Articolo 1 della Legge 30 giugno 1965, n. 824
Articolo 2
Versione
5 agosto 1965
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.
Entrata in vigore il 5 agosto 1965