Art. 8. (Indennita' di accesso)
Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennita' di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
a) fino a 3 chilometri, lire 300;
b) fino a 5 chilometri, lire 400;
c) fino a 10 chilometri, lire 700;
d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di lire 300.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17) (18) ((19))
La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, e' effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 .
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima localita' e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e' dovuta una sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo', con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennita' di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 18 marzo 2008, (in G.U. 11/4/2008, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 18 marzo 2010 (in G.U. 4/5/2010, n. 102), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 26 marzo 2012, (in G.U. 20/04/2012, n. 93), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 19 marzo 2014, (in G.U. 29/03/2014, n. 74), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 8 marzo 2018 (in G.U. 16/04/2018, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 13 maggio 2020 (in G.U. 03/06/2020, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 3 marzo 2022 (in G.U. 18/03/2022, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi:
a) fino a 3 chilometri:
euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
b) fino a 5 chilometri:
euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
c) fino a 10 chilometri:
euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
d) fino a 15 chilometri:
euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
e) fino a 20 chilometri:
euro 7,95 + 0,86 = 8,81.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30".
Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennita' di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
a) fino a 3 chilometri, lire 300;
b) fino a 5 chilometri, lire 400;
c) fino a 10 chilometri, lire 700;
d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di lire 300.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17) (18) ((19))
La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, e' effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 .
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima localita' e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e' dovuta una sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo', con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennita' di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 18 marzo 2008, (in G.U. 11/4/2008, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 18 marzo 2010 (in G.U. 4/5/2010, n. 102), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 26 marzo 2012, (in G.U. 20/04/2012, n. 93), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 19 marzo 2014, (in G.U. 29/03/2014, n. 74), ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 8 marzo 2018 (in G.U. 16/04/2018, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 13 maggio 2020 (in G.U. 03/06/2020, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 3 marzo 2022 (in G.U. 18/03/2022, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi:
a) fino a 3 chilometri:
euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
b) fino a 5 chilometri:
euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
c) fino a 10 chilometri:
euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
d) fino a 15 chilometri:
euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
e) fino a 20 chilometri:
euro 7,95 + 0,86 = 8,81.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30".