Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.