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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11362/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11362/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CORSO FERRUCCI, 27 10138 Torino presso lo studio dell'avv.
MARCHIS YURI MARCELLO DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part I signori e contraevano matrimonio religioso a Bacau in Parte_1 Parte_2
Romania il 25/10/2007.
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 6.01.2008. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento “diretto” del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione,
pagina 1 di 4 al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza Art. 3 par. 1 lett. a) REG UE 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul civil romeno), in forza dell'accordo sottoscritto da entrambi prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e purché esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e sempre che la legge designata non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 pagina 2 di 4 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal Regolamento, siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Sulle altre questioni
In merito alla domanda relativa al cognome della ricorrente, l'articolo 24 della legge n. 218/1995, stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
In entrambe le ipotesi, nella fattispecie considerata, è applicabile la legge romena.
L'art. 383, comma 1, del Codul Civil romeno stabilisce che i coniugi possono accordarsi in merito al mantenimento, da parte della moglie, del cognome avuto durante il matrimonio. Nel caso di specie, su richiesta di entrambe le parti, deve essere disposto che la moglie mantenga il cognome del marito
” e pertanto il Tribunale decide in conformità. Pt_1
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
. Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente.
PRENDE ATTO che il marito lascerà la casa coniugale non appena troverà idonea sistemazione abitativa e, comunque, non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
PRENDE ATTO che il signor si impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato Parte_2 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale sita a Torino (TO), via Luigi Chiala n. 7, con annessa cantina (identificati nel Catasto
Fabbricati: foglio 1456 particella 284 subalterno 33, piano 4, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 82, escluse aree scoperte mq. 80, rendita euro 348,61) alla signora che, pertanto, ne diventerà proprietaria esclusiva (la signora Parte_1 [...]
, conseguentemente, si impegna a pagare le residue rate del mutuo n. 63/24/25313 accesso presso Pt_1 la Banca d'Alba Credito Cooperativo SC).
pagina 3 di 4 DISPONE che la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali Persona_2 assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita della medesima, che continuerà a risiedere con la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: - due pomeriggi a settimana, da concordare preventivamente, dalle ore 16 alle ore 22; - il week end, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;
- una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni (nell'anno 2025 la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre); il padre, tuttavia, considerato lo stretto rapporto instaurato con la figlia, la potrà vedere e tenere con sé ogniqualvolta questi lo vogliano, previo accordo con la madre.
DISPONE che il signor versi entro il giorno quindici di ogni mese alla moglie la Parte_2 somma di euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche straordinarie purché preventivamente concordate e documentate. Detto contributo verrà rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che i coniugi potranno portare all'estero la figlia minore senza l'autorizzazione dell'altro coniuge.
PRENDE ATTO che i coniugi potranno, disgiuntamente, richiedere dalle Autorità competenti il passaporto e ogni documento d'identità della figlia minore;
DISPONE che la ricorrente, a seguito dello scioglimento del matrimonio, mantenga il cognome
“OLARU”
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11362/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CORSO FERRUCCI, 27 10138 Torino presso lo studio dell'avv.
MARCHIS YURI MARCELLO DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part I signori e contraevano matrimonio religioso a Bacau in Parte_1 Parte_2
Romania il 25/10/2007.
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 6.01.2008. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento “diretto” del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione,
pagina 1 di 4 al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza Art. 3 par. 1 lett. a) REG UE 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul civil romeno), in forza dell'accordo sottoscritto da entrambi prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e purché esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e sempre che la legge designata non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 pagina 2 di 4 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal Regolamento, siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Sulle altre questioni
In merito alla domanda relativa al cognome della ricorrente, l'articolo 24 della legge n. 218/1995, stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
In entrambe le ipotesi, nella fattispecie considerata, è applicabile la legge romena.
L'art. 383, comma 1, del Codul Civil romeno stabilisce che i coniugi possono accordarsi in merito al mantenimento, da parte della moglie, del cognome avuto durante il matrimonio. Nel caso di specie, su richiesta di entrambe le parti, deve essere disposto che la moglie mantenga il cognome del marito
” e pertanto il Tribunale decide in conformità. Pt_1
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
. Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente.
PRENDE ATTO che il marito lascerà la casa coniugale non appena troverà idonea sistemazione abitativa e, comunque, non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
PRENDE ATTO che il signor si impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato Parte_2 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale sita a Torino (TO), via Luigi Chiala n. 7, con annessa cantina (identificati nel Catasto
Fabbricati: foglio 1456 particella 284 subalterno 33, piano 4, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq. 82, escluse aree scoperte mq. 80, rendita euro 348,61) alla signora che, pertanto, ne diventerà proprietaria esclusiva (la signora Parte_1 [...]
, conseguentemente, si impegna a pagare le residue rate del mutuo n. 63/24/25313 accesso presso Pt_1 la Banca d'Alba Credito Cooperativo SC).
pagina 3 di 4 DISPONE che la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali Persona_2 assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita della medesima, che continuerà a risiedere con la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia: - due pomeriggi a settimana, da concordare preventivamente, dalle ore 16 alle ore 22; - il week end, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;
- una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni (nell'anno 2025 la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre); il padre, tuttavia, considerato lo stretto rapporto instaurato con la figlia, la potrà vedere e tenere con sé ogniqualvolta questi lo vogliano, previo accordo con la madre.
DISPONE che il signor versi entro il giorno quindici di ogni mese alla moglie la Parte_2 somma di euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di quelle scolastiche straordinarie purché preventivamente concordate e documentate. Detto contributo verrà rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che i coniugi potranno portare all'estero la figlia minore senza l'autorizzazione dell'altro coniuge.
PRENDE ATTO che i coniugi potranno, disgiuntamente, richiedere dalle Autorità competenti il passaporto e ogni documento d'identità della figlia minore;
DISPONE che la ricorrente, a seguito dello scioglimento del matrimonio, mantenga il cognome
“OLARU”
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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