Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2025, proposto da AK DU DA, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Parisio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvnicolaparisio@legalmail.it;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’accertamento
dell’obbligo della Questura di Latina di definire con un provvedimento espresso l’istanza presentata mediante assicurata cod. n. 05598056667-1 del 24 ottobre 2023, proposta dal ricorrente al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza inviata da AK DU DA mediante assicurata cod. n. 05598056667-1 del 24 ottobre 2023, al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato;
Considerato che in data 14 marzo 2024 la Questura di Latina ha preavvertito l’interessato ex art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, del rigetto di detta istanza perché sarebbe stata presentata oltre i termini previsti dalla legge, dato che il d.l. 10 marzo 2023 n. 20, conv. nella l. 5 maggio 2023 n. 50, ha soppresso la possibilità di convertire questo tipo di permessi di soggiorno in motivi di lavoro;
Considerato che in data 15 aprile 2024 l’interessato ha fornito alla Questura di Latina mediante messaggio p.e.c. le proprie deduzioni intorno alle circostanze ostative comunicate dall’amministrazione, senza ricevere alcun ulteriore riscontro;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 17 aprile 2025 e depositato il successivo giorno 18, con il quale A.A.D. ha impugnato, ai sensi degli artt. 117 cod. proc. amm. e 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, il silenzio serbato dalla Questura di Latina sulla definizione della citata istanza;
Visti gli artt. 2, l. n. 241 del 1990, e 117 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che la Questura di Latina debba concludere il procedimento di cui è causa mediante adozione, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, di un provvedimento espresso relativo all’istanza presentata dal ricorrente, riservandosi all’eventuale ipotesi di ulteriore inadempimento la nomina di un commissario sostitutivo;
Considerato che il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione 14 maggio 2025 n. 26;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, avendo comunque l’amministrazione prefigurato motivatamente l’esito del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato, ordina alla Questura di Latina di concludere il procedimento mediante l’adozione, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | ON CA |
IL SEGRETARIO