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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5018-2021 R.G., avente ad oggetto: appello,
TRA
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Paoletti unitamente all'Avv. Maddalena
Marchesi, giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. Pierluigi Telese;
Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata n. 3375/2021, depositata il 30/07/2021 nel procedimento recante R.G.N.
201/2020 – notificata in data 08/09/2021, con la quale è stata accolta la domanda con la quale l'attore chiedeva la ripetizione della complessiva somma di € 2.575,14 oltre interessi.
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata la deducendo che data 28/12/2011 Parte_1 aveva sottoscritto il contratto n. 325411 di mutuo contro cessione di quote dello stipendio per un importo lordo di € 34.320,00 da restituire in 120 rate mensili da €
286,00 cadauna;
che in detto contratto, erano previsti una serie di costi (spese di istruttoria, commissioni di attivazione, costi di intermediazione) trattenuti in unica
1 soluzione, poiché compresi nel montante lordo e decurtati per giungere al netto ricavo ottenuto dal consumatore;
che nel medesimo contratto, al punto 3.1 era previsto – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito - che “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), e G) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili in caso di estinzione anticipata del mutuo, mentre nonostante sia previsto il rimborso delle somme di cui alla lettera C) “per la sola quota non maturata”, i consumatore ha beneficiato in sede di estinzione solo di un piccolo abbuono, il tutto in palese violazione dell'art. 125 sexies TUB;
che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla 49 di 120 rate, come da estintivo e successiva Parte_2 liberatoria, con rimborso del solo premio assicurativo non maturato;
che la somma di
€ 2.575,15 veniva determinata dividendo i costi riportati nel contratto di mutuo per il numero di rate complessive (120) e moltiplicato per le residue rate (71) e cioè: Spese di istruttoria: € 450,00 (commissione) : 120 (numero rate) x 71 (rate residue) = € 266,25;
Spese di attivazione del finanziamento € 1.156,75 (commissione) : 120 (numero rate)
x 71 (rate residue) = € 684,41; Commissione di intermediazione: € 2.745,60
(commissione) : 120 (numero rate) x 71 (rate residue) = € 1.624,48; Par Si costituiva in giudizio , chiedendo la declaratoria di incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Torre Annunziata e, comunque, l'infondatezza della eccepita nullità della clausola contrattuale relativa alla estinzione anticipata del mutuo;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da Pt_1 soggetti terzi (oneri di intermediazione e costi assicurativi), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme (intermediario) e nel merito il rigetto della domanda attorea;
Con la sentenza n. 3375/2021 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, accoglieva la Par domanda proposta dall'attore e condannava la alla restituzione, in favore del primo della somma di € 2.575,14.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello eccependo: - la Parte_1 violazione e falsa applicazione delle norme di legge, - il difetto di legittimazione della in ordine ai costi di intermediazione, - l'insufficiente motivazione in ordine al Pt_1 criterio pro rata temporis applicato, concludendo per la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 1.890,73,
2 percepita in esecuzione della sentenza impugnata (al netto dell'acconto già ricevuto) oltre interessi e rivalutazione monetaria, e spese del doppio grado di giudizio.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della rispetto ai costi di intermediazione relativo al contratto di mutuo Parte_1 stipulato dalle parti, per le ragioni che seguono.
Il contratto di mutuo erogato dalla oggetto di causa, risulta sottoscritto dal
Parte_1 cessionario da in qualità di incaricato dell'identificazione
Parte_1 Persona_1 del cliente, ai sensi del d.lgs. 231/2007 e dal cedente e dalla Fin-Company Spa;
dallo stesso emerge che la somma di € 2.745,60 è stata corrisposta dal cedente alla controparte a titolo di “oneri per intermediazione”; pertanto, il soggetto
Parte_1 che effettivamente ha incassato tale somma – anche se successivamente, verosimilmente stornate in favore dell'intermediario – risulta essere la
Parte_1 tanto da aver imputato nel costo totale del finanziamento suddetta voce.
Ne consegue che l'obbligo di corrispondere le commissioni di intermediazione è stato Par assunto dalla banca direttamente nei confronti dell'odierno appellato, al quale ha versato le relative somme, e che a sua volta deve ritenersi obbligata, nei rapporti interni con l'intermediario, al pagamento della commissione. Per tali ragioni, deve quindi ritenersi munita di legittimazione passiva la in relazione alla domanda di Parte_1 restituzione di tale voce di costo.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, l'impugnazione risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 125 sexies, primo comma, T.U.B., Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il
3 consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione, è stata inserita dall'art. 1, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 23 aprile 2008 n. 2008/48/CE, la cui portata esatta è stata di recente precisata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019, C-383/18, nonché dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22.12.2022, investita della questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 11 octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, laddove prescrive che l'articolo 125- sexies, t.u.b., come riformato dal primo comma dello stesso decreto, si applichi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IT vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
L'art. 16, paragrafo1 della richiamata Direttiva CE, afferma il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, ad una riduzione del costo totale del credito, il quale comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
“Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito», definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte»”. (Corte Cost. n. 263/2022).
Tale nozione di costo totale del credito, è stata riprodotta dell'art. 121, comma 1, lettera e), t.u.b., in aderenza al dettato europeo.
Secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte Costituzionale, nei primi anni di vigenza dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, la giurisprudenza di merito e l'ABF, hanno applicato la normativa in senso restrittivo, intendendo il diritto alla riduzione dei costi,
4 conseguente al rimborso anticipato, limitato alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Tale interpretazione si fondava sulla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si ritenevano recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento.
La d'IT, dal canto suo, è intervenuta con normativa secondaria, Pt_1
(provvedimento del 9.02.2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n. 38), avallando l'interpretazione giurisprudenziale esistente in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero stati esclusivamente i costi cc.dd. recurring.
Tuttavia, il dibattito in tale ambito si è riaperto in seguito all'emanazione della sentenza
LE della Corte di giustizia, 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 36).
La Corte di giustizia precisa anche che “il riferimento alla riduzione dei costi si prestava
- nelle varie versioni linguistiche – a essere riferito tanto ai soli costi «che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto», quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare «in proporzione alla durata residua del contratto»” (sentenza LE, punto 24).
L'interpretazione della Corte di Giustizia si basa sulla necessità di apprestare una tutela elevata al consumatore, scongiurando rischi di abusi, considerato che la limitazione della riduzione del costo del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, con riduzione al minimo dei costi dipendenti dalla durata del contratto (sentenza LE, punto 32).
Al contempo, la Corte ha precisato che tale l'interpretazione non penalizza in alcun modo i soggetti concedenti i credito, i quali beneficiano del diritto ad un indennizzo
5 per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, lasciando oltretutto liberi, in questo caso, oltre che del vantaggio di acquisizione anticipata della somma prestata, circostanza che gli consentirebbe di concludere un nuovo contratto di credito con ulteriori guadagni e benefici per il mercato.
Con il d.l. n. 73 del 2021, convertito nella legge n. 106 del 2021, il legislatore ha modificato la normativa vigente in senso maggiormente aderente alla citata pronuncia,
(nonostante si fosse comunque formata sul punto una giurisprudenza di merito favorevole, non ritenendo ostativo in tal senso il tenore letterale dell'art. 125 sexies t.u.b.), epurando il dato normativo dal riferimento alla durata residua del contratto ed incentrando il diritto alla restituzione sul costo totale del credito. Al contempo, il legislatore, nel precisare il regime intertemporale relativo alla modifica normativa intervenuta, stabilisce che ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 73/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies, t.u.b. oltre
“che le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'IT vigenti”.
Il riferimento alla normativa secondaria è stato ritenuto dalla Consulta illegittimo per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., poiché fonda, (più che la normativa primaria della cui interpretazione già si è parlato), la limitazione del diritto del cedente alle sole spese recurring, in contrasto con la Direttiva 2008.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, nel richiamare la Corte sovranazionale, precisa che la “sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 gennaio 2014, in causa C-429/12, Pohl, punto 30 e le sentenze ivi citate, nonché, di seguito, ex multis, 10 marzo 2022, in causa C-177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, (da Controparte_2 ora: ETG), punto 88; 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, Starjakob, punto 63)”, ciò alla luce dell'esigenza fondamentale di applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione Europea, di cui la Corte di Giustizia è garante ai sensi dell'art. 19 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Dunque, sulla scorta del chiarimento circa la portata delle sentenze della C.G.U.E. rese in via pregiudiziale e sulla base della dichiarazione di illegittimità del rinvio alle norme regolamentari della Banca d'IT non residuano dubbi circa il diritto del finanziato di
6 ottenere la restituzione della somma complessiva versata a titolo di costo totale del credito, all'atto di conclusione del contratto di mutuo.
Del pari, non vi sono dubbi sulla nullità della clausola contrattuale che escluda in rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 206/2005
(Cass. 14836/2024; Cass. 25977/2023); alcun rilievo, può assumere nel caso di specie, il pronunciamento del 09/02/23 della CGUE (nell'ambito del giudizio 555/21) poiché si riferisce “ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato". Ciò in quanto "i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata".
E' dunque questo l'elemento differenziale che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
L' "elevata" protezione del consumatore impone pertanto di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto
Finanziatore può arbitrariamente distribuire senza alcun potere di intervento del consumatore i costi "up front" e "recurring") e nel credito immobiliare, nel quale prevalgono le spese che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezione dell'Ente creditizio (perizia, spese notarili, imposte), e nel quale, oltretutto,
7 interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Ebbene, nel caso di specie, va confermata la pronuncia di primo grado con cui il
Giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta da . Controparte_1
In ordine al quantum della pretesa, appare corretta la quantificazione effettuata dall'appellato di € 2.575,60 determinato secondo il criterio “pro rata temporis”, senz'altro più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva 48/2008 e meglio specificate nella sentenza LE (Trib.
Torino 7855/20; CDA Napoli 19/05/21).
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche. Lo scaglione di riferimento è quello previsto per i procedimenti di valore fino ad € 5.200,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. n. 3375/2021, depositata il
30/07/2021 nel procedimento recante R.G.N. 201/2020 – notificata in data
08/09/2021 proposto dalla in persona del l.r.p.t. nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione delle competenze di lite del presente Parte_1 grado del giudizio pari ad € 1.701,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese generali con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese per averne fatto richiesta;
3) condanna ex art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Torre Annunziata, il 25/02/2025.
Il Giudice Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Provino Meles quale GOP addetto all'Ufficio.
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