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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 545/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Castello (NO), Via Monte Rosa, 7 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv.
Manlio Arnone giusta mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola
APPELLATA
Conclusioni delle parti per parte appellante
In via definitiva e gradata:
“ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
-previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 800,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia;
-condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
−si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. Si dichiara ai sensi dell'art 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e succ. modifiche, che il presente procedimento rientra nelle cause di valore di € 1.000,00 ad € ed è stato versato C.U. di € 64,50.
Con espressa riserva di ogni maggiore deduzione, eccezione e difese, nonché di produrre la sentenza impugnata, il fascicolo del giudizio di primo grado e gli atti richiamati ed indicati nel foliario del giudizio di primo grado, che verranno depositati con l'iscrizione della causa nel ruolo generale.
Salvezze illimitate.
Absit iniuria verbis.
per parte appellata Controparte_1
Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall‟appellante avverso sentenza n. 493/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 10/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell‟impugnazione da attribuirsi all‟Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea, n. 493/2023 pubblicata il 20.07.2023, con cui il giudice di prime cure in esito all'azione di accertamento negativo del credito promossa dall'odierna appellante nei riguardi dell'appellata ha condannato la soc. a stornare la Controparte_1 fattura emessa in data 24/08/2022, rigettato la domanda di risarcimento del danno e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, così ha statuito il giudice all'esito della controversia instaurata dal sig. Pt_1 contro Controparte_1 • Dichiara la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 corrente in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, tenuta a revocare/stornare la fattura n. A014224844 del
24/08/2022;
• Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Avverso la pronuncia del Giudice di Pace ha interposto tempestivo appello il sig per il Pt_1 seguente unico articolato motivo di gravame: travisamento dell'onere probatorio, evidenziando – in particolare- come il giudice di prime cure avesse pretermesso completamente la valutazione del corredo documentale in atti, rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'attore senza tenere conto che sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto offrendo un adeguato servizio.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'appellata previa eccezione di Controparte_1 inammissibilità del gravame, ha chiesto- nel merito- di rigettarsi l'impugnazione.
Tentata senza esito la conciliazione, il giudice ritenuta la causa documentale ha fissato udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21.03.2025 da tenersi a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riservando all'esito dei trenta giorni il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Ritiene questo giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sul travisamento dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Ciò posto, l'appello, ad un più approfondito esame, risulta immeritevole di accoglimento e la sentenza va confermata seppur con motivazione più ampia e nei termini infraindicati.
L'appellante nel presente grado non richiede la risoluzione del contratto per inadempimento, ciò risulta dall'inequivoco tenore testuale delle conclusioni sopra riportate (ove non è presente la domanda di risoluzione) e, d'altronde, è del tutto coerente con il tenore complessivo dell'atto di citazione in appello ove non vi è alcuna argomentazione circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.
Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento dell'appellata nel presente giudizio è Controparte_1 funzionale esclusivamente alla richiesta di condanna al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento o, comunque, condanna all'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi”.
In tale contesto, deve rilevarsi che, quand'anche si ritenesse provato che nel periodo marzo/giugno
2022 la linea internet dell'appellante non avesse funzionato regolarmente, le domande del sig. dovrebbero comunque essere rigettate, in ragione di quanto di seguito argomentato. Pt_1
La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che parte appellante non ha assolto l'onere di allegare di aver patito un danno quale conseguenza dell'inadempimento di non potendosi considerare detto pregiudizio come un c.d. Controparte_1 danno in re ipsa.
In altri termini, l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova sia della sussistenza dell'inadempimento di sia del danno conseguenza (ossia, le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli patite dal danneggiato eziologicamente collegate all'inadempimento). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del primo giudizio di primo grado non è stato allegato alcun danno conseguenza: ciò consente, di per sé, il rigetto della domanda.
A tale carenza non è possibile supplire in alcun modo con la richiesta di valutazione equitativa del danno posto che l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. da parte del giudice postula la prova, nella specie mancante, dell'an del danno. Ciò in conformità al costante (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità: «in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza (v. tra le tante, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2024, n. 6116; Cass. civ., Sez.
II, 11 ottobre 2022, n. 29621; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810). La ratio è da ricercarsi nel fatto che il potere di liquidare il danno in via equitativa ha natura discrezionale ed è conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., il quale “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (così, tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
1° marzo 2024, n. 5601; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33863; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24 agosto 2023, n. 25230; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio 2023, n. 18722)» (Cass. III, 22 luglio 2024, n. 20079, in motivazione par. 5).
A non diverse conclusioni si perviene anche per la domanda indennizzo ancorata alla Carta
Servizi.
Ciò posto, deve osservarsi che la “Carta del cliente ” prevede l'impegno di CP_1 CP_1 all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di €
150,00: cfr. doc. 3 fascicolo di I grado). CP_1
Come eccepito da sin dalla memoria di costituzione in primo grado, il Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente ” CP_1
(cfr. doc. 3 fascicolo di I grado «L'indennizzo può essere richiesto inviando a CP_1 CP_1 una lettera raccomandata oppure mediante segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area “Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»).
Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta ed anzi la stessa sentenza di primo grado ha accertato esplicitamente che -al di fuori della disdetta- non fosse provato alcun reclamo alla società di telefonia “La convenuta ha peraltro confermato che, dall'analisi dei propri sistemi di gestione, non è stata reperita alcuna segnalazione/reclamo in ordine ai lamentati malfunzionamenti della linea internet”.
Assente, dunque, la prova in ordine al reclamo tempestivamente presentato dal consumatore fruitore del servizio, assente anche l'ammissibilità astratta del profilato indennizzo.
Ed infatti il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente
” (cfr. doc. 3 fascicolo di I grado pag. 36: «L'indennizzo può essere richiesto CP_1 CP_1 inviando a una lettera raccomandata oppure mediante segnalazione da inviare tramite il CP_1 sito internet alla pagina www.vodafone.it, area “Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»). Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta, circostanza, invece fondamentale considerato che solo l'inerzia dell'appellata per quattro giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento comporta il mancato rispetto dello standard garantito dalla “Carta del cliente ”. Ciò rende CP_1 inammissibile, per genericità del capo, qualsivoglia istanza istruttoria volta a far accertare per testi gli allegati reclami presentati alla soc. . CP_1
La richiesta di indennizzo, dunque, può, tuttalpiù, intendersi effettuata solamente con l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in primo grado e, quindi, risulta manifestamente tardiva, con conseguente decadenza dell'appellante dalla facoltà di richiedere l'indennizzo sulla base della
“Carta dei servizi ”. CP_1
Dal rigetto del presente motivo di appello, concernente la domanda risarcitoria e/o l' indennità ancòrata alla Carta Servizi di discende, dunque, che alcuna riforma può essere CP_1 effettuata anche in punto di spese di lite, versandosi in questo caso in ipotesi di effettiva soccombenza reciproca.
Nell'ipotesi di parziale accoglimento di domanda articolata in più capi (taluni accolti e altri rigettati, da intendersi quale singole voci di danno), ovvero di distinte domande (talune accolte e altre rigettate, come nel caso di specie) è legittima la compensazione delle spese di lite, come motivato dal Giudice di prime cure.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico dell'appellante; esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello, si deve dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R.
115/2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma
1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto (SS. UU., 20 febbraio 2020, n. 4315; SS. UU., 17 luglio 2023, n.
20621).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
RIGETTA l'appello avverso la sentenza n. 493/2023 del 20.07.2023 del Giudice di Pace di Ivrea che, per l'effetto, conferma integralmente;
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 giudizio di appello, liquidate in € 232,00, per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi tutte in favore del difensore Avv.
Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Ivrea, 03.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 545/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Castello (NO), Via Monte Rosa, 7 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv.
Manlio Arnone giusta mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola
APPELLATA
Conclusioni delle parti per parte appellante
In via definitiva e gradata:
“ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
-previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 800,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia;
-condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
−si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. Si dichiara ai sensi dell'art 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e succ. modifiche, che il presente procedimento rientra nelle cause di valore di € 1.000,00 ad € ed è stato versato C.U. di € 64,50.
Con espressa riserva di ogni maggiore deduzione, eccezione e difese, nonché di produrre la sentenza impugnata, il fascicolo del giudizio di primo grado e gli atti richiamati ed indicati nel foliario del giudizio di primo grado, che verranno depositati con l'iscrizione della causa nel ruolo generale.
Salvezze illimitate.
Absit iniuria verbis.
per parte appellata Controparte_1
Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall‟appellante avverso sentenza n. 493/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 10/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell‟impugnazione da attribuirsi all‟Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig. ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea, n. 493/2023 pubblicata il 20.07.2023, con cui il giudice di prime cure in esito all'azione di accertamento negativo del credito promossa dall'odierna appellante nei riguardi dell'appellata ha condannato la soc. a stornare la Controparte_1 fattura emessa in data 24/08/2022, rigettato la domanda di risarcimento del danno e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, così ha statuito il giudice all'esito della controversia instaurata dal sig. Pt_1 contro Controparte_1 • Dichiara la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 corrente in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, tenuta a revocare/stornare la fattura n. A014224844 del
24/08/2022;
• Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Avverso la pronuncia del Giudice di Pace ha interposto tempestivo appello il sig per il Pt_1 seguente unico articolato motivo di gravame: travisamento dell'onere probatorio, evidenziando – in particolare- come il giudice di prime cure avesse pretermesso completamente la valutazione del corredo documentale in atti, rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'attore senza tenere conto che sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto offrendo un adeguato servizio.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'appellata previa eccezione di Controparte_1 inammissibilità del gravame, ha chiesto- nel merito- di rigettarsi l'impugnazione.
Tentata senza esito la conciliazione, il giudice ritenuta la causa documentale ha fissato udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21.03.2025 da tenersi a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riservando all'esito dei trenta giorni il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Ritiene questo giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sul travisamento dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Ciò posto, l'appello, ad un più approfondito esame, risulta immeritevole di accoglimento e la sentenza va confermata seppur con motivazione più ampia e nei termini infraindicati.
L'appellante nel presente grado non richiede la risoluzione del contratto per inadempimento, ciò risulta dall'inequivoco tenore testuale delle conclusioni sopra riportate (ove non è presente la domanda di risoluzione) e, d'altronde, è del tutto coerente con il tenore complessivo dell'atto di citazione in appello ove non vi è alcuna argomentazione circa la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.
Pertanto, l'accertamento dell'inadempimento dell'appellata nel presente giudizio è Controparte_1 funzionale esclusivamente alla richiesta di condanna al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento o, comunque, condanna all'indennizzo previsto dalla “Carta dei Servizi”.
In tale contesto, deve rilevarsi che, quand'anche si ritenesse provato che nel periodo marzo/giugno
2022 la linea internet dell'appellante non avesse funzionato regolarmente, le domande del sig. dovrebbero comunque essere rigettate, in ragione di quanto di seguito argomentato. Pt_1
La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che parte appellante non ha assolto l'onere di allegare di aver patito un danno quale conseguenza dell'inadempimento di non potendosi considerare detto pregiudizio come un c.d. Controparte_1 danno in re ipsa.
In altri termini, l'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova sia della sussistenza dell'inadempimento di sia del danno conseguenza (ossia, le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli patite dal danneggiato eziologicamente collegate all'inadempimento). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del primo giudizio di primo grado non è stato allegato alcun danno conseguenza: ciò consente, di per sé, il rigetto della domanda.
A tale carenza non è possibile supplire in alcun modo con la richiesta di valutazione equitativa del danno posto che l'esercizio del potere ex art. 1226 c.c. da parte del giudice postula la prova, nella specie mancante, dell'an del danno. Ciò in conformità al costante (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità: «in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza (v. tra le tante, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2024, n. 6116; Cass. civ., Sez.
II, 11 ottobre 2022, n. 29621; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810). La ratio è da ricercarsi nel fatto che il potere di liquidare il danno in via equitativa ha natura discrezionale ed è conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., il quale “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (così, tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
1° marzo 2024, n. 5601; Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33863; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24 agosto 2023, n. 25230; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio 2023, n. 18722)» (Cass. III, 22 luglio 2024, n. 20079, in motivazione par. 5).
A non diverse conclusioni si perviene anche per la domanda indennizzo ancorata alla Carta
Servizi.
Ciò posto, deve osservarsi che la “Carta del cliente ” prevede l'impegno di CP_1 CP_1 all'eliminazione di eventuali malfunzionamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello a cui è pervenuta la segnalazione (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di €
150,00: cfr. doc. 3 fascicolo di I grado). CP_1
Come eccepito da sin dalla memoria di costituzione in primo grado, il Controparte_1 riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente ” CP_1
(cfr. doc. 3 fascicolo di I grado «L'indennizzo può essere richiesto inviando a CP_1 CP_1 una lettera raccomandata oppure mediante segnalazione da inviare tramite il sito internet alla pagina www.vodafone.it, area “Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»).
Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta ed anzi la stessa sentenza di primo grado ha accertato esplicitamente che -al di fuori della disdetta- non fosse provato alcun reclamo alla società di telefonia “La convenuta ha peraltro confermato che, dall'analisi dei propri sistemi di gestione, non è stata reperita alcuna segnalazione/reclamo in ordine ai lamentati malfunzionamenti della linea internet”.
Assente, dunque, la prova in ordine al reclamo tempestivamente presentato dal consumatore fruitore del servizio, assente anche l'ammissibilità astratta del profilato indennizzo.
Ed infatti il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato alla richiesta di esso da parte del cliente entro 30 giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard previsto dalla “Carta del cliente
” (cfr. doc. 3 fascicolo di I grado pag. 36: «L'indennizzo può essere richiesto CP_1 CP_1 inviando a una lettera raccomandata oppure mediante segnalazione da inviare tramite il CP_1 sito internet alla pagina www.vodafone.it, area “Contattaci”, entro trenta giorni dal verificarsi del mancato rispetto dello standard»). Ebbene, si rileva che parte appellante non ha specificatamente allegato quando avrebbe presentato reclami alla convenuta, circostanza, invece fondamentale considerato che solo l'inerzia dell'appellata per quattro giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento comporta il mancato rispetto dello standard garantito dalla “Carta del cliente ”. Ciò rende CP_1 inammissibile, per genericità del capo, qualsivoglia istanza istruttoria volta a far accertare per testi gli allegati reclami presentati alla soc. . CP_1
La richiesta di indennizzo, dunque, può, tuttalpiù, intendersi effettuata solamente con l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in primo grado e, quindi, risulta manifestamente tardiva, con conseguente decadenza dell'appellante dalla facoltà di richiedere l'indennizzo sulla base della
“Carta dei servizi ”. CP_1
Dal rigetto del presente motivo di appello, concernente la domanda risarcitoria e/o l' indennità ancòrata alla Carta Servizi di discende, dunque, che alcuna riforma può essere CP_1 effettuata anche in punto di spese di lite, versandosi in questo caso in ipotesi di effettiva soccombenza reciproca.
Nell'ipotesi di parziale accoglimento di domanda articolata in più capi (taluni accolti e altri rigettati, da intendersi quale singole voci di danno), ovvero di distinte domande (talune accolte e altre rigettate, come nel caso di specie) è legittima la compensazione delle spese di lite, come motivato dal Giudice di prime cure.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico dell'appellante; esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi in favore del difensore Avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello, si deve dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R.
115/2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma
1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto (SS. UU., 20 febbraio 2020, n. 4315; SS. UU., 17 luglio 2023, n.
20621).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
RIGETTA l'appello avverso la sentenza n. 493/2023 del 20.07.2023 del Giudice di Pace di Ivrea che, per l'effetto, conferma integralmente;
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 giudizio di appello, liquidate in € 232,00, per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi tutte in favore del difensore Avv.
Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Ivrea, 03.04.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)