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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa RB EL BO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 48/2024 R.G., cui è riunita la causa n. 64/2024
R.G., promossa da:
(C.F.: ), residente in [...]degli Email_1 CP_1 C.F._1
Abruzzi (TE), alla Via Lombardia, n. 12, ivi elettivamente domiciliato, alla Via
Nazionale, n. 519, presso lo studio dell'Avv. Andrea De Lauretis (C.F.:
– il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il C.F._2 presente procedimento ai seguenti indirizzi FAX: 085/8932259 – PEC:
, che lo rappresenta e difende;
Email_2
APPELLANTE R.G. N. 48/2024 E APPELLATO R.G. N. 64/2024
E
, nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. CP_2 C.F._3
) e residente in [...], , nato a
[...] CP_3
GI (TE), l'11.01.1987 (Cod. Fisc. ) e residente in CodiceFiscale_4
GI, alla Via Tordino, n. 10, , nato a [...] Controparte_4 (GERMANIA), il 20.01.1973 (Cod. Fisc. ) e residente in CodiceFiscale_5
GI, alla Via Elba n. 9, in qualità di ex soci della società
[...]
(Partita IVA e Codice Fiscale: ) Controparte_5 P.IVA_1
ESTINTA rappresentati e difesi dagli avv.ti Avv. Tiziana Lobello [cod. fisc
[...]
– e UC EN [cod. fisc. C.F._6 Email_3 [...]
- ed elettivamente domiciliati presso C.F._7 Email_4 il loro studio in GI (TE), via G. Leopardi 1, tel./fax: 085/8009276;
APPELLATI R.G. N. 48/2024 E APPELLANTI INCIDENTALI R.G. N. 64/2024
E
(p.iva / c.f. ) con sede in Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
IA NE (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei procuratori Dott.
e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Controparte_7 CP_8
GN (c.f. fax 0688818970, pec C.F._8
, quale domicilio digitale ex art. 16 sexies Email_5
D.L. 179/12, al quale trasmettere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio) e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Livorno n. 20, in virtù di procura generale alle liti a rogito di notaio
[...] del 26/7/2017, rep. 3999 racc. 2141; Per_1
APPELLANTE R.G. N. 64/2024 E APPELLATA R.G. N. 48/2024
E
, nato il [...] a [...] [Cod. fisc: Parte_1 [...]
] ivi residente a[...], ed elettivamente C.F._9 domiciliato in GI Spiaggia (TE), alla Via Thaon di Revel n° 8, presso e nello
Studio dell'Avv. Divinangelo Farinelli [C.F.: - P.E.C.: C.F._10
- Fax: 085/8002827] che lo rappresenta e Email_6 difende;
APPELLATO R.G. N. 48/2024 E R.G. N. 64/2024
E orrente in Roseto degli Abruzzi 64026 (TE) alla Via C. Colombo N° CP_9
Co 19, in persona del suo Amministratore pro tempore, P.I.: , e P.IVA_4
[...]
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
pag. 2/35 Pirandello N° 29, C.F.: , in qualità di amministratore pro CodiceFiscale_11 tempore della società elettivamente domiciliate in Roseto Degli Abruzzi CP_9
64026 (TE), alla Via C. Colombo N° 19, presso e nello Studio Legale del1'Avv.
DO Sperandii del Foro di Teramo {Cod. Fisc.: - PEC: CodiceFiscale_12
- Fax: 085/8944336] che le rappresenta e difende;
Email_7
APPELLATI R.G. N. 48/2024 E R.G. N. 64/2024
e , quali eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_2
;
[...]
APPELLATE CONTUMACI per la riforma della sentenza n. 1197/2023 resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 18 dicembre 2023.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 14.10.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza del 14.10.2025 tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da rispettivi atti e precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1197/2023 pubblicata in data 18 dicembre 2023 il Tribunale di
Teramo decideva in merito alle domande di opposizione a decreto ingiuntivo (poi riuniti in unica causa) proposta da e , cui CP_9 Parte_2 Parte_1 era stato ingiunto il pagamento, in favore di Parte_5
, rispettivamente della somma di € 8.653,58 portata dalla fattura n. 1 del
[...]
23.02.2016 (e il relativo giudizio veniva iscritto al n. 2301/2016 R.G.) e di € 9.633,14 portata dalla fattura n. 2 del 23.02.2016 (e il relativo giudizio veniva iscritto al n.
2357/2016 R.G.), emesse per il corrispettivo "a saldo" dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'immobile sito in GI (TE), al Viale dello
Splendore n. 15, in esecuzione del contratto di appalto del 04.05.2013.
1.1 A fondamento della domanda, gli opponenti deducevano che al termine della posa in opera del nuovo tetto in legno dell'immobile sito in GI, via dello Splendore n.
15, la società e l'Ing. avevano rilevato la flessione di n. 3 travi CP_5 Parte_3
pag. 3/35 della struttura di sostegno della copertura che, di fatto, impediva di procedere al collaudo dell'opera, alla riconsegna dei lavori e all'accatastamento del fabbricato.
Rappresentavano di aver contestato la circostanza alla società con CP_5 raccomandata a/r del 30.11.2013, ma che la società appaltatrice, pur riconoscendo la problematica, aveva procrastinato l'intervento risolutivo al punto da comportare l'aggravamento della inflessione delle travi, le quali, a causa della predetta incuria, avrebbero necessitato di puntellatura.
Evidenziavano che, al fine di accertare le reali cause dell'accaduto, avevano proposto un ricorso congiunto per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Teramo (rubricato al n. 1105/2015
R.G.) e che al termine delle operazioni peritali il C.T.U., Arch. nella Persona_3 relazione finale depositata in data 28.12.2015, aveva accertato che l'intera opera di sostituzione del tetto non era conforme, individuando responsabilità concorrenti a carico dei tecnici (Geom. e Ing. e di , quantificando i CP_1 Parte_3 CP_5 relativi danni subiti dai proprietari.
Chiedevano, quindi, di essere autorizzati a chiamare in causa il Geom. CP_11
in qualità di progettista e direttore dei lavori della parte architettonica, e l'Ing.
[...]
direttore dei lavori e redattore dei calcoli della parte strutturale. Persona_2
1.2 Con comparsa di costituzione e di risposta si costituiva nel giudizio iscritto al n.
2301/2016 R.G. la società chiedendo, in via Controparte_5 preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_12
e di concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività sul decreto ingiuntivo
[...] opposto e contestando, nel merito, le avverse pretese chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, altresì, accertata la validità ed efficacia della polizza assicurativa, di essere manlevata dalla Compagnia assicurativa da ogni ed eventuale danno scaturente dal giudizio. Controparte_6
1.3 Riunito il fascicolo avente n. 2357/2016 R.G. al fascicolo avente n. 2301/2016 R.G.
e autorizzata la chiamata in causa dei terzi indicati dagli opponenti e dall'opposta, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la Controparte_6 prescrizione del diritto invocato dall'assicurato ex art. 2952 c.c., ovvero la perdita della indennità ex art. 1915 c.c., ovvero l'esclusione della garanzia o comunque l'inoperatività della polizza e, per l'effetto, il rigetto della domanda di garanzia pag. 4/35 promossa da e chiedendo, in via principale, di dichiarare la non responsabilità CP_5 di per i danni di cui agli atti di opposizione e di rigettare integralmente le CP_5 domande risarcitorie e, in via subordinata, di disporre nella maniera ritenuta più equa e opportuna, sempre in applicazione delle condizioni, delle franchigie e dei massimali prescritti nella polizza, operando se del caso una congrua riduzione della indennità in applicazione dell'art. 1915 comma 2 c.c.
1.4 Con comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa di terzo si costituiva in giudizio l'Ing. eccependo, in via preliminare, la propria la Persona_2 carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande spiegate nei suoi confronti e, in via subordinata, il rigetto di tutte le domande in quanto destituite di fondamento.
1.5 Si costituiva, altresì, in giudizio il Geom. eccependo, in via Controparte_11 preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla CP_9
e nei propri confronti, per intervenuto decorso del Parte_2 Parte_1 termine di un anno dalla data della denuncia a quella di avvio dell'azione ex art. 1669, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannarle, in solido fra loro, al ristoro dei danni patiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura eventualmente ritenuta di giustizia e, in via subordinata, la decadenza dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. per omessa denuncia dei vizi e difetti riscontrati entro un anno dalla loro scoperta e, per l'effetto, il rigetto delle domande avverse con condanna, in solido fra loro, al ristoro dei danni patiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura eventualmente ritenuta di giustizia.
Nel merito, richiedeva l'accertamento dell'irrilevanza causale dell'opera svolta nella causazione dei vizi esecutivi lamentati e, per l'effetto, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, il rigetto delle domande spiegate dalle parti avverse nei propri confronti in quanto prescritte e/o inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto.
1.6 Rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti opponenti nei confronti della società opposta e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito dell'intervenuto decesso nelle more del giudizio del terzo chiamato Ing.
, veniva disposta l'interruzione del giudizio. Persona_2
1.7 Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. la società CP_9 Parte_2
e chiedevano la prosecuzione del giudizio interrotto nei
[...] Parte_1
pag. 5/35 confronti di tutte le parti originarie del giudizio, nonché delle Sig.re e Parte_4
, quali legittime eredi del defunto Ing. Parte_3 Persona_2 ribadendo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1.8 Nel giudizio riassunto, si costituivano e il Geom. Controparte_6 CP_11
ribadendo le conclusioni rassegnate nelle proprie comparse di costituzione.
[...]
Analogamente, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano Parte_3
e , in qualità di eredi del terzo chiamato Ing.
[...] Parte_4 Persona_2
, le quali ribadivano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione
[...] per chiamata in causa di terzo.
1.9 Acquisite le prove documentali, la causa veniva trattenuta a decisione previa assegnazione dei temini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Teramo accoglieva le opposizioni spiegate per i motivi di seguito indicati.
2.1 In particolare, il Giudice di primo grado, in via preliminare, rigettava l'eccezione sollevata dagli eredi dell'Ing. , segnatamente le figlie Persona_2
e , relativa ad un difetto di legittimazione passiva Parte_4 Parte_3 del predetto nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che il progettista è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opera a regola d'arte e che il si era reso Parte_3 responsabile, solidalmente con la ditta convenuta opposta e con l'altro professionista incaricato, Geom. dei danni derivanti alle parti opponenti, Controparte_11 avendo posto in essere, insieme ai predetti soggetti, concorrenti inadempimenti tali da porsi come cause efficienti nella causazione del danno. Evidenziava, poi, che i vizi contestati, analizzati dalla CTU svolta in sede di ATP, risultavano di gravità tale da poter essere ricondotti entro il paradigma dell'art. 1669 c.c., connotando la responsabilità del e del come responsabilità extracontrattuale, Parte_3 CP_1 concorrente dunque con quella della ditta appaltatrice opposta.
2.2 Sempre in via preliminare, rigettava l'eccezione avanzata da parte del terzo chiamato, Geom. relativa all'asserita prescrizione dell'azione Controparte_11
pag. 6/35 spiegata dalle parti opponenti, nonché di decadenza delle medesime dalla stessa per mancata denuncia dei vizi all'odierno terzo chiamato nei termini di legge, rilevando che, quanto alla decadenza, il termine annuale di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui al citato art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale tra i dissesti e l'attività di esecuzione dell'opera, risultando dunque necessaria la percezione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti. Evidenziava che gli opponenti avevano acquisito tale apprezzabile grado di conoscenza in ordine ai vizi affliggenti l'opera solamente con il deposito della CTU in sede di ATP in data 28.12.2015 e che da tale data che doveva essere computato il termine di decadenza di un anno, con conseguente pieno rispetto di detto termine annuale atteso che gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo degli opponenti risultavano essere stati notificati nel maggio del 2016 e, dunque, ben prima della scadenza del termine annuale di denuncia dei vizi del 28.12.2016.
Ancora in via preliminare, reputava infondata l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto e della relativa azione ex art. 2952 c.c. promossa dalla società convenuta opposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia osservando Controparte_6 che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria e, nel caso di specie, il termine prescrizionale decorreva dalla notifica alla società opposta dei due atti di opposizione, ovvero dal mese di maggio 2016, con la conseguenza che nessuna prescrizione risultava essere maturata con riferimento al diritto all'indennizzo della società nei confronti di atteso che tale termine era CP_5 Controparte_6 stato interrotto con la costituzione della predetta società nel giudizio di opposizione in data 29.09.2016.
2.3 Sempre in via preliminare, riteneva infondata l'eccezione avanzata da Controparte_6 relativa all'asserita perdita dell'indennità da parte della società assicurata
[...] CP_5 ex art. 1915 c.c. per non avere la predetta ottemperato agli obblighi di avviso e salvataggio dettati dal combinato disposto degli articoli 1913 e 1914 c.c., pag. 7/35 rappresentando che, in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità e i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, della polizza, non può implicare di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo e l'onere di provare la natura, dolosa o colposa, dell'inadempimento spetta all'assicuratore.
2.4 Nel merito, il Tribunale rilevava, in via preliminare, l'infondatezza del credito residuo vantato da parte opposta nei confronti di parti opponenti, osservando che, in tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente e, nel caso di specie, non essendoci stata accettazione dell'opera da parte degli opponenti, né il collaudo della stessa, in considerazione dei gravi difetti di costruzione da essi contestati e rilevati dalla CTU espletata in sede di ATP, non risultava sorto il diritto della società al CP_5 pagamento del saldo dei lavori di cui in causa. Reputava, invece, fondata e meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da entrambe le parti opponenti avente ad oggetto il risarcimento dei danni per l'imperfetta ed incompleta esecuzione dell'opera appaltata, rilevando che la CTU espletata in sede di ATP aveva accertato una concorrente responsabilità, in capo alla ditta appaltatrice e ai due tecnici, nella rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori, relativamente ad un'inesatta realizzazione dell'opera. Nello specifico, rappresentava che la relazione peritale, condivisa dal giudicante, aveva evidenziato come la realizzazione del tetto a cura dell'impresa CP_5
[...
non era stata conforme all'esecutivo strutturale di progetto e, soprattutto, non debitamente autorizzata né dalla committenza né tantomeno dalla direzione dei lavori, acclarando altresì la concorrente responsabilità dell'Ing. quale Persona_2 progettista/direttore dei lavori per i calcoli strutturali, che del Geom. Andrea De
Lauretis, direttore dei lavori per la parte architettonica e urbanistica dell'intervento.
Evidenziava, quindi, che le accertate e concorrenti responsabilità di parte opposta e dei terzi chiamati, avendo determinato la realizzazione di un'opera affetta da vizi tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in quanto non funzionale al suo scopo e non meritevole di attestato di rispondenza e connesso certificato di conformità, giustificavano la risoluzione del contratto di appalto ripassato fra le parti ex art. 1668 pag. 8/35 comma 2 c.c. e la conseguente condanna dei predetti al risarcimento, a favore di entrambe le parti opponenti, del danno per l'imperfetta ed incompleta esecuzione dell'opera appaltata, danno che poteva essere quantificato aderendo all'opzione rubricata in sede di elaborato peritale come “A1”, la quale prevedeva il ripristino integrale del tetto con riutilizzo del solo manto di copertura, opzione ritenuta la più idonea, fra quelle prospettate dal CTU, a sanare i vizi dell'opera in questione atteso che, sebbene l'ausiliario avesse chiarito come la problematica della flessione delle travi potesse essere sanata in quanto si trattava di intervento che, seppur non eseguito in maniera idonea su una parte sostanziale dell'immobile, sub specie sul tetto, non ne aveva compromesso in definitiva la funzionalità in quanto causa rimovibile, tuttavia il rilevante lasso di tempo trascorso con i connessi ammaloramenti occorsi al tetto a causa dell'usura del tempo e degli agenti atmosferici, non consentiva di ripristinare la piena funzionalità, idoneità e fruibilità di tale opera semplicemente agendo sulla stessa localmente.
2.5 Alla luce delle acclarate responsabilità, riconosceva a favore di parti opponenti anche il ristoro per il mancato adempimento dei termini di riconsegna dell'opera, nella misura determinata correttamente dal CTU in sede di elaborato peritale, ovverosia il
10% del valore dell'appalto, proprio sulla base della circostanza per cui il mancato rispetto di essi era dovuto esclusivamente alle predette responsabilità di parte opposta e dei terzi chiamati che, in conseguenza delle loro imperite condotte, avevano realizzato un'opera del tutto inidonea e non funzionale impedendone la riconsegna alle parti opponenti nei tempi contrattualmente previsti.
2.6 Rigettava, invece, la domanda avanzata da parti opponenti inerente al risarcimento del danno causato da asserite infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'immobile in oggetto provocate dal materiale di risulta del cantiere non asportato tempestivamente, evidenziando che gli opponenti non avevano provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia, il materiale di risulta e l'evento lesivo. Rigettava, altresì, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance di vendita dell'immobile, unitamente alla ritardata collocazione del medesimo sul mercato nonché alla sua persistente e ridotta fruibilità, osservando che gli opponenti non avevano provato la sussistenza di una concreta e attuale chance di poter vendere l'immobile risanato a pag. 9/35 seguito dei lavori, non essedo a tal fine sufficiente la missiva versata in atti, relativa ad un'unica proposta di acquisto, nella quale non vi erano nemmeno specificamente indicati gli elementi essenziali del futuro contratto avente ad oggetto l'immobile.
2.7 Da ultimo, reputava fondata e meritevole di accoglimento la domanda di manleva avanzata nei confronti della terza chiamata in garanzia, da parte Controparte_6 della società opposta, rilevando che, da un'attenta lettura della polizza versata in atti, si evinceva come le clausole contemplate dall'art. 3 commi 6 e 7, segnatamente quelle che escludono dalla garanzia RCT non solo i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori, ma anche i danni cagionati dopo l'ultimazione dei lavori, dovevano considerarsi a tutti gli effetti clausole limitative della responsabilità ex art. 1341 c.c. e, dunque, suscettibili di specifica approvazione per iscritto da parte della società assicurata , approvazione che Parte_6 non risultava essere stata effettuata, con ciò comportando la piena e completa operatività della garanzia RCT contemplata dalla polizza de qua anche in relazione alle predette fattispecie.
Pertanto il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la società Parte_6
, in solido con il Geom. e con e
[...] Controparte_11 Parte_3
, nella loro qualità di eredi dell'Ing. , a risarcire Parte_4 Persona_2 il danno cagionato alla quantificato in € 24.331,00 e quello cagionato al CP_9
, quantificato in € 33.669,00 a titolo a titolo di danno per l'imperfetta Parte_1 ed incompleta esecuzione dell'opera appaltata, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, unitamente al risarcimento, in favore delle parti opponenti, dell'importo di € 6.300,00 (pari al 10% del valore dell'appalto, pari a € 63.000,00), a titolo di danno per mancato adempimento dei termini di riconsegna dell'opera, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Condannava, altresì, parte opposta, in solido con i terzi chiamati, al rimborso, in favore di parti opponenti, delle spese per l'assistenza stragiudiziale, per la nomina dei rispettivi CTP, per l'espletata CTU in sede di ATP, per il procedimento ATP e la fase di giudizio.
Rigettava le domande degli opponenti di risarcimento del danno causato da asserite infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'immobile in questione e di risarcimento pag. 10/35 del danno per perdita di chance di vendita dell'immobile. Da ultimo, in accoglimento della domanda di manleva avanzata da parte opposta, condannava la società terza chiamata in garanzia, a garantire e mallevare la società Controparte_6 [...]
da tutti i danni di cui era risultata solidalmente Parte_6 responsabile.
3. Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Controparte_11 proponeva anche appello e le due cause, con ordinanza dell'11 Controparte_6 giugno 2024, venivano riunite nella presente.
3.1 contestava la sentenza, nella causa iscritta al n. 48/2024 R.G., Controparte_11 con quattro motivi di appello:
3.1.1 Erroneo rigetto della richiesta di prova e quindi violazione degli artt. 244 e 245
c.p.c. e degli artt. 61 e 191 c.p.c. - difetto di motivazione.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione eccependo la palese contraddittorietà del percorso logico-giuridico palesato dal Giudice di primo grado nelle motivazioni della sentenza impugnata laddove, da una parte, ha addebitato a esso appellante la mancata vigilanza sull'operato della società realizzatrice e, dall'altra, ha impedito al medesimo di poter dare dimostrazione alle proprie difese e della propria assenza di responsabilità in ordine alle contestazioni mossegli dalla e da CP_9
con la immotivata esclusione delle richieste istruttorie. Pertanto, ha Parte_1 reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi di prova articolati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettati in primo grado, unitamente alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.
3.1.2 Violazione dell'art 1669 c.c. Intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi da parte degli opponenti. Prescrizione dell'azione promossa da e CP_9 Parte_1
nei confronti del geom.
[...] Controparte_11
Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione, eccependo l'errata valutazione del dies a quo dal punto di vista della decadenza e l'errata imputazione degli effetti della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di esso appellante ai fini interruttivi della prescrizione. In particolare, ha dedotto che il primo giudice non ha valutato correttamente il carteggio processuale e la ricostruzione fattuale della vicenda, dai quali pag. 11/35 emergerebbe chiaramente come gli opponenti, ben prima del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, ovvero già a novembre del 2013 in cui i committenti inviano formale contestazione all'appaltatore ed ai tecnici incaricati, avevano avuto una necessaria e sufficiente conoscenza non solo dei gravi vizi dell'opera ma della loro derivazione da difetti di progettazione e realizzazione strutturale. Ha evidenziato che le contestazioni avanzate dagli opponenti/committenti nel lontano novembre 2013 non sono state mai indirizzate ad esso appellante e che anche a voler considerare che il dies a quo dovrebbe partire dal deposito della CTU in sede di ATP, avvenuto in data
28.12.2015, i termini di decadenza dalla denuncia dei vizi nei suoi confronti sarebbero ampiamente spirati in quanto gli atti di citazione per chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione sono stati ad esso notificati solo a maggio 2017 (24.05.2017) e giugno 2017 (06.06.2017) (perciò a 4 mesi e 27 giorni oltre il termine) e non come erroneamente sostenuto dal Tribunale a maggio 2016.
Allo stesso modo, a detta dell'appellante, risulterebbe trascorso anche il termine di prescrizione ex art. 1669 comma 2 c.c. atteso che l'unico atto pervenuto, avente effetto interruttivo della prescrizione, è stato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data 18.03.2015.
3.1.3 Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Errata interpretazione della normativa vigente. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. Omessa motivazione. Carenza di legittimazione passiva del geom. Controparte_11
Al riguardo, ha contestato l'erroneità della decisione per aver ritenuto la propria corresponsabilità nella causazione dell'evento, deducendo, in particolare, che le problematiche di flessione delle travi di copertura del fabbricato oggetto di causa comportano questioni concernenti la parte strutturale, per la quale la e CP_9
incaricarono l'Ing. conferendogli l'incarico di Parte_1 Persona_2 progettista e direttore dei lavori della parte strutturale dell'edificio. Ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dal CTU, venne incaricato al solo fine di presentare la S.C.I.A. presso il di GI e che l'incarico attribuitogli riguardava CP_13 unicamente la parte architettonica e urbanistica dell'intervento.
pag. 12/35 Quanto alla necessità di sostituzione delle dimensioni delle travi, ha rappresentato che esso professionista approvava la modifica richiesta da Area 24 sempre e soltanto in relazione all'aspetto urbanistico, sempre e comunque nella sua qualità di Direttore dei
Lavori per la parte architettonica, evidenziando di aver svolto la sua attività presso il cantiere di via dello Splendore di GI unicamente nella sua qualità di Direttore dei Lavori della parte architettonica e urbanistica dell'edificio, con compiti di mera sorveglianza e controllo sullo svolgimento dei lavori in cantiere, con particolare riguardo all'aspetto della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in generale della messa in sicurezza del cantiere. Ha poi osservato che Area 24 ha agito in piena autonomia nello svolgimento dei lavori di realizzazione del tetto, discostandosi dalle direttive progettuali impartite dal Direttore dei Lavori delle strutture, realizzando le opere in maniera difforme, in totale discrezionalità (e, quindi, con conseguente piena responsabilità) e senza notiziare i Direttori dei Lavori.
Ha inoltre eccepito l'erroneità della decisione per non aver esaminato la questione
(sollevata sin dalla comparsa di risposta) relativa al materiale fornito dalla Parte_7
rappresentando che il proprio consulente tecnico, Ing. , aveva
[...] Persona_4 rilevato che i materiali indicati nella variante in corso d'opera erano stati consegnati in cantiere in assenza di esso appellante, il quale non li aveva accettati, ma arano stati accettati dal solo tecnico della impresa appaltatrice, anche in questo caso in assoluta autonomia e comunque l'accettazione dei materiali doveva essere subordinata all'attenta analisi del tecnico della parte strutturale (Ing. che aveva il preciso onere di Parte_3 legge di controllare la qualità dei materiali medesimi prima di approvarli e di farli utilizzare in cantiere, previa constatazione della presenza dei certificati di conformità.
Da ultimo, ha contestato il vizio di omessa motivazione in ordine alla scelta del primo giudice di optare per la soluzione denominata “A1” dal CTU, sebbene l'Ausiliario avesse nella relazione peritale prospettato altre due soluzioni alternative e di certo meno onerose.
3.1.4 Spese legali - violazione e falsa applicazione art. 91 e segg. c.p.c. per errata ed eccessiva quantificazione delle stesse. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20
d.m. 55/2014 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova in ordine alle spese sostenute - violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. pag. 13/35 Con il quarto motivo di appello ha contestato la gravata decisione in ordine alla liquidazione e quantificazione delle spese legali, deducendo, in particolare, la non debenza degli onorari per l'assistenza stragiudiziale dal momento che, sia la CP_9 che non hanno fornito alcuna prova dello svolgimento di tale tipo di attività, Parte_1 non essendo presente in atti alcun intervento stragiudiziale da parte dei legali incaricati e non rinvenendosi agli atti alcuna prova circa l'intervenuto pagamento delle spettanze e nemmeno quello della emissione di fatture. Ha, altresì, eccepito la non debenza delle spese asseritamente sostenute per la nomina dei Consulenti Tecnici di Parte della e di , atteso che anche rispetto ad esse non vi è alcuna prova CP_9 Parte_1 dello svolgimento dell'attività del C.T.P., non essendo presente in atti alcun intervento di tecnici né alcuna prova circa l'intervenuto pagamento delle spettanze e nemmeno quello della emissione di fatture.
Inoltre, ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. per il vizio di ultrapetizione, nella parte in cui ha riconosciuto in favore degli opponenti l'importo complessivo di €
8.849,66 (ovvero € 4.424,83 per ciascuno di essi) quando invece questi al punto n. 3) delle rispettive conclusioni degli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avevano chiesto il rimborso del minore importo di € 5.252,83, ovvero di “€ 2.203,57 per rimborso quota-parte spese C.T.P.” ( e e di €. 3.049,26 per rimborso CP_9 Parte_2 quota-parte spese C.T.P.” (Giuliucci).
Da ultimo, ha censurato la decisione anche in relazione al carico delle spese giudiziali, sia in ordine a quelle riguardanti la fase di ATP che per quelle afferenti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando che la domanda nei suoi confronti non poteva essere proposta, attesa l'intervenuta prescrizione dell'azione e della sua decadenza e che non risulta comunque essere responsabile verso e Parte_1 verso la , essendo egli unicamente il D.L. della parte architettonica dell'edificio CP_9
e non della parte strutturale.
Inoltre, ha dedotto l'erronea determinazione delle spese legali in applicazione del relativo scaglione di riferimento, quantomeno per la fase di merito, unitamente alla erronea quantificazione delle medesime, avendo conteggiato anche la fase istruttoria, tuttavia non espletata.
pag. 14/35 3.2 Si costituivano in giudizio gli appellati , e CP_2 CP_3 Controparte_4 in qualità di ex soci della società contestando le Parte_6 avverse pretese e deduzioni ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di appello in quanto notificato nei confronti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 10.01.2019 e l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del grado.
3.3 Si costituiva in giudizio l'appellata rappresentando di aver già Controparte_6 proposto appello con atto notificato in data 18.1.2024 avverso la medesima decisione e chiedendo, in via preliminare, di disporre la riunione del presente procedimento a quello avente RG n. 64/2024 e, nel merito, in via principale, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
3.4 Si costituiva in giudizio l'appellato , nonché la e Parte_1 CP_9
, contestando le avverse argomentazioni e chiedendo la conferma Parte_2 integrale dell'impugnata sentenza, con condanna di parte appellante all'integrale rifusione delle spese e dei compensi di causa.
4. Proponeva appello nella causa iscritta al n. 64/2024 R.G., Controparte_6 contestava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
4.1 Erronea valutazione della eccezione di inoperatività formulata per esclusione dei danni alle opere. Violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e degli artt. 1882 e 1905 c.c.
Con il primo motivo, ha contestato la decisione per aver travisato l'eccezione relativa al rapporto contrattuale formulata da essa compagnia assicurativa inerente “l'esclusione della garanzia – violazione art. 3 co. 6 C.G.A.”, deducendo che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che i danni per i quali si invoca la copertura rientrerebbero tra quelli annoverati tra le cause di esclusione, posto che l'art. 6 della polizza prevede che “la garanzia RCT non comprende i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori”. Ha rappresentato che il ragionamento del Giudice appare del tutto errato e privo di motivazione non essendo in alcun modo possibile ricostruire l'iter logico, in applicazione dei criteri ermeneutici forniti dall'art. 1362 e segg. c.c., che ha condotto all'interpretazione fornita in quanto, in realtà, la clausola di esclusione dei pag. 15/35 danni all'opera, prevista dall'art. 3 comma 1 n. 6 (e non comma 6) delle CGA attiene proprio all'oggetto del contratto e non è, perciò, sottoposta al regime previsto dall'art. 1341 c.c. in quanto riguarda il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specifica il rischio garantito.
Ha inoltre argomentato che il primo giudice ha errato nell'interpretazione del contratto, non tenendo conto neppure del premio di assicurazione pagato, pari ad € 1.635,91, che mal si accorda con una garanzia estesa anche agli inadempimenti contrattuali nell'esecuzione dell'attività di appaltatore con un fatturato complessivo di almeno €
200.000,00 annui, unitamente alla circostanza per cui per i danni alle opere oggetto dei lavori in un contratto di appalto esiste un prodotto assicurativo specifico, la polizza
CAR.
4.1.2 Violazione dell'art. 1915 c.c.
Al riguardo, ha contestato la decisione nella parte in cui ha rigettato la sollevata eccezione ex art. 1915 c.c. richiamando un principio di diritto (dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato) ormai non condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Ha dedotto, nello specifico, che nel caso di specie è evidente che il mancato avviso del sinistro ad essa compagnia di assicurazione per oltre due anni è frutto di una precisa scelta dell'assicurato nella piena consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. Ha rappresentato che la prima denuncia di sinistro di veniva ricevuta da essa assicurazione solo in data 08.03.2016, CP_5 quindi quattro mesi dopo il deposito della relazione finale di ATP, ben 27 mesi dopo la denuncia del danno da parte della e del ed a fronte di un sinistro CP_9 Parte_1 verificatosi nel novembre del 2013, con conseguente compromissione del diritto di difesa di essa Compagnia e relativa perdita del diritto o, quantomeno, della riduzione ai sensi dell'art. 1915 cc.
4.2 Si costituivano in giudizio , e in qualità CP_2 CP_3 Controparte_4 di ex soci della società , contestando le Parte_8 avverse pretese e deduzioni ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di appello in quanto notificato nei confronti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 10.01.2019 e l'inammissibilità
pag. 16/35 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spiegavano, altresì, appello incidentale sulla base di un unico motivo:
4.2.1 Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione della ctu versata in atti. Omessa motivazione. Falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.
Al riguardo, hanno contestato l'erroneità della decisione per aver ritenuto la concorrente responsabilità in capo ad essa ditta appaltatrice, deducendo di essersi sempre attenuta, nell'esecuzione dei lavori, alle direttive dei committenti nonché del progettista e del direttore dei lavori da questi nominati e che, viceversa, dal contenuto dell'elaborato peritale redatto dal CTU, si comprende con sufficiente grado di chiarezza come le cause dei vizi mostrate dal tetto siano da ricercare nella moltitudine di errori di calcolo da parte del progettista incaricato di redigere il progetto nonché nell'omesso controllo da parte della D.L.
4.3 Si costituiva in giudizio le altre parti riportando le medesime posizioni difensive spiegate nel fascicolo portante n. 48/2024 RG
5. Motivi della decisione.
Preliminarmente la Corte osserva che, in considerazione della non completa coincidenza dei motivi di appello contenuti nei due distinti atti che hanno dato origine ai procedimenti distinti e poi riuniti, ai fini di una maggiore intellegibilità della presente decisione è opportuno procedere alla trattazione separata dei due procedimenti, pertanto, si esaminerà prima la causa più vetusta e poi quella più giovane.
5.1 Ancora, in via preliminare, inammissibile risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati , CP_2
e in qualità di ex soci della società CP_3 Controparte_4 [...]
, in entrambi i giudizi riuniti, per insussistenza di una ragionevole Parte_8 probabilità di accoglimento, in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione dell'atto di appello.
5.2 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati , e in CP_2 CP_3 Controparte_4 qualità di ex soci della società estinta, in entrambi Parte_6
pag. 17/35 i giudizi riuniti, per essere stato l'atto di citazione in appello notificato alla società estinta e non ai soci.
Ed invero, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha costantemente affermato il principio per cui “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.” (cfr. da ultimo Cass. Sez. II sent. n. 19986 del
17.07.2025; negli stessi termini Cass. 2439/2024, Cass. Sez. I ord. n. 24769 del
16.09.2024; Cass. Sez. I ord. n. 23961 del 06.09.2024; Cass. Sez. I ord. n. 10970 del
26.04.2023; Cass., S.U. n. 15295 del 04.07.2014).
Nel caso di specie, dalle evidenze processuali si rileva che l'evento interruttivo non è stato dichiarato dal procuratore costituito nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che legittimamente la notificazione dell'atto di appello è stata effettuata nel domicilio eletto per il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Teramo, ovvero presso il procuratore costituito della società vieppiù che gli appellati Parte_6
, e già soci illimitatamente responsabili della CP_2 CP_3 Controparte_4 società, con la loro costituzione in appello avrebbero comunque sanato qualsiasi eventuale difetto di notifica.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata al riguardo.
6. R.G. 48/2024: Appellante Controparte_11
6.1 Infondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante CP_11 ha impugnato la sentenza de qua nella parte in cui ha rigettato le richieste
[...] istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., asseritamente impedendo ad esso appellante di dimostrare la propria assenza di responsabilità in ordine alle contestazioni sollevate nei propri confronti dalla e da CP_9 Parte_1
.
[...]
pag. 18/35 Al riguardo, osserva la Corte che le richieste istruttorie sono state articolate e ne è stato chiesto l'accoglimento, ma il giudice di primo grado le ha ritenute evidentemente superflue o irrilevanti ai fini del decidere, rigettandole con l'ordinanza istruttoria del
22.04.2021, per essere le circostanze capitolate oggetto di prova documentale.
A fronte di tale sufficiente ed esplicita motivazione, questa Corte rileva come non siano state articolate doglianze specifiche tali da inficiare la motivazione stessa, peraltro del tutto condivisibile, risultando l'attività del direttore dei lavori e di vigilanza provata attraverso documentazione, soggetta nella rilevanza alla valutazione dell'organo giudicante.
In ordine poi alla richiesta di rinnovo di CTU, la Corte condivide la motivazione di rigetto del primo giudice, non essendo specificata alcuna ragione atta ad inficiare la valutazione negativa del primo giudicante e risolvendosi la richiesta di rinnovo in termini meramente generici ed a fini esplorativi di per sé inammissibili.
6.2 Infondato è anche il secondo motivo di gravame inerente all'asserita violazione dell'art. 1669 c.c., con il quale l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione per aver rigettato le eccezioni in tema di decadenza e di prescrizione dell'azione.
Giova in via preliminare osservare che, ai fini della responsabilità in questione, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con gli interventi di manutenzione ordinaria. Ed invero, sul punto, la Suprema
Corte, con l'ord. n. 24931/2021, ha statuito che “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (in tal senso anche Cass. n. 27315/2017).
pag. 19/35 Ancor più di recente si è chiarito che “i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669 c.c. legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (cfr. Cass. Sez. II Sent. n. 39599 del 13.12.2021)
Ciò premesso in termini generali,, occorre considerare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “ (...) l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari
e sufficienti onde possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo dei termini di denuncia e di decadenza deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di elementi convincenti contrari anteriori, solo all'atto della acquisizione di idonei accertamenti tecnici” (cfr. Cass. civ. sez II,
31.01.2008, n. 2313).
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, con l'ordinanza n. 777/2020, che “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669
c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 4622/2002, n. 81/2000, cfr anche più di recente
Cass. Sez. II sent. n. 11034 del 05.04.2022).
pag. 20/35 Pertanto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la contestazione del
30.11.2013 inviata dai committenti all'appaltatore ed ai tecnici incaricati a vario titolo sulla flessione di alcune travi, cui l'appellante cerca di ancorare la conoscibilità dei vizi, non è altro che una prima, concisa e generica indicazione, sulla base del quale i committenti hanno potuto inizialmente denunciare la presenza di vizi all'impresa costruttrice;
ma di certo non può costituire elemento da cui desumere quella piena conoscibilità richiesta dall'art. 1669 c.c., e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, tale da costituire il dies a quo per il calcolo dei termini di decadenza e prescrizione.
Alla luce di quanto detto, è evidente che solo con il deposito della CTU in sede di ATP gli opponenti hanno acquisito una conoscenza precisa e analitica dell'esistenza dei vizi di costruzione, imputabili all'appaltatore, con indicazione puntuale dei modi per rimuoverli.
È, pertanto, solo successivamente all'esito della perizia del consulente del 28.12.2015, che possono correttamente decorrere i termini di prescrizione e decadenza, di tal che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la denuncia dei vizi in questione può pacificamente reputarsi tempestiva, in quanto intervenuta entro l'anno dalla scoperta, mediante la notifica degli atti di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel maggio
2016, dovendosi rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica dell'atto di opposizione è pacificamente atto idoneo a valere quale denuncia dei vizi
(Cass. Sez. II ord. n. 20184 del 25.07.2019).
Inoltre, proprio in applicazione di detti principi, si osserva che nel caso in esame alcuna prescrizione può ritenersi maturata, atteso che l'azione di cui all'art. 1669 c.c. si prescrive in un anno dalla denunzia, la quale risulta coincidente con l'azione instaurata attraverso le opposizioni a decreto ingiuntivo.
Privo di pregio, poi, appare essere l'assunto dell'appellante secondo cui il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1169 c.c. deve ritenersi in ogni caso maturato nei suoi confronti in quanto gli atti di citazione per chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione sono stati notificati ad esso professionista ben oltre un anno dopo il deposito della C.T.U. in sede di A.T.P (“solo a maggio 2017 (24.05.2017) e giugno
2017 (6.06.2017) (perciò a 4 mesi e 27 giorni oltre il termine”).
pag. 21/35 Al riguardo, si osserva che, nel caso di specie, avendo il primo giudice affermato, anche alla luce della CTU espletata in sede di A.T.P., la responsabilità solidale dei tecnici con quella dell'impresa appaltatrice ex art. 2055 c.c., ne deriva che l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali (nel caso de quo, Pt_5
ha, chiaramente, comportato l'interruzione della stessa anche nei confronti del
[...]
Geom. e dell'Ing, ex art. 1310 c.c., ai sensi del quale “gli atti CP_1 Parte_3 con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Ed infatti, come chiarito dalla S.C., “l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce i suoi effetti anche nei confronti di tutti gli altri” (Cass. Sez. III sent. n.
41201 del 22.12.2021; Cass. n. 21327 del 29 agosto 2018; Cass. n. 9638 del 19 aprile
2018).
La Suprema Corte ha chiarito peraltro che: “Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c., non è richiesto che l'atto interruttivo
– sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di una domanda – contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale” (Cass. Ord. n. 8202 del 28 marzo 2025).
6.3 Infondato è anche il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la decisione per aver erroneamente riconosciuto la sua corresponsabilità in ordine all'evento dannoso lamentato dagli opponenti, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva. Nello specifico, ha dedotto che le problematiche di flessione delle travi di copertura del fabbricato oggetto di causa comportano questioni che riguardano la parte strutturale di competenza dell'Ing. al quale Persona_2 la e conferirono l'incarico di progettista e direttore dei lavori CP_9 Parte_1 della parte strutturale dell'edificio, mentre esso professionista, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe svolto soltanto compiti di mera sorveglianza e controllo sullo svolgimento dei lavori in cantiere.
pag. 22/35 Al riguardo occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui:
“qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori
… “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilità solidale “fondamento nel principio di cui all'art.
2055 c.c.” (Cass. 18289/2020), “a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità”, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato” (Cass.
8016/2012); infatti le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti
(indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati” (Cass. 4900/1993)” (cfr. Cass. Sez. II ord. n. 22575 del 19.07.2022).
Piu specificatamente, quanto al ruolo del direttore dei lavori e alle correlative responsabilità professionali in caso di difetti dell'opera, di recente la Supreme Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza, con l'ordinanza n. 27045 del 18.10.2024 ha chiarito che “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass.,
Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448). L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori
(Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n.
20557). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte pag. 23/35 che l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700).
Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II,
7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.”
Nel caso in esame, nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo è stato avviato un procedimento per A.T.P. finalizzato ad accertare ed a descrivere i gravi vizi afferenti il tetto di cui trattasi e ad individuare le opere necessarie alla loro eliminazione, indicandone i relativi costi e il CTU Arch. nel suo Persona_3 elaborato peritale depositato in data 28.12.2015, le cui risultanze peritali la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, ha chiaramente rilevato la concorrente responsabilità, in capo alla ditta appaltatrice e ai due tecnici relativamente all'inesatta realizzazione dell'opera.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha accertato, a seguito dei rilievi eseguiti circa lo stato dei luoghi, da quanto emerso dai documenti delle parti e da quelli acquisiti presso pubblici uffici e preso atto dei risultati di verifiche a campione con ricalcoli tecnici che: pag. 24/35 “1- diverse travi ( a tutt'oggi N.17) dell'orditura secondaria della struttura portante del tetto in legno lamellare, che oltre sopportare il proprio peso deve reggere anche quello del manto ed i carichi accidentali ( neve ed eventuale altro), hanno subito flessioni in mezzeria in taluni casi oltre i valori limite consentiti da normativa, per dimensionamento errato delle medesime e pertanto inidonee allo loro funzione;
2- incongruenze e lacune degli elaborati progettuali allegati alla denuncia lavori depositata presso il Servizio del Genio Civile;
3- realizzazione della struttura del tetto a cura dell'Impresa non conforme all'esecutivo strutturale di progetto e non debitamente autorizzata dal Committente ovvero anche dalla Direzione Lavori, cos' come anche precisato in relazione;
4- modifiche correttive di cui al punto 3. apportate dall'Impresa che, se anche eseguite con finalità migliorative rispetto al progetto, considerati gli esiti delle verifiche tecniche e lo stato dei luoghi non hanno comunque reso idonea e funzionale la struttura;
5- mancata verifica, da parte del Direttore dei Lavori delle opere strutturali, della documentazione "accompagnatoria" e/o della sua completezza per l'accettazione o meno del materiale ligneo al suo ingresso in cantiere, così come normativa richiede;
6- mancata e/o carente "diligentia quam in concreto" da parte della Direzione Lavori (l'Ing. quale D.L. delle opere strutturali e il Geom. Parte_3 quale D.L. con funzioni di coordinamento generale) atta a garantire le CP_11 necessarie misure correttive sia durante il corso d'opera che anche al termine dell'intervento affinché l'opera risultasse poi conforme sia alla regola d'arte che a normativa vigente, e pertanto meritevole di attestazione ufficiale di conformità, fatta salva ogni eventuale documentazione non prodotta nella presente procedura e/o altri oggettivi riscontri di cui il sottoscritto non ha potuto avere conoscenza.” Ed ancora, in ordine alla causa di flessione delle travi e al profilo eziologico del concorso, ha osservato che “Le travi che per prime si sono flesse, e che appartengono alla falda sud, hanno subito deformazione perché di sezione inidonea per la luce di appoggio troppo gravosa (mt.
6.70 ca.), e pertanto hanno mal sopportato da subito i carichi permanenti
a cui è sottoposta nel normale esercizio, visto che all'epoca (inizio autunno 2013) si era ancora lontani da eventi nevosi che poi determinano il sostanziale sovraccarico che tale componente strutturale deve anche tollerare. Tale situazione, che poi è emersa anche per altri elementi, è quindi imputabile a imperizia sia nella definizione del pag. 25/35 progetto strutturale che della stessa Impresa in corso d'opera. Infatti quest'ultima, consapevole presumibilmente della necessità di dover supplire in corso d'opera a delle carenze progettuali ha ritenuto di poterlo fare con l'autonomia che in parte compete all'appaltatore nei lavori privati, ma tale azione è stata inefficace. Non è stato neanche corretto, a giudizio dello scrivente, che l'Impresa abbia acquisito il solo assenso del
D.L. delle opere architettoniche Geom. per la modifica di sezione CP_1 dell'orditura principale e che abbia inoltre posto in opera anche modifiche a quella secondaria sostanzialmente, come poi sembra lecito presumere, a suo esclusivo giudizio
(fatte comunque salve condizioni/ documenti non noti allo scrivente). ….dalla documentazione prodotta dalle parti nei fascicoli del Tribunale nulla si evince della dovuta attività di controllo (seppure sporadico) della Direzione Lavori, ovvero sia da parte dell'Ing. per la sua competenza in merito alle opere strutturali sia da Parte_3 parte del Geom. in veste di coordinatore generale dell'opera. Il loro primo CP_1 obbligo, che dai documenti esaminati non si evince, era infatti quello di attuare tutti i necessari e conseguenti correttivi in variante al progetto perché l'opera risultasse per ultimo idonea e conforme, e parimenti perché la stessa venisse riconsegnata nei tempi prescritti con una buona organizzazione generale dell'opera, vigilando come necessario. Pertanto, è giudizio del sottoscritto CTU che sia l'Impresa che la
Direzione Lavori non abbiano operato con la necessaria diligenza sottostimando la basilare necessità di porre a base della ricostruzione della struttura portante del tetto un esecutivo strutturale, davvero esaustivo.”
Pertanto, condividendo il giudizio del CTU, entrambi i direttori dei lavori devono ritenersi corresponsabili con l'impresa appaltatrice dei danni accertati, non risultando dimostrata un'azione autonoma dell'impresa che comunque, per i principi giurisprudenziali sopra richiamati, non sarebbe idonea ad escludere la responsabilità dell'appellante per omessa vigilanza ed intervento riparatore.
Destituita di ogni fondamento appare essere, inoltre, la dedotta omessa motivazione relativa alla liquidazione del danno, asseritamente verificatasi per avere il primo giudice optato per la soluzione denominata “A1” piuttosto che per la più economica “A2” senza spiegarne la ragione, atteso che, dalla disamina dell'impugnata sentenza, si evince chiaramente come il giudice di primo grado abbia aderito alla “Soluzione "A1" - pag. 26/35 Ripristino integrale del tetto con riutilizzo del solo manto di copertura, elaborata in sede di elaborato peritale, motivando espressamente la scelta sulla base del rilevante lasso di tempo ormai decorso e la migliore opzione prevista dall'intervento prescelto al fine di consegnare un' opera finita funzionale allo scopo per il quale doveva essere realizzata, con ragionamento logico e pienamente condiviso da questa Corte.
6.4 Parzialmente fondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la liquidazione delle spese legali stragiudiziali e di quelle relative all'A.T.P.
(asseritamente non dovute), nonché delle spese legali relative al giudizio di opposizione
(non dovute per la fase istruttoria in quanto asseritamente non espletata).
Al riguardo, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto tra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenza dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della condicio sine qua non con la teoria della causalità adeguata)” (Cass. n.5913/2000).
Pacifico è il riconoscimento dei costi sostenuti per la redazione della perizia tecnica di parte e delle spese per l'attività legale prestata nella fase stragiudiziale, alla luce del principio per cui il risarcimento del danno deve essere integrale e deve tenere indenne il danneggiato da ogni spesa connessa e riferita all'evento dannoso. Sotto tale profilo, le spese relative alla consulenza di tecnica di parte sono da ritenere un costo collegato al danno in quanto la perizia rappresenta un passaggio preliminare e ineludibile per l'esperimento di una valida e sostenibile azione giudiziaria e, come tale, costituisce una porzione del danno patrimoniale che in caso di accoglimento della domanda deve essere rimborsato al danneggiato risultato vittorioso in giudizio. Sotto tale aspetto, va ricordato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (SS.UU 16990/2017 e da ultimo
Cass. n. 26729/24) ove è precisato che “ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) pag. 27/35 anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art.
75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Relativamente alla liquidazione delle spese di assistenza peritale in sede stragiudiziale, prima, e giudiziale, le stesse sezioni Unite hanno chiarito che “Il motivo va disatteso riguardo alle spese di assistenza peritale stragiudiziale per le stesse ragioni enunciate riguardo al quarto motivo sulle spese di assistenza legale stragiudiziale.”; quanto alle spese per l'assistenza in giudizio da parte di un esperto “è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte pag. 28/35 vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf.
Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”. Nella predetta sentenza delle sezioni Unite
(come evidenziato nella successiva Cass. n. 26729/24) “ le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017); che sia necessaria la prova e, dunque,
l'effettività dell'esborso, non essendo pertanto sufficiente la mera allegazione di aver assunto la relativa obbligazione, si desume dalla motivazione completa della decisione, che è in questo senso è palese allora l'affermazione della insufficienza della produzione della mera fattura del legale per l'attività stragiudiziale e della notula delle competenze del c.t.p. sempre per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento“.
Nella fattispecie in esame, alla luce dei principi richiamati dai quali questa Corte non intende discostarsi, le spese per l'assistenza stragiudiziale e per la nomina dei consulenti tecnici di parte della e di , contrariamente a quanto assunto CP_9 Parte_1 dal primo giudice, non sono dovute non rinvenendosi nel materiale probatorio in atti alcuna prova circa l'avvenuto pagamento delle relative spettanze né dell'emissione delle relative fatture, ma soltanto una nota pro forma con indicazione degli importi richiesti e una notula professionale del 19.05.2016 (doc. n. 13 fascicolo di primo grado e Parte_1 doc. n. 10 fascicolo di primo grado ), nella quale il Dott. CP_9 Parte_9 richiedeva la somma di € 4.424,83 quale compenso per l'incarico professionale di
C.T.P. espletato nel giudizio A.T.P. n. 1105 del Tribunale di Teramo.
Pertanto, senza la prova dell'effettiva attività espletata e dell'esborso, in ossequio ai predetti principi, nel caso di specie, in riforma dell'impugnata sentenza, non sussistono le condizioni per il riconoscimento di tale voce di danno emergente e di spesa ex art 92 comma 1 c.p.c.(con assorbimento dell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c. e del dedotto vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale riconosciuto agli opponenti somme pag. 29/35 maggiori rispetto a quelle domandate in ordine alle spese sostenute per la nomina dei
CTP), come erroneamente liquidata in € 3.000,00, per ciascuno degli opponenti, a titolo di compensi legali per l'assistenza stragiudiziale ed in € 4.424,83, per ciascuno degli opponenti, a titolo di spese sostenute dai medesimi per la nomina dei rispettivi C.T.P.
Priva di pregio, invece, appare essere la contestazione inerente all'erronea quantificazione delle spese di lite di primo grado, in quanto comprensiva anche della fase istruttoria asseritamente non espletata, atteso che risulta per tabulas (e lo stesso appellante lo afferma espressamente) l'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e che “in tema di liquidazione del compenso dovuto all'avvocato, è illegittima la statuizione che escluda il compenso per la fase di trattazione in base alla circostanza che non siano state espletate prove orali e che non sia stata disposta una
CTU. Tale statuizione è lesiva dell'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento delle prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione ed integrazione delle domande” (cfr. Cass. ord. n. 4698 del 18 febbraio
2019).
7. R.G. 64/2024: Appellante Controparte_6
7.1 In tale procedimento proponeva appello avverso la su menzionata Controparte_6 sentenza eccependo, come primo motivo di gravame, l'erronea valutazione dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, deducendo che la garanzia
RCT non comprende i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori e che la clausola di esclusione dei danni all'opera, prevista dall'art. 3 comma 1 n. Parte 6 delle attiene proprio all'oggetto del contratto e non è, perciò, sottoposta al regime previsto dall'art. 1341 c.c. in quanto inerente al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa, con specificazione del rischio garantito.
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dalla compagnia assicurativa appellante, secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, riaffermato ancora di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 29205 del 12.11.2024, “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o pag. 30/35 dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma
– le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15598 del
11/06/2019, Rv. 654289 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 07/08/2014, Rv. 632170 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010, Rv. 612447 - 01)”.
In applicazione di tali principi, appare evidente come le clausole contemplate dall' art. 3 commi 6 e 7 della polizza assicurativa versata in atti, nella parte in cui escludono la responsabilità per i danni “alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori” e “cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di opere di manutenzione, di riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l'esecuzione dei lavori”, debbano essere considerate quali clausole limitative della responsabilità ex art. 1341 c.c. e, dunque, necessitanti di specifica approvazione per iscritto da parte della società assicurata Parte_6
, non presente nel caso di specie, con conseguente piena operatività della
[...] garanzia assicurativa, a nulla rilevando la scrittura della clausola in questione in grassetto e/o il limitato premio di assicurazione pagato pari ad € 1.635,91. Né vale sostenere, come erroneamente dedotto da parte appellante, che la clausola in questione specifichi solo il rischio garantito (circostanza, invero, eventualmente desumibile solo in caso di limitazione dell'indennizzo dovuto, ovvero solo in presenza di una clausola, la quale preveda che l'assicuratore, per un evento previsto in polizza, rimanga esposto al suo obbligo di pagamento dell'indennizzo, ma solo per un importo inferiore al valore del bene assicurato). EL resto, è pacifico che quando la delimitazione del rischio è di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato, essa non può ritenersi valida, in quanto incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione
(Cass. 8235/2010).
7.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame inerente all'asserita violazione dell'art. 1915 c.c. In particolare, l'appellante ha dedotto che la denuncia cautelativa sarebbe avvenuta tardivamente, ovvero solo ne mese di marzo del 2016 a fronte di un sinistro verificatosi nel novembre del 2013
pag. 31/35 Al riguardo, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass.
24210/19), peraltro già affermato dall'intestata Corte (sentenze n. 1558/2023; n.
979/2023; n. 1624/2019) che “ “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 1, nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, cit.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”.
Nel caso di specie non vi è alcuna dimostrazione di dolo nell'avviso dato in ritardo, non potendo essere sufficiente a fornire una tale dimostrazione il mero decorso del tempo e risultando su tale punto l'onere probatorio fornito del tutto generico.
Né può ritenersi fornito alcun supporto probatorio, in caso di ritenuto comportamento colposo di cui al secondo comma dell'art. 1915 c.c., all'esistenza di un pregiudizio subito dall'assicurazione a causa del ritenuto avviso ritardato da parte dell'assicurato.
In ogni caso, la denuncia cautelativa in oggetto non può comunque reputarsi tardiva. Ed invero, giova rammentare che “In tema di assicurazione contro i danni, salvo che la compagnia abbia contestato l'operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura. Infatti, in caso di affidamento ai periti della determinazione del danno, la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile sino all'esito delle operazioni peritali, e, quindi, solo al termine delle stesse decorrono i termini di cui all'art. 2952 c.c.” (Cass. Sez. III sent. n.10541 del pag. 32/35 14.05.2014). Nel caso in esame, parti opponenti avevano demandato ad un A.T.P. il compito di individuare le cause dei vizi contestati e, pertanto, solo all'esito del medesimo procedimento conclusosi con il deposito della CTU in data 09.11.2015, i medesimi formulavano richiesta risarcitoria ad che, Parte_6
a sua volta, in data 08.03.2016 inoltrava la denuncia di sinistro alla propria compagnia.
7.4 Inammissibile, oltre che infondata, appare essere la richiesta, formulata dalla compagnia assicurativa nella comparsa conclusionale depositata in data 21.02.2025, di declaratoria della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di manleva avanzata in primo grado da ., motivata sulla Parte_6 Parte_6 base della estinzione della società stessa, in quanto trattasi di domanda nuova, peraltro infondata, risultando interesse delle altre parti ad una declaratoria nel merito, per contrasto delle rispettive tesi difensive, il che esclude la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
8. Quanto all'appello incidentale spiegato da , e CP_2 CP_3 CP_4 in qualità di ex soci della società estinta in
[...] Parte_6 ordine all'asserita erroneità della decisione per aver affermato la concorrente responsabilità in capo alla ditta appaltatrice, questa Corte ne rileva l'infondatezza per le medesime ragioni spiegate nella parte relativa al rigetto del terzo motivo di appello di in ordine alla responsabilità concorrente del predetto, ragioni che in questa CP_1 sede si richiamano integralmente..
9. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto da nel procedimento n. 48/2024 R.G. deve essere Controparte_11 parzialmente accolto, nei limiti di cui in motivazione e relativamente al quarto motivo, mentre l'appello principale proposto da e quello incidentale Controparte_6 proposto da , e in qualità di ex soci della CP_2 CP_3 Controparte_4 società estinta nel procedimento n. 64/2024 R.G., Parte_6 nel procedimento n. 64/2024 R.G., devono essere rigettati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello proposto da solo limitatamente Controparte_11 all'ammontare delle spese di assistenza stragiudiziale e di consulenza di parte e del rigetto dell'appello principale proposto da e dell'appello Controparte_6
pag. 33/35 incidentale proposto da , e in qualità di ex CP_2 CP_3 Controparte_4 soci della società estinta, qui riuniti: Parte_6
• vanno interamente compensate tra le predette parti tutte le spese di lite di secondo grado;
• nei rapporti tra l'appellante e gli appellati Controparte_11 CP_9
e le spese di entrambi i gradi vanno Parte_2 Parte_1 compensate nella misura di un quarto, con i restanti tre quarti in capo all'appellante, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in appello;
• l'appellante e l'appellante incidentale , Controparte_6 CP_2
e sono tenuti in solido al pagamento delle spese del CP_3 Controparte_4 presente grado di giudizio sostenute da e CP_9 Parte_2
, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta Parte_1 esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
11. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle cause riunite 48/2024 R.G. e 64/2024 R.G., in ordine all'appello proposto da e Controparte_11 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] CP_9
e , ,
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
, , Parte_6 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di , nonché nei confronti di Persona_2 CP_2
, in qualità di ex soci della società
[...] Controparte_14
, e sull'appello incidentale da questi ultimi Parte_6
pag. 34/35 proposto, contro la sentenza n. 1197/2023 resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 18 dicembre 2023, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Controparte_11 riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuti gli importi richiesti da Parte_1
, e a titolo di spese per l'assistenza
[...] CP_9 Parte_2 stragiudiziale e per la nomina dei rispettivi C.T.P.;
• Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Controparte_6 proposto da , e in qualità di ex soci della CP_2 CP_3 Controparte_4 società Parte_6 Parte_6
• Compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra CP_11
e , e in
[...] Controparte_6 CP_2 CP_3 Controparte_4 qualità di ex soci della società Parte_6 Parte_6
• Condanna al pagamento delle spese processuali, già effettuata la Controparte_11 compensazione di un quarto, in favore di e CP_9 Parte_2 Parte_1
, liquidate in € 10.577,25 oltre Iva, Cap e spese generali, per il primo grado di
[...] giudizio e liquidate in € 7.493,25 oltre Iva, Cap e spese generali per il grado di appello;
• Condanna le parti appellanti e appellanti incidentali e Controparte_6 CP_2
, e in solido tra loro, al pagamento delle spese
[...] CP_3 Controparte_4 processuali del presente grado di giudizio in favore di e CP_9 Parte_2
e liquidate in € 9.991,00 oltre Iva, Cap e spese generali;
Parte_1
• Dichiara e , e in Controparte_6 CP_2 CP_3 Controparte_4 qualità di ex soci della società tenuti al versamento Parte_6 di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27 ottobre 2025 su relazione della
Dott.ssa RB EL BO.
La Presidente rel.
RB EL BO
pag. 35/35