Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza breve 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 05/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00932/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 932 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti e Roberta Quintarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, San Marco 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- (-OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- (RO), con cui è stata revocata al Sig. -OMISSIS- la licenza di porto di fucile ad uso caccia -OMISSIS-, rilasciata al medesimo in data-OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS-);
- di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, ivi espressamente inclusi: la comunicazione della Questura di -OMISSIS- di avvio del procedimento di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-; il verbale di ritiro cautelare delle armi, munizioni e licenza porto fucile ex art. 39 del T.U.L.P.S. del -OMISSIS-del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-; la nota della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto questorile in epigrafe indicato con cui gli è stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando una relazione sui fatti di causa e chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, con ordinanza n.-OMISSIS-, emessa in esito alla camera di consiglio del 4 settembre -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, disponendo che la Questura di -OMISSIS- provvedesse a riesaminare la posizione di quest’ultimo, tenendo conto sia del fatto che egli è risultato parte lesa nella colluttazione verificatasi in ambito lavorativo (posta a giustificazione del provvedimento impugnato); sia della circostanza che i soggetti coinvolti nello scontro (entrambi dipendenti di -OMISSIS-) hanno risolto bonariamente il contrasto; sia ancora dell’avvenuto trasferimento (a gennaio -OMISSIS-) del ricorrente in una diversa sede lavorativa;
- che la Questura di -OMISSIS-, con provvedimento del 19 settembre -OMISSIS-, ha annullato in autotutela l’atto di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, qui impugnato;
- che il ricorrente, con memoria depositata il 24 gennaio 2025, ha rilevato come l’esercizio dell’autotutela abbia determinato la cessazione della materia del contendere, data l’integrale soddisfazione dell’interesse sotteso al gravame;
- che lo stesso esponente ha insistito per la condanna delle spese di lite a carico delle Amministrazioni resistenti, oltreché per la restituzione del contributo unificato, osservando che “ le motivazioni poste alla base del citato provvedimento di autotutela coincidono perfettamente con le argomentazioni già svolte dal -OMISSIS- in corso di procedimento, prima ancora che in sede di ricorso giurisdizionale ”;
- che alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti e riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto:
- che, alla luce della documentazione depositata in causa, deve darsi atto della piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, stante l’avvenuta restituzione della licenza di porto di fucile;
- che, pertanto, in conformità a quanto domandato dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- che difatti “ la nuova determinazione, assunta dall'amministrazione in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva, dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente provvedimento, quando la pubblica amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, il quale costituisca perciò un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con il corollario che il ricorso diviene improcedibile o si ha la cessazione della materia del contendere se si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2022 n. 11178; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 4416);
Ritenuto altresì, in relazione alla domanda di condanna alle spese:
- che l’operato con cui l’Amministrazione pone termine alla controversia costituisce un comportamento che in generale è obiettivamente valutabile ai fini di una deroga al criterio della soccombenza in punto di spese di causa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 luglio -OMISSIS-, n. 6268);
- che la cessazione della materia del contendere, infatti, trae origine da un comportamento della parte pubblica di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17 giugno 2022, n. 5001; Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2886);
- che, nel caso di specie, lo spontaneo riconoscimento da parte dell’Amministrazione resistente delle ragioni del ricorrente con il fine di far cessare il presente contenzioso giustifica la compensazione delle spese del giudizio, tanto più in ragione del fatto che l’atto di annullamento in autotutela sembra aver meramente recepito le circostanze evidenziate nell’ordinanza cautelare propulsiva;
- che, nello stesso atto di annullamento d’ufficio, la Questura di -OMISSIS- ha peraltro ribadito “ che il diverbio ha avuto ad oggetto le modalità di svolgimento delle mansioni di vallante da parte del ricorrente nel luogo di lavoro ”, in quanto lo stesso avrebbe assunto azioni tese al disturbo delle specie volatili nel periodo venatorio allo scopo di farle allontanare, anche mediante l’utilizzo di luce laser, dalla valle da pesca ove prestata servizio: un comportamento, questo, che lo stesso ricorrente ha definito “ oggettivamente criticabile ” (cfr. doc. 6 di parte attrice);
- che la condizione di conflittualità interpersonale, in ambito familiare o lavorativo, è considerata, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, una ragione sufficiente per disporre la revoca del porto d’armi, in quanto non permette di esprimere un giudizio di assoluta affidabilità in ordine al corretto uso delle stesse: ciò anche quando il titolare del porto d’armi sia il soggetto passivo delle minacce o dei comportamenti violenti (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 30 aprile -OMISSIS-, n. 939);
- che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio, salvo l’onere di rimborso del contributo unificato a carico delle parti resistenti, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo l’onere di rimborso del contributo unificato a carico delle Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.