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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/09/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3723/2024 vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Savina Dal Canto e Saverio Dal Canto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cecina (LI), Piazza della Libertà n. 12, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]6, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Caparra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via L.L.
Zamenhof n. 16, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.07.2025– tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 19.12.2024 - deducendo che:
- hanno contratto matrimonio, con rito civile, in data 26.11.2015 in San Miniato (PI), regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Miniato (PI) dell'anno 2015 al n.45 Parte I, come risulta dall'Estratto dell'Atto di Matrimonio;
- dalla loro unione è nata il [...] la figlia Per_1
- il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1107/2023 del 13.09.2023, pubblicata il 14.09.2023 (R.G.
n. 1356/2020), ha dichiarato la separazione tra i coniugi addebitandola al marito;
- la figlia minore stata affidata al Servizio Sociale SDS Empolese, EL e RN Per_1
con collocamento presso la madre;
- è stato disposto che il padre potesse incontrare la figlia una volta a settimana, a mezzo di incontri protetti da organizzarsi a cura del Servizio Sociale affidatario e con la frequenza degli stessi,
- tali incontri sarebbero potuti essere ampliati da parte del Servizio affidatario tenendo conto del loro andamento e anche dei progressi registrati dal padre nei percorsi che egli ha intrapreso;
- si è dato inoltre mandato al Servizio Sociale, in collaborazione con l' territorialmente CP_2
competente, di proseguire nell'organizzazione degli incontri protetti tra padre e figlia, incontri da svolgersi in forma progressivamente più libera, previa verifica del buon andamento del percorso di sostegno alla genitorialità del sig. della sua presa in carico presso Parte_1
l' territorialmente competente nonché del suo mantenimento di una condizione di CP_2 astinenza da sostanza;
- a carico del padre è stato posto l'obbligo di versasse, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che la sig.ra e il sig. hanno proseguito i percorsi e i programmi disposti CP_1 Parte_1
nella suddetta sentenza;
- è ampiamente decorso il periodo di ininterrotta separazione così come previsto dalla legge ed
è stata impossibile la riunione materiale e spirituale dei coniugi;
- la casa familiare sita in Montopoli Val d'Arno (PI), Via della Pace n. 6, è di proprietà di entrambi al 50%, ma allo stato attuale è occupata dal sig. il quale si è fatto Parte_1 interamente carico del mutuo ipotecario e del mutuo chirografario contratti insieme alla sig.ra con la banca Credit Agricole per l'acquisto della casa familiare con rate CP_1 complessivamente di € 500,00 mensili circa;
- la sig.ra percepisce uno stipendio mensile di circa € 900,00 come badante presso CP_1
l'abitazione del sig. , mentre il sig. lavora in conceria e Persona_2 Parte_1 percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.800,00;
- ciascuno dei coniugi risulta economicamente indipendente, per cui nessuna pretesa sussiste per l'uno in capo all'altro.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore continuerà ad essere affidata al Servizio Sociale SDS Empolese, EL e Per_1
RN con collocamento prevalente presso la madre;
2) Il padre continuerà ad incontrare la figlia una volta a settimana a mezzo incontri protetti da organizzarsi a cura del Servizio Sociale affidatario il quale, tenendo conto dell'andamento degli incontri e dei progressi del signor nei percorsi intrapresi, potrà ampliare la frequenza degli incontri e renderli via via in forma Parte_1 più libera;
3) L'organizzazione degli incontri liberi tra la minore e la nonna paterna continueranno ad essere Per_1
supervisionati dal Servizio Sociale affidatario;
4) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia a somma mensile di € 250,00 Per_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi alla madre a mezzo bonifico entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate;
5) Le spese straordinarie non eccedenti la somma di € 50,00 verranno sostenute autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui la minore è collocata presso di sé, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore e senza quindi l'obbligo di rimborso da parte dello stesso;
6) L'assegno unico per la figlia minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa che verrà previsto da eventuali modifiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente dalla IGnora CP_1 7) Il signor e la signora danno atto di essere economicamente indipendenti, per cui nessuna Parte_1 CP_1
pretesa sussiste per l'uno in capo all'altro, e rinunciano pertanto ad ogni richiesta relativamente all'assegno di divorzio;
8) Il signor e la signora danno atto di niente avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di Parte_1 CP_1
arretrati dell'assegno di mantenimento della figlia e di spese straordinarie sostenute per la stessa o comunque di rinunciarci.
Il Collegio, previa rimessione della causa sul ruolo, considerata la peculiarità della situazione della minore, ha chiesto il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali, sia in ordine agli incontri protetti, sia in ordine ai presupposti per il mantenimento dell'affido ai servi stessi, che ai percorsi prescritti ai genitori.
Alla luce delle relazioni – positive – dei servizi sociali le parti hanno depositato accordo, in parte modificato volto ad una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlia, dal seguente tenore:
1)la figlia minore è affidata al Servizio Sociale SDS Empolese, EL e RN con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori e presa in carico della minore presso la territorialmente competente;
CP_2
2) il padre potrà tenere con sé la figlia
- per un periodo di tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo due giorni la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- successivamente a tale periodo, un giorno la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni una settimana dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 10.00 del sabato, la settimana successiva dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
3) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive durante le vacanze estive da comunicare con almeno un mese di preavviso a decorrere dall'estate 2026, nonché alternativamente per le festività di Natale, S.Stefano, 31 dicembre-1 gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
5) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia a somma mensile di € 250,00 Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate;
6) le spese straordinarie non eccedenti la somma di € 50,00 verranno sostenute autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui la minore è collocata presso di sé, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore e senza quindi l'obbligo di rimborso da parte dello stesso;
7) l'assegno unico per la figlia minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa che verrà previsto da eventuali modifiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente dalla IGnora CP_1
8) il signor e la signora danno atto di essere economicamente indipendenti, per cui nessuna Parte_1 CP_1 pretesa sussiste per l'uno in capo all'altro, e rinunciano pertanto ad ogni richiesta relativamente all'assegno di divorzio;
9) il signor e la signora danno atto di niente avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di Parte_1 CP_1 arretrati dell'assegno di mantenimento della figlia e di spese straordinarie sostenute per la stessa o comunque di rinunciarci.
Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e la regolamentazione dell'affidamento della figlia minore le condizioni concordate appaiono non contrastanti Per_1 con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3723/2024, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 26.11.2015 tra e Parte_1 CP_1
;
[...] b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Miniato (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la minore resti affidata al Servizio Sociale Empolese, EL e Persona_3
RN con collocamento prevalente presso la madre, educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori e presa in carico della minore presso la territorialmente competente CP_2
d) DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia
- per un periodo di tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo due giorni la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- successivamente a tale periodo, un giorno la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni una settimana dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 10.00 del sabato, la settimana successiva dalle ore
10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica e) DISPONE che ciascun genitore possa tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive durante le vacanze estive da comunicare con almeno un mese di preavviso a decorrere dall'estate 2026, nonché alternativamente per le festività di Natale, S.Stefano, 31 dicembre-1 gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
f) DISPONE che il IG. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi Per_1 alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate;
g) DISPONE che le spese straordinarie non eccedenti la somma di € 50,00 vengano sostenute autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui la figlia minore sia collocata presso di sé, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore e senza l'obbligo di rimborso da parte dello stesso;
h) DISPONE che l'assegno unico per la figlia minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa previsto da eventuali modifiche normative, continui ad essere percepito integralmente dalla IG.ra
; CP_1
i) DA' ATTO CHE ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi richiesta relativa all'assegno di divorzio avendo dichiarato, entrambi, di essere economicamente indipendenti;
j) DA' ATTO CHE ciascun coniuge dichiara di non pretendere nulla l'uno dall'altro e di comunque rinunciare agli arretrati dell'assegno di mantenimento della figlia e di spese straordinarie sostenute per la stessa;
k) DA' ATTO CHE le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3723/2024 vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Savina Dal Canto e Saverio Dal Canto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cecina (LI), Piazza della Libertà n. 12, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...]6, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Caparra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via L.L.
Zamenhof n. 16, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.07.2025– tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 19.12.2024 - deducendo che:
- hanno contratto matrimonio, con rito civile, in data 26.11.2015 in San Miniato (PI), regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Miniato (PI) dell'anno 2015 al n.45 Parte I, come risulta dall'Estratto dell'Atto di Matrimonio;
- dalla loro unione è nata il [...] la figlia Per_1
- il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1107/2023 del 13.09.2023, pubblicata il 14.09.2023 (R.G.
n. 1356/2020), ha dichiarato la separazione tra i coniugi addebitandola al marito;
- la figlia minore stata affidata al Servizio Sociale SDS Empolese, EL e RN Per_1
con collocamento presso la madre;
- è stato disposto che il padre potesse incontrare la figlia una volta a settimana, a mezzo di incontri protetti da organizzarsi a cura del Servizio Sociale affidatario e con la frequenza degli stessi,
- tali incontri sarebbero potuti essere ampliati da parte del Servizio affidatario tenendo conto del loro andamento e anche dei progressi registrati dal padre nei percorsi che egli ha intrapreso;
- si è dato inoltre mandato al Servizio Sociale, in collaborazione con l' territorialmente CP_2
competente, di proseguire nell'organizzazione degli incontri protetti tra padre e figlia, incontri da svolgersi in forma progressivamente più libera, previa verifica del buon andamento del percorso di sostegno alla genitorialità del sig. della sua presa in carico presso Parte_1
l' territorialmente competente nonché del suo mantenimento di una condizione di CP_2 astinenza da sostanza;
- a carico del padre è stato posto l'obbligo di versasse, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che la sig.ra e il sig. hanno proseguito i percorsi e i programmi disposti CP_1 Parte_1
nella suddetta sentenza;
- è ampiamente decorso il periodo di ininterrotta separazione così come previsto dalla legge ed
è stata impossibile la riunione materiale e spirituale dei coniugi;
- la casa familiare sita in Montopoli Val d'Arno (PI), Via della Pace n. 6, è di proprietà di entrambi al 50%, ma allo stato attuale è occupata dal sig. il quale si è fatto Parte_1 interamente carico del mutuo ipotecario e del mutuo chirografario contratti insieme alla sig.ra con la banca Credit Agricole per l'acquisto della casa familiare con rate CP_1 complessivamente di € 500,00 mensili circa;
- la sig.ra percepisce uno stipendio mensile di circa € 900,00 come badante presso CP_1
l'abitazione del sig. , mentre il sig. lavora in conceria e Persona_2 Parte_1 percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.800,00;
- ciascuno dei coniugi risulta economicamente indipendente, per cui nessuna pretesa sussiste per l'uno in capo all'altro.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore continuerà ad essere affidata al Servizio Sociale SDS Empolese, EL e Per_1
RN con collocamento prevalente presso la madre;
2) Il padre continuerà ad incontrare la figlia una volta a settimana a mezzo incontri protetti da organizzarsi a cura del Servizio Sociale affidatario il quale, tenendo conto dell'andamento degli incontri e dei progressi del signor nei percorsi intrapresi, potrà ampliare la frequenza degli incontri e renderli via via in forma Parte_1 più libera;
3) L'organizzazione degli incontri liberi tra la minore e la nonna paterna continueranno ad essere Per_1
supervisionati dal Servizio Sociale affidatario;
4) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia a somma mensile di € 250,00 Per_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi alla madre a mezzo bonifico entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate;
5) Le spese straordinarie non eccedenti la somma di € 50,00 verranno sostenute autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui la minore è collocata presso di sé, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore e senza quindi l'obbligo di rimborso da parte dello stesso;
6) L'assegno unico per la figlia minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa che verrà previsto da eventuali modifiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente dalla IGnora CP_1 7) Il signor e la signora danno atto di essere economicamente indipendenti, per cui nessuna Parte_1 CP_1
pretesa sussiste per l'uno in capo all'altro, e rinunciano pertanto ad ogni richiesta relativamente all'assegno di divorzio;
8) Il signor e la signora danno atto di niente avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di Parte_1 CP_1
arretrati dell'assegno di mantenimento della figlia e di spese straordinarie sostenute per la stessa o comunque di rinunciarci.
Il Collegio, previa rimessione della causa sul ruolo, considerata la peculiarità della situazione della minore, ha chiesto il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali, sia in ordine agli incontri protetti, sia in ordine ai presupposti per il mantenimento dell'affido ai servi stessi, che ai percorsi prescritti ai genitori.
Alla luce delle relazioni – positive – dei servizi sociali le parti hanno depositato accordo, in parte modificato volto ad una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlia, dal seguente tenore:
1)la figlia minore è affidata al Servizio Sociale SDS Empolese, EL e RN con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori e presa in carico della minore presso la territorialmente competente;
CP_2
2) il padre potrà tenere con sé la figlia
- per un periodo di tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo due giorni la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- successivamente a tale periodo, un giorno la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni una settimana dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 10.00 del sabato, la settimana successiva dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
3) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive durante le vacanze estive da comunicare con almeno un mese di preavviso a decorrere dall'estate 2026, nonché alternativamente per le festività di Natale, S.Stefano, 31 dicembre-1 gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
5) il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia a somma mensile di € 250,00 Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate;
6) le spese straordinarie non eccedenti la somma di € 50,00 verranno sostenute autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui la minore è collocata presso di sé, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore e senza quindi l'obbligo di rimborso da parte dello stesso;
7) l'assegno unico per la figlia minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa che verrà previsto da eventuali modifiche normative, continuerà ad essere percepito integralmente dalla IGnora CP_1
8) il signor e la signora danno atto di essere economicamente indipendenti, per cui nessuna Parte_1 CP_1 pretesa sussiste per l'uno in capo all'altro, e rinunciano pertanto ad ogni richiesta relativamente all'assegno di divorzio;
9) il signor e la signora danno atto di niente avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di Parte_1 CP_1 arretrati dell'assegno di mantenimento della figlia e di spese straordinarie sostenute per la stessa o comunque di rinunciarci.
Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e la regolamentazione dell'affidamento della figlia minore le condizioni concordate appaiono non contrastanti Per_1 con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3723/2024, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 26.11.2015 tra e Parte_1 CP_1
;
[...] b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Miniato (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la minore resti affidata al Servizio Sociale Empolese, EL e Persona_3
RN con collocamento prevalente presso la madre, educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori e presa in carico della minore presso la territorialmente competente CP_2
d) DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia
- per un periodo di tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo due giorni la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- successivamente a tale periodo, un giorno la settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00 da comunicarsi a cura del padre entro la fine della settimana precedente tenuto conto dei suoi turni lavorativi, nonché a fine settimana alterni una settimana dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 10.00 del sabato, la settimana successiva dalle ore
10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica e) DISPONE che ciascun genitore possa tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive durante le vacanze estive da comunicare con almeno un mese di preavviso a decorrere dall'estate 2026, nonché alternativamente per le festività di Natale, S.Stefano, 31 dicembre-1 gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
f) DISPONE che il IG. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi Per_1 alla madre a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate;
g) DISPONE che le spese straordinarie non eccedenti la somma di € 50,00 vengano sostenute autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui la figlia minore sia collocata presso di sé, senza necessità di chiedere il consenso all'altro genitore e senza l'obbligo di rimborso da parte dello stesso;
h) DISPONE che l'assegno unico per la figlia minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa previsto da eventuali modifiche normative, continui ad essere percepito integralmente dalla IG.ra
; CP_1
i) DA' ATTO CHE ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi richiesta relativa all'assegno di divorzio avendo dichiarato, entrambi, di essere economicamente indipendenti;
j) DA' ATTO CHE ciascun coniuge dichiara di non pretendere nulla l'uno dall'altro e di comunque rinunciare agli arretrati dell'assegno di mantenimento della figlia e di spese straordinarie sostenute per la stessa;
k) DA' ATTO CHE le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi