Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2025, n. 8676
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 18 marzo 2025, con pubblicazione il 1 aprile 2025. Le parti coinvolte sono un ente pubblico e un lavoratore, il quale aveva impugnato la cancellazione dalla graduatoria dei lavoratori forestali. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere che le mansioni di operaio forestale fossero meramente esecutive, escludendo così la qualifica di "incaricato di pubblico servizio". L'ente pubblico, al contrario, sosteneva la legittimità della cancellazione basata su una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che le mansioni degli operai addetti al servizio antincendio non si limitassero a compiti materiali, ma implicassero anche funzioni di vigilanza e prevenzione, essenziali per la tutela del patrimonio boschivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello, rigettando la domanda del lavoratore, e compensando le spese processuali. La decisione si fonda su un'interpretazione oggettiva della qualifica di "incaricato di pubblico servizio", evidenziando l'importanza delle competenze e delle responsabilità associate alle mansioni svolte.

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Massime1

La nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2025, n. 8676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8676
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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