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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3525/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto a EL JADIDA – il 26/07/2019, trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pesaro al n. 151, parte 2, serie C, anno
2020, da:
nato il [...] a [...] - MAROCCO Parte_1
E
AN RA nata il [...] a [...]
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio a EL JADIDA – il 26/07/2019, e CP_1
dalla loro unione non nascevano figli;
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 651/2023 del 06/10/2023;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto e confermate dalle note scritte in sostituzione dell'udienza, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 18/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto a EL JADIDA – il 26/07/2019, trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pesaro al n. 151, parte 2, serie C, anno
2020, da:
nato il [...] a [...] - MAROCCO Parte_1
E
AN RA nata il [...] a [...]
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio a EL JADIDA – il 26/07/2019, e CP_1
dalla loro unione non nascevano figli;
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 651/2023 del 06/10/2023;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto e confermate dalle note scritte in sostituzione dell'udienza, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 18/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni