Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
In tema di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., il successivo intervento del terzo nel giudizio di appello avverso la sentenza opposta, comportando la perdita di tale sua qualità rispetto a quest'ultima, determina l'inammissibilità dell'opposizione. Ne consegue che l'opponente, in quanto virtualmente soccombente, non può beneficiare del favore delle spese processuali.
Commentario • 1
- 1. Opposizione Di Terzo Revocatoria: Cosa Si IntendeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 12070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12070 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DIDONE ON - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.p.a. (c.f. 02593450584), in persona dell'amministratore delegato dott. Piacentini Adriano, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Barone Carlo Maria (c.f. BRNCLM37A11I113) e Anselmo Barone (c.f. [...]) ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Roma, Via Tagliamento n. 14;
- ricorrente -
contro
L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONE s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (p. IVA 02593450584), in persona del commissario liquidatore dott. Dosi Francesco, rappresentata e difesa dall'avv. Iannotta Gregorio per procura speciale a margine del controricorso, nonché dall'avv. Federica Iannotta per procura speciale autenticata nella firma dal notaio dott. Salvatore Mariconda in Roma il 6 febbraio 2013, rep. n. 8606, ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo difensore in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (c.f. 0230390587), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
e nei confronti di:
NT IE ON;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2517/11 depositata il 6 giugno 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
uditi per la ricorrente gli avv.ti Carlo Maria BARONE e Anselmo BARONE;
uditi per la controricorrente L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa gli avv.ti Gregorio IANNOTTA e Federica IANNOTTA;
udito per il controricorrente Ministero dello Sviluppo Economico l'avv. dello Stato Enrico DE GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su domanda de L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., in persona dell'amministratore delegato, il Tribunale di Roma dichiarò, con sentenza n. 16671 del 2001, l'inesistenza giuridica del decreto ministeriale 29 luglio 1997, con cui la società era stata posta il liquidazione coatta amministrativa ed era stato nominato il commissario liquidatore.
Quest'ultimo propose opposizione di terzo quale litisconsorte necessario pretermesso. Il Tribunale dichiarò improcedibile l'opposizione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo nelle more sopraggiunta sentenza di appello dichiarativa della nullità della sentenza opposta per difetto di contraddittorio, e, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, condannò la società, in persona dell'amministratore delegato, al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidazione coatta amministrativa e del Ministero delle Attività produttive, pure costituito nel giudizio (in cui risulta convenuto anche tale sig. IE ON CI, rimasto contumace in tutti i gradi di merito e non difesosi neppure davanti a questa Corte). La Corte di Roma ha poi respinto l'appello della società, osservando:
che andava esclusa l'inammissiblità dell'opposizione per essere stato proposto, qualche giorno prima della stessa, appello da parte del Ministero, poiché non risultava che l'atto di appello fosse stato notificato anche al commissario liquidatore opponente e che il medesimo avesse avuto la possibilità effettiva di partecipare al giudizio, la quale non poteva certo dedursi dall'intervento nel giudizio di appello spiegato dal commissario soltanto dopo l'introduzione del giudizio di opposizione;
- che andava escluso il difetto di legittimazione del commissario liquidatore eccepito dall'appellante sul rilievo della inesistenza del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa della società, sancita nuovamente con ulteriore sentenza passata in giudicato, atteso che il commissario era comunque contraddittore necessario rispetto alla invocata declaratoria di inesistenza della procedura di liquidazione coatta;
che andava confermato l'addebito delle spese processuali alla società, in persona dell'amministratore delegato, per effetto della sua soccombenza virtuale, nonché la liquidazione delle medesime spese non già ritenendo indeterminato il valore della causa, bensì parametrandolo al valore della domanda di restituzione dell'intero compendio patrimoniale della società e di risarcimento del danno con richiesta di provvisionale di L. 20 miliardi.
La società, in persona dell'amministratore delegato, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura. Il commissario liquidatore e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno resistito con distinti controricorsi. La società e il commissario liquidatore hanno anche presentato memorie. Il secondo ha anche presentato istanza di assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite, su cui la Prima Presidenza della Corte ha disposto, con provvedimento del 1 febbraio 2013, che si pronunzi questo Collegio, davanti al quale l'esame del ricorso era stato già fissato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente presa in considerazione l'istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Essa è motivata con la necessità che la Corte assuma un orientamento unitario sulla questione - considerata rilevante in questa e in varie altre cause pendenti sia in gradi di merito che davanti a questa stessa Corte tra le medesime parti - se sia o meno passato in giudicato il già richiamato accertamento, contenuto nella sentenza n. 2064/2008 della Corte d'appello di Roma, della inesistenza del decreto ministeriale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società, questione risolta in termini contrastanti in precedenti decisioni della Prima e della Terza Sezione civile di questa Corte.
L'istanza non può essere accolta, sia perché - come osservato anche dalla Prima Presidenza nel provvedimento in data 7 febbraio 2013, con cui è stata disattesa analoga sollecitazione di rimessione alle Sezioni Unite proveniente dalla Terza Sezione - quella indicata non è una questione di principio, bensì questione di interpretazione di un giudicato che non pone problemi giuridici destinati ad esorbitare dal caso concreto, sia - e prima ancora - perché si tratta di questione sulla quale questo Collegio non ha ragione di pronunciarsi, come emergerà dall'esame dei motivi di ricorso, in particolare dal primo di essi.
2. - Con tale motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 99, 100 e 324 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e della L. Fall., artt. 21 (ora 18), 42, 43 e 200, ripropone la tesi, già respinta dalla Corte d'appello, dell'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione del commissario liquidatore. La tesi è appunto basata sull'avvenuto accertamento in corso di causa, con la richiamata sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2064/2008 - passata in giudicato all'esito del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 4690 del 2011 dell'inesistenza giuridica del pure già richiamato decreto ministeriale 29 luglio 1997, con cui la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il commissario liquidatore era stato nominato. 2.1. - Il motivo è infondato.
Non può invero negarsi la legittimazione necessaria del commissario liquidatore a contrastare in giudizio - e dunque ad opporsi di terzo in caso di pretermissione - l'azione con cui si chieda accertarsi l'inesistenza giuridica della liquidazione coatta amministrativa e della sua stessa nomina, che attiene in primo luogo ai poteri di cui egli pretende essere titolare. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella richiamata sentenza n. 4690 del 2011, la tesi della ricorrente comporta una "impropria inversione di ordine logico- giuridico tra l'affermata inesistenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa - petitum della originaria edictio actionis, e dunque oggetto dell'accertamento in fieri - ed il presupposto processuale della legittimazione a resistere in giudizio", nel senso che "l'inesistenza della procedura costituisce il posterius dell'eventuale sentenza di accoglimento e non certo il prius della domanda".
Posta in questi termini la questione, è del tutto indifferente verificare se vi sia stato o meno un accertamento definitivo della inesistenza giuridica del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società.
3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., si censura l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale, nel regolamento delle spese processuali, pur essendo stata dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, atteso che l'improcedibilità, sia originaria che sopravvenuta, comporta invece la soccombenza effettiva della parte attrice. 3.1. - Neanche questo motivo può essere accolto, perché la "improcedibilità" dell'opposizione dichiarata dal Tribunale, e confermata dalla Corte d'appello, deriva dalla cessazione della materia del contendere sopravvenuta in corso di causa (come chiaramente risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, sintetizzata sopra in narrativa), la quale comporta appunto l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale nella decisione sulle spese processuali (giurisp. consolidata: cfr., da ult., Cass. 10553/2009, 24642/2008, 19160/2007). 4. - Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 99, 100, 344 e 404 c.p.c., si sostiene che, anche a voler discutere di soccombenza virtuale, soccombenti erano comunque il commissario ed il Ministero, i quali avevano chiesto l'accoglimento dell'opposizione, confermando la richiesta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante l'inammissibilità dell'opposizione stessa:
inammissibilità sia iniziale, perché alcuni giorni prima dell'opposizione del commissario era stato proposto appello dal Ministero, onde al primo era concesso il solo rimedio dell'intervento ai sensi dell'art. 344 c.p.c.; sia, comunque, successiva, a seguito dell'intervento spiegato dal commissario nel giudizio di appello qualche giorno dopo l'opposizione.
4.1. - Non mette conto esaminare la censura sotto il primo, più ampio profilo essendo la stessa sicuramente fondata sotto il secondo, più specificamente aderente alla fattispecie concreta. Nel caso in cui il terzo opponente intervenga successivamente nel giudizio di appello, invero, non può negarsi la sopravvenuta inammissibilità della sua opposizione, come giustamente osservato in dottrina, in quanto l'opponente, intervenendo nel giudizio (di appello), cessa di essere terzo.
Corretta è pertanto la conclusione della ricorrente secondo cui tanto il commissario opponente quanto il Ministero - che avevano entrambi concluso, sia nei rispettivi atti introduttivi sia all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, per l'accoglimento dell'opposizione - erano virtualmente soccombenti, essendo invece l'opposizione divenuta inammissibile, onde non si giustificava, per loro, il favore delle spese processuali. 5. - Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta più specificamente la condanna della ricorrente alle spese anche in favore del Ministero, nonché il quinto, con cui si contesta la liquidazione delle medesime spese, sono assorbiti. 6. - La sentenza impugnata va in conclusione cassata in relazione alla censura accolta relativa alle spese processuali. Non è tuttavia necessario un giudizio di rinvio, perché sulle spese processuali ben può decidersi nel merito in questa sede, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 1), e disporsi la compensazione delle medesime fra le parti in relazione ai giudizi di primo e secondo grado. Va infatti tenuto conto della novità della questione posta con il motivo di ricorso accolto, sulla quale non è dato registrare precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità (le remote Cass. 1490/1948 e 1704/1948, richiamate dalla ricorrente, affermano, la prima, l'inammissibilità dell'intervento dell'opponente in appello, non già della sua precedente opposizione di terzo e, la seconda, in sostanza l'assorbimento della questione di ammissibilità dell'opposizione nella riunione del relativo giudizio a quello di appello, in cui era intervenuto l'opponente, davanti al giudice di secondo grado).
Per la stessa ragione vanno compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara compensate le spese del giudizio di primo e secondo grado;
dichiara altresì compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013