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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8492 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16394/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 29/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16394/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE FERDINANDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PARLATO PAOLO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originaria intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato, l'odierno istante adiva Questo Tribunale
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per finita locazione ad uso abitativo e per sentir emettere ordinanza di rilascio.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto. In caso di opposizione chiede emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio. Con invito a costituirsi nei modi di legge e con
l'avvertimento che non comparendo, ovvero comparendo e non opponendosi, il giudice provvederà a convalidare lo sfratto ai sensi dell'art. 663 cpc. In caso di opposizione si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva, stante la gravità della situazione rappresentata, fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426 cpc, concedendo altresì termine per depositare memorie integrative. Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Con vittoria di spese e oneri del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il conduttore il quale contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea e rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo
Giudice voglia così provvedere:
1) In via processuale, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della doppia intimazione proposta dall'intimante in unico atto attesa la autonomia assoluta tra il procedimento di cui all'art 657 cpc e l'art 658 cpc e per l'effetto estinguere il giudizio con condanna dell'intimante al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
2) In via gradata rispetto alla richiesta di cui innanzi, dichiarare ed accertare la inesistenza di alcuna mora a carico dell'intimante come documentato dalle ricevute dei canoni di locazione ex adverso contestati e per l'effetto dichiarare estinti gli effetti della intimazione, atteso che per gli oneri condominiali invocati gli stessi non sono stati versati dall'intimante e non sono superiori a due mensilità del canone di locazione;
3) In via altrettanto gradata, qualora procedibile la contemporanea domanda di intimazione per finita locazione, rigettarla per assenza della prova della ricezione dell'atto di disdetta che ha determinato il tacito rinnovo del contratto di locazione;
4) Dichiarare ultronea oltre che inammissibile qualsiasi altra domanda;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 5) In via del tutto subordinata, in caso di accoglimento della domanda di finita locazione, assegnare al conduttore il massimo del termine per l'inizio della esecuzione;
6) Condannare l'intimato al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali.”
Questo Magistrato non concedeva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento di rito per la trattazione del merito, assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
In seguito al disposto mutamento di rito, le parti, nel riportarsi a tutti i propri scritti e atti difensivi insistevano per l'accoglimento delle reciproche pretese.
All'odierna udienza il Giudice - ascoltata la discussione delle parti ed all'esito della camera di consiglio – procede alla decisione del giudizio con la pubblica lettura della sentenza conformemente al rito operante.
In primo luogo va detto che è infondata l'eccezione di improcedibilità.
Parte ricorrente ha depositato ( cfr. allegato 6 produzione parte ricorrente ) verbale di mediazione né la parte resistente, oltre a dedurre la relativa improcedibilità, ha introdotto circostanze che possano far emergere la non effettività della mediazione stessa.
Del resto, poi, in una prospettiva sostanziale, la ratio della mediazione – comunque svolta dalla parte ricorrente – è stata finanche corroborata dal tentativo di conciliazione svolto da questo Tribunale.
Alla luce di tali riflessioni deve passarsi al vaglio di merito della domanda.
Deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che la parte ricorrente ha espressamente dedotto di aver ottenuto, nelle more del presente giudizio,
“ordinanza di Convalida di sfratto in data 09.06.2025 fissando la data per
l'esecuzione del rilascio dell'immobile al 20.06.2025”, nonché di aver finanche ottenuto il rilascio del bene stesso.
Si tratta di circostanza, certamente sopravvenuta e che la parte resistente non contesta.
La detta circostanza invera, senza dubbio, ad avviso del Tribunale una ipotesi di cessazione della materia atteso che la parte ricorrente ha già ottenuto il
“bene della vita” che intendeva ottenere con l'odierna azione facendo venire meno la ratio della stessa né – giova rilevarlo - risultano proposte pretese in riconvenzionale.
In tale ottica appare evidente l'inverarsi di una ipotesi di cessazione della materia.
Appare evidente che il tema del giudizio appare, realmente, circoscritto al solo governo delle spese di lite.
Le stesse devono essere integralmente compensate.
Al riguardano alla luce del parametro della soccombenza virtuale, va osservato che – anche se si considerasse come sostenuto dalla difesa di parte resistente e di cui la stessa non può certo, dunque, dolersi - l' “inefficacia” della disdetta, dovrebbe – a fronte della domanda come spiegata dal ricorrente pur sempre ricordarsi il principio, più volte affermato e ribadito, dalla Cassazione secondo cui anche l'intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l'ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell'intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace" ( in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017 n. 28471).
In senso del tutto conforme ed, anche con estremamente interessanti riflessioni circa il sindacato giurisdizionale in materia, deve leggersi altra pronuncia con la quale la Suprema Corte ( il riferimento è a Cass
Sez. 3, Sentenza n. 21153 del 17/09/2013 ) ha affermato che: “ In caso di domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine legale, l'eventuale errore nella indicazione della data di scadenza del contratto, in cui sia incorso il locatore, non comporta la reiezione della domanda, né configura una caso di extra o ultrapetizione la rettifica operata dal giudice al riguardo, allorché sia la legge a determinare termini e scadenza del contratto. Infatti la "causa petendi" dell'azione di licenza per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza naturale, che
è onere del giudice accertare in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale) che disciplina il rapporto, ed a prescindere dalle indicazioni (eventualmente erronee) delle parti”. Dunque, in forza, di tale riflessione anche in relazione ad eventuale data diversa da quella indicata il locatore ricorrente non sarebbe risultato soccombente. A ciò si aggiunga, ancora, la circostanza che il conduttore si sia reso anche moroso ( circostanza acclarata dall'ordinanza di convalida certamente richiamabile in ogni stato e grado di giudizio ) anche nel corso del rapporto locatizio che egli stesso riteneva ancora in essere in forza della presunta inefficacia della disdetta corrobora, anche sotto il profilo teleologico, la citata compensazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite;
Napoli, 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 29/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16394/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE FERDINANDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PARLATO PAOLO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con originaria intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato, l'odierno istante adiva Questo Tribunale
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per finita locazione ad uso abitativo e per sentir emettere ordinanza di rilascio.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto. In caso di opposizione chiede emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio. Con invito a costituirsi nei modi di legge e con
l'avvertimento che non comparendo, ovvero comparendo e non opponendosi, il giudice provvederà a convalidare lo sfratto ai sensi dell'art. 663 cpc. In caso di opposizione si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva, stante la gravità della situazione rappresentata, fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426 cpc, concedendo altresì termine per depositare memorie integrative. Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Con vittoria di spese e oneri del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio il conduttore il quale contestava in fatto e in diritto la pretesa attorea e rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo
Giudice voglia così provvedere:
1) In via processuale, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della doppia intimazione proposta dall'intimante in unico atto attesa la autonomia assoluta tra il procedimento di cui all'art 657 cpc e l'art 658 cpc e per l'effetto estinguere il giudizio con condanna dell'intimante al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
2) In via gradata rispetto alla richiesta di cui innanzi, dichiarare ed accertare la inesistenza di alcuna mora a carico dell'intimante come documentato dalle ricevute dei canoni di locazione ex adverso contestati e per l'effetto dichiarare estinti gli effetti della intimazione, atteso che per gli oneri condominiali invocati gli stessi non sono stati versati dall'intimante e non sono superiori a due mensilità del canone di locazione;
3) In via altrettanto gradata, qualora procedibile la contemporanea domanda di intimazione per finita locazione, rigettarla per assenza della prova della ricezione dell'atto di disdetta che ha determinato il tacito rinnovo del contratto di locazione;
4) Dichiarare ultronea oltre che inammissibile qualsiasi altra domanda;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 5) In via del tutto subordinata, in caso di accoglimento della domanda di finita locazione, assegnare al conduttore il massimo del termine per l'inizio della esecuzione;
6) Condannare l'intimato al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali.”
Questo Magistrato non concedeva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento di rito per la trattazione del merito, assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
In seguito al disposto mutamento di rito, le parti, nel riportarsi a tutti i propri scritti e atti difensivi insistevano per l'accoglimento delle reciproche pretese.
All'odierna udienza il Giudice - ascoltata la discussione delle parti ed all'esito della camera di consiglio – procede alla decisione del giudizio con la pubblica lettura della sentenza conformemente al rito operante.
In primo luogo va detto che è infondata l'eccezione di improcedibilità.
Parte ricorrente ha depositato ( cfr. allegato 6 produzione parte ricorrente ) verbale di mediazione né la parte resistente, oltre a dedurre la relativa improcedibilità, ha introdotto circostanze che possano far emergere la non effettività della mediazione stessa.
Del resto, poi, in una prospettiva sostanziale, la ratio della mediazione – comunque svolta dalla parte ricorrente – è stata finanche corroborata dal tentativo di conciliazione svolto da questo Tribunale.
Alla luce di tali riflessioni deve passarsi al vaglio di merito della domanda.
Deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che la parte ricorrente ha espressamente dedotto di aver ottenuto, nelle more del presente giudizio,
“ordinanza di Convalida di sfratto in data 09.06.2025 fissando la data per
l'esecuzione del rilascio dell'immobile al 20.06.2025”, nonché di aver finanche ottenuto il rilascio del bene stesso.
Si tratta di circostanza, certamente sopravvenuta e che la parte resistente non contesta.
La detta circostanza invera, senza dubbio, ad avviso del Tribunale una ipotesi di cessazione della materia atteso che la parte ricorrente ha già ottenuto il
“bene della vita” che intendeva ottenere con l'odierna azione facendo venire meno la ratio della stessa né – giova rilevarlo - risultano proposte pretese in riconvenzionale.
In tale ottica appare evidente l'inverarsi di una ipotesi di cessazione della materia.
Appare evidente che il tema del giudizio appare, realmente, circoscritto al solo governo delle spese di lite.
Le stesse devono essere integralmente compensate.
Al riguardano alla luce del parametro della soccombenza virtuale, va osservato che – anche se si considerasse come sostenuto dalla difesa di parte resistente e di cui la stessa non può certo, dunque, dolersi - l' “inefficacia” della disdetta, dovrebbe – a fronte della domanda come spiegata dal ricorrente pur sempre ricordarsi il principio, più volte affermato e ribadito, dalla Cassazione secondo cui anche l'intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale
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5 intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l'ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell'intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace" ( in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017 n. 28471).
In senso del tutto conforme ed, anche con estremamente interessanti riflessioni circa il sindacato giurisdizionale in materia, deve leggersi altra pronuncia con la quale la Suprema Corte ( il riferimento è a Cass
Sez. 3, Sentenza n. 21153 del 17/09/2013 ) ha affermato che: “ In caso di domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine legale, l'eventuale errore nella indicazione della data di scadenza del contratto, in cui sia incorso il locatore, non comporta la reiezione della domanda, né configura una caso di extra o ultrapetizione la rettifica operata dal giudice al riguardo, allorché sia la legge a determinare termini e scadenza del contratto. Infatti la "causa petendi" dell'azione di licenza per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza naturale, che
è onere del giudice accertare in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale) che disciplina il rapporto, ed a prescindere dalle indicazioni (eventualmente erronee) delle parti”. Dunque, in forza, di tale riflessione anche in relazione ad eventuale data diversa da quella indicata il locatore ricorrente non sarebbe risultato soccombente. A ciò si aggiunga, ancora, la circostanza che il conduttore si sia reso anche moroso ( circostanza acclarata dall'ordinanza di convalida certamente richiamabile in ogni stato e grado di giudizio ) anche nel corso del rapporto locatizio che egli stesso riteneva ancora in essere in forza della presunta inefficacia della disdetta corrobora, anche sotto il profilo teleologico, la citata compensazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite;
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