TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14125 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7904/2020, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
OR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR), via Lombardia, 8
ATTORE contro
PROF. AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maurizio Martinetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, piazza dei Caprettari, 70
CONVENUTO
e contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio Controparte_2 C.F._2 ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA), via S.T.E. Cirillo, 3
CONVENUTO
e contro
(C.F. – P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Salaria, 292
ZA CH
e contro
1 (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandro Magni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Caio Mario, 27
ZA CH
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione dell'udienza del 27.05.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate da parte attrice in data 22.05.2025, dal convenuto in Controparte_1 data 26.05.2025, dal convenuto in data 20.05.2025, dalla terza chiamata Controparte_2 in data 09.05.2025, dalla terza chiamata Controparte_3 [...] in data 23.05.2025, da intendersi tutte qui integralmente riportate e Controparte_4 trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
e affinché ne fosse accertata la responsabilità – a titolo contrattuale
[...] Controparte_2 ed extracontrattuale – in ordine al negligente svolgimento dell'incarico professionale loro conferito in relazione all'impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio n. 7890/2013, con conseguente condanna al pagamento di tutti i danni patiti.
In particolare, il deduceva di aver ricoperto le funzioni di Vice Questore Aggiunto Pt_1 della Polizia di Stato, ma di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego in data 04.08.2011 con decreto a firma del Vice-Capo vicario del Corpo, Vice-Direttore Generale della Pubblica
CU , adottato ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 335/1982, sul presupposto di una Persona_1 sua “ingerenza sistematica negli affari della impresa edile strutturata in società a responsabilità limitata, della quale deteneva legittimamente quota di proprietà”. Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al competente Giudice Amministrativo, che decideva sul ricorso, respingendolo, con la sentenza dapprima indicata.
Avverso tale pronuncia, il proponeva impugnazione, conferendo a tal fine mandato Pt_1 professionale al convenuto Prof. Avv. , unitamente all'Avv. , Controparte_1 Controparte_2 suo difensore già in prime cure.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, respingeva l'appello con sentenza n. 2689/2014, confermando per l'effetto integralmente la sentenza del TAR Lazio poiché, secondo la prospettazione attorea, i legali convenuti avevano mancato di riproporre in sede d'impugnazione uno dei motivi di doglianza avverso il provvedimento decadenziale eccepiti in primo grado, ossia
2 l'incompetenza del soggetto firmatario dell'atto.
Tale mancanza avrebbe assunto rilievo assorbente, impedendo al Consiglio di Stato di censurare l'erronea statuizione del TAR Lazio secondo cui l'entrata in vigore del d.lgs. n.
165/2001 avrebbe innovato l'art. 51 d.P.R. n. 335/1982 – norma speciale dettata per il solo personale della Polizia di Stato – sottraendo alla competenza esclusiva del
[...]
l'emanazione di simili provvedimenti decadenziali, riconducendoli alla sfera Parte_2
d'intervento della struttura amministrativa, nello specifico alla competenza del funzionario apicale del Corpo, ignorando il dettato dell'art. 3 del citato decreto legislativo che escluderebbe la Polizia di Stato dall'ambito di applicazione della riforma del pubblico impiego.
Per tale ragione, l'attore riteneva di aver subito un danno consistente nella perdita della chance di ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio e, conseguentemente,
l'annullamento del decreto di decadenza impugnato, che avrebbe comportato il reintegro nell'impiego, quantificando un lucro cessante di euro 515.600,00 – secondo consulenza giuslavoristica di parte – oltre ulteriore danno non patrimoniale, rimesso all'equo apprezzamento del Giudicante.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente le allegazioni attoree e, in particolare, richiamando la nota distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità dell'esercente la professione forense.
Rilevavano altresì che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il principio di separazione tra competenze dell'organo politico e della struttura amministrativa – introdotto dapprima con il d.lgs. n. 29/1993 e confermato, per l'appunto, dal d.lgs. n. 165/2001 – si estenderebbe pacificamente anche alle forze armate, salve espresse eccezioni.
Deducevano, poi, di aver correttamente e pienamente informato il circa la strategia Pt_1 processuale che intendevano intraprendere in sede d'appello.
Il peraltro, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sul CP_2 presupposto di non aver sottoscritto il ricorso in appello, gli atti del relativo giudizio né autenticato la procura alle liti, non avendo all'epoca dei fatti neppure jus postulandi dinanzi alle Giurisdizioni superiori, riconosciutogli solo a far data dal 17.09.2021, a fronte di vicende processuali risalenti al 2011-2013.
Entrambi i convenuti, infine, eccepivano la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. e provvedevano alla chiamata in manleva delle rispettive compagnie assicuratrici, ed CP_3
le quali ribadivano le medesime censure avanzate dagli assicurati, richiamando le CP_4 specifiche condizioni di polizza e, con riguardo ad eccependone l'inoperatività per CP_4 avere il stesso ammesso di aver agito nonostante non fosse iscritto all'Albo speciale CP_2
3 degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
3. In assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice assegnatario, la stesse venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 27.05.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma primo, c.p.c.
4. Questi i fatti di causa, le domande attoree non possono essere accolte.
5. Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal , sul presupposto di essere rimasto estraneo al Controparte_2 giudizio di appello svolto dinanzi al Consiglio di Stato, nonché per il su richiamato difetto di jus postulandi.
Al riguardo, non risulta affatto provata l'estraneità del al giudizio de quo, dovendosi CP_2 per converso rilevare come lo stesso risulti difensore del tanto nella sentenza n. Pt_1
2689/2014, quanto negli atti processuali prodotti nella presente sede (docc. nn. 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione . Si osserva, peraltro, che allo stesso legale doveva CP_2 ritenersi idoneamente conferito il potere di rappresentare il anche in appello, in forza Pt_1 della procura sottoscritta in limine al giudizio di primo grado, la quale si estende espressamente anche alle impugnazioni (vedi doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione
. CP_2
A nulla rileva, peraltro, l'eventuale difetto di jus postulandi del dinanzi alle CP_2
Giurisdizioni superiori, trattandosi di circostanza inidonea ad invalidare il rapporto sostanziale di rappresentanza costituito con la citata procura in quanto rilevante esclusivamente in ambito processuale. Sul punto, la Corte di cassazione ha infatti statuito che:
“Qualora il mandato sia stato conferito (…) congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (avendo comunque
l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 cod. civ.” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 15478 del 11/06/2008; Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9363 del 17/04/2013; Cass.
Civ.., Sez. III, sent. n. 15174 del 20/06/2017).
6. Passando all'esame del merito della vicenda e ritenuta circostanza pacifica, in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c., la mancata riproposizione in appello del motivo di impugnazione del provvedimento decadenziale gravato per incompetenza.
4 Ciò premesso, giova innanzitutto richiamare l'univoco orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, a mente del quale la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 28903 del 11/11/2024; conforme, tra le altre,
a Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25112 del 24/10/2017 e Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 24007 del
06/09/2024).
A fronte di tali condivisibili principi, al fine di delibare le domande attoree deve procedersi a valutare, in via prognostica postuma e controfattuale, l'esito del giudizio d'appello svolto dinanzi al Consiglio di Stato nell'ipotesi in cui il vizio di incompetenza fosse stato riproposto anche in seconde cure.
Ebbene, al riguardo occorre considerare il duplice profilo del diritto vivente di matrice giurisprudenziale e delle fonti normative di riferimento.
7. In primo luogo, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che il principio di separazione tra le prerogative dell'organo politico e le attribuzioni della struttura burocratica nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione e della gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze pubbliche, per come inaugurato dal d.lgs. n. 29/1993 e perfezionato dal d.lgs. n. 165/2001, si applica pacificamente anche al c.d. pubblico impiego non privatizzato.
Difatti, se è vero che a tale comparto continua ad applicarsi il pregresso ordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.lgs. n. 165/2001, è altrettanto vero che quello stesso ordinamento è stato innovato prima dal d.lgs. n. 29/1993 e poi dal citato testo normativo del 2001, nel senso della netta separazione dei poteri di indirizzo politico e di controllo, spettanti agli organi elettivi di governo, da quelli gestionali attribuiti alla dirigenza. Pertanto, la normativa vigente, ivi compreso il d.P.R. n. 335/1982, non può che essere interpretata alla luce del nuovo assetto di ripartizione delle competenze.
L'art. 16, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 165/2001, dopotutto, dispone che i dirigenti generali attendono alle attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, con disposizione applicabile anche al personale delle forze di polizia non contrattualizzato in difetto di espressa e specifica esclusione normativa. Tra gli atti di gestione devono ricondursi necessariamente anche i provvedimenti di costituzione e
5 risoluzione del rapporto, nonché quelli disciplinari e sanzionatori, estranei alla sfera del cd.
“indirizzo politico” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 266 del 20/01/2014; parimenti in
Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3112 del 15/05/2020; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3546 del
30/06/2005; Consiglio di Stato Sez. IV, n. 1488 del 23/03/2004; Consiglio di Stato, Sez. II, n. 878 del 17/01/1996; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 617 del 23/06/1995; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
484 del 19/03/1998; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. V, n. 3279 del 27/11/2024).
Inconferente risulta, al riguardo, il richiamo operato da parte attrice alla sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7472/2005, dedicata agli specifici istituti dei trasferimenti, temporanei e non, del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui si riafferma non applicabilità al personale militare (Arma dei Carabinieri) in quanto, trattandosi di normativa ordinariamente rimessa alla disciplina generale del Codice civile in materia di variazione del luogo in cui la prestazione deve essere effettuata, la stessa soggiace all'esclusione espressa di cui all'art. 2, comma 2 d.lgs. n. 165/2001, di cui si dirà di seguito.
8. In secondo luogo, l'esame stesso della normativa di riferimento induce a confermare e ribadire l'indirizzo giurisprudenziale appena esposto.
L'assunto secondo cui le carriere non privatizzate sarebbero sottratte alla disciplina del d.lgs.
n. 165/2001 non trova conferma nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, che si limita ad affermare che il personale in regime di diritto pubblico resta assoggettato, “in deroga all'art. 2, commi 2 e 3”, ai rispettivi ordinamenti settoriali. La disposizione in questione, infatti, implica due unici corollari:
- sono inapplicabili al personale in regime di diritto pubblico i precetti del Codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex art. 2, comma 2 d.lgs. n.
165/2001) e le regole sulla contrattazione individuale e collettiva di cui al titolo III del d.lgs. n. 165 cit. (art. 2, comma 3);
- al personale in parola continuano ad applicarsi le norme (antecedenti, ma anche successive al d.lgs. n. 165/2001) dei rispettivi ordinamenti, ma ciò esclusivamente nelle specifiche materie sottratte alla disciplina del pubblico impiego in regime
“privatizzato” (ossia quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 2 cit., di cui al punto che precede).
Pertanto, nulla impedisce di estendere l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165/2001 anche ai funzionari rimasti in regime di diritto pubblico, in ossequio alla vocazione volutamente omnicomprensiva sul piano soggettivo della riforma del 2001. Detti comparti, seppur normati in modo concorrente – ma non esclusivo – da proprie fonti settoriali, ispirate ancora al risalente d.P.R. n. 3/1957, rispondono in ogni caso ai principi ispiratori che hanno indotto il
Legislatore a riformare strutturalmente e ontologicamente l'intera Pubblica amministrazione. 6 La stessa Corte costituzionale (sent. n. 81/2013), dopotutto, ha chiarito che il principio di separazione tra politica e gestione costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost. e precisamente nel principio di imparzialità sancito da questa disposizione, costituendone un naturale corollario, poiché si risolve in una separazione tra l'azione del governo – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione – che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento.
Inoltre, occorre tenere in debita considerazione gli effetti abrogativi e sostitutivi, espressi ed impliciti, indotti dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, dall'art. 4 e dall'art. 70, comma 6. In effetti, se la prima delle disposizioni appena richiamate è dedicata al riparto di competenze tra organi di governo e dirigenti, la seconda, come noto, espressamente recita: “A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.
Alla luce di ciò ed all'infuori delle norme relative al lavoro subordinato e delle regole sulla contrattazione individuale e collettiva, la normativa speciale dei singoli comparti non
“privatizzati” deve essere adeguata contenutisticamente alla portata innovativa del d.lgs. n.
165 cit. a cui, lungi dall'essere sottratta, rimane inevitabilmente vincolata.
9. Non condivisibili, per converso, appaiono le deduzioni di parte attrice, secondo la quale:
a. l'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 avrebbe sottratto tout court al raggio d'applicazione della riforma, tra le altre, le Forze di polizia di Stato;
b. sarebbe da operare una distinzione ontologica e funzionale tra l'istituto della decadenza (di cui all'art. 50 d.P.R. n. 335/1982) e quello della destituzione o, in generale, delle sanzioni disciplinari.
Muovendo dal punto a., tale interpretazione non merita di essere avallata non solo in ragione degli argomenti pretori e sistematici dapprima illustrati, ma anche perché, se così fosse, non si comprenderebbe per quale ragione il Legislatore avrebbe dovuto specificare che la deroga di cui all'art. 3, comma 1 cit. si estende ai soli commi 2 e 3 del precedente art. 2 (la disposizione in esame, infatti, esordisce: “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3…”).
In secondo luogo, quanto al punto b., la distinzione tra decadenza e destituzione, seppur astrattamente avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, da ultimo,
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 20555 del 06/08/2018), secondo cui la prima non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei
7 requisiti di indipendenza e di esclusività che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro, non è affatto idonea ad immutare le conclusioni cui si è giunti nei paragrafi che precedono. In effetti, in quanto provvedimento di gestione del personale, non recante alcun legame con l'espressione di un indirizzo politico, la decadenza segue pedissequamente il riparto di competenze dapprima illustrato, venendo attratto nel novero delle attribuzioni della struttura dirigenziale al pari degli altri provvedimenti di gestione delle risorse umane, ivi compresi quelli di natura disciplinare.
10. Del pari infondata è l'affermazione secondo cui il Consiglio di Stato, al punto 6.1 della sentenza n. 2689/2014 pronunciata all'esito dell'impugnazione per cui è causa, avrebbe paventato implicitamente la tesi dell'incompetenza relativa del Capo della Polizia di Stato ad emanare il provvedimento decadenziale de quo. È evidente che, nel richiamare gli artt. 50 e 51
d.P.R. n. 335/1982 e, subito dopo, nel dare atto della mancata riproposizione in appello dell'eccezione di incompetenza dell'atto indubbiato, il Consiglio di Stato non abbia affatto inteso condividere la tesi dell'incompetenza – né avrebbe potuto, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 104/2010 – limitandosi, per converso, a definire il quadro normativo di riferimento (contenente, peraltro, anche disposizioni di natura procedimentale, rilevanti ai fini della decisione) ed il thema decidendum devolutole in appello dalla ricorrente.
11. Ulteriormente, deve rilevarsi la neutralità, ai presenti fini, dell'esistenza di altri provvedimenti dei quali l'attore è stato destinatario – quali il provvedimento di restituzione del DI alla propria amministrazione ed il decreto di revoca della sua assegnazione alla
D.I.A. – che risultano essere stati sottoscritti personalmente dal Ministro dell'Interno, non deponendo affatto tale circostanza in favore della tesi propugnata dalla difesa attorea in ragione della eterogeneità degli stessi e per contenuto e per fonte normativa autorizzativa.
12. Così come neutrale resta il contenuto della sentenza TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 1440/2021, prodotta da parte attrice e relativa all'azione avverso il silenzio serbato dal Ministero
a fronte dell'istanza di riammissione in servizio avanzata dal Tale Parte_2 Pt_1 pronuncia, infatti, lungi dal suffragare le tesi attoree, si è limitata ad accertare la motivazione apparente del provvedimento di diniego della quesita riammissione e ad ordinare al
Ministero resistente di provvedere sull'istanza con congrua motivazione, astenendosi il
Tribunale Amministrativo da qualsiasi pronuncia sulla fondatezza della richiesta di revoca in autotutela e riammissione in servizio, atteso che nei giudizi aventi ad oggetto l'inezia della P.A., il giudice amministrativo di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e
l'ordine di provvedere;
gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa (cfr. sentenza TAR Lazio, Sez.
8 I-quater, n. 1440/2021 in atti).
13. Per tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi che, in base al ridetto giudizio prognostico controfattuale, l'esito del giudizio d'appello dinanzi al Consiglio di Stato di cui si controverte non sarebbe stato affatto diverso anche qualora fosse stata riproposto il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato in prime cure. Ne consegue che le domande azionate in questa sede da parte attrice risultano infondate, non sussistendo alcun nesso causale tra la condotta professionale dei convenuti ed il risultato svantaggioso dell'iniziativa processuale intrapresa dal Il radicale difetto di nesso di derivazione eziologica tra condotta e danno Pt_1 impedisce, peraltro, qualsiasi scrutinio in ordine alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
14. In ogni caso, in via del tutto residuale ed ipotetica, occorre tenere presente che le sentenze del Giudice Amministrativo relative al provvedimento decadenziale di cui si duole parte attrice ne hanno tutte accertato la legittimità nel merito, di talché, anche qualora lo stesso fosse stato annullato per vizio di incompetenza relativa – in quanto adottato da soggetto diverso da quello individuato dalla norma attributiva, ma pur sempre appartenente alla medesima P.A. – il suo contenuto avrebbe potuto essere replicato mediante altro ed analogo provvedimento emanato, in ipotesi, dall'organo ritenuto competente.
Quanto appena detto, pertanto, suffraga l'assoluta assenza di causalità tra la condotta negligente che il scrive ai convenuti e il danno da questi lamentato. Pt_1
15. Restano assorbiti, in ragione di tutto quanto sopra illustrato, i profili relativi al presunto difetto di informazione da parte dei legali convenuti in merito alla scelta della strategia difensiva, alla condotta delle parti successiva alla pubblicazione della sentenza di cui si controverte, all'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. ed alle doglianze inerenti il merito dell'istruttoria che ha portato all'emanazione del provvedimento decadenziale dell'attore, quest'ultimi peraltro già rimessi alla valutazione del Giudice Amministrativo nelle sedi deputate. Parimenti assorbite le eccezioni avanzate dai terzi chiamati, eterogenee rispetto al contenuto delle difese dei rispettivi assicurati.
16. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia (indeterminabile secondo quanto dichiarato da parte attrice in atto introduttivo, di complessità bassa avuto riguardo alla natura eminentemente documentale ed interpretativa della controversia) e tenuto conto delle quattro fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria- trattazione e decisoria).
Parte attrice, inoltre, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore dei terzi chiamati, in quanto la loro chiamata in causa in manleva si è resa necessaria in 9 ragione delle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia proposto nei loro confronti alcuna domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6144 del 07/03/2024;
Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti convenute, Prof. Avv. e Avv. , e dei terzi Controparte_1 Controparte_2 chiamati, e in persona Controparte_3 Controparte_4 dei loro legali rappresentanti pro tempore, liquidate in euro 7.616,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e se dovuti.
Così deciso in Roma, 14.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto, Magistrato Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7904/2020, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
OR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR), via Lombardia, 8
ATTORE contro
PROF. AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maurizio Martinetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, piazza dei Caprettari, 70
CONVENUTO
e contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio Controparte_2 C.F._2 ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA), via S.T.E. Cirillo, 3
CONVENUTO
e contro
(C.F. – P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Salaria, 292
ZA CH
e contro
1 (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandro Magni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Caio Mario, 27
ZA CH
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione dell'udienza del 27.05.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate da parte attrice in data 22.05.2025, dal convenuto in Controparte_1 data 26.05.2025, dal convenuto in data 20.05.2025, dalla terza chiamata Controparte_2 in data 09.05.2025, dalla terza chiamata Controparte_3 [...] in data 23.05.2025, da intendersi tutte qui integralmente riportate e Controparte_4 trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
e affinché ne fosse accertata la responsabilità – a titolo contrattuale
[...] Controparte_2 ed extracontrattuale – in ordine al negligente svolgimento dell'incarico professionale loro conferito in relazione all'impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio n. 7890/2013, con conseguente condanna al pagamento di tutti i danni patiti.
In particolare, il deduceva di aver ricoperto le funzioni di Vice Questore Aggiunto Pt_1 della Polizia di Stato, ma di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego in data 04.08.2011 con decreto a firma del Vice-Capo vicario del Corpo, Vice-Direttore Generale della Pubblica
CU , adottato ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 335/1982, sul presupposto di una Persona_1 sua “ingerenza sistematica negli affari della impresa edile strutturata in società a responsabilità limitata, della quale deteneva legittimamente quota di proprietà”. Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al competente Giudice Amministrativo, che decideva sul ricorso, respingendolo, con la sentenza dapprima indicata.
Avverso tale pronuncia, il proponeva impugnazione, conferendo a tal fine mandato Pt_1 professionale al convenuto Prof. Avv. , unitamente all'Avv. , Controparte_1 Controparte_2 suo difensore già in prime cure.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, respingeva l'appello con sentenza n. 2689/2014, confermando per l'effetto integralmente la sentenza del TAR Lazio poiché, secondo la prospettazione attorea, i legali convenuti avevano mancato di riproporre in sede d'impugnazione uno dei motivi di doglianza avverso il provvedimento decadenziale eccepiti in primo grado, ossia
2 l'incompetenza del soggetto firmatario dell'atto.
Tale mancanza avrebbe assunto rilievo assorbente, impedendo al Consiglio di Stato di censurare l'erronea statuizione del TAR Lazio secondo cui l'entrata in vigore del d.lgs. n.
165/2001 avrebbe innovato l'art. 51 d.P.R. n. 335/1982 – norma speciale dettata per il solo personale della Polizia di Stato – sottraendo alla competenza esclusiva del
[...]
l'emanazione di simili provvedimenti decadenziali, riconducendoli alla sfera Parte_2
d'intervento della struttura amministrativa, nello specifico alla competenza del funzionario apicale del Corpo, ignorando il dettato dell'art. 3 del citato decreto legislativo che escluderebbe la Polizia di Stato dall'ambito di applicazione della riforma del pubblico impiego.
Per tale ragione, l'attore riteneva di aver subito un danno consistente nella perdita della chance di ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio e, conseguentemente,
l'annullamento del decreto di decadenza impugnato, che avrebbe comportato il reintegro nell'impiego, quantificando un lucro cessante di euro 515.600,00 – secondo consulenza giuslavoristica di parte – oltre ulteriore danno non patrimoniale, rimesso all'equo apprezzamento del Giudicante.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente le allegazioni attoree e, in particolare, richiamando la nota distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità dell'esercente la professione forense.
Rilevavano altresì che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il principio di separazione tra competenze dell'organo politico e della struttura amministrativa – introdotto dapprima con il d.lgs. n. 29/1993 e confermato, per l'appunto, dal d.lgs. n. 165/2001 – si estenderebbe pacificamente anche alle forze armate, salve espresse eccezioni.
Deducevano, poi, di aver correttamente e pienamente informato il circa la strategia Pt_1 processuale che intendevano intraprendere in sede d'appello.
Il peraltro, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sul CP_2 presupposto di non aver sottoscritto il ricorso in appello, gli atti del relativo giudizio né autenticato la procura alle liti, non avendo all'epoca dei fatti neppure jus postulandi dinanzi alle Giurisdizioni superiori, riconosciutogli solo a far data dal 17.09.2021, a fronte di vicende processuali risalenti al 2011-2013.
Entrambi i convenuti, infine, eccepivano la prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. e provvedevano alla chiamata in manleva delle rispettive compagnie assicuratrici, ed CP_3
le quali ribadivano le medesime censure avanzate dagli assicurati, richiamando le CP_4 specifiche condizioni di polizza e, con riguardo ad eccependone l'inoperatività per CP_4 avere il stesso ammesso di aver agito nonostante non fosse iscritto all'Albo speciale CP_2
3 degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
3. In assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti, dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice assegnatario, la stesse venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 27.05.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma primo, c.p.c.
4. Questi i fatti di causa, le domande attoree non possono essere accolte.
5. Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal , sul presupposto di essere rimasto estraneo al Controparte_2 giudizio di appello svolto dinanzi al Consiglio di Stato, nonché per il su richiamato difetto di jus postulandi.
Al riguardo, non risulta affatto provata l'estraneità del al giudizio de quo, dovendosi CP_2 per converso rilevare come lo stesso risulti difensore del tanto nella sentenza n. Pt_1
2689/2014, quanto negli atti processuali prodotti nella presente sede (docc. nn. 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione . Si osserva, peraltro, che allo stesso legale doveva CP_2 ritenersi idoneamente conferito il potere di rappresentare il anche in appello, in forza Pt_1 della procura sottoscritta in limine al giudizio di primo grado, la quale si estende espressamente anche alle impugnazioni (vedi doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione
. CP_2
A nulla rileva, peraltro, l'eventuale difetto di jus postulandi del dinanzi alle CP_2
Giurisdizioni superiori, trattandosi di circostanza inidonea ad invalidare il rapporto sostanziale di rappresentanza costituito con la citata procura in quanto rilevante esclusivamente in ambito processuale. Sul punto, la Corte di cassazione ha infatti statuito che:
“Qualora il mandato sia stato conferito (…) congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (avendo comunque
l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l'attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 cod. civ.” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 15478 del 11/06/2008; Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9363 del 17/04/2013; Cass.
Civ.., Sez. III, sent. n. 15174 del 20/06/2017).
6. Passando all'esame del merito della vicenda e ritenuta circostanza pacifica, in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c., la mancata riproposizione in appello del motivo di impugnazione del provvedimento decadenziale gravato per incompetenza.
4 Ciò premesso, giova innanzitutto richiamare l'univoco orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, a mente del quale la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 28903 del 11/11/2024; conforme, tra le altre,
a Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25112 del 24/10/2017 e Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 24007 del
06/09/2024).
A fronte di tali condivisibili principi, al fine di delibare le domande attoree deve procedersi a valutare, in via prognostica postuma e controfattuale, l'esito del giudizio d'appello svolto dinanzi al Consiglio di Stato nell'ipotesi in cui il vizio di incompetenza fosse stato riproposto anche in seconde cure.
Ebbene, al riguardo occorre considerare il duplice profilo del diritto vivente di matrice giurisprudenziale e delle fonti normative di riferimento.
7. In primo luogo, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che il principio di separazione tra le prerogative dell'organo politico e le attribuzioni della struttura burocratica nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione e della gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze pubbliche, per come inaugurato dal d.lgs. n. 29/1993 e perfezionato dal d.lgs. n. 165/2001, si applica pacificamente anche al c.d. pubblico impiego non privatizzato.
Difatti, se è vero che a tale comparto continua ad applicarsi il pregresso ordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.lgs. n. 165/2001, è altrettanto vero che quello stesso ordinamento è stato innovato prima dal d.lgs. n. 29/1993 e poi dal citato testo normativo del 2001, nel senso della netta separazione dei poteri di indirizzo politico e di controllo, spettanti agli organi elettivi di governo, da quelli gestionali attribuiti alla dirigenza. Pertanto, la normativa vigente, ivi compreso il d.P.R. n. 335/1982, non può che essere interpretata alla luce del nuovo assetto di ripartizione delle competenze.
L'art. 16, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 165/2001, dopotutto, dispone che i dirigenti generali attendono alle attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, con disposizione applicabile anche al personale delle forze di polizia non contrattualizzato in difetto di espressa e specifica esclusione normativa. Tra gli atti di gestione devono ricondursi necessariamente anche i provvedimenti di costituzione e
5 risoluzione del rapporto, nonché quelli disciplinari e sanzionatori, estranei alla sfera del cd.
“indirizzo politico” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 266 del 20/01/2014; parimenti in
Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3112 del 15/05/2020; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3546 del
30/06/2005; Consiglio di Stato Sez. IV, n. 1488 del 23/03/2004; Consiglio di Stato, Sez. II, n. 878 del 17/01/1996; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 617 del 23/06/1995; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
484 del 19/03/1998; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. V, n. 3279 del 27/11/2024).
Inconferente risulta, al riguardo, il richiamo operato da parte attrice alla sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7472/2005, dedicata agli specifici istituti dei trasferimenti, temporanei e non, del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui si riafferma non applicabilità al personale militare (Arma dei Carabinieri) in quanto, trattandosi di normativa ordinariamente rimessa alla disciplina generale del Codice civile in materia di variazione del luogo in cui la prestazione deve essere effettuata, la stessa soggiace all'esclusione espressa di cui all'art. 2, comma 2 d.lgs. n. 165/2001, di cui si dirà di seguito.
8. In secondo luogo, l'esame stesso della normativa di riferimento induce a confermare e ribadire l'indirizzo giurisprudenziale appena esposto.
L'assunto secondo cui le carriere non privatizzate sarebbero sottratte alla disciplina del d.lgs.
n. 165/2001 non trova conferma nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, che si limita ad affermare che il personale in regime di diritto pubblico resta assoggettato, “in deroga all'art. 2, commi 2 e 3”, ai rispettivi ordinamenti settoriali. La disposizione in questione, infatti, implica due unici corollari:
- sono inapplicabili al personale in regime di diritto pubblico i precetti del Codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex art. 2, comma 2 d.lgs. n.
165/2001) e le regole sulla contrattazione individuale e collettiva di cui al titolo III del d.lgs. n. 165 cit. (art. 2, comma 3);
- al personale in parola continuano ad applicarsi le norme (antecedenti, ma anche successive al d.lgs. n. 165/2001) dei rispettivi ordinamenti, ma ciò esclusivamente nelle specifiche materie sottratte alla disciplina del pubblico impiego in regime
“privatizzato” (ossia quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 2 cit., di cui al punto che precede).
Pertanto, nulla impedisce di estendere l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165/2001 anche ai funzionari rimasti in regime di diritto pubblico, in ossequio alla vocazione volutamente omnicomprensiva sul piano soggettivo della riforma del 2001. Detti comparti, seppur normati in modo concorrente – ma non esclusivo – da proprie fonti settoriali, ispirate ancora al risalente d.P.R. n. 3/1957, rispondono in ogni caso ai principi ispiratori che hanno indotto il
Legislatore a riformare strutturalmente e ontologicamente l'intera Pubblica amministrazione. 6 La stessa Corte costituzionale (sent. n. 81/2013), dopotutto, ha chiarito che il principio di separazione tra politica e gestione costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost. e precisamente nel principio di imparzialità sancito da questa disposizione, costituendone un naturale corollario, poiché si risolve in una separazione tra l'azione del governo – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione – che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento.
Inoltre, occorre tenere in debita considerazione gli effetti abrogativi e sostitutivi, espressi ed impliciti, indotti dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, dall'art. 4 e dall'art. 70, comma 6. In effetti, se la prima delle disposizioni appena richiamate è dedicata al riparto di competenze tra organi di governo e dirigenti, la seconda, come noto, espressamente recita: “A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.
Alla luce di ciò ed all'infuori delle norme relative al lavoro subordinato e delle regole sulla contrattazione individuale e collettiva, la normativa speciale dei singoli comparti non
“privatizzati” deve essere adeguata contenutisticamente alla portata innovativa del d.lgs. n.
165 cit. a cui, lungi dall'essere sottratta, rimane inevitabilmente vincolata.
9. Non condivisibili, per converso, appaiono le deduzioni di parte attrice, secondo la quale:
a. l'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 avrebbe sottratto tout court al raggio d'applicazione della riforma, tra le altre, le Forze di polizia di Stato;
b. sarebbe da operare una distinzione ontologica e funzionale tra l'istituto della decadenza (di cui all'art. 50 d.P.R. n. 335/1982) e quello della destituzione o, in generale, delle sanzioni disciplinari.
Muovendo dal punto a., tale interpretazione non merita di essere avallata non solo in ragione degli argomenti pretori e sistematici dapprima illustrati, ma anche perché, se così fosse, non si comprenderebbe per quale ragione il Legislatore avrebbe dovuto specificare che la deroga di cui all'art. 3, comma 1 cit. si estende ai soli commi 2 e 3 del precedente art. 2 (la disposizione in esame, infatti, esordisce: “In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3…”).
In secondo luogo, quanto al punto b., la distinzione tra decadenza e destituzione, seppur astrattamente avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, da ultimo,
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 20555 del 06/08/2018), secondo cui la prima non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei
7 requisiti di indipendenza e di esclusività che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro, non è affatto idonea ad immutare le conclusioni cui si è giunti nei paragrafi che precedono. In effetti, in quanto provvedimento di gestione del personale, non recante alcun legame con l'espressione di un indirizzo politico, la decadenza segue pedissequamente il riparto di competenze dapprima illustrato, venendo attratto nel novero delle attribuzioni della struttura dirigenziale al pari degli altri provvedimenti di gestione delle risorse umane, ivi compresi quelli di natura disciplinare.
10. Del pari infondata è l'affermazione secondo cui il Consiglio di Stato, al punto 6.1 della sentenza n. 2689/2014 pronunciata all'esito dell'impugnazione per cui è causa, avrebbe paventato implicitamente la tesi dell'incompetenza relativa del Capo della Polizia di Stato ad emanare il provvedimento decadenziale de quo. È evidente che, nel richiamare gli artt. 50 e 51
d.P.R. n. 335/1982 e, subito dopo, nel dare atto della mancata riproposizione in appello dell'eccezione di incompetenza dell'atto indubbiato, il Consiglio di Stato non abbia affatto inteso condividere la tesi dell'incompetenza – né avrebbe potuto, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 104/2010 – limitandosi, per converso, a definire il quadro normativo di riferimento (contenente, peraltro, anche disposizioni di natura procedimentale, rilevanti ai fini della decisione) ed il thema decidendum devolutole in appello dalla ricorrente.
11. Ulteriormente, deve rilevarsi la neutralità, ai presenti fini, dell'esistenza di altri provvedimenti dei quali l'attore è stato destinatario – quali il provvedimento di restituzione del DI alla propria amministrazione ed il decreto di revoca della sua assegnazione alla
D.I.A. – che risultano essere stati sottoscritti personalmente dal Ministro dell'Interno, non deponendo affatto tale circostanza in favore della tesi propugnata dalla difesa attorea in ragione della eterogeneità degli stessi e per contenuto e per fonte normativa autorizzativa.
12. Così come neutrale resta il contenuto della sentenza TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 1440/2021, prodotta da parte attrice e relativa all'azione avverso il silenzio serbato dal Ministero
a fronte dell'istanza di riammissione in servizio avanzata dal Tale Parte_2 Pt_1 pronuncia, infatti, lungi dal suffragare le tesi attoree, si è limitata ad accertare la motivazione apparente del provvedimento di diniego della quesita riammissione e ad ordinare al
Ministero resistente di provvedere sull'istanza con congrua motivazione, astenendosi il
Tribunale Amministrativo da qualsiasi pronuncia sulla fondatezza della richiesta di revoca in autotutela e riammissione in servizio, atteso che nei giudizi aventi ad oggetto l'inezia della P.A., il giudice amministrativo di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e
l'ordine di provvedere;
gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa (cfr. sentenza TAR Lazio, Sez.
8 I-quater, n. 1440/2021 in atti).
13. Per tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi che, in base al ridetto giudizio prognostico controfattuale, l'esito del giudizio d'appello dinanzi al Consiglio di Stato di cui si controverte non sarebbe stato affatto diverso anche qualora fosse stata riproposto il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato in prime cure. Ne consegue che le domande azionate in questa sede da parte attrice risultano infondate, non sussistendo alcun nesso causale tra la condotta professionale dei convenuti ed il risultato svantaggioso dell'iniziativa processuale intrapresa dal Il radicale difetto di nesso di derivazione eziologica tra condotta e danno Pt_1 impedisce, peraltro, qualsiasi scrutinio in ordine alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
14. In ogni caso, in via del tutto residuale ed ipotetica, occorre tenere presente che le sentenze del Giudice Amministrativo relative al provvedimento decadenziale di cui si duole parte attrice ne hanno tutte accertato la legittimità nel merito, di talché, anche qualora lo stesso fosse stato annullato per vizio di incompetenza relativa – in quanto adottato da soggetto diverso da quello individuato dalla norma attributiva, ma pur sempre appartenente alla medesima P.A. – il suo contenuto avrebbe potuto essere replicato mediante altro ed analogo provvedimento emanato, in ipotesi, dall'organo ritenuto competente.
Quanto appena detto, pertanto, suffraga l'assoluta assenza di causalità tra la condotta negligente che il scrive ai convenuti e il danno da questi lamentato. Pt_1
15. Restano assorbiti, in ragione di tutto quanto sopra illustrato, i profili relativi al presunto difetto di informazione da parte dei legali convenuti in merito alla scelta della strategia difensiva, alla condotta delle parti successiva alla pubblicazione della sentenza di cui si controverte, all'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. ed alle doglianze inerenti il merito dell'istruttoria che ha portato all'emanazione del provvedimento decadenziale dell'attore, quest'ultimi peraltro già rimessi alla valutazione del Giudice Amministrativo nelle sedi deputate. Parimenti assorbite le eccezioni avanzate dai terzi chiamati, eterogenee rispetto al contenuto delle difese dei rispettivi assicurati.
16. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia (indeterminabile secondo quanto dichiarato da parte attrice in atto introduttivo, di complessità bassa avuto riguardo alla natura eminentemente documentale ed interpretativa della controversia) e tenuto conto delle quattro fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria- trattazione e decisoria).
Parte attrice, inoltre, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore dei terzi chiamati, in quanto la loro chiamata in causa in manleva si è resa necessaria in 9 ragione delle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia proposto nei loro confronti alcuna domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6144 del 07/03/2024;
Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti convenute, Prof. Avv. e Avv. , e dei terzi Controparte_1 Controparte_2 chiamati, e in persona Controparte_3 Controparte_4 dei loro legali rappresentanti pro tempore, liquidate in euro 7.616,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e se dovuti.
Così deciso in Roma, 14.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto, Magistrato Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
10