Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 dicembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 novembre 2021 |
Commentari • 53
- 1. Brucia l’Italia da Nord a Sud. Non si parla mai di “Prevenzione”.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Fulvio Conti Guglia. Centinaia di roghi in tutta la penisola, da Bologna a Trapani, due morti, diversi feriti ed intossicati, danni ingenti al patrimonio ambientale e a beni privati: questo è il bilancio degli ultimi giorni. Oltre al valore incalcolabile della vita umana che ogni anno, puntualmente, si deve pagare quale prezzo per lo spegnimento degli incendi, sono ingentissimi i danni ambientali provocati, per non parlare dell'ultimo aspetto, quello economico, recessivo rispetto ai primi due, ma, comunque, determinante per le casse dello Stato in una fase di regressione economica come quella attuale. Le norme attuali, se pur importanti, sono insufficienti, oltre i ritocchi necessari …
Leggi di più… - 2. CAPO III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLOWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 3. CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E MISURE DI PROTEZIONE CIVILE: D.L. N. 120Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla …
Leggi di più… - 4. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (21G00130) (GU n.216 del 9-9-2021) Vigente al: 10-9-2021 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, …
Leggi di più… - 5. Tipologia dei rischi di protezione civilehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 450
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 533Provvedimento: R.G. n. 332/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332/2019 promossa da: Parte_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti C. Fiumanò e Monica Falcomatà; [...] Attore rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Naso; Parte_2 Intervenuta contro ,; Controparte_1 Controparte_2 ; [...] Convenuti Contumaci Nonché contro , rappresentata e difesa dall'Avv.ti Elga Ruberto e Silvana Aloisio Controparte_3 Convenuto ; Controparte_4 Convenuto- Contumace OGGETTO: …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1814Provvedimento: Verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025 della causa iscritta al n. 3582/2024 R.G.A.C. Sono comparsi: l'avv. Emma Marino per gli opponenti, la quale si riporta al ricorso ed alle note conclusionali depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, per quanto ampiamente argomentato; l'avv. Massimiliano Manna per la Regione Calabria, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate; il giudice dato atto; pronuncia la seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale ordinario …Leggi di più...
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- 4. CGARS, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 575Provvedimento: Pubblicato il 14/07/2025 N. 00575/2025REG.PROV.COLL. N. 00326/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 326 del 2024, proposto da Società Agricola C.D.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro PA dell'Etna, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione …Leggi di più...
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- 5. TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/10/2024, n. 2881Provvedimento: Pubblicato il 17/10/2024 N. 02881/2024 REG.PROV.COLL. N. 01865/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2023, proposto da Ginosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Alexandra Marrazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante n. 16; contro Comune di Buseto Palizzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Previsione, prevenzione e lotta attiva
- Art. 1. (Finalita' e principi) 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonche' attivita' di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995". - Art. 2. Definizioni 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
(( 1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta ))