TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa LA SS GIUDICE Rel. Est.
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 5060 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IC AR
PARTE RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO C/O PROCURA GENERALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
CHIEDE per tutti i motivi esposti ed al fine di armonizzare tra quanto indicato nei documenti brasiliani femminili ottenuti secondo la normativa amministrativa dello stato natio e quanto ancora indicato in quelli italiani, a codesto Ill.mo Tribunale la sola rettifica del prenome e del genere essendo ritenuto il percorso di transizione irreversibile essendo ormai identificata
1 come donna da molti anni oltre che dai documenti e certificati medici prodotti. Considerato inoltre che la tematica in oggetto (rettificazione prenome e del genere) di per sé stessa contiene gravi motivi d'urgenza nella sua trattazione, l'istante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata RICORRE EX ART 437 BIS e 437 bis 12 e 14
a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (To) ove è stato trascritto l'atto di nascita
; vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 Per_1
aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla sola rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 1274 parte 2 serie B Uff. 4 Parte_1
Comune di Torino (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ e non altrimenti, Per_2 Persona_3
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico
Ministero evocato.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 11.03.2025 adiva il Parte_1
Tribunale, chiedendo di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettifica del prenome da ad Parte_1 Persona_3
All'udienza in data 16/10/2025 compariva la sola parte ricorrente che instava per l'accoglimento del ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Veniva versata in atti la corrispondenza intercorsa con lo stato civile di Torino, il cui deposito veniva autorizzato dal Giudice.
Il PM nulla opponeva.
***
2 Parte ricorrente ha esposto, a fondamento del ricorso, quanto segue: di essere nata in [...] e di avere la doppia cittadinanza, brasiliana ed italiana;
di aver percepito sin dall'infanzia la propria identità di genere come femminile;
di aver ottenuto la cittadinanza italiana nel 2017; di aver intrapreso il percorso amministrativo in Brasile per la rettificazione del nome e genere sull'atto di nascita e di aver quindi ottenuto l'emissione di relativo documento di riconoscimento al femminile e passaporto;
di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva in Italia;
di assumere dal 2019 ormoni femminili per disforia di genere.
Esponeva, inoltre, di aver contattato l'ufficiale di stato civile di Torino al fine di vedersi riconosciuto in Italia l'atto di nascita brasiliano rettificato. Con mail prodotta in atti, l'ufficio del Comune di Torino comunicava l'impossibilità di procedere alla rettificazione dell'atto italiano, ritenendo che potesse procedersi, trattandosi di procedimento avente ad oggetto lo stato, solo su ordine del Tribunale, mediante sentenza e non potendo, inoltre, trascrivere atti stranieri di origine amministrativa ma solo di provenienza dell'autorità giudiziaria.
Per le ragioni suesposte, il sig. presentava il ricorso per ottenere da Parte_1
parte dell'autorità giudiziaria italiana la rettifica della trascrizione del suo atto di nascita.
Ciò posto, la domanda attorea è, ad avviso del Collegio, inammissibile per i motivi di seguito svolti.
È documentale che parte ricorrente abbia già ottenuto in Brasile la rettifica di sesso da genere maschile a femminile ed il cambio del prenome da ad (cfr. Parte_1 Persona_3
certificato di nascita munito di e traduzione giurata). Per_4
Il Tribunale ritiene che l'atto di nascita brasiliano rettificato sia riconoscibile in Italia ai sensi dell'art. 65 L. 218/95 e trascrivibile ai sensi dell'art. 18 dpr 396/2000.
È noto infatti che, a norma dell'art. 65 L. 218/95, “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di
3 quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Nel caso di specie, non è dubbio che l'atto di nascita in questione sia stato formato dall'Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla normativa di diritto internazionale privato (L. 218/95), posto che, ai sensi dell'art. 24 L. 218/95, i diritti della personalità (fra cui
è da annoverarsi il diritto all'identità di genere) sono disciplinati dalla legge nazionale del soggetto che, nel caso di specie, è quella brasiliana.
Il limite al riconoscimento di un atto straniero nel nostro ordinamento è rappresentato, in base al citato art. 65, dalla contrarietà all'ordine pubblico, da intendersi -secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità- come quel “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati
a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 1302
e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002).
Perciò, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo al tema della riconoscibilità dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), ha affermato il principio di diritto secondo cui “il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n.
396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”
(cfr. Cass. Civ. 19599/2016).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene di escludere, in relazione al riconoscimento in
Italia dell'atto di nascita brasiliano rettificato del ricorrente, la contrarietà all'ordine pubblico
4 posto che il suo riconoscimento non è suscettibile di produrre “effetti” incompatibili con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento.
Il nostro sistema giuridico, infatti, riconosce il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU).
Tale diritto è garantito nella sua effettività dalla L. 164 del 1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nel nostro sistema giuridico, “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto” costituisce “senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (cfr. Corte
Cost. 180/2017).
A fronte di quanto sopra, ritenuta la riconoscibilità nel nostro ordinamento dell'atto di nascita brasiliano rettificato e la sua trascrivibilità ai sensi dell'art. 18 dpr 396/00, la domanda del ricorrente va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse ad agire, avendo il ricorrente già ottenuto all'estero tanto la rettifica di sesso da maschile a femminile quanto la modifica del prenome da ad e dovendosi, perciò, ritenere carente ad Parte_1 Persona_3
ottenere una pronuncia giudiziale che disponga la rettifica del sesso e del prenome, già avvenuta.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accertata la riconoscibilità in Italia e trascrivibilità dell'atto di nascita rettificato di Per_1
parte ricorrente 02 55 1979 1 00003 075 0001964 04), per l'effetto, P.IVA_1
5 dichiara inammissibili le domande formulate dalla parte ricorrente per le ragioni esposte in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa LA SS
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa LA SS GIUDICE Rel. Est.
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 5060 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IC AR
PARTE RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO C/O PROCURA GENERALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
CHIEDE per tutti i motivi esposti ed al fine di armonizzare tra quanto indicato nei documenti brasiliani femminili ottenuti secondo la normativa amministrativa dello stato natio e quanto ancora indicato in quelli italiani, a codesto Ill.mo Tribunale la sola rettifica del prenome e del genere essendo ritenuto il percorso di transizione irreversibile essendo ormai identificata
1 come donna da molti anni oltre che dai documenti e certificati medici prodotti. Considerato inoltre che la tematica in oggetto (rettificazione prenome e del genere) di per sé stessa contiene gravi motivi d'urgenza nella sua trattazione, l'istante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata RICORRE EX ART 437 BIS e 437 bis 12 e 14
a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (To) ove è stato trascritto l'atto di nascita
; vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 Per_1
aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla sola rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 1274 parte 2 serie B Uff. 4 Parte_1
Comune di Torino (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ e non altrimenti, Per_2 Persona_3
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico
Ministero evocato.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 11.03.2025 adiva il Parte_1
Tribunale, chiedendo di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettifica del prenome da ad Parte_1 Persona_3
All'udienza in data 16/10/2025 compariva la sola parte ricorrente che instava per l'accoglimento del ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Veniva versata in atti la corrispondenza intercorsa con lo stato civile di Torino, il cui deposito veniva autorizzato dal Giudice.
Il PM nulla opponeva.
***
2 Parte ricorrente ha esposto, a fondamento del ricorso, quanto segue: di essere nata in [...] e di avere la doppia cittadinanza, brasiliana ed italiana;
di aver percepito sin dall'infanzia la propria identità di genere come femminile;
di aver ottenuto la cittadinanza italiana nel 2017; di aver intrapreso il percorso amministrativo in Brasile per la rettificazione del nome e genere sull'atto di nascita e di aver quindi ottenuto l'emissione di relativo documento di riconoscimento al femminile e passaporto;
di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva in Italia;
di assumere dal 2019 ormoni femminili per disforia di genere.
Esponeva, inoltre, di aver contattato l'ufficiale di stato civile di Torino al fine di vedersi riconosciuto in Italia l'atto di nascita brasiliano rettificato. Con mail prodotta in atti, l'ufficio del Comune di Torino comunicava l'impossibilità di procedere alla rettificazione dell'atto italiano, ritenendo che potesse procedersi, trattandosi di procedimento avente ad oggetto lo stato, solo su ordine del Tribunale, mediante sentenza e non potendo, inoltre, trascrivere atti stranieri di origine amministrativa ma solo di provenienza dell'autorità giudiziaria.
Per le ragioni suesposte, il sig. presentava il ricorso per ottenere da Parte_1
parte dell'autorità giudiziaria italiana la rettifica della trascrizione del suo atto di nascita.
Ciò posto, la domanda attorea è, ad avviso del Collegio, inammissibile per i motivi di seguito svolti.
È documentale che parte ricorrente abbia già ottenuto in Brasile la rettifica di sesso da genere maschile a femminile ed il cambio del prenome da ad (cfr. Parte_1 Persona_3
certificato di nascita munito di e traduzione giurata). Per_4
Il Tribunale ritiene che l'atto di nascita brasiliano rettificato sia riconoscibile in Italia ai sensi dell'art. 65 L. 218/95 e trascrivibile ai sensi dell'art. 18 dpr 396/2000.
È noto infatti che, a norma dell'art. 65 L. 218/95, “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di
3 quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Nel caso di specie, non è dubbio che l'atto di nascita in questione sia stato formato dall'Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla normativa di diritto internazionale privato (L. 218/95), posto che, ai sensi dell'art. 24 L. 218/95, i diritti della personalità (fra cui
è da annoverarsi il diritto all'identità di genere) sono disciplinati dalla legge nazionale del soggetto che, nel caso di specie, è quella brasiliana.
Il limite al riconoscimento di un atto straniero nel nostro ordinamento è rappresentato, in base al citato art. 65, dalla contrarietà all'ordine pubblico, da intendersi -secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità- come quel “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati
a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 1302
e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002).
Perciò, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo al tema della riconoscibilità dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), ha affermato il principio di diritto secondo cui “il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n.
396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”
(cfr. Cass. Civ. 19599/2016).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene di escludere, in relazione al riconoscimento in
Italia dell'atto di nascita brasiliano rettificato del ricorrente, la contrarietà all'ordine pubblico
4 posto che il suo riconoscimento non è suscettibile di produrre “effetti” incompatibili con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento.
Il nostro sistema giuridico, infatti, riconosce il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU).
Tale diritto è garantito nella sua effettività dalla L. 164 del 1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nel nostro sistema giuridico, “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto” costituisce “senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (cfr. Corte
Cost. 180/2017).
A fronte di quanto sopra, ritenuta la riconoscibilità nel nostro ordinamento dell'atto di nascita brasiliano rettificato e la sua trascrivibilità ai sensi dell'art. 18 dpr 396/00, la domanda del ricorrente va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse ad agire, avendo il ricorrente già ottenuto all'estero tanto la rettifica di sesso da maschile a femminile quanto la modifica del prenome da ad e dovendosi, perciò, ritenere carente ad Parte_1 Persona_3
ottenere una pronuncia giudiziale che disponga la rettifica del sesso e del prenome, già avvenuta.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accertata la riconoscibilità in Italia e trascrivibilità dell'atto di nascita rettificato di Per_1
parte ricorrente 02 55 1979 1 00003 075 0001964 04), per l'effetto, P.IVA_1
5 dichiara inammissibili le domande formulate dalla parte ricorrente per le ragioni esposte in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa LA SS
6