Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20892 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, P.IVA 1 con sede in Napoli al viale Colli
, C.F. Parte 1
Aminei n. 491, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al vico Satriano n. 3, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Ciaccia e Corrado di Resta, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte 1 P.I. P.IVA 2 in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
San Donato Milanese (MI) alla piazza Ezio Vanoni n. 1, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via F. Petrarca n. 93/2, presso lo studio dell'avv. Isabella Calzolari, dalla quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4413/2018 notificato in data
06.07.2018, il conveniva in giudizio la societàParte 1 Controparte_1
[...] per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta del credito, nonché in carenza di legittimazione passiva del Parte 1 opponente;
eccepiva nel merito l'inesistenza del credito azionato, in quanto l'opponente non era più cliente della società opposta, avendo sottoscritto contratti con altri fornitori.
premesso che:
in data 28.01.1986 le parti stipulavano un contratto per la fornitura di gas presso il punto di prelievo PDR 00352500754557 sito in Napoli al Viale Colli Aminei n. 491 contraddistinto dal numero di utenza 250075455701, che cessava in data 01.08.2012 per morosità del
Condominio opponente;
in data 04.12.2012 veniva attivata una seconda utenza contraddistinta dal numero
505381308079, la quale cessava in data 30.09.2015 per passaggio del Condominio ad altro gestore;
sul precedente numero di utenza 250075455701 venivano fatturati consumi in esubero rispetto a quelli effettivi rilevati con lettura reale;
l'opposta, allora, operava un conguaglio a favore del cliente per euro 28.698,18 con la fattura n. M156366640, che venivano compensati in favore del Parte 1 mediante imputazione sulle fatture dal 27.06.2015 al
25.11.2016 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione e risposta);
l'opposta, in seguito a operazioni di storno e conguaglio, emetteva le fatture nn.
M156362160, M157208103, M157343592, M166295555, M166355368, M167457460,
M167622797, M176104642 per un importo complessivo di euro 86.833,26, che rimanevano impagate;
essa sollecitava la controparte al pagamento delle somme dovute prima con telegramma del
21.07.2015 e, poi, con pec del 26.01.2018, senza ottenere riscontro;
non avendo la società Controparte_1 ricevuto alcun pagamento, ricorreva al procedimento monitorio, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n.4413/2018 con cui si ingiungeva alla controparte il pagamento di euro 86.833,26, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.
Lgs. 231/2002 e spese di procedura;
l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'omessa attivazione da parte dell'opposta della procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010, nonché della mediazione specifica per i rapporti tra società fornitrice e consumatore, cd. procedure di morosità previste dall'Autorità per l'energia e il gas;
infine, il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.lg. 132/2014.
Cont Deduceva, poi, da un lato, la carenza di legittimazione attiva dell' non essendovi prova che la società agisse in persona del legale rappresentante e che il firmatario della procura avesse i poteri per conferirla;
dall'altro, la carenza di legittimazione passiva del Parte 1 opponente, per violazione del beneficium excussionis previsto dall'art. 63, disp. att., c.c.
Eccepiva la nullità del ricorso monitorio per eccessiva indeterminatezza della domanda e la prescrizione del credito.
Deduceva, ancora, la carenza di idonea prova scritta del credito, in quanto l'opposta aveva prodotto in sede monitoria soltanto un estratto notarile autenticato delle fatture relative al numero di utenza 505381308079 e la diffida di pagamento, senza allegare alcun contratto tra le parti, né altra documentazione attestante l'effettiva erogazione della prestazione e/o le fatture di cui richiedeva il pagamento.
Contestava, inoltre, l'esistenza stessa del credito, per non avere più alcun rapporto di
Cont fornitura con da molti anni, avendo sottoscritto contratti di fornitura di gas con altre società. Rassegnava le seguenti conclusioni:
-"I) in limine litis, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità, inefficacia, illegittimità, nullità e/o annullabilità del predetto ricorso per decreto ingiuntivo e/o del conseguenziale provvedimento ingiuntivo e/o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per le menzionate violazioni delle norme di rito, con ogni pronunzia conseguenziale;
-II) in limine litis, dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso atto introduttivo e/o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per le violazioni in rito esposte - ossia anche per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e/o per carente esposizione ex art. 164, 4 comma c.p.c. - con ogni pronunzia conseguenziale;
III) sempre in limine litis, dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso atto introduttivo e/o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per le violazioni procedurali esposte - ossia anche per mancanza di preventiva mediazione (sia ex D.Leg. n. 28/2010 che per i rapporti tra società fornitrice e consumatore) e/o mancato rispetto delle procedure stabilite dall'autorità garante per il gas e l'energia per il recupero dei crediti - con ogni pronunzia conseguenziale;
III) sempre in limine litis, dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso atto introduttivo e/o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per le violazioni procedurali esposte ossia anche per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita -
con ogni pronunzia conseguenziale;
IV) ancora in limine litis, dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per carenza di legittimazione attiva e/o ad causam e/o per difetto di ius postulandi, con ogni pronunzia conseguenziale;
V) ancora in limine litis, dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per carenza di legittimazione passiva in capo
Parte 1 , con ogni pronunzia conseguenziale;
al
VI) sempre in limine litis dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso e/o dell'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto per la prescrizione dell'avverso presunto credito, con ogni pronunzia conseguenziale;
VII) nel merito, in via principale, rigettare l'avversa domanda e/o l'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto in quanto non fondato in fatto e/o in diritto, con ogni pronunzia;
VIII) nel merito, in via gradata, rigettare l'avversa domanda e/o l'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto perché non provato, in fatto e/o in diritto, anche in ordine al "quantum debeatur", con ogni pronunzia conseguenziale;
IX) nel merito, in via gradata, rigettare l'avversa domanda e/o l'azione ex adverso proposta e/o comunque, con qualsiasi formula, revocare l'opposto decreto con conseguente eventuale anche parziale riduzione delle somme dovute dall'opponente in quanto somme parzialmente non dovute, con ogni pronunzia conseguenziale;
con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali, come per legge."
Si costituiva ritualmente l'opposta, contestando le eccezioni preliminari sollevate da controparte;
Eccepiva, a sua volta, la nullità dell'atto di citazione in contrasto con gli artt. 164, co. 4,
c.p.c. e 163 n. 3,4 e 5 c.p.c.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente e di aver ottenuto un titolo per l'intero credito nei confronti del Condominio, non avendo l'Amministratore fornito la lista e i dati dei condomini morosi, contrariamente a quanto stabilito dalle norme in materia.
Contestava, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito essendo stati interposti atti interruttivi.
Deduceva la correttezza dei consumi fatturati spiegando che il cliente aveva cambiato numero utenza da n. 250075544701 a n. 505381308079, essendo la prima utenza cessata per morosità del Condominio;
che sul precedente numero venivano fatturati consumi in eccedenza rispetto a quelli effettivi rilevati con la lettura reale e, pertanto, con la fattura n.
M156366640, veniva operato un conguaglio a favore dell'utente per euro 28.698,18, integralmente compensati in suo favore con l'imputazione su altre fatture. Esponeva, poi, che le fatture nn. M177482294 del 21/09/17 e M186324432 del 20/02/18 erano note di variazione emesse ai soli fini IVA e non implicavano alcuna rinuncia al credito, come emergeva dai documenti allegati;
infine, che la fattura n. M178028595 del 19/12/17 riportava un conguaglio dal 30.09.15 al 18.05.17, con stomo in favore del Parte 1 di euro 15.463,53, confermando l'assenza di incompatibilità con il contratto sottoscritto con diverso gestore.
Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"IN VIA PRELIMINARE:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 IV co. c.p.c. e 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c.;
2) in subordine concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 4413/2018, ex artt. 642 e
648 c.p.c., stante l'infondatezza delle eccezioni svolte, la pretestuosità dell'atto introduttivo e non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO: 1) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 4413/2018, sussistendo tutti i presupposti dalla legge richiesti, per la sua legittima emissione, per i motivi esposti in narrativa, con interessi e rivalutazione come concessi;
2) dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione per i motivi di cui in narrativa;
3) in subordine condannare parte opponente al pagamento in favore di Controparte 1
[...] di quella maggiore-minore somma che dovesse risultare di giustizia;
4) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"
Alla prima udienza del 22.11.2018 il Giudice si riservava sulle richieste delle parti. Con ordinanza del 10.01.2019 rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del d.i. e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 17.12.2019, rigettava le eccezioni preliminari dell'opponente non idonee a definire il giudizio e veniva disposta la CTU, nominando l'ing. Persona 1 il quale
,
depositava la relazione finale in data 02.12.2021.
All'udienza del 13.06.2022 il Giudice invitava il Ctu a fornire i chiarimenti richiesti dall'opposta con le note scritte dell' 08.06.2022, che venivano depositati in data 17.10.2022.
All'udienza del 17.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, con ordinanza del 12.03.2024 la causa veniva riservata per la decisione con i termini di legge.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente si conferma l'ordinanza del 17.12.2019 con la quale venivano rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente, in specie la mancata attivazione della procedura di conciliazione, ai sensi del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale della controversia tra clienti o utenti finali e operatori gestori
TICO - nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approvato con delibera ARERA nr. 209/2016/E/com. Contrariamente quanto ritenuto
dall'opponente, l'art.
6.1 del Testo integrato conciliazione onera espressamente il solo cliente finale dell'attivazione della procedura, previo “reclamo di primo livello". Tale considerazione vale anche con riguardo all'art 141, comma 8, lett.f) dl. n. 206 del 2005, nel caso di specie, infatti, il giudizio è instaurato dalla venditrice, società somministrante che ha agito in via monitoria ed è attrice in senso sostanziale. Tali rilievi si pongono in continuità con le conclusioni delle Sezioni Unite nella decisione n.19596/2020 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010. Con l'ordinanza richiamata venivano, dunque, rigettate le eccezioni di improcedibilità della domanda, relative anche all'omesso invito a stipulare una negoziazione assistita, non essendo tale procedura obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014 ed in quanto il presente giudizio riguarda un' opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve, parimenti, ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal Parte 1 di carenza di
legittimazione attiva della società opposta, atteso che dalla documentazione depositata ed in particolare dalla visura storica della società (cfr. all. memoria 183, I termine parte opposta) e dall'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza della società alla dott.ssa Per 2
[...] rep. 49573, Racc. 11195 del 28.07.2017, a rogito del Notaio dott. Persona 3
(cfr. ibidem) risulta che quest'ultima è rappresentante legale della società e che, pertanto, il conferimento della procura alle liti nel presente procedimento si deve ritenere legittimo. Parte 1 perQuanto poi all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del violazione del beneficium excussionis di cui all'art. 63, disp. att, c.C., si osserva che la giurisprudenza di legittimità (in tal senso Cass. n. 24832/2008), ha ritenuto la natura parziaria delle obbligazioni assunte nel cd. interesse del Parte 1 in difetto di
,
un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà quando non ricorre il requisito della indivisibilità della prestazione comune, trattandosi, come nel caso di specie, della dazione di una somma di denaro, naturalisticamente divisibile collegata, essenzialmente, alla titolarità dei beni. Deve, pertanto, ritenersi che pur dopo la riforma di cui alla legge n.220/2012, in ordine alle azioni promosse dai creditori, permanga la legittimazione passiva del Parte 1 con salvezza dell'onere di preventiva escussione dei condomini morosi, occorrendo precisare che il creditore può anche procedere direttamente nei confronti dei condomini morosi una volta che essi siano stati esattamente individuati a seguito delle indicazioni fornite dall'amministratore del Parte 1 Da ciò consegue che la natura parziaria dell'obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini non limita il diritto di azione del creditore, il quale può indifferentemente agire nei confronti dei singoli condomini morosi, ovvero del condominio, potendo successivamente agire esecutivamente nei confronti dei condomini inadempienti per la sola quota dovuta da ciascuno di essi al creditore, secondo la disposizione di cui all'art. 1123 c.c. L'eccezione sollevata dall'opponente deve, pertanto, ritenersi infondata, essendo il creditore pienamente legittimato ad agire in giudizio, anche in via monitoria, per precostituirsi un titolo esecutivo sia nei confronti del Parte 1 sia nei confronti dei condomini inadempienti in relazione
,
alla rispettiva quota di morosità, come innanzi specificato, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito contratto nei riguardi del terzo creditore.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria. Si osserva che con la L. 207/2017 si è stabilito che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni per le fatture con scadenza successiva al 1.01.2019 per il settore del gas, mentre per le fatture e i conguagli emessi prima di tale data la prescrizione è di cinque anni e il relativo termine decorre dalla data di scadenza della fattura. Orbene, considerato che le fatture di cui si richiede il pagamento hanno scadenze comprese tra l'anno 2015 e l'anno 2017 (cfr. estratto autenticato da notaio produzione monitoria pg. 9 e 10) e considerato quali atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 3, c.c. sia il telegramma di diffida al pagamento del 21.07.2015 (cfr. all 4 comparsa di costituzione e risposta), sia la missiva pec del
26.01.2018 (cfr. doc. "monitorio Parte 1 all. comparsa di costituzione), il termine di prescrizione non è decorso.
Quanto all'eccepita carenza probatoria del credito si rileva che nel giudizio monitorio,
l'allegazione dell'estratto conto autenticato da notaio, attestante la conformità ai documenti informatici della società opposta, si può ritenere sufficiente, conformemente al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel giudizio monitorio “la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria" (cfr. ex multis Cass. sent. 13249/2000). Infatti, esaminando la documentazione allegata al ricorso monitorio, si vedrà come nell'estratto conto citato,
munito dell'attestazione di conformità del Notaio (cfr. pgg. 9, 10 e 11 produzione monitoria), sono indicati con precisione i numeri, le date di scadenza e gli importi delle fatture di cui si richiede il pagamento.
Tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la veste di attore e l'opposto quella di convenuta, perché è il creditore, attore in senso sostanziale, a soggiacere ai relativi oneri probatori, mentre il convenuto opponente deve dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificati del credito, dall'esame complessivo della documentazione in atti, si può ritenere sussistente tra le parti un rapporto di fornitura di gas per il periodo 04.12.12-30.09.2015. Ed in particolare dalle fatture azionate (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta), dai pagamenti effettuati dal Parte 1 per le fatture n. M137385340 con scadenza 27.01.2014, n.
M146355681 con scadenza 15.05.2014 (cfr. all. 12 memoria II termine parte opposta), n.
M146126618 con scadenza 24.03.2014 (cfr. all. 13 memoria II termine), dalla comunicazione di cessazione del contratto di somministrazione del 22.10.2015 in cui si
Condominio, la informiamo che ci è stata comunicata la sualegge 66 Parte 2
richiesta di passaggio ad altro fornitore, pertanto le comunichiamo la cessazione anticipata Cont del contratto di somministrazione con per il punto di prelievo di seguito indicato [...]
PDR 00352500754557". Il punto controverso riguarda il quantum debeatur, al quale si perviene attraverso i conteggi delle poste dare avere svolti sulla base della documentazione contabile dal CTU Ing. Per 1 al quale veniva conferito il seguente incarico: "Accerti il
CTU, esaminati gli atti di causa ed esperito ogni altro necessario accertamento, l'effettivo consumo da parte del Parte 1 opponente in relazione alla fornitura di gas da parte di
Dica quant'altro utile ai fini di causa."Controparte_1 Orbene, il tecnico, effettuati gli opportuni accertamenti e ottenuto in data 10.09.2021 dalla società di distribuzione competente Controparte_2 i “segnanti” e le “letture" relative al punto di prelievo intestato al Condominio opponente, ha riferito che:
"La fornitura è partita con l'attivazione in data 04.12.2012 con un contratto n. 1°-
5318121434, avente tipologia condominio con uso domestico e con condizioni regolate di tutela dell'AEGG"; il periodo di interesse per la CTU di cui al presente elaborato peritale, sia quello che va dal 4/12/2014 (cfr. data di attivazione della fornitura) fino al 1.10.2015
Contr (cfr. data di cessazione della fornitura con perché passata, infatti, alla UNOGAS consumo risulta essere pari a [...] 63.181 smc"; ENERGIA S.p.A.)"," l'effettivo concludendo che il totale da pagare "per la fornitura di gas dal 04/12/2012 al 01/10/2012 e per 63.181 smc" è "pari a euro 57.633,96".
Il tecnico ha poi quantificato il credito dell'opposta, prendendo in considerazione il
"controcredito" del Parte 1 nei confronti di quest'ultima, giungendo a due calcoli diversi,
Contr I°CALCOLO: Il "Debito" del Condominio attore verso la convenuta tenendo conto dell'ammontare “per intero" del credito riportato nella Fattura M156366640, emessa il
30/04/2015, così nella stessa specificato, pari ad € - 37.195,61, ammonta ad:
€.57.633,96 €.37.195,61 = €.20.438,35.-
Contr tenendo contoII° CALCOLO: Il "Debito" del Condominio attore verso la convenuta dell'ammontare "parziale" del credito riportato nella fattura M156366640, emessa il
30/04/2015, così come nella stessa specificato pari ad €.-28.698,18, perché sarebbe stato già parzialmente conguagliato dall Contr 1 Condominio ammonta ad:
€. 57.633,96 €.28.698,18 = €.28.935,78".
L'ing. Per 1, tuttavia, nella relazione integrativa depositata in data 17.10. 2022, in base ai rilievi delle parti e dando atto di refusi e revisione di alcuni calcoli per Iva agevolata e ordinaria, ha rideterminato gli importi già indicati, individuando la somma dovuta da parte del Parte 1 opponente nell'importo complessivo di €. 58.101,39, inferiore alla somma ingiunta con il monitorio. Ai fini della determinazione dell'importo ancora dovuto dal Parte 1 opponente, sottraeva poi dalla cifra complessiva di €. 58.101,39 gli importi a credito dell'opponente confluendo l'operazione nella quantificazione di due diverse somme, uno maggiore, l'altro minore in base al calcolo applicato. Il CTU spiega la ragione della duplice conclusione, precisando che agli atti risultava un altro documento di parte
COMPENSAZIONE AMMINISTRAZ.convenuta"ALL.5 Controparte_3
riguardante la stessa compensazione ma per un credito inferiore pari ad €.-28.698,18, ed in considerazione della circostanza che non era documentato alcun pagamento dal 4.12.2012 al
30.09.2015 da parte del medesimo Condominio, giunge alla conclusione per cui il credito
"certo", riconosciuto da entrambe le parti, e spettante al Condominio è pari ad €.-28.698,18, mentre in riferimento al credito a differenza €.-37.887,10 - € 28.698,18, = €. 9.188,92 non risultavano elementi utili per poter ritenere che tale cifra fosse stata, seppur parzialmente, già accreditata o in altro modo incassata dal Parte 1 "lasciando al magistrato ovviamente, la decisione del caso" (p.22 Relazione Ctu).
Nel I° calcolo il Ctu sottraeva dal complessivo ammontare delle fatture insolute l'intero credito, come riportato nella fattura M156366640, emessa il 30/ 04/ 2015, pari ad
€.37.887,10, così quantificando l'ammontare dovuto dal Parte 1 :
€. 58.101,39 €.37.887,10 = €.20.214,29;
Nel II° calcolo, sottraeva dal complessivo ammontare delle fatture addebitate il credito parziale riportato nella fattura M156366640, pari a €. -28.698,18, ritenuto “certo” perché già Cont conguagliato da al Condominio e, come sopravisto, riconosciuto da entrambe le parti.
Conseguentemente, così quantificava l'ammontare dell'importo ancora dovuto dal
Parte 1 :
€. 58.101,39 €. 28.698,18 = €. 29.403,21".
In base, dunque, alle risultanze documentali e alle deduzioni del Ctu nella Relazione tecnica che si condivide, poichè espletata con rigore, avendo il Consulente d'Ufficio dato conto di tutti i dati contabili esaminati nonché dei consumi reali forniti dal Distributore CP 2
[...] e dei calcoli effettuati sia in ordine alle fatture di pagamento sia in ordine agli accrediti eseguiti sulle fatture dalla convenuta opposta, si deve ritenere che in mancanza di elementi idonei a confermare l'intero conguaglio, e quindi il credito complessivo in favore del Parte 1 di euro 37.887,10, l'ammontare ancora dovuto dal Parte 1 opponente vada individuato nel II° calcolo del Ctu e cioè nell'importo di €.29.403,21.
In conclusione, per tutti i motivi illustrati il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il
Cont opponente deve essere condannato al pagamento in favore di della somma Parte 1
di euro €.29.403,21 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento dell'opposizione (e dal conseguente accoglimento della domanda dell'opposta per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto in via monitoria: Cass. 1572/2018; Cass. 3438/2016) giustifica ai sensi dell'art. 92, comma 2, l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4413/2018 proposta da [...]
Parte 1 nei confronti di Controparte 1 così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
€.29.403,21 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 23.12.2024
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti