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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4939 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 alla quale è riunita la causa n. 5076/2020
R.G. e la causa n. 4085/22, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. , difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZINI ADOLFO (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE ed appellato;
E
(c.f. ), Controparte_1
APPELLATA, contumace
E
Controparte_2
(c.f. ), difeso dall'Avv. ISIDORI STEFANO (c.f.
[...] P.IVA_1
); C.F._3
APPELLATO ed appellante;
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. PAPALE CIRO (c.f. Controparte_3
, unitamente all'Avv. GARGIULO CONCETTA C.F._4
( ); C.F._5
APPELLATA ed appellante;
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO CP_4
r.g. n. 1 (c.f. ; C.F._6
APPELLATA ed appellante;
E
N Q DI CURATORE EREDITA' (c.f. ),. CP_5 CP_1
APPELLATA
E
, , Controparte_6 Controparte_7
APPELLATi
E
(c.f. ), difeso Controparte_8
dall'Avv. DE MARTINO LUISA (c.f. ), unitamente C.F._7 all'Avv. AL MI ZZ SI ( ); C.F._8
APPELLATO, appellante incidentale
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. BUONAFEDE Controparte_9
ACHILLE (c.f. ); C.F._9
APPELLATA
OGGETTO: appello contro le sentenze n. 1811/2019 e n. 666/2022 emesse dal
Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza parziale oggetto degli appelli il tribunale di Civitavecchia aveva così disposto:
“accerta e dichiara acquisiti al i seguenti Controparte_10
immobili: appartamento in EN (Cerveteri), via S. Angelucci n. 9, fabbricato L, int. 34; appartamento in EN (Cerveteri), via Sutri n. 42, int. 15; accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti del Controparte_10
dei seguenti atti: compravendita a rogito notaio di
[...] Controparte_8
di Civitavecchia (rep. 39947, racc. 18364) del 4.12.2003; compravendita a CP_8
rogito notaio Pugliese di Civitavecchia (rep. 40067, racc. Controparte_8 CP_8
r.g. n. 2 18471) del 15.12.2003; atto di divisione per notaio (rep. 76935, Persona_1
racc. 14683) del 25.1.2012; ipoteca concessa da in favore di Controparte_3 sull'immobile in EN (Cerveteri), via Sutri n. 42, int. 15, iscritta Controparte_11
il 31.10.2006 con il n. 2873 di formalità;
accerta e dichiara l'inadempimento del notaio agli obblighi Parte_1 di diligenza professionale posti a suo carico e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi nel prosieguo del giudizio;
Controparte_3 accerta e dichiara l'obbligo di di provvedere al pagamento in Controparte_3 favore del attore dell'indennità da occupazione dell'immobile de quo CP_10
limitatamente al periodo dal 8.8.2007 ad oggi, nella misura da liquidarsi nel prosieguo del giudizio;
rigetta ogni altra domanda;
condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del attore delle CP_10 spese di lite, che liquida in complessivi € 8.021,00, di cui € 7.571,00 per compensi ed €
450,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna e , in solido, al pagamento in Controparte_6 Controparte_7
favore di di delle spese di lite, che liquida in Controparte_8 CP_8 complessivi € 7.571,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.”.
A monte di quel dispositivo il tribunale aveva così schematizzato le posizioni Con delle parti: “Il Fallimento n. di Giansanti ha agito in giudizio per ottenere la CP_10 declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare delle operazioni immobiliari effettuate dal fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 18 febbraio 1983). In particolare, ha esposto che: - con rogito notaio (rep. 58110, racc. 20326) del Persona_2 21.12.1999, ha acquistato da l'appartamento in Controparte_10 CP_12
EN (Cerveteri), via S. Angelucci n. 9, fabbricato L, int. 34, al prezzo di £
55.000,00, per poi rivenderlo a con rogito notaio Controparte_1 Controparte_8 (rep. 39947, racc. 18364) del 4.12.2003 al prezzo di € 23.600,00; a sua volta CP_1
appena undici giorni dopo, con rogito del medesimo notaio (rep. 40067, racc.
[...]
18471), ha venduto la nuda proprietà dell'appartamento a al Controparte_13 prezzo di € 17.300,00, riservando a sé l'usufrutto; a seguito del decesso di CP_1
e è divenuto proprietario
[...] Controparte_13 Controparte_6 dell'immobile de quo giusto atto di divisione per notaio (rep. 76935, Persona_1 racc. 14683) del 25.1.2012; - con atto a rogito notaio (rep. 43997, Controparte_8 racc. 21671) del 29.11.2004, ha acquistato da Controparte_10 Persona_3 l'appartamento in EN (Cerveteri), via Sutri n. 42, int. 15, al prezzo di € 120.000,00, per poi rivenderlo a con atto a rogito notaio Controparte_3 [...]
(rep. 18576, racc. 11561) del 26.10.2006 al prezzo di € 140.000,00; Parte_1
ha concesso ipoteca sull'immobile sino all'importo di € Controparte_3
210.000,00 in favore di iscritta il 31.10.2006 con il n. 2873 di Parte_2 formalità. Il Fallimento attore ha sostenuto che i predetti immobili devono considerarsi r.g. n. 3 automaticamente acquisiti alla massa fallimentare ai sensi dell'art. 42 legge fall. in quanto acquistati dal fallito e, di conseguenza, i successivi atti di disposizione devono ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 44 legge fall., ivi compresi l'atto di divisione in favore di e l'ipoteca in favore di essendo Persona_4 Parte_2 peraltro irrilevante l'eventuale buona fede del terzo. Ha quindi chiesto il rilascio degli immobili, con condanna di e al pagamento Controparte_6 Controparte_3 delle rispettive indennità di occupazione, da quantificarsi a mezzo CTU.
Si sono costituiti e , eccependo la Controparte_6 Controparte_7 prescrizione dell'azione e sostenendo che il fallimento di non era Controparte_10 iscritto in alcun pubblico registro al momento in cui l'immobile di via S. Angelucci è caduto in successione, né al momento in cui è stato effettuato l'atto di divisione, ed è pertanto inopponibile agli acquirenti ai sensi dell'art. 16 legge fall.; inoltre, hanno sostenuto la buona fede in capo alla propria dante causa al Controparte_13 momento dell'acquisto dell'immobile da in via subordinata Controparte_1 all'accoglimento della domanda principale, hanno spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti dell'eredità giacente di e del notaio Controparte_1
quantificati in base all'attuale valore Controparte_8 Controparte_8 dell'immobile in € 96.044,00, oltre agli eventuali esborsi che i convenuti dovessero essere chiamati a pagare. Si è inoltre costituita , prospettando in Controparte_3 via preliminare l'incostituzionalità della disciplina di produzione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento nel testo antecedente alla riforma del luglio 2006, con particolare riferimento alla limitazione temporale al 16.7.2006 della nuova disciplina, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost. nella parte in cui esclude, per i fallimenti dichiarati prima del luglio 2006, che sia irrilevante la oggettiva conoscibilità della sentenza di fallimento per la tutela dei terzi coinvolti dal fallimento, non affidata ad un esplicito adempimento pubblicitario. Nel merito, ha eccepito l'inopponibilità della sentenza dichiarativa di fallimento;
in via subordinata, ha chiesto di accertare il difetto di causa del pagamento di € 116.677,83 in favore di in sede di Controparte_9 acquisto dell'immobile a titolo di estinzione dell'ipoteca concessa da , Controparte_10 nonché del mutuo contratto dalla stessa con Controparte_3 Parte_2 con conseguente condanna dei predetti Istituti alla restituzione delle somme ricevute;
sempre in via subordinata, ha altresì avanzato domanda riconvenzionale nei confronti del notaio al fine di accertarne l'inadempimento rispetto alla Parte_1 diligenza professionale e sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente, da quantificarsi in misura pari al prezzo di acquisto dell'immobile. La convenuta
[...]
quale incorporante di Controparte_14
si è costituita eccependo la prescrizione della domanda attorea, Parte_2 nonché in ogni caso la sua infondatezza in ragione del proprio stato soggettivo di buona fede nell'acquisto del diritto di ipoteca, riservandosi di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla eventuale perdita e/o cancellazione dell'ipoteca in caso di accoglimento della domanda attorea. Autorizzata la chiamata dei terzi in giudizio, si è costituito il notaio eccependo la prescrizione Controparte_8 della domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti e rilevando altresì l'opponibilità al Fallimento della compravendita tra il e la in considerazione del CP_10 CP_1 fatto che all'epoca il fallimento de quo non era iscritto presso la Camera di Commercio competente, né presso la Conservatoria, fatto dal quale ha sostenuto siano desumibili anche la buona fede dell'acquirente e la propria diligenza professionale. Circa la domanda avanzata nei propri confronti dai convenuti-chiamanti e CP_6 CP_7
ne ha preliminarmente eccepito la nullità ai sensi dell'art. 164 comma IV
[...] c.p.c.; nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza per carenza di legittimazione attiva degli stessi a far valere l'inadempimento contrattuale del notaio rogante, nonché in ragione r.g. n. 4 della generica allegazione del danno lamentato;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi l'acquisto per usucapione dell'immobile de quo in favore di e CP_6 CP_7 [...]
CP_6 Si è altresì costituito il notaio , eccependo in via preliminare la Parte_1 nullità della chiamata in causa per omessa compiuta esposizione dell'oggetto della domanda e nel merito la sua infondatezza, atteso che il notaio chiamato in causa non aveva e non poteva avere notizia del preteso fallimento di e in Controparte_10 considerazione, in ogni caso, dell'assenza del danno prospettato da Controparte_3
e del nesso causale tra il preteso inadempimento e il danno;
infine, ha eccepito la
[...] prescrizione delle pretese avanzate dal attore. Infine, si è costituita CP_10 CP_9 facendo rilevare l'infondatezza della domanda avanzata nei propri confronti da
[...]
in ragione del fatto che dall'eventuale accoglimento della Controparte_3 domanda attorea non deriverebbe l'invalidità dell'acquisto immobiliare ma unicamente la sua efficacia relativa, non potendosi quindi ritenere privo di causa il pagamento effettuato in favore della Banca. Alla causa così instaurata è stata riunita quella introdotta da Controparte_14 nei confronti del notaio (iscritta al n. R.G. 3893/2014), volta ad Parte_1 ottenere l'accertamento della negligenza professionale del predetto notaio e il risarcimento del danno consistito nella somma di € 121.477,24 dovuta da
[...]
per esposizione del finanziamento contratto con . CP_3 CP_14
Respinte le eccezioni preliminari di nullità della chiamata in causa dei due notai
( e ) e di prescrizione dell'azione volta alla Parte_1 Controparte_8 dichiarazione d'inefficacia di atti compiuti dal fallito dopo il fallimento, il primo giudice ha ritenuto che per quanto non iscritta nel registro delle imprese, la sentenza dichiarativa del fallimento di del 18.2.1983 comunque avesse privato Controparte_10
il fallito del potere di disposizione dei beni e quindi i relativi atti di alienazione (ed anche quelli successivi) risultavano inefficaci ex art. 44 L.F., senza che la disciplina in vigore prima della riforma del 2006 potesse dirsi contrastante con la Costituzione o con convenzioni internazionali quanto alla tutela dei terzi ignari del fallimento.
Ne discendeva, quindi, “l'inefficacia dei successivi atti di trasferimento dei medesimi immobili e dunque dell'atto di compravendita tra e Controparte_1
a rogito notaio di (rep. Controparte_13 Controparte_8 CP_8
40067, racc. 18471) e l'atto di divisione per notaio (rep. 76935, racc. Persona_1
14683) del 25.1.2012, nonché l'ipoteca concessa da in favore di Controparte_3
27-4 sull'immobile acquistato dal fallito.”. Pt_2
Ha poi:
accolto la domanda del Fallimento di condanna di al pagamento Parte_3 dell'indennità di occupazione dal 8.8.2007 (data della conoscenza del fallimento ad opera dell'occupante) alla data della sentenza;
respinto la domanda svolta da e (eredi di CP_6 Controparte_7 CP_13
r.g. n. 5 contro il notaio per mancanza di CP_13 Controparte_8
prova; accolto la domanda di contro il notaio di Controparte_3 Parte_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da liquidarsi nel prosieguo del giudizio con riferimento al periodo per il quale risultava dovuta l'indennità di occupazione al fallimento;
respinto la domanda di contro il notaio in quanto il CP_14 Parte_1
mancato pagamento dei ratei di mutuo ad opera di non rappresentava Controparte_3
una conseguenza immediata e diretta della condotta del professionista;
respinto la domanda di ripetizione di sia contro il Controparte_3
fallimento che contro CP_14
Contro la pronuncia parziale del tribunale di Civitavecchia sono stati proposti distinti appelli, anche incidentali.
Nella causa n. 4939/2020 l'impugnazione principale è quella del notaio
[...]
che lamenta la nullità per indeterminatezza della sua chiamata in causa in Parte_1 prime cure;
deduce l'assenza di prova del danno e di colpa;
coltiva l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 44 L.F., sebbene posta da diversa parte in primo grado;
evidenzia l'omessa decisione sull'istanza di separazione delle cause e sulla regolamentazione delle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e la CP_14 cui citazione nei suoi confronti doveva ritenersi nulla e comunque relativa ad un'azione inammissibile ed infondata.
In questa causa non vi sono appelli incidentali ma solo la domanda di correzione dell'errore materiale del nel senso che nel dispositivo della sentenza CP_10
impugnata devono essere annoverati tra gli atti inefficaci nei confronti del fallimento anche la compravendita per notaio (rep. 18576, racc. 11561) del 26 Parte_1
ott. 2006. ha domandato di essere estromessa dal giudizio non essendovi Controparte_9
domande nei suoi confronti.
Le altre parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il rigetto dell'appello del . Parte_1
Nella causa n. 5076/2020 R.G. la stessa sentenza parziale del tribunale di r.g. n. 6 Civitavecchia è appellata da che lamenta il rigetto della sua domanda Controparte_15
contro il notaio il quale, avendo rogato la compravendita, aveva dato causa diretta al successivo mutuo fondiario le cui rate erano rimaste inadempiute dall'acquirente dell'immobile; per di più era stata dichiarata inefficace anche l'ipoteca privando la della garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo, collegato alla CP_14
compravendita immobiliare, ciò configurando il danno di natura contrattuale da risarcire. Su tali basi poggiano le conclusioni così rassegnate dall'appellante CP_15
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio rogante
[...] [...]
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'appellante dalla perdita di efficacia dell'iscrizione ipotecaria effettuata in suo favore dalla sig.ra in data 31.10.2006 (reg. gen. n. 12365 – reg. Controparte_3
part. n. 2873), pari alla complessiva esposizione debitoria per capitale, interessi, spese ed accessori relativamente al mutuo del 26.10.2006 (rep. n. 18577 – racc. n. 11562) che si quantificava, all'atto introduttivo del giudizio, in euro 122.691,73 oltre interessi, spese ed accessori o, in alternativa, all'attuale controvalore dell'immobile ipotecato;
- in via subordinata, laddove soltanto la sig.ra ottenesse il diritto al risarcimento CP_3
del danno, a seguito della responsabilità del professionista, ordinare alla sig.ra CP_3
di versare tale somma alla Banca fino alla concorrenza di quanto necessario per
l'estinzione del finanziamento.”.
In questa causa le controparti hanno domandato l'inammissibilità ed il rigetto del gravame;
il notaio ha proposto appello Controparte_8
incidentale domandando la parziale riforma della sentenza cron. n. 17730/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, nel senso di accertare e dichiarare l'opponibilità al Fallimento del Sig. dei seguenti atti: i) CP_10 Controparte_10
compravendita del Notaio del 4.12.2003 (rep. Controparte_8 Controparte_8
39947, racc. 18364), ii) compravendita del Notaio di Controparte_8
del 15.12.2003 (rep. 40067, racc. 18471); iii) atto di divisione del Notaio CP_8 [...]
del 25.1.2012 (rep. 76935, racc. 14683); iv) ipoteca concessa dalla Sig.ra Persona_1
in favore di sull'immobile in EN Controparte_3 Parte_4
(Cerveteri), Via Sutri n. 42, int. 15, iscritta il 31.10.2006 al n. 2873 di formalità.
Nella causa n. 4085/22 R.G. viene in considerazione la sentenza definitiva n.
666/2022 colla quale il tribunale di Civitavecchia ha così deciso: “- condanna CP_3
r.g. n. 7 al pagamento in favore del Fallimento attore della somma di € 54.950,00, CP_3
oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo, per le causali di cui in parte motiva;
rigetta la domanda risarcitoria svolta da nei confronti Controparte_3 del notaio per insussistenza dei danni lamentati;
condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_3
2.025,00 per compensi in favore del Fallimento attore e in complessivi € 7.795,00 in favore del notaio , il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per Parte_1
legge; pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_3
liquidate con separato decreto.”.
Il tribunale, premesso di essere investito delle sole questioni non già definite con la precedente sentenza parziale, ha esaminato:
a) la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione svolta dal CP_10
attore nei confronti di – quale acquirente dell'immobile in Controparte_3
Cerveteri, località EN, via Sutri n. 42, int. 15, giusto atto a rogito notaio
[...]
(rep. 18576, racc. 11561) del 26.10.2006, dichiarato inefficace con la Parte_1
sentenza parziale;
b) la domanda di risarcimento danni da inadempimento svolta da Controparte_3
nei confronti del notaio .
[...] Parte_1
Quanto alla prima domanda, inquadrata nello schema dell'art. 2043 c.c. e dato atto che della mancanza del titolo dell'occupazione la era consapevole dalla ricezione CP_3 della nota del curatore fallimentare dell'8.8.2007, il risarcimento è stato ragguagliato al valore della locazione ammontante, alla data della sentenza, ad euro 54.950,00; respinta, invece, per difetto di prova la domanda proposta dall'occupante di compensazione per i miglioramenti.
Sulla domanda di risarcimento della contro il notaio il CP_3 Parte_1 tribunale ha ritenuto non provato il danno sulla base di queste motivazioni: “…il danneggiato ha diritto al corrispondente monetario del valore dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente al vantaggio economico connesso al periodo di godimento dell'immobile (determinato secondo criteri obiettivi, quali, ad esempio, i canoni dei prezzi di locazione di immobili con caratteristiche similari nell'area di mercato rilevante) e non, invece, alla mera restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto poi dichiarato inefficace (che peraltro ben può costituire domanda di ripetizione di indebito nei confronti dell'accipiens). Ne deriva l'insussistenza del danno come allegato. non ha Controparte_3
r.g. n. 8 documentato le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile (genericamente allegate), che, pertanto, non possono essere risarcite. Non può neppure riconoscersi il danno costituito dagli esborsi per l'indennizzo da occupazione illegittima liquidato con la presente sentenza in favore del Fallimento attore, dovendo in merito essere accolta
l'eccezione formulata dal Notaio ai sensi dell'art. 1227 comma 2 Parte_1
c.c. (“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”). Invero, va ribadito che , pur Controparte_3
essendo venuta a conoscenza della inefficacia del proprio acquisto, ha continuato ad occupare l'immobile (ragion per cui è condannata con la presente sentenza al pagamento della indennità da occupazione in favore del Fallimento attore), anziché in favore del Fallimento attore. Essa, pertanto, è tenuta al pagamento dell'indennità da occupazione a causa del proprio comportamento colposo e ciò ne esclude la risarcibilità ai sensi della norma citata. Infine, il pregiudizio non patrimoniale è allegato in modo estremamente generico.”.
La sentenza è aggredita con quattro motivi dall'appello di Controparte_3 che denuncia: l'erronea valutazione ed illogicità di motivazione con travisamento
[...]
dei fatti;
l'erronea valutazione ed illogicità di motivazione in merito alla quantificazione del danno;
l'errata motivazione sulla quantificazione del danno;
l'errata motivazione sulla valutazione del danno non patrimoniale, per poi rassegnare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 666/2022 pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in persona della Dott.ssa Giulia Sorrentino, pubblicata in data 07 06 2022, e notificata nella medesima data dal Notaio , dichiari che le spese sostenute per Parte_1
l'acquisto del bene immobile, dichiarato successivamente inefficace costituiscono parte del danno subito dalla sig.ra e per l'effetto condannare il Notaio CP_3 [...]
a rifondere dette spese pari ad € 140.000,00 oltre l'indennizzo mensile Parte_1 per l'occupazione senza titolo quantificato dal CTU in € 54.950,00, che la sig.ra CP_3
è tenuta al pagamento in favore del fallimento in subordine condannare il Notaio
[...]
a rifondere alla sig.ra le spese per l'acquisto dell'immobile pari Parte_1 CP_3 ad € 140.000,00 a cui dovrà essere detratta la somma di € 54.950,00 per l'occupazione senza titolo. Voglia altresì condannare il Notaio al pagamento del Parte_1
danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”.
All'impugnazione ha resistito il notaio;
ed il notaio Parte_1 CP_9
r.g. n. 9 hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio;
il Controparte_8
ha proposto appello incidentale per ottenere l'indennizzo di 250 euro mensili CP_10 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, avendolo invece disposto il tribunale solo fino alla data della sentenza.
Riuniti tutti gli appelli, essi sono trattenuti in decisione all'udienza del
23/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Osserva la Corte quanto segue.
Sulla domanda risarcitoria di contro il notaio Controparte_3 [...]
. Parte_1
Occorre affrontare, prima degli altri, l'appello di perché, Controparte_3 ove fondato, esso imporrebbe (come impone) lo scrutinio dell'appello del notaio contro la sentenza parziale che aveva ravvisato la sua colpa. Parte_1
Ciò in quanto il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del notaio rogante era stato affermato nella sentenza non definitiva con specifico riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III , 19/12/2014 , n.
26908) secondo la quale “Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l'atto privo di effetti verso i creditori. Il bene, pertanto, deve essere restituito e l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.”.
Quel diritto è risultato, tuttavia, privo di contenuto nella sentenza definitiva perché aveva domandato, quale principale voce di danno, la Controparte_3 restituzione del prezzo di acquisto dell'immobile anziché il suo valore alla data del rilascio (peraltro non ancora avvenuto all'epoca della sentenza impugnata) e non aveva neppure compiutamente provato di aver sostenuto spese collegabili a quell'acquisto.
Quanto alla voce di danno collegata all'indennità di occupazione da corrispondere al fallimento il tribunale ha escluso che di tale importo dovesse farsi carico il notaio perché l'occupazione era avvenuta con colpa nella consapevolezza dell'inefficacia della compravendita (art. 1227 cc).
r.g. n. 10 L'appellante non ha aggredito la motivazione della sentenza impugnata CP_3
nella parte in cui vi si afferma che la domanda risarcitoria aveva riguardato la restituzione del prezzo di acquisto dell'immobile e non l'importo corrispondente al valore dell'immobile al momento del rilascio.
Del resto la domanda svolta in prime cure nei confronti del notaio era stata formulata proprio nei termini indicati dal tribunale, come si ricava dalla lettura dell'atto di costituzione con chiamata di terzo (…in via di ulteriore gradato e condizionato subordine: limitato a far data dalla domanda giudiziale l'indennizzo richiesto dal fallimento attore, accertare e dichiarare l'inadempimento di notaio Parte_1
rogante l'atto nonostante la situazione di fallito del venditore , e Controparte_10
l'obbligo dello stesso di risarcire, in favore di Parte_1 Controparte_3
i danni, tutti derivati dalla inefficacia dell'acquisto immobiliare, da quantificarsi
[...]
in misura pari al prezzo di acquisto ed all'eventuale indennizzo, oltre il danno non patrimoniale il tutto con interessi e rivalutazione e per l'effetto condannare
a tenere indenne la convenuta dalle pretese Parte_1 Controparte_3
patrimoniali che, nell'emananda sentenza, risulteranno dovute al fallimento attore.).
Si tratta, allora, di stabilire se la domanda risarcitoria formulata in quei termini
(restituzione del prezzo di acquisto) potesse essere tuttavia accolta applicando il corretto criterio di determinazione del danno (valore del bene al momento del rilascio o della dichiarazione d'inefficacia), senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cpc.
Questione che merita risposta affermativa, in adesione alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civile , sez. III , 29/04/2022 , n. 13514) secondo cui “La circostanza che l'attore qualifichi il tipo di pregiudizio cui chiede il risarcimento non è d'ostacolo all'accoglimento della domanda sulla scorta di una diversa qualificazione giudiziale, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi, giacché il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.”.
In senso analogo si sono espresse Cass. Civ., sez. III , 12/11/2024 , n. 29232 (sui criteri di imputazione della responsabilità) e Cass. Civ., sez. III , 28/03/2024 , n. 8547
r.g. n. 11 (sull'individuazione di un danno evento diverso da quello prospettato dall'attore).
Ciò posto è d'obbligo verificare, a monte, l'affermazione di responsabilità del notaio contenuta nella sentenza parziale aggredita dai motivi di appello svolti dal
D'RO.
Ritiene la Corte di non ravvisare la nullità per indeterminatezza della sua chiamata in causa in prime cure risultando chiaramente indicati i presupposti fattuali e giuridici della responsabilità della quale era chiesto l'accertamento.
Anche l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 44 L.F., dedotta da soggetto estraneo al relativo rapporto processuale, è infondata per le ragioni già indicate nella sentenza impugnata, vale a dire perché “… l'inefficacia che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si distingue da quella accertabile con l'azione revocatoria, perché trova giustificazione non tanto nel
"pregiudizio" sofferto dai creditori, quanto nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore;
sicché la relativa azione non è soggetta a prescrizione, essendo diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (Cass. 13 ottobre 1970, n. 1979; Cass. 30 marzo 2005, n. 6737; da ultimo Cass. n. 20742 del 14/10/2015).”.
Neppure appaiono meritevoli di accoglimento i motivi che colpiscono l'affermazione di responsabilità del notaio per aver rogato la compravendita senza essersi accertato della capacità di disporre del bene dell'alienante.
A tale riguardo è essenziale ricordare, ancora un volta, i termini essenziali della vicenda:
- il fallimento di venne dichiarato con sentenza del 1983; Controparte_10
- con atto a rogito notaio (rep. 43997, racc. 21671) del Controparte_8
29.11.2004, aveva acquistato da l'appartamento in Controparte_10 Persona_3
EN (Cerveteri), via Sutri n. 42, int. 15, al prezzo di € 120.000,00;
- immobile poi rivenduto a con atto a rogito notaio Controparte_3 [...]
(rep. 18576, racc. 11561) del 26.10.2006 al prezzo di € 140.000,00. Parte_1
Del fallimento dichiarato nel lontano 1983 non vi era traccia nel registro delle imprese, avendo il notaio appellante documentato, già in prime cure, che dal relativo certificato risultava soltanto che l'impresa individuale operante sin dal Controparte_10
r.g. n. 12 1° settembre 1972 era stata cancellata dal Registro delle imprese il 20 novembre 2001.
Le visure ipotecarie non avevano evidenziato alcun evento comunque connesso con il fallimento del CP_10
Il notaio , che aveva prestato la sua opera nell'ottobre del 2006 , era Parte_1
al cospetto di una situazione che, secondo l'appello, non lasciava sospettare il difetto della capacità dell'alienante di disporre dell'immobile, acquistato dal Controparte_10
solo due anni prima, nel novembre 2004, con atto rogitato da diverso notaio.
Non si trattava, cioè, di un bene immobile facente parte della massa fallimentare ab origine, vale a dire dal 1983 ma di un cespite inopinatamente acquisito dal fallito a distanza di oltre venti anni dalla sentenza dichiarativa del suo fallimento.
I casi sin qui esaminati dalla giurisprudenza di legittimità non paiono del tutto sovrapponibili a quello in esame.
Ad esempio, nella pronuncia n. 26448 del 2023 la Suprema Corte ha scrutinato una vicenda nella quale, testualmente “I due compratori … chiamarono in causa il CP_1 notaio rogante, prospettando un presunto difetto di diligenza del professionista in relazione all'omesso rilievo della sentenza dichiarativa di fallimento, pure trascritta.”.
Nella precedente pronuncia, espressamente richiamata dalla S.C., vale a dire in
Cass. Civ. 11569 del 2009 la Corte di legittimità aveva così ricostruito il quadro normativo vigente prima della riforma introdotta proprio nell'anno 2006: “Ciò premesso, e rilevato che dal combinato disposto della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art.
28, n. 1 e R.D.L. 10 settembre 1914, n. 1326, artt. 54, 55 e 56 risulta che fra gli obblighi inerenti alla funzione notarile rientra anche quello di accertare la capacità legale a contrarre delle parti dell'atto rogando (v. Cass. civ., sez. 3^, 29.10.1971, n. 3066), è incontestabile che tale controllo debba riguardare anche l'eventuale qualità di fallito rivestita da una o più di tali parti, pur ammettendo che la sentenza dichiarativa di fallimento, che comporta quale effetto più eclatante il cosiddetto spossessamento del debitore, e cioè la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni da parte del fallito ed il passaggio dell'amministrazione al curatore, implica una forma del tutto particolare e limitata d'incapacità del fallito.
La L. Fall., art. 50 (ora abrogato, a partire dal 16.1.2006, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 47, ma in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa), oltre a prevedere al comma 1 che nella cancelleria di ciascun Tribunale fosse tenuto un
r.g. n. 13 registro per l'iscrizione dei nominativi di coloro che erano stati dichiarati falliti dal
Tribunale stesso, stabiliva anche al comma 3 che ogni fallito, finchè l'iscrizione non fosse stata cancellata, era "soggetto alle incapacità stabilite dalla legge".
Ove a ciò si aggiunga che il R.D. n. 1326 del 1914, art. 55 stabiliva l'obbligo per i cancellieri dei Tribunali e delle Corti di appello di trasmettere al consiglio notarile ed all'archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze, civili e penali, portanti tra
l'altro la dichiarazione di fallimento per l'inoltro a tutti i notai del distretto di Corte
d'appello, è indubbio che il R. F. sia incorso - nel momento in cui ha trascurato di eseguire gli opportuni controlli al fine di accertare l'avvenuta dichiarazione di fallimento del N. sin dal (OMISSIS) - in una plateale inadempienza dei propri doveri professionali.
Infatti, sia attraverso la comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento che attraverso la consultazione del registro dei falliti di cui al citato art. 50,
L. Fall. o qualunque altro modo idoneo, il ricorrente sarebbe potuto pervenire con la normale diligenza all'accertamento della qualità di fallito in capo al N..”.
Osserva la Corte che il notaio conosceva la qualifica di imprenditore dell'alienante, sebbene l'attività di impresa fosse cessata.
Ha operato in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina della pubblicità dei fallimenti (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in vigore dal gennaio 2006) e non poteva ragionevolmente confidare nell'immediata trasposizione dei dati relativi ai fallimenti dalle cancellerie dei tribunali al registro delle imprese.
Doveva, quindi, fare uso della stessa diligenza pretesa nel precedente di legittimità sopra richiamato.
Né vale come scusante l'affidamento riposto sugli accertamenti (peraltro non esplicitati) del notaio che due anni prima aveva rogato l'atto di acquisto dell'immobile da parte di;
ben diverse sono le conseguenze dei due negozi (di Controparte_10 acquisto e di alienazione) stipulati dal fallito. L'acquisto può andar soggetto a revocatoria quanto al pagamento del prezzo ma implica la restituzione del bene compravenduto, col ripristino dell'equilibrio patrimoniale tra i contraenti. La vendita ad opera di un soggetto fallito, di contro, espone l'acquirente alla perdita del bene ed alla r.g. n. 14 sicura falcidia del credito alla restituzione del prezzo.
Tanto premesso, i criteri di liquidazione del danno, in consimili fattispecie, sono indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 19/12/2014, n.26908), nel senso che “Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l'atto privo di effetti verso i creditori. Il bene, pertanto, deve essere restituito e l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.”.
Poiché in questo giudizio il fallimento che ha agito per la dichiarazione d'inefficacia della compravendita ha anche domandato l'indennità di occupazione, riconosciutagli dal 2007, non deve essere detratto dal valore dell'immobile l'importo del vantaggio derivante dal relativo godimento se non per il periodo ottobre 2006/luglio
2007, considerato che l'acquisto risale all'ottobre del 2006 e la dovrà CP_3 indennizzare al fallimento per l'occupazione senza titolo dall'agosto del 2007 (vale a dire dalla consapevolezza dell'inefficacia del suo acquisito).
Il valore dell'immobile in EN- Cerveteri, Via Sutri 42, int. 15, nonché i canoni dei prezzi di locazione di immobili con caratteristiche similari nell'area di mercato rilevante nel periodo 26/10/2006 – 8/8/2007 e dal 8/8/2007 ad oggi, sono stati individuati dal consulente tecnico in questi termini: “E' stato accertato un valore medio
a mq pari ad Euro 2.100,00 Si ha dunque per l'attuale valore di mercato 2.100,00 €/mq
X 24,25 mq= 50.925,00 Arrotondato a 50.000,00 € Per quello che riguarda il prezzo di locazione di immobili con caratteristiche similari nei periodi indicati nel quesito è necessario fare una distinzione tra la data iniziale di detto periodo, ovvero il
26/10/2006 fino a tutto i 2008 anno che ha segnato l'inizio di una crisi economica che ha colpito in maniera particolare il mercato immobiliare da allora non più ripresosi (i dei sub-prime etc.). Quanto è stato confermato da tutte le Agenzie Immobiliari di cui sopra. Fino a tale periodo dunque a tutto il 2008 il canone di locazione ottenibile per un appartamento con le caratteristiche sopra elencate era pari ad EURO 500,00 /mese
Per quello che riguarda il periodo successivo, ovvero dal 2009 ad oggi vi è stato calo dei canoni di almeno il 20% dunque un valore pari ad Euro 400,00/mese.” (relazione r.g. n. 15 della consulenza pag. 6).
Posto che acquistò l'immobile per atto a rogito notaio Controparte_3
(rep. 18576, racc. 11561) del 26.10.2006, deve essere detratto per il Parte_1 godimento dell'immobile l'importo più plausibile dei canoni di locazione fino al luglio del 2007 e quindi per nove mesi corrispondenti a 4.500,00 euro. Per il periodo successivo il godimento del bene non si è concretamente tradotto in vantaggio patrimoniale, dovendo la per quel godimento indennizzare il fallimento. CP_3
L'importo dovuto a titolo risarcitorio dal notaio ammonta quindi ad Parte_1 euro 45.500,00, da rivalutare all'attualità trattandosi di debito di valore.
Entro questi limiti è accolto l'appello di dovendosi Controparte_3
condividere le motivazioni che hanno indotto a respingere la domanda di ristoro del danno non patrimoniale per difetto di allegazione.
L'istanza di correzione della sentenza parziale e l'appello incidentale contro la sentenza definitiva del . CP_10
In effetti nel dispositivo della sentenza non definitiva non è annoverato tra gli atti inefficaci nei confronti del fallimento la compravendita per notaio Parte_1
(rep. 18576, racc. 11561) del 26 ott. 2006 ma solo la costituzione dell'ipoteca connessa a quella compravendita, sebbene la motivazione sia chiara nel senso che l'inefficacia colpiva, innanzi tutto, l'alienazione.
Va pertanto disposta l'integrazione del dispositivo della sentenza del tribunale di
Civitavecchia n.1811/2019 nei termini invocati dal fallimento.
In ordine alla domanda del Fallimento di estendere la condanna di Parte_5
al pagamento dell'indennità di occupazione sino alla data del rilascio effettivo
[...]
del bene immobile non può trovare integrale accoglimento.
Va ricordato che l'art. 664 cpc ammette, eccezionalmente, la condanna “in futuro” in relazione all'ipotesi ivi espressamente disciplinata (locazione di immobili urbani) e non può essere estesa ad altre fattispecie, come quella dell'occupazione senza titolo
(sulla matura eccezionale della previsione, in epoca recente, si veda Cass. Civ. sez. III,
18/08/2023, n.24819).
Ne discende che - in assenza di allegazione della Parte_5
riconsegna dell'immobile - deve essere condannata al pagamento dell'indennità, come già determinata nella sentenza impugnata, sino alla data della presente sentenza.
r.g. n. 16 Quanto agli ulteriori appelli contro la sentenza parziale proposti nella causa n.
5076/2020 R.G. valga quanto appresso.
Sull'appello di . CP_15
Col gravame la banca che aveva erogato il mutuo in favore di Controparte_3
lamenta il rigetto della sua domanda contro il notaio il quale, avendo rogato la
[...]
compravendita, aveva dato causa diretta al successivo mutuo fondiario le cui rate erano rimaste inadempiute dall'acquirente dell'immobile; per di più era stata dichiarata inefficace anche l'ipoteca privando la della garanzia dell'adempimento del CP_14
contratto di mutuo, collegato alla compravendita immobiliare, ciò configurando il danno di natura contrattuale da risarcire.
Il rigetto della domanda era stato dal tribunale così motivato: “La domanda avanzata da nei confronti del medesimo notaio è invece CP_14 Parte_1
infondata. pretende infatti di imputare alla responsabilità del notaio, CP_14
sempre per non aver accertato lo stato di fallimento di al momento Controparte_10
della stipula della compravendita con , il danno costituito dalla Controparte_3
somma di cui risulta debitrice per aver omesso il pagamento dei Controparte_3 ratei del mutuo contratto per l'acquisto immobiliare de quo, soggetto all'azione di inefficacia del Fallimento di . Orbene, deve ricordarsi che ai sensi Controparte_10 dell'art. 1223 c.c. sono risarcibili solo i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo un criterio di causalità sia materiale che logico-giuridica. Nel caso di specie, il danno lamentato da non è CP_14 causalmente ricollegabile alla negligenza professionale del notaio , Parte_1 bensì all'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il Controparte_3
contratto di mutuo, da ritenersi perfettamente valido ed efficace. La domanda merita quindi di essere rigettata difettando il nesso di causalità tra inadempimento e danno lamentato.”.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che in primo grado non aveva fatto cenno CP_14 alla domanda risarcitoria connessa alla costituzione dell'ipoteca ed il relativo motivo di appello è inammissibile ex art. 345 cpc;
per avvedersene è sufficiente esaminare la pagina 11 della memoria ex art. 183 cpc, primo termine, depositata in primo grado e r.g. n. 17 datata 15.4.2015.
L'affidamento della banca sull'efficacia della compravendita immobiliare avrebbe avuto rilevanza proprio sulla costituzione dell'ipoteca (domanda non proposta in prime cure) ma non aveva alcuna influenza sulla solvibilità della mutuataria ed è per questa ragione che va confermato il giudizio del primo giudice circa la natura indiretta del danno lamentato da questa parte processuale, in quanto tale non ristorabile ex art. 1223 cc, applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale (Cass. Civ., sez. un. ,
11/01/2008 , n. 576).
L'appello di è pertanto respinto. CP_14
L'appello incidentale del notaio . Controparte_8
Con l'appello incidentale contro la sentenza parziale. n. 17730/2019 ne ha domandando la parziale riforma, nel senso di accertare e dichiarare l'opponibilità al
Fallimento n. 148 del Sig. dei seguenti atti: i) compravendita del Controparte_10
Notaio del 4.12.2003 (rep. 39947, racc. 18364), Controparte_8 Controparte_8
ii) compravendita del Notaio di del 15.12.2003 (rep. Controparte_8 CP_8
40067, racc. 18471); iii) atto di divisione del Notaio del 25.1.2012 Persona_1
(rep. 76935, racc. 14683); iv) ipoteca concessa dalla Sig.ra in Controparte_3 favore di sull'immobile in EN (Cerveteri), Via Sutri n. 42, Parte_4
int. 15, iscritta il 31.10.2006 al n. 2873 di formalità.
Alla base del gravame incidentale ha posto due questioni;
quella della prescrizione dell'azione x art. 44 l.f. (in relazione al quale si rimanda a quanto già sopra argomentato) e quella della mancata prova della rituale pubblicazione, secondo la disciplina vigente nel 1983, della sentenza di fallimento.
Il motivo è inammissibile perché non prende in considerazione, né quindi la confuta, la specifica motivazione della sentenza (non definitiva) impugnata nelle parte in cui aveva ricordato che “… secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul testo della legge fallimentare antecedente all'entrata in vigore del d.lgs.
5/2006, la data della dichiarazione di fallimento, quale dies a quo, ai sensi degli artt.
42 e 44 del RD 16 marzo 1942 n. 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell'inefficacia degli atti da lui compiuti, si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa del fallimento medesimo assurge a giuridica esistenza con la pubblicazione
r.g. n. 18 mediante deposito in cancelleria, mentre restano irrilevanti, al fine indicato, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art 17 del citato decreto, così come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di detti atti, ovvero sulla idoneità o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa.
Questa interpretazione delle menzionate norme non interferisce sui principi fondamentali del trattato di Roma istitutivo della comunità economica europea, né, in particolare, su quelli della libertà e dei traffici, e manifestamente non pone le norme medesime in contrasto con gli artt 3, 23, 24 e 41 della Costituzione, in relazione al sacrificio che potrebbe essere imposto al terzo ignaro senza colpa del fallimento, in conseguenza della sanzione di inefficacia dei suddetti atti per il solo fatto del loro compimento dopo la sopra specificata data, vertendosi in tema di scelte del legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche inerenti alla procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi, ne si traducono in un'imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito (Cass.
n. 4434 del 07/07/1981; Cass. n. 1851/75; Cass. n. 1043/75; Cass. n. 1689/74). Più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti
"erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento (Cass. n. 24602 del
02/10/2019).”.
Del resto la soluzione adottata dal tribunale è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 13/01/2021, n.377) secondo la quale “L'articolo 44 della legge Fallimentare, ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente articolo 42, assicurando la par condicio creditorum. Tale inefficacia trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. Tale principio è finalizzato, nella sua assolutezza, a una efficace e diretta
r.g. n. 19 tutela della massa dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante
l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.”.
Ed ancora, con Cass. civ. sez. I, 02/10/2019, n.24602, si è puntualizzato che
“Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento,
l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento.”.
Alla luce di tali arresti giurisprudenziali è infondata la domanda proposta con l'appello incidentale del notaio di dichiarare l'efficacia nei confronti del fallimento degli atti di alienazione immobiliare.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello di ed in Controparte_3
riforma della sentenza n. 666/2022 del Tribunale di Civitavecchia condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 45.500,00 Parte_1
con rivalutazione dalla data della stima operatane dal CTU nel primo grado di giudizio;
- dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 1811/2019 nel senso che r.g. n. 20 dopo le parole “… atto di divisione per notaio (rep. 76935, Persona_1
racc. 14683) del 25.1.2012;” debbano leggersi le parole “atto di compravendita per notaio (rep. 18576, racc. 11561) del 26 ott. 2006;” Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale del Controparte_10
ed in parziale riforma della sentenza n. 666/2022 del Tribunale di
[...]
Civitavecchia condanna al pagamento in suo favore, oltre Parte_5
che della somma già stabilita dal primo giudice, dell'ulteriore somma a titolo di indennità di occupazione di euro 250 mensili dalla sentenza di primo grado ad oggi, oltre interessi sino al saldo;
- respinge ogni diverso appello;
condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_5
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge ed al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
condanna al rimborso delle Controparte_8
spese di questo giudizio in favore del Controparte_17
liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese
[...]
forfettarie ed accessori di legge;
condanna al rimborso delle spese di questo giudizio in favore di CP_14
liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie Parte_1
ed accessori di legge;
compensa nel resto;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 [...]
, Parte_6 Controparte_8
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...]
per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 04/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 21