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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 14/05/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. RUCCIONE FRANCESCO nell'interesse di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658/2025 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. RUCCIONE FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Petrosino (Tp) alla Via Mons. G. Savalla n. 8,
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/03/2025, la sig.ra , contestando Parte_1 le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle proprie condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal dott. si è limitato ad affermare che il ctu ha erroneamente Persona_2 valutato le patologie da cui è affetta la ricorrente ed a ritenere le stesse talmente gravi da giustificare il riconoscimento del beneficio invocato;
egli, infatti, ha affermato solamente che: “Il TU incaricato non ha preso in considerazione le reali condizioni cliniche della sig.ra affetta Pt_1 da severe patologie e consistenti: in “recente riscontro di meningioma angolo ponto cerebellare di DX, cardiopatia iertensiva, encefalopatia ipertensiva, depressione agitata, nodulo tiroideo. […] non vi è dubbio alcuno a parere di questa difesa circa l'infondatezza del giudizio cui è pervenuto il nominato TU e si può pertanto sostenere che l'odierna ricorrente presenta i requisiti medico legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza in quanto è da ritenersi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari o superiore al 74% e per tale motivo, si chiede, sin d'ora, la rinnovazione della TU
.”.
Siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, deve possedere un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto la sig.ra ha concluso Parte_1 rilevando che la ricorrente: “Per le patologie di cui è affetta possiamo attribuire quindi alla OR
, una percentuale di invalidità complessiva, applicando la formula a scalare, Parte_1 pari al 60%. Per tale ragione, è possibile affermare che la sig.ra risulta Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60% e pertanto non presenta i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Del resto, si evidenzia che il Consulente ha precisato che la ricorrente è affetta da:
Cardiopatia ipertensiva, meningioma angolo ponto cerebellare destro in follow up clinico annuale in atto in assenza di manifesti sintomi secondari Tali patologie trovano riscontro nelle voci tabellari di seguito elencate:
- n 9222-9223 “NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA
COMPROMISSIONE FUNZIONALE- NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE
CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE” che prevedono rispettiva una percentuale di invalidità del 11% e del 70% a tale patologie pare congruo attribuire un grado di invalidità pari al
40% . - n 6441 “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA
CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)” che prevede un range di invalidità dal 21% al 30% a tale patologie pare congruo attribuire un grado di invalidità pari al 30% in considerazione del manifesto scompenso clinico obiettivato.
Per le patologie di cui è affetta possiamo attribuire quindi alla OR , Parte_1 una percentuale di invalidità complessiva, applicando la formula a scalare, pari al 60% .”.
Pertanto, in assenza di puntuale contestazione in ordine alla diversa percentuale di invalidità che sarebbe risultata da una diversa valutazione del perito, non si rinvengono i presupposti per disporre un rinnovo delle operazioni di consulenza;
A fronte di tali puntuali considerazioni medico-legali non costituisce elemento di novità sufficiente a disporre un nuovo esame peritale neppure la documentazione medica nuova depositata da parte ricorrente perché si evidenzia che in tali documenti non si fa nessun riferimento ad un aggravamento delle patologie rispetto all'accertamento compiuto dal consulente. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della TU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 14/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.