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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
*** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Laura Cantore Relatore ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1986/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentata e difesa da Avv. Parte_1 C.F._1
ABBATTISTA GIOVANNI;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. ABBATTISTA GIOVANNI;
coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 483/2024 del Tribunale di Bari pubblicata in data 09/08/2024, passata in giudicato giusta attestazione in atti;
esaminato il ricorso proposto in data 11/04/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto;
considerato, ai fini delle spese di lite, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Altamura (BA) in data 15/12/2018 tra Parte_1
(MATERA (MT), 27/02/1990) e (ROMA (RM),
[...] Controparte_1
22/11/1969) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (BA) al n. 127, parte II, serie C, anno 2018 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Laura Cantore Giuseppe Disabato
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
*** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Laura Cantore Relatore ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1986/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentata e difesa da Avv. Parte_1 C.F._1
ABBATTISTA GIOVANNI;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. ABBATTISTA GIOVANNI;
coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 483/2024 del Tribunale di Bari pubblicata in data 09/08/2024, passata in giudicato giusta attestazione in atti;
esaminato il ricorso proposto in data 11/04/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto;
considerato, ai fini delle spese di lite, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Altamura (BA) in data 15/12/2018 tra Parte_1
(MATERA (MT), 27/02/1990) e (ROMA (RM),
[...] Controparte_1
22/11/1969) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (BA) al n. 127, parte II, serie C, anno 2018 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Laura Cantore Giuseppe Disabato