Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 dicembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 novembre 2021 |
Commentari • 55
- 1. Brucia l’Italia da Nord a Sud. Non si parla mai di “Prevenzione”.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Fulvio Conti Guglia. Centinaia di roghi in tutta la penisola, da Bologna a Trapani, due morti, diversi feriti ed intossicati, danni ingenti al patrimonio ambientale e a beni privati: questo è il bilancio degli ultimi giorni. Oltre al valore incalcolabile della vita umana che ogni anno, puntualmente, si deve pagare quale prezzo per lo spegnimento degli incendi, sono ingentissimi i danni ambientali provocati, per non parlare dell'ultimo aspetto, quello economico, recessivo rispetto ai primi due, ma, comunque, determinante per le casse dello Stato in una fase di regressione economica come quella attuale. Le norme attuali, se pur importanti, sono insufficienti, oltre i ritocchi necessari …
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Giurisprudenza • 454
- 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 485Provvedimento: Pubblicato il 06/02/2025 N. 00485/2025 REG.PROV.COLL. N. 01344/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Previsione, prevenzione e lotta attiva
- Art. 1. (Finalita' e principi) 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nonche' attivita' di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995". - Art. 2. Definizioni 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
(( 1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta ))