Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1149/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 468/24 (dr. Carletti), discussa all'udienza collegiale del 6.2.2025 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MARIA ADELE DOMENICHELLA (c.f. ) e ELISA C.F._2
MAMBRETTI ed elettivamente domiciliato in VOGHERA, VIA EMILIA 166, presso lo studio dell'avv. Domenichella APPELLANTE CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dgli avv.ti CLARA TOMMASELLI CP_1 P.IVA_1
(c.f. ) e ROBERTO MAIO ed elettivamente domiciliato in C.F._3
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “ Accogliere l'appello promosso dal sig. e Parte_1 riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 468/2024 – RG. 412/2023 e pubblicata il 16.08.2024 e, per gli effetti, in accoglimento delle conclusioni rese nel giudizio di primo grado:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione del sig. Parte_1 alla gestione degli esercenti attività commerciali, operata d'ufficio dall'
[...]
con decorrenza dell'obbligo contributivo dal Controparte_3
1.07.2018, per i motivi esposti;
1
, per insussistenza del presupposto contributivo e, di
[...] conseguenza, revocarlo, annullarlo e caducarlo da qualsivoglia effetto;
in ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre 15% spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi del giudizio e condanna dell' alla rifusione di quanto nel frattempo versato dal sig. CP_1 [...] in esecuzione della sentenza impugnata, sia a titolo di spese di giudizio, Parte_1 come a titolo di contributi”.
PER L'APPELLATO : “Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso in CP_1 appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 468/2024 del Tribunale di Monza, con conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2022 00234461 28 000 e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' della CP_1 somma di €5.887,17, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione spiegata da avverso l'avviso di addebito n. 368 2022 Parte_1
00234461 28 000, relativo all'omesso pagamento della somma di € 5.887,17 a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive di legge dovuti alla gestione commercianti per il periodo luglio 2018/dicembre 2021.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha premesso che il ricorrente era socio e amministratore di - società che commercializza sigarette CP_4 elettroniche – e che era stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti con obbligo contributivo avente decorrenza dal 1.7.2018.
Senonchè l'opponente aveva eccepito di non partecipare in maniera abituale e prevalente all'esercizio dell'attività della società ma di occuparsi unicamente dei compiti derivanti dalla carica di amministratore, per la quale già versava i contributi dovuti alla gestione separata e che tutta l'attività veniva svolta dai dipendenti.
Il giudice, senza istruttoria, ha rilevato che tra i presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti di cui alla L. 613/1966 era compresa la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che secondo l'orientamento invalso in giurisprudenza l'attività inerente al ruolo di amministratore non può essere confusa con quella
2 esercitata come lavoratore, atteso che trattasi di attività che rimangono su piani giuridici differenti.
Ciò posto, il primo giudice ha rilevato la delibera sociale del 2014 con la quale la società attribuiva al ricorrente un compenso mensile di €. 1.600,00 per la presenza costante presso il punto vendita, nonché la successiva delibera del 2018 che confermava l'attribuzione economica;
sulla scorta di tali emergenze documentali il giudice ha ritenuto la sussistenza del requisito relativo all'esercizio di attività abituale e prevalente, posto che l' emolumento doveva ritenersi connesso a un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella di amministratore unico, alla quale, in definitiva, si aggiungeva una partecipazione personale al lavoro aziendale. Inoltre, il giudice ha osservato che l'omessa iscrizione alla gestione dell'altro socio e l'assenza di dipendenti in seno alla società, corroboravano il convincimento.
Con ricorso depositato in data 26.10.2024 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza sostenendo l'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea applicazione delle norme regolanti la fattispecie.
Secondo l'assunto dell'appellante il giudice aveva operato una confusione tra l'attività dell' amministratore e l'attività del lavoratore specificando che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
l'attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Ciò premesso, il ricorrente ha sostenuto che l'onere della prova del fatto costitutivo incombeva su e non era stato assolto, come, parimenti, non era CP_1 stata provata la prevalenza dell'attività; inoltre, il ricorrente ha sostenuto di essere socio unico e di non occuparsi dell'attività commerciale e del lavoro aziendale, il quale era svolto da altri soggetti dislocati nei vari punti vendita della società. A dire dell'appellante, il giudice aveva malamente interpretato la documentazione allegata atteso che presso i 5 punti vendita della società era sempre stato impiegato personale dipendente, come attestavano le visure, i bilanci e la documentazione proveniente dall'Inail.
L'appellante, invece, non era soggetto ad orari e si occupava di stipulazione di contratti, di intrattenimento dei rapporti finanziari ed economici con gli istituti di credito, di attività di impulso e rappresentanza nei confronti dei terzi.
3 Inoltre, la delibera citata dal giudice era del 2014, anno in cui il ricorrente non era amministratore ed, anzi, era iscritto alla gestione commercianti, sino al 2018, quando diveniva amministratore unico, svolgendo solo la connessa attività. La delibera 2018 non confermava lo stesso emolumento del 2014 e non faceva riferimento alla “presenza costante” dell'appellante.
Sulla scorta delle descritte argomentazioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e la restituzione dei contributi frattanto versati.
Si è costituito l' il quale ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
All'udienza del 6.2.2025, rilevata l'omessa costituzione di CP_2 nonostante la regolarità della notificazione del ricorso, il Collegio ne ha dichiarato la contumacia e, udite le conclusioni delle parti, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A delibazione del giudizio il Collegio osserva che in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la consentita doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, presuppone l'accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente. Secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass., Sez. Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa e con la conseguenza che detto socio è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. I principi di cui sopra sono stati di recente confermati dalla S.C., la quale, con l'Ordinanza n. 24439/23, ha avuto modo di precisare che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” e che “vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche, che il ricorrente ritiene invece siano proprie dell'amministratore”.
4 Orbene, arrivando al caso di specie, il Collegio rileva che a sostegno delle proprie argomentazioni difensive l'appellante ha testualmente riferito di occuparsi dell'attività tipica del ruolo di rappresentanza, gestione e immedesimazione organica ricoperto, quale la stipulazione di contratti, l'intrattenimento dei rapporti finanziari ed economici con gli istituti di credito (per ottenimento di linee di credito, altri affidamenti…..), l'attività di impulso e rappresentanza nei confronti dei terzi per l'esecuzione del contratto sociale… ponendo in essere un'attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione del coordinamento dei fattori della produzione”(pg. 6 atto di appello). Alla luce delle trascritte deduzioni, le quali descrivono il contenuto delle attività svolte dall'appellante in seno alla società in termini di assoluta coincidenza con il contenuto delle attività che secondo il condiviso orientamento della S.C. costituiscono indice rivelatore della partecipazione personale del socio al lavoro aziendale, non possono marginare dubbi in merito alla legittimità dell'iscrizione dell' alla gestione commercianti. Parte_1
La provenienza delle dichiarazioni dal medesimo appellante esime, dunque, l' CP_1 dall'assolvimento di ogni onere probatorio atteso che la fonte del convincimento del giudice, legittimamente, può essere attinta dalle ammissioni fatte dall'appellante medesimo. Ciò posto, il Collegio ritiene che sussista prova sufficiente e adeguata, atta a far ritenere lo svolgimento da parte dell'appellante di un'attività lavorativa prevalente ed abituale in seno alla società da cui consegue la conferma del CP_4 decisum. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante. Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 468/24 del Tribunale di Monza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali. Nulla per le spese del grado tra l'appellante e CP_2
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 6.2.2025
5 LA GIUDICE A. REL. FIORELLA PERNA
ILPRESIDENTE
GIOVANNI PICCIAU
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