteriore approfondimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 37.500,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del 15% delle spese generali ed alla rifusione di € 1.684,00 per anticipazioni documentate (sostenute dalla sola convenuta in ragione della proposizione della chiamata in causa del terzo).
Detta quantificazione è operata in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ratione temporis vigente, sulla base dello scaglione di riferimento, con liquidazione di valori tra i minimi ed i medi delle varie fasi, in quanto il giudizio non si è rilevato particolarmente complesso, per quanto di valore ingente.
13 Tali spese, nei rapporti con la parte attrice, vengono considerate in modo unitario con riferimento alle posizioni di convenuta e terza chiamata e, per l'effetto, poste a favore di ciascuna di dette parti in misura di ½, ovvero di € 17.775,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del 15% delle spese generali, a favore di ciascuna delle predette parti.
A detta determinazione si perviene in quanto non è equo che le vicende societarie che hanno coinvolto la convenuta riverberino effetti pregiudizievoli a carico dell'attrice, costringendola a duplici esborsi per spese legali, dovendosi a tal riguardo anche valorizzare il fatto che la sua opposizione all'estromissione della parte convenuta è risultata giustificata dall'opportunità di addivenire ad una pronuncia giudiziale nel contraddittorio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
2) accerta la debenza dell'importo di € 1.479.216,28 a carico (ora Parte_3 Controparte_5
, nei confronti di quale successore a titolo particolare dei rapporti per cui è
[...] Controparte_3
causa, per fatture in precedenza emesse da a fronte di merce regolarmente consegnata a CP_2 [...]
(ora ; per l'effetto, sussistendo inadempimento grave ascrivibile Parte_3 Controparte_5
all'attrice acquirente (ora , viene accolta la domanda Parte_3 Controparte_5
riconvenzionale di convenuta e terza chiamata di risoluzione del contratto del 24 marzo 2021, revocando
infine l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 5 maggio 2023, in quanto la somma ivi ingiunta è
stata integralmente corrisposta dall'attrice a favore di Controparte_3
3) condanna ora in persona del suo Parte_3 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento: a) a favore di di € Controparte_2
17.775,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del
15% delle spese generali e alla rifusione di € 1686,00 per anticipazioni;
b) a favore di Controparte_3
di € 17.775,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al
[...]
rimborso del 15% delle spese generali.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Marco AN
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