Articolo 8 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 luglio 1973
>
Versione
19 ottobre 1979
>
Versione
1 gennaio 1984
>
Versione
1 gennaio 1988
>
Versione
1 gennaio 1990
>
Versione
1 gennaio 1992
>
Versione
1 febbraio 1994
>
Versione
1 febbraio 1996
>
Versione
1 aprile 1998
>
Versione
1 marzo 2004
>
Versione
1 aprile 2006
>
Versione
1 maggio 2008
>
Versione
1 giugno 2010
>
Versione
1 maggio 2012
>
Versione
1 aprile 2014
>
Versione
1 maggio 2018
>
Versione
1 luglio 2020
>
Versione
1 aprile 2022
Art. 8. (Indennita' di accesso)

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennita' di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
a) fino a 3 chilometri, lire 300;
b) fino a 5 chilometri, lire 400;
c) fino a 10 chilometri, lire 700;
d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di lire 300.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17) (18) ((19))
La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, e' effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 .
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima localita' e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e' dovuta una sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo', con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennita' di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 18 marzo 2008, (in G.U. 11/4/2008, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 18 marzo 2010 (in G.U. 4/5/2010, n. 102), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 26 marzo 2012, (in G.U. 20/04/2012, n. 93), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 19 marzo 2014, (in G.U. 29/03/2014, n. 74), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 8 marzo 2018 (in G.U. 16/04/2018, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 13 maggio 2020 (in G.U. 03/06/2020, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 3 marzo 2022 (in G.U. 18/03/2022, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi:
a) fino a 3 chilometri:
euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
b) fino a 5 chilometri:
euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
c) fino a 10 chilometri:
euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
d) fino a 15 chilometri:
euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
e) fino a 20 chilometri:
euro 7,95 + 0,86 = 8,81.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30".
Entrata in vigore il 1 maggio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente