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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 51596/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- dott.ssa Valentina BORONI presidente
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice estensore
- dott. Marcello PISCOPO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 23.12.2021 da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Galli, come da procura alle liti del 16.12.2021, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Cologno al Serio - via Buonarroti, 16
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Damascelli e Stefano Salvetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano - via G. Omboni, n. 1, come da procura alle liti del
14.3.2022
- CONVENUTA -
pagina 1 di 12 R.G. N. 51596/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 in via principale
1) accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo datato Milano 16-10-2015 a fir- ma apparente di , pubblicato in data 21.2.2017 a magistero notaio Persona_1 [...] di Milano (n. 12.548 rep. / 7867 racc.) e, per l'effetto, Per_2
2) dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge;
3) condannare a restituire all'eredità tutti i beni relitti da Controparte_1 Per_3
compresi i beni già acquisiti in vita senza titolo da;
[...] Controparte_1
4) per l'ulteriore effetto, dichiarare l'indegnità di alla successione Controparte_1
(ex art. 463 c.c.) con conseguente decadenza dai suoi diritti successori nei confronti del- la sorella , nata a [...] l'[...] e deceduta in Milano il Persona_1
31.12.2016, con condanna alla restituzione all'erede unico di tutti Parte_1
i beni ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti (ex art. 464 c.c.), compresi i beni già acquisiti in vita senza titolo;
5) rigettare le domande, eccezioni, deduzioni avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, particolarmente alla luce dell'esperita istruttoria;
in via subordinata
6) qualora l'accertamento di cui a capitolo 5 non fosse possibile sulla base degli elementi indiziari raccolti, dichiarare la qualità di eredi legittimi della sorella , Persona_1 nata a [...] l'[...] e deceduta in Milano il 31.12.2016, di
[...]
e e la riduzione della quota di quest'ultima, con resti- Parte_1 Controparte_1 tuzione all'eredità di tutti i beni ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti (ex art. 464 c.c.), compresi i beni già acquisiti in vita senza titolo da pro- Controparte_1 venienti dalla sorella Per_1
pagina 2 di 12 R.G. N. 51596/2021
in ogni caso
7) condannare ex art. 96 c.p.c. per quanto dedotto in atti ed emerso Controparte_1 in sede di istruttoria al pagamento in via equitativa a parte attrice di una somma non in- feriore a 20.000 Euro;
8) disporre la cancellazione delle frasi offensive nei confronti della dott.ssa ER
[...]
contenute nell'atto di costituzione avversario da pag. 8 a pag. 10; CP_2
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, Cpa e
Iva (qualora dovuta al momento del pagamento) come per legge.
per Controparte_1 in via principale
1) respingere le domande tutte di parte attrice svolte nell'atto introduttivo, per quanto pre- cisato negli scritti difensivi ed emerso in istruttoria;
in subordine
2) nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza in tutto o in parte delle domande attrici e di dichiarazione della apertura della successione ab intestato della defunta Persona_4
[.
, come conseguenza dell'accertamento negativo della validità della scheda testamenta- ria de qua, chiede che i beni ereditari relitti, di cui non ha fornito prova parte attrice in causa, siano ripartiti tra i fratelli e al 50%, dopo l'intervenuta col- Pt_1 CP_1 lazione nella massa ereditaria di tutte le somme ricevute in vita da Parte_1 da parte della defunta;
in ogni caso
3) condannare parte attrice al pagamento di compensi e spese di causa ex d.m. n. 55/2014, valori medi, in favore della convenuta, da distrarsi ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore degli avvocati Giorgio Damascelli e Stefano Salvetti, in parti uguali;
in via riconvenzionale
4) chiede la condanna di parte attrice per aver agito in mala fede ex art. 96 c.p.c., per quan- to riportato nella narrativa degli atti che hanno preceduto, per quanto risulta dai docu- menti prodotti, al pagamento oltre che alle spese di lite anche a una somma, disposta dal pagina 3 di 12 R.G. N. 51596/2021
Tribunale in via equitativa non inferiore nel minimo a 20.000 Euro da corrispondere a parte convenuta;
in via istruttoria
5) insiste per l'ammissione dei testi indicati negli atti di causa e dei relativi capitoli di pro- va.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 conveniva in giu- Parte_1 dizio ed esponeva quanto esegue. Controparte_1
, sorella delle parti, era deceduta a Milano il 31.12.2016. Persona_1
In data 21.2.2017 aveva fatto pubblicare un testamento olografo della Controparte_1 defunta sorella, datato 16.10.2015, in base al quale tutte le sostanze della de cuius venivano devolute alla convenuta.
Aveva avuto notizia dell'esistenza di questo testamento solo in seguito alla richiesta, rivolta alla convenuta, di ritrovarsi insieme per l'apertura della successione legittima ab intestato.
Nel luglio 2017 - ex marito di - gli aveva confidato Persona_5 Controparte_1 di aver chiesto alla convenuta “se non desse nulla al fratello” e che lo scritto testamentario in Per_ realtà non proveniva dalla de cuius ma era stato scritto “dalla moglie del di lui fratello,
[...
” (pag. 2 atto di citazione attore).
Su tali presupposti aveva richiesto una copia della scheda testamentaria per le più opportune verifiche. In particolare, aveva incaricato la dott.ssa quale perito grafo- Persona_7 logo di parte per un esame di autenticità, all'esito del quale la scheda veniva ritenuta apocrifa
(doc. attore n. 5).
Di seguito, aveva tentato addivenire ad un accordo per una più corretta divisione dell'eredità in modalità non conflittuale, avanzando varie proposte, tutte rifiutate.
Concludeva chiedendo l'accertamento negativo della provenienza e dell'autenticità del testa- mento, con la conseguente apertura della successione legittima ab intestato.
Domandava anche l'esclusione della convenuta secondo la disciplina dell'indegnità a succe- dere ex art. 463 c.c., ritenendo provata la responsabilità della stessa per la falsificazione della pagina 4 di 12 R.G. N. 51596/2021
volontà testamentaria o, comunque, per l'uso consapevole di un testamento falso, con la con- seguente la restituzione dei beni ereditari e dei frutti ricevuti e percepiti in esecuzione del te- stamento invalido.
In subordine, chiedeva comunque l'accertamento della qualità di eredi legittimi in capo alle parti, con riduzione della quota di eredità spettante alla convenuta e la restituzione alla massa ereditaria di tutti i beni ereditari in possesso di nonché dei frutti dalla Controparte_1 stessa percepiti.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'8.4.2022. Controparte_1
Evidenziava innanzitutto che la defunta sorella aveva da ultimo risieduto presso la sua abita- zione. nutriva un sentimento di profonda riconoscenza nei suoi confronti per Persona_1 la quotidiana assistenza riservatale negli ultimi dieci anni, in particolare dopo l'aggravarsi del- le sue condizioni di salute. Tale vicinanza aveva quindi spinto la de cuius a nominarla propria erede universale, anche considerato che, al contrario, il fratello era rimasto completamente as- sente dalla sua vita. Inoltre, aveva già ricevuto dalla defunta sorella una Parte_1 donazione di circa 70.000 Euro.
Osservava che si trovava in regime di detenzione dal 17.3.2017 per reati Persona_5 gravi e che pertanto non poteva avere incontrato l'attore per riferirgli le proprie considerazioni sul testamento.
Aveva sottoposto, a sua volta, la scheda testamentaria alle verifiche tecniche di una perita gra- fologa di parte.
Tale circostanza era perfettamente nota all'attore ed era stata scientemente omessa nella nar- rativa dell'atto di citazione perché le valutazioni della consulente della convenuta risultavano in contrasto con quelle espresse dal perito dell'attore, concludendo per la autenticità della scheda testamentaria in ogni sua parte (doc. 7 convenuta). La dott.ssa aveva formu- Per_8 lato le proprie valutazioni conclusive in termini probabilistici, perché l'indagine tecnica era basata sull'esame di una copia della scheda. Criticava quindi il metodo e l'esito della consu- lenza della controparte, per non aver chiaramente esplicitato il metodo seguito per l'esame del testamento.
pagina 5 di 12 R.G. N. 51596/2021
L'attore non aveva assolto l'onus probandi correlato alla domanda di accertamento dell'invalidità, né tantomeno quello relativo alla individuazione dei beni appartenenti alla massa ereditaria e caduti in successione.
Anche con riguardo alla questione dell'indegnità, non aveva assolto Parte_1
l'onere della prova. Osservava che la giurisprudenza escludeva l'applicazione dell'istituto al caso dell'erede legittimo. Evidenziava inoltre che - per stessa ammissione dell'attore -
l'autore della falsificazione sarebbe stato un soggetto terzo e che pertanto non veniva mai nemmeno ipotizzata una responsabilità della convenuta.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento ai sensi dell'art. 96
c.p.c. di una somma da determinarsi in via equitativa e non inferiore a 20.000 Euro.
Nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. le parti precisavano le proprie argomentazioni di- fensive, anche in replica alle deduzioni avversarie.
L'attore contestava l'assenza di un rapporto con la sorella defunta. Il suo nome era indicato quale contatto di emergenza nelle cartelle cliniche. La de cuius aveva scelto di abitare presso la sorella solo perché seguiva il trattamento terapeutico nella città dove CP_1 quest'ultima viveva. L'attore negava, inoltre, di aver ricevuto la donazione di 70.000 Euro - comunque non provata - ma riconosceva di aver ricevuto dalla de cuius un assegno circolare per un valore di 5.000 Euro, evidenziando come anche tale circostanza smentisse l'asserita mancanza di un rapporto tra i fratelli.
In merito all'incontro con il cognato, l'attore riconosceva di aver incontrato il presso Per_9 la sua abitazione mentre questi era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, alla presen- za di una terza donna, non identificata.
Rispetto alla relazione della dott.sa perito della controparte, osservava che si tratta- Per_8 va di una valutazione inconferente, incompleta e parziale. La dott.ssa , consulente CP_2 dell'attore, aveva potuto esaminare la scheda testamentaria in originale, previa richiesta al no- taio depositario. Chiedeva alla convenuta di interlineare spontaneamente il contenuto della comparsa di costituzione dalle pagine 8 a 10 perché “gratuitamente offensive e prive di giusti- ficazione processuale” (pag. 7 memoria 183 c.p.c. attore) o, in alternativa, al Tribunale di provvedervi.
pagina 6 di 12 R.G. N. 51596/2021
In merito alla domanda riconvenzionale, attribuiva la responsabilità per lite temeraria alla convenuta, chiedendo una condanna al pagamento di una somma di 20.000 Euro ex art. 96
c.p.c..
Parte convenuta osservava che il riconoscimento da parte dell'attore della ricezione di una somma di 5.000 Euro costituiva una violazione della disciplina dell'imputazione ex se che il legittimario che agisce in riduzione deve compiere ai fini della prova della lesione della legit- tima.
Contestava la completa mancanza di prove rispetto alle circostanze allegate dall'attore in rela- zione all'incontro con Per_9
In merito alla consulenza tecnica di controparte, era indimostrata la circostanza che il perito dell'attore avesse effettivamente esaminato la scheda in originale.
Entrambe le parti chiedevano al giudice istruttore di disporre una c.t.u. grafologica volta ad accertare la validità della scheda testamentaria in questione.
All'esito dell'udienza del 17.11.2022, il g.i. disponeva l'espletamento di c.t.u. grafologica, nominando quale perito dell'Ufficio la dott.ssa , che prestava giura- Persona_10 mento all'udienza del 16.2.2023.
A seguito della presentazione della perizia del consulente, nel corso della successiva udienza del 4.10.2023 le parti chiedevano un differimento per valutare la possibilità di raggiungere una soluzione conciliativa. Alla successiva udienza del 14.2.2024 le parti rendevano noto di non essere riuscite a raggiungere un accordo.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale la cau- sa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale ritiene che la domanda svolta in via principale dall'attore sia fondata, previa riqualificazione della stessa come domanda di accertamento della nullità del testamento olo- grafo datato 16.10.2015.
La c.t.u. espletata in corso di causa ha consentito di appurare che “Il testamento in verifica ad apparente firma con data 16.10.2015 di cui al verbale di pubblicazione no- Persona_1 taio IS Boschetti del 21.2.17 rep. 12548 e racc. 7867, è apocrifo in tutte le sue parti,
pagina 7 di 12 R.G. N. 51596/2021
cioè, NON È STATO VERGATO DALLA SIG.RA [in maiuscolo nel te- Persona_1 sto della perizia] ma da altro soggetto”.
La consulente ha evidenziato, in sintesi, come “i dati evinti dalla comparazione attestino che, sia il testo che la firma sono stati eseguiti da persona diversa dalla sig. , Persona_1 cercando di controllare i propri automatismi nell'effettuare il testo e applicandosi in un'azione imitativa nella redazione della firma riportandone alcuni aspetti propri della firma autografa”.
L'elaborato peritale - esaustivo, coerente e immune da vizi logici - non può che essere condi- viso, con integrale richiamo del suo percorso argomentativo, tanto più che la stessa parte con- venuta non ha fatto ritualmente pervenire, nei termini assegnati, osservazioni in merito alle conclusioni raggiunte dal c.t.u..
In base ai rilievi che precedono, il testamento del 16.10.2015 deve essere dichiarato nullo per totale difetto di autografia, in base alla disciplina degli artt. 602 e 606, comma 1, c.c..
La declaratoria di invalidità del testamento impugnato comporta l'apertura della successione legittima.
Rappresenta circostanza pacifica e riconosciuta da entrambe le parti che le stesse siano fratelli della defunta e cioè soggetti qualificabili quali eredi legittimi. Al contempo, Persona_1 non è emersa la presenza di altri soggetti potenziali successibili.
Può pertanto ritenersi che alla successione legittima siano chiamati come coeredi i due fratelli parti del presente giudizio, con devoluzione del patrimonio ereditario secondo le quote di 1/2 in favore di ciascuno, come previsto dagli artt. 565 e 570 c.c..
3. Nelle proprie conclusioni, l'attore chiede a vario titolo anche di condannare la convenuta alla restituzione dei beni relitti da , compresi i beni già asseritamente acquisi- Persona_1 ti in vita da senza titolo. Controparte_1
Preliminarmente, il Collegio ritiene che tali istanze debbano ricondursi astrattamente all' ipo- tesi di hereditatis petitio, nella quale l'attore “può limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario” (Cassazione civile, sez. II, 19/03/2021, n. 7871).
pagina 8 di 12 R.G. N. 51596/2021
La qualità di erede e l'indicazione dei beni che costituiscono il compendio ereditario rappre- sentano presupposti ed elementi definitori minimi di tale tipo di domanda, che infatti non può essere qualificata né tanto meno esaminata in mancanza dell'allegazione di questi elementi.
Nel caso di specie, l'attore ha indicato e provato la propria qualità di erede, ma non ha indica- to i beni che costituiscono oggetto della sua domanda, dando indicazioni del tutto generiche sulla consistenza del patrimonio della defunta sorella, non idonee a identificare l'oggetto della domanda.
Analogamente può dirsi in relazione alla domanda - del tutto generica - di riduzione della quota ereditaria della convenuta, rispetto alla quale l'attore non ha fornito alcuna allegazione idonea a identificarne il contenuto e a chiarire la portata della riduzione richiesta, né tanto meno la giustificazione della propria pretesa, così formulando una domanda rispetto alla quale
è preclusa ex ante ogni valutazione del Tribunale.
Le domande in esame appaiono quindi totalmente indeterminate nel petitum, ovvero nella in- dividuazione di quanto forma oggetto della domanda svolta nel giudizio.
In mancanza di tale elemento, pertanto, il Collegio ritiene che le domande siano inammissibili e non possano essere esaminate nel merito.
4. Alle stesse conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle domande della convenuta finalizzate alla divisione, previa collazione, della massa ereditaria, rispetto alle quali la con- venuta non ha svolto alcuna allegazione fattuale utile a definire l'oggetto delle domande, che vengono dichiarate parimenti inammissibili.
5. Con riferimento alla dichiarazione di indegnità richiesta dall'attore, il Collegio ritiene che la domanda non sia fondata.
La domanda è stata svolta in modo generico nelle conclusioni ma appare presumibilmente ri- feribile all'ipotesi di cui all'art. 463 n. 6) c.c., tenuto conto dei riferimenti svolti dall'attore al- la dichiarazione di indegnità che può subire chi abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso.
Il presupposto applicativo della norma è la falsificazione o l'uso consapevole di un testamento falso, volto ad alterare la successione del de cuius: è quindi necessario che la condotta ripro- vevole, tale da giustificare il grave effetto dell'indegnità, provenga dal soggetto stesso e sia idonea, in concreto, a modificare l'assetto successorio.
pagina 9 di 12 R.G. N. 51596/2021
Nonostante nel corso del processo sia emersa la falsità del testamento olografo pubblicato dal- la convenuta, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'indegnità l'attore avrebbe dovuto soddisfare l'onus probandi di cui all'art. 2967 c.c. rispetto ai relativi presupposti applicativi.
Al contrario, l'attore non ha mai neppure addebitato la condotta di falsificazione alla conve- nuta, limitandosi ad attribuirla in modo generico e non chiaro a soggetti terzi, mai identificati, senza esplicitare quale sarebbe stato il coinvolgimento della convenuta.
Per altro verso, il mero utilizzo dell'atto ai fini della pubblicazione da parte della convenuta non può ricondursi alla condotta di chi “scientemente” faccia uso di un testamento falso;
e ciò sia perché l'attore non ha provato che la convenuta fosse effettivamente consapevole della fal- sità del testamento, sia perché le circostanze del caso inducono a ritenere che, al contrario, la stessa confidasse nella sua validità.
Per quanto, infatti, la convenuta non abbia mai fornito chiarimenti sulle modalità del ritrova- mento del testamento, la vicinanza e il legame tra le sorelle rendevano quantomeno verosimile l'eventualità che la de cuius potesse lasciare le proprie sostanze alla sorella con lei conviven- te.
Ma, soprattutto, la convenuta ha prodotto in giudizio una consulenza tecnica - pur successiva alla pubblicazione del testamento - elaborata da un'esperta grafologa di comprovata profes- sionalità che ha espresso, in termini di elevata probabilità, un giudizio positivo sulla autogra- fia del testamento (doc. 7 convenuta). Tale circostanza vale ancora una volta a ritenere quan- tomeno verosimile che la convenuta - priva di specifiche competenze tecniche in ambito gra- fologico - abbia potuto considerare autentico il testamento, dovendosi escludere - di conse- guenza - che lo abbia utilizzato ritenendolo scientemente falso. Controparte_1
In base ai rilievi sin qui svolti, la domanda in esame deve essere respinta.
6. Per analoghe ragioni, non sussistono i presupposti per condannare la convenuta ex art. 96
c.p.c..
Infatti, le circostanze di fatto emerse inducono ad escludere la sussistenza dei presupposti del- la norma in esame e, in particolare, che la convenuta abbia resistito in giudizio in mala fede o colpa grave. Si ritiene che invece questa abbia agito nei limiti della consueta e inevitabile con- flittualità processuale, confidando su elementi di fatto idonei a sostenere astrattamente la sua posizione in giudizio (cfr. Cass. 9 febbraio 2017, n. 3464).
pagina 10 di 12 R.G. N. 51596/2021
Anche la domanda di cancellazione delle frasi asseritamente offensive nei confronti della dott.ssa va respinta. Il Collegio, infatti, ritiene che le valutazioni espres- Persona_7 se in atti non superino i limiti della ordinaria dialettica processuale.
7. Neppure emergono elementi a supporto della domanda riconvenzionale svolta contro la parte attrice di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Innanzitutto, può osservarsi che risulta vittorioso rispetto alla domanda Parte_1 che assume rilievo principale nel presente giudizio, ovvero l'accertamento della nullità del te- stamento. Manca quindi il presupposto della soccombenza.
Rispetto alle altre domande, è sufficiente ribadire che anche l'attore non sembra aver agito nella coscienza della infondatezza della domanda proposta e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza. Ha invece sottopo- sto all'esame del Tribunale temi fattuali e giuridici, ritenendoli controversi e con modalità che rientrano nel limite fisiologico e non sanzionabile della mera opinabilità del diritto fatto vale- re, tenendo conto anche della peculiarità del caso concreto.
8. Per quanto concerne le spese di lite, occorre innanzitutto dare atto della soccombenza reci- proca.
Parte attrice è vittoriosa sulla domanda di accertamento della nullità del testamento e della conseguente apertura della successione legittima. Allo stesso tempo è soccombente su tutte le altre domande proposte, al pari della convenuta le cui domande riconvenzionali sono inte- gralmente respinte. È tuttavia chiaro che l'accertamento dell'invalidità del testamento rappre- senta il tema decisorio principale del presente giudizio. Il Tribunale ritiene pertanto che vi sia una soccombenza prevalente della convenuta, tale da giustificare una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 1/3.
Visto il d.m. n. 55/2014 - e in particolare l'art. 4, comma 9, come da ultimo modificato dal d.m. n. 127/2022 - , tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua media com- plessità, dell'attività istruttoria svolta e della parziale compensazione come sopra disposta, si liquidano in favore dell'attore complessivi 9.774 Euro, di cui 578 Euro per anticipazioni,
1.146 Euro per spese, 7.000 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi, e
1.050 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
pagina 11 di 12 R.G. N. 51596/2021
Da ultimo, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa con decreto del 4.9.2023.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara la nullità del testamento olografo di datato Persona_1
16.10.2015, pubblicato con verbale del notaio IS Boschetti del 21.2.2017, rep.
12548 e racc. 7867, e, per l'effetto,
- accerta e dichiara l'apertura della successione legittima di;
Persona_1
- respinge la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere svolta da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- respinge le domande reciproche di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara inammissibili tutte le altre domande svolte da e tutte le Parte_1 altre domande riconvenzionali svolte da;
Controparte_1
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, nella misura di 1/3, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi 9.774,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto do- vuti;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano l'1 luglio 2025.
La presidente (dott.ssa Valentina Boroni)
Il giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Anna Maria Calvino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- dott.ssa Valentina BORONI presidente
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice estensore
- dott. Marcello PISCOPO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 23.12.2021 da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Galli, come da procura alle liti del 16.12.2021, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Cologno al Serio - via Buonarroti, 16
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Damascelli e Stefano Salvetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano - via G. Omboni, n. 1, come da procura alle liti del
14.3.2022
- CONVENUTA -
pagina 1 di 12 R.G. N. 51596/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 in via principale
1) accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo datato Milano 16-10-2015 a fir- ma apparente di , pubblicato in data 21.2.2017 a magistero notaio Persona_1 [...] di Milano (n. 12.548 rep. / 7867 racc.) e, per l'effetto, Per_2
2) dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge;
3) condannare a restituire all'eredità tutti i beni relitti da Controparte_1 Per_3
compresi i beni già acquisiti in vita senza titolo da;
[...] Controparte_1
4) per l'ulteriore effetto, dichiarare l'indegnità di alla successione Controparte_1
(ex art. 463 c.c.) con conseguente decadenza dai suoi diritti successori nei confronti del- la sorella , nata a [...] l'[...] e deceduta in Milano il Persona_1
31.12.2016, con condanna alla restituzione all'erede unico di tutti Parte_1
i beni ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti (ex art. 464 c.c.), compresi i beni già acquisiti in vita senza titolo;
5) rigettare le domande, eccezioni, deduzioni avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, particolarmente alla luce dell'esperita istruttoria;
in via subordinata
6) qualora l'accertamento di cui a capitolo 5 non fosse possibile sulla base degli elementi indiziari raccolti, dichiarare la qualità di eredi legittimi della sorella , Persona_1 nata a [...] l'[...] e deceduta in Milano il 31.12.2016, di
[...]
e e la riduzione della quota di quest'ultima, con resti- Parte_1 Controparte_1 tuzione all'eredità di tutti i beni ereditari in suo possesso e dei frutti percepiti (ex art. 464 c.c.), compresi i beni già acquisiti in vita senza titolo da pro- Controparte_1 venienti dalla sorella Per_1
pagina 2 di 12 R.G. N. 51596/2021
in ogni caso
7) condannare ex art. 96 c.p.c. per quanto dedotto in atti ed emerso Controparte_1 in sede di istruttoria al pagamento in via equitativa a parte attrice di una somma non in- feriore a 20.000 Euro;
8) disporre la cancellazione delle frasi offensive nei confronti della dott.ssa ER
[...]
contenute nell'atto di costituzione avversario da pag. 8 a pag. 10; CP_2
9) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, Cpa e
Iva (qualora dovuta al momento del pagamento) come per legge.
per Controparte_1 in via principale
1) respingere le domande tutte di parte attrice svolte nell'atto introduttivo, per quanto pre- cisato negli scritti difensivi ed emerso in istruttoria;
in subordine
2) nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza in tutto o in parte delle domande attrici e di dichiarazione della apertura della successione ab intestato della defunta Persona_4
[.
, come conseguenza dell'accertamento negativo della validità della scheda testamenta- ria de qua, chiede che i beni ereditari relitti, di cui non ha fornito prova parte attrice in causa, siano ripartiti tra i fratelli e al 50%, dopo l'intervenuta col- Pt_1 CP_1 lazione nella massa ereditaria di tutte le somme ricevute in vita da Parte_1 da parte della defunta;
in ogni caso
3) condannare parte attrice al pagamento di compensi e spese di causa ex d.m. n. 55/2014, valori medi, in favore della convenuta, da distrarsi ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore degli avvocati Giorgio Damascelli e Stefano Salvetti, in parti uguali;
in via riconvenzionale
4) chiede la condanna di parte attrice per aver agito in mala fede ex art. 96 c.p.c., per quan- to riportato nella narrativa degli atti che hanno preceduto, per quanto risulta dai docu- menti prodotti, al pagamento oltre che alle spese di lite anche a una somma, disposta dal pagina 3 di 12 R.G. N. 51596/2021
Tribunale in via equitativa non inferiore nel minimo a 20.000 Euro da corrispondere a parte convenuta;
in via istruttoria
5) insiste per l'ammissione dei testi indicati negli atti di causa e dei relativi capitoli di pro- va.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 conveniva in giu- Parte_1 dizio ed esponeva quanto esegue. Controparte_1
, sorella delle parti, era deceduta a Milano il 31.12.2016. Persona_1
In data 21.2.2017 aveva fatto pubblicare un testamento olografo della Controparte_1 defunta sorella, datato 16.10.2015, in base al quale tutte le sostanze della de cuius venivano devolute alla convenuta.
Aveva avuto notizia dell'esistenza di questo testamento solo in seguito alla richiesta, rivolta alla convenuta, di ritrovarsi insieme per l'apertura della successione legittima ab intestato.
Nel luglio 2017 - ex marito di - gli aveva confidato Persona_5 Controparte_1 di aver chiesto alla convenuta “se non desse nulla al fratello” e che lo scritto testamentario in Per_ realtà non proveniva dalla de cuius ma era stato scritto “dalla moglie del di lui fratello,
[...
” (pag. 2 atto di citazione attore).
Su tali presupposti aveva richiesto una copia della scheda testamentaria per le più opportune verifiche. In particolare, aveva incaricato la dott.ssa quale perito grafo- Persona_7 logo di parte per un esame di autenticità, all'esito del quale la scheda veniva ritenuta apocrifa
(doc. attore n. 5).
Di seguito, aveva tentato addivenire ad un accordo per una più corretta divisione dell'eredità in modalità non conflittuale, avanzando varie proposte, tutte rifiutate.
Concludeva chiedendo l'accertamento negativo della provenienza e dell'autenticità del testa- mento, con la conseguente apertura della successione legittima ab intestato.
Domandava anche l'esclusione della convenuta secondo la disciplina dell'indegnità a succe- dere ex art. 463 c.c., ritenendo provata la responsabilità della stessa per la falsificazione della pagina 4 di 12 R.G. N. 51596/2021
volontà testamentaria o, comunque, per l'uso consapevole di un testamento falso, con la con- seguente la restituzione dei beni ereditari e dei frutti ricevuti e percepiti in esecuzione del te- stamento invalido.
In subordine, chiedeva comunque l'accertamento della qualità di eredi legittimi in capo alle parti, con riduzione della quota di eredità spettante alla convenuta e la restituzione alla massa ereditaria di tutti i beni ereditari in possesso di nonché dei frutti dalla Controparte_1 stessa percepiti.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'8.4.2022. Controparte_1
Evidenziava innanzitutto che la defunta sorella aveva da ultimo risieduto presso la sua abita- zione. nutriva un sentimento di profonda riconoscenza nei suoi confronti per Persona_1 la quotidiana assistenza riservatale negli ultimi dieci anni, in particolare dopo l'aggravarsi del- le sue condizioni di salute. Tale vicinanza aveva quindi spinto la de cuius a nominarla propria erede universale, anche considerato che, al contrario, il fratello era rimasto completamente as- sente dalla sua vita. Inoltre, aveva già ricevuto dalla defunta sorella una Parte_1 donazione di circa 70.000 Euro.
Osservava che si trovava in regime di detenzione dal 17.3.2017 per reati Persona_5 gravi e che pertanto non poteva avere incontrato l'attore per riferirgli le proprie considerazioni sul testamento.
Aveva sottoposto, a sua volta, la scheda testamentaria alle verifiche tecniche di una perita gra- fologa di parte.
Tale circostanza era perfettamente nota all'attore ed era stata scientemente omessa nella nar- rativa dell'atto di citazione perché le valutazioni della consulente della convenuta risultavano in contrasto con quelle espresse dal perito dell'attore, concludendo per la autenticità della scheda testamentaria in ogni sua parte (doc. 7 convenuta). La dott.ssa aveva formu- Per_8 lato le proprie valutazioni conclusive in termini probabilistici, perché l'indagine tecnica era basata sull'esame di una copia della scheda. Criticava quindi il metodo e l'esito della consu- lenza della controparte, per non aver chiaramente esplicitato il metodo seguito per l'esame del testamento.
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L'attore non aveva assolto l'onus probandi correlato alla domanda di accertamento dell'invalidità, né tantomeno quello relativo alla individuazione dei beni appartenenti alla massa ereditaria e caduti in successione.
Anche con riguardo alla questione dell'indegnità, non aveva assolto Parte_1
l'onere della prova. Osservava che la giurisprudenza escludeva l'applicazione dell'istituto al caso dell'erede legittimo. Evidenziava inoltre che - per stessa ammissione dell'attore -
l'autore della falsificazione sarebbe stato un soggetto terzo e che pertanto non veniva mai nemmeno ipotizzata una responsabilità della convenuta.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento ai sensi dell'art. 96
c.p.c. di una somma da determinarsi in via equitativa e non inferiore a 20.000 Euro.
Nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. le parti precisavano le proprie argomentazioni di- fensive, anche in replica alle deduzioni avversarie.
L'attore contestava l'assenza di un rapporto con la sorella defunta. Il suo nome era indicato quale contatto di emergenza nelle cartelle cliniche. La de cuius aveva scelto di abitare presso la sorella solo perché seguiva il trattamento terapeutico nella città dove CP_1 quest'ultima viveva. L'attore negava, inoltre, di aver ricevuto la donazione di 70.000 Euro - comunque non provata - ma riconosceva di aver ricevuto dalla de cuius un assegno circolare per un valore di 5.000 Euro, evidenziando come anche tale circostanza smentisse l'asserita mancanza di un rapporto tra i fratelli.
In merito all'incontro con il cognato, l'attore riconosceva di aver incontrato il presso Per_9 la sua abitazione mentre questi era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, alla presen- za di una terza donna, non identificata.
Rispetto alla relazione della dott.sa perito della controparte, osservava che si tratta- Per_8 va di una valutazione inconferente, incompleta e parziale. La dott.ssa , consulente CP_2 dell'attore, aveva potuto esaminare la scheda testamentaria in originale, previa richiesta al no- taio depositario. Chiedeva alla convenuta di interlineare spontaneamente il contenuto della comparsa di costituzione dalle pagine 8 a 10 perché “gratuitamente offensive e prive di giusti- ficazione processuale” (pag. 7 memoria 183 c.p.c. attore) o, in alternativa, al Tribunale di provvedervi.
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In merito alla domanda riconvenzionale, attribuiva la responsabilità per lite temeraria alla convenuta, chiedendo una condanna al pagamento di una somma di 20.000 Euro ex art. 96
c.p.c..
Parte convenuta osservava che il riconoscimento da parte dell'attore della ricezione di una somma di 5.000 Euro costituiva una violazione della disciplina dell'imputazione ex se che il legittimario che agisce in riduzione deve compiere ai fini della prova della lesione della legit- tima.
Contestava la completa mancanza di prove rispetto alle circostanze allegate dall'attore in rela- zione all'incontro con Per_9
In merito alla consulenza tecnica di controparte, era indimostrata la circostanza che il perito dell'attore avesse effettivamente esaminato la scheda in originale.
Entrambe le parti chiedevano al giudice istruttore di disporre una c.t.u. grafologica volta ad accertare la validità della scheda testamentaria in questione.
All'esito dell'udienza del 17.11.2022, il g.i. disponeva l'espletamento di c.t.u. grafologica, nominando quale perito dell'Ufficio la dott.ssa , che prestava giura- Persona_10 mento all'udienza del 16.2.2023.
A seguito della presentazione della perizia del consulente, nel corso della successiva udienza del 4.10.2023 le parti chiedevano un differimento per valutare la possibilità di raggiungere una soluzione conciliativa. Alla successiva udienza del 14.2.2024 le parti rendevano noto di non essere riuscite a raggiungere un accordo.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale la cau- sa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale ritiene che la domanda svolta in via principale dall'attore sia fondata, previa riqualificazione della stessa come domanda di accertamento della nullità del testamento olo- grafo datato 16.10.2015.
La c.t.u. espletata in corso di causa ha consentito di appurare che “Il testamento in verifica ad apparente firma con data 16.10.2015 di cui al verbale di pubblicazione no- Persona_1 taio IS Boschetti del 21.2.17 rep. 12548 e racc. 7867, è apocrifo in tutte le sue parti,
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cioè, NON È STATO VERGATO DALLA SIG.RA [in maiuscolo nel te- Persona_1 sto della perizia] ma da altro soggetto”.
La consulente ha evidenziato, in sintesi, come “i dati evinti dalla comparazione attestino che, sia il testo che la firma sono stati eseguiti da persona diversa dalla sig. , Persona_1 cercando di controllare i propri automatismi nell'effettuare il testo e applicandosi in un'azione imitativa nella redazione della firma riportandone alcuni aspetti propri della firma autografa”.
L'elaborato peritale - esaustivo, coerente e immune da vizi logici - non può che essere condi- viso, con integrale richiamo del suo percorso argomentativo, tanto più che la stessa parte con- venuta non ha fatto ritualmente pervenire, nei termini assegnati, osservazioni in merito alle conclusioni raggiunte dal c.t.u..
In base ai rilievi che precedono, il testamento del 16.10.2015 deve essere dichiarato nullo per totale difetto di autografia, in base alla disciplina degli artt. 602 e 606, comma 1, c.c..
La declaratoria di invalidità del testamento impugnato comporta l'apertura della successione legittima.
Rappresenta circostanza pacifica e riconosciuta da entrambe le parti che le stesse siano fratelli della defunta e cioè soggetti qualificabili quali eredi legittimi. Al contempo, Persona_1 non è emersa la presenza di altri soggetti potenziali successibili.
Può pertanto ritenersi che alla successione legittima siano chiamati come coeredi i due fratelli parti del presente giudizio, con devoluzione del patrimonio ereditario secondo le quote di 1/2 in favore di ciascuno, come previsto dagli artt. 565 e 570 c.c..
3. Nelle proprie conclusioni, l'attore chiede a vario titolo anche di condannare la convenuta alla restituzione dei beni relitti da , compresi i beni già asseritamente acquisi- Persona_1 ti in vita da senza titolo. Controparte_1
Preliminarmente, il Collegio ritiene che tali istanze debbano ricondursi astrattamente all' ipo- tesi di hereditatis petitio, nella quale l'attore “può limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario” (Cassazione civile, sez. II, 19/03/2021, n. 7871).
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La qualità di erede e l'indicazione dei beni che costituiscono il compendio ereditario rappre- sentano presupposti ed elementi definitori minimi di tale tipo di domanda, che infatti non può essere qualificata né tanto meno esaminata in mancanza dell'allegazione di questi elementi.
Nel caso di specie, l'attore ha indicato e provato la propria qualità di erede, ma non ha indica- to i beni che costituiscono oggetto della sua domanda, dando indicazioni del tutto generiche sulla consistenza del patrimonio della defunta sorella, non idonee a identificare l'oggetto della domanda.
Analogamente può dirsi in relazione alla domanda - del tutto generica - di riduzione della quota ereditaria della convenuta, rispetto alla quale l'attore non ha fornito alcuna allegazione idonea a identificarne il contenuto e a chiarire la portata della riduzione richiesta, né tanto meno la giustificazione della propria pretesa, così formulando una domanda rispetto alla quale
è preclusa ex ante ogni valutazione del Tribunale.
Le domande in esame appaiono quindi totalmente indeterminate nel petitum, ovvero nella in- dividuazione di quanto forma oggetto della domanda svolta nel giudizio.
In mancanza di tale elemento, pertanto, il Collegio ritiene che le domande siano inammissibili e non possano essere esaminate nel merito.
4. Alle stesse conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle domande della convenuta finalizzate alla divisione, previa collazione, della massa ereditaria, rispetto alle quali la con- venuta non ha svolto alcuna allegazione fattuale utile a definire l'oggetto delle domande, che vengono dichiarate parimenti inammissibili.
5. Con riferimento alla dichiarazione di indegnità richiesta dall'attore, il Collegio ritiene che la domanda non sia fondata.
La domanda è stata svolta in modo generico nelle conclusioni ma appare presumibilmente ri- feribile all'ipotesi di cui all'art. 463 n. 6) c.c., tenuto conto dei riferimenti svolti dall'attore al- la dichiarazione di indegnità che può subire chi abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso.
Il presupposto applicativo della norma è la falsificazione o l'uso consapevole di un testamento falso, volto ad alterare la successione del de cuius: è quindi necessario che la condotta ripro- vevole, tale da giustificare il grave effetto dell'indegnità, provenga dal soggetto stesso e sia idonea, in concreto, a modificare l'assetto successorio.
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Nonostante nel corso del processo sia emersa la falsità del testamento olografo pubblicato dal- la convenuta, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'indegnità l'attore avrebbe dovuto soddisfare l'onus probandi di cui all'art. 2967 c.c. rispetto ai relativi presupposti applicativi.
Al contrario, l'attore non ha mai neppure addebitato la condotta di falsificazione alla conve- nuta, limitandosi ad attribuirla in modo generico e non chiaro a soggetti terzi, mai identificati, senza esplicitare quale sarebbe stato il coinvolgimento della convenuta.
Per altro verso, il mero utilizzo dell'atto ai fini della pubblicazione da parte della convenuta non può ricondursi alla condotta di chi “scientemente” faccia uso di un testamento falso;
e ciò sia perché l'attore non ha provato che la convenuta fosse effettivamente consapevole della fal- sità del testamento, sia perché le circostanze del caso inducono a ritenere che, al contrario, la stessa confidasse nella sua validità.
Per quanto, infatti, la convenuta non abbia mai fornito chiarimenti sulle modalità del ritrova- mento del testamento, la vicinanza e il legame tra le sorelle rendevano quantomeno verosimile l'eventualità che la de cuius potesse lasciare le proprie sostanze alla sorella con lei conviven- te.
Ma, soprattutto, la convenuta ha prodotto in giudizio una consulenza tecnica - pur successiva alla pubblicazione del testamento - elaborata da un'esperta grafologa di comprovata profes- sionalità che ha espresso, in termini di elevata probabilità, un giudizio positivo sulla autogra- fia del testamento (doc. 7 convenuta). Tale circostanza vale ancora una volta a ritenere quan- tomeno verosimile che la convenuta - priva di specifiche competenze tecniche in ambito gra- fologico - abbia potuto considerare autentico il testamento, dovendosi escludere - di conse- guenza - che lo abbia utilizzato ritenendolo scientemente falso. Controparte_1
In base ai rilievi sin qui svolti, la domanda in esame deve essere respinta.
6. Per analoghe ragioni, non sussistono i presupposti per condannare la convenuta ex art. 96
c.p.c..
Infatti, le circostanze di fatto emerse inducono ad escludere la sussistenza dei presupposti del- la norma in esame e, in particolare, che la convenuta abbia resistito in giudizio in mala fede o colpa grave. Si ritiene che invece questa abbia agito nei limiti della consueta e inevitabile con- flittualità processuale, confidando su elementi di fatto idonei a sostenere astrattamente la sua posizione in giudizio (cfr. Cass. 9 febbraio 2017, n. 3464).
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Anche la domanda di cancellazione delle frasi asseritamente offensive nei confronti della dott.ssa va respinta. Il Collegio, infatti, ritiene che le valutazioni espres- Persona_7 se in atti non superino i limiti della ordinaria dialettica processuale.
7. Neppure emergono elementi a supporto della domanda riconvenzionale svolta contro la parte attrice di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Innanzitutto, può osservarsi che risulta vittorioso rispetto alla domanda Parte_1 che assume rilievo principale nel presente giudizio, ovvero l'accertamento della nullità del te- stamento. Manca quindi il presupposto della soccombenza.
Rispetto alle altre domande, è sufficiente ribadire che anche l'attore non sembra aver agito nella coscienza della infondatezza della domanda proposta e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza. Ha invece sottopo- sto all'esame del Tribunale temi fattuali e giuridici, ritenendoli controversi e con modalità che rientrano nel limite fisiologico e non sanzionabile della mera opinabilità del diritto fatto vale- re, tenendo conto anche della peculiarità del caso concreto.
8. Per quanto concerne le spese di lite, occorre innanzitutto dare atto della soccombenza reci- proca.
Parte attrice è vittoriosa sulla domanda di accertamento della nullità del testamento e della conseguente apertura della successione legittima. Allo stesso tempo è soccombente su tutte le altre domande proposte, al pari della convenuta le cui domande riconvenzionali sono inte- gralmente respinte. È tuttavia chiaro che l'accertamento dell'invalidità del testamento rappre- senta il tema decisorio principale del presente giudizio. Il Tribunale ritiene pertanto che vi sia una soccombenza prevalente della convenuta, tale da giustificare una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 1/3.
Visto il d.m. n. 55/2014 - e in particolare l'art. 4, comma 9, come da ultimo modificato dal d.m. n. 127/2022 - , tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua media com- plessità, dell'attività istruttoria svolta e della parziale compensazione come sopra disposta, si liquidano in favore dell'attore complessivi 9.774 Euro, di cui 578 Euro per anticipazioni,
1.146 Euro per spese, 7.000 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi, e
1.050 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
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Da ultimo, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa con decreto del 4.9.2023.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara la nullità del testamento olografo di datato Persona_1
16.10.2015, pubblicato con verbale del notaio IS Boschetti del 21.2.2017, rep.
12548 e racc. 7867, e, per l'effetto,
- accerta e dichiara l'apertura della successione legittima di;
Persona_1
- respinge la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere svolta da
[...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- respinge le domande reciproche di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara inammissibili tutte le altre domande svolte da e tutte le Parte_1 altre domande riconvenzionali svolte da;
Controparte_1
- compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, nella misura di 1/3, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi 9.774,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto do- vuti;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano l'1 luglio 2025.
La presidente (dott.ssa Valentina Boroni)
Il giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa Anna Maria Calvino
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