Articolo 7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353
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Art. 7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita' aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita', richiedendoli all'Autorita' competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita' di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni ((stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,)) compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
Entrata in vigore il 9 novembre 2021
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