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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 813/2021 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Gaetano Tomagra,
elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, Corso Italia n. 58,
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Alessandro C.F._2
Angelino, elettivamente domiciliato in Catania, via Renato Imbriani n. 149, presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Todaro
APPELLATO
E CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. in Controparte_3 C.F._4
proprio e nella qualità di coeredi di Persona_1
APPELLATE CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 159/2021 pubblicata il 15.4.2021, resa nel procedimento n. 90100276/2010 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di comodato precario gratuito atteso il decesso del comodante ordinava al convenuto la Persona_1 Parte_1
riconsegna immediata dell'immobile sito in Scordia, via Torino n. 57, terzo piano e del vano garage sito in Scordia, via Torino n. 55, rigettava la domanda di usucapione avanzata da e compensava integralmente le spese di lite. Parte_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
l'11.5.2021.
Si è costituito ed ha domandato il rigetto dell'appello, spese vinte. Controparte_1
All'udienza del 7.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
regolarmente citati in giudizio e non costituiti.
[...]
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha violato gli articoli 1102 e 1811 c.c.
2 Sostiene l'appellante che si tratta di un comodato senza corrispettivo e senza previsione di termini di scadenza stipulato verbalmente e, non essendo previsto un termine, il comodatario è tenuto a restituire la cosa appena il comodante la richieda.
Precisa poi che le norme non prevedono la circostanza del decesso del comodatario,
che, secondo giurisprudenza, determina la risoluzione del contratto al pari del caso previsto per la morte del comodatario (art. 1811 c.c.).
L'appellante, in esito al decesso della madre, deceduta in corso di Persona_1
lite, ha specificamente contro dedotto che intendeva detenere e godere l'immobile anche nella qualità di comproprietario (art. 1102 c.c.), opponendosi alla domanda di rilascio del bene immobile già ricevuto a titolo di comodato.
Muta così il titolo di disponibilità del bene, che adesso è correlata alla condizione di comproprietà sul bene ed in forza della successione pro-quota della de cuius
Persona_1
Prosegue l'appellante che, a fronte della documentazione prodotta in atti (stato di famiglia integrale e dichiarazione di successione), non può essergli negata la disponibilità, pur essendo titolare di una quota (2/18) inferiore rispetto a quella del genitore (titolare per 12/18), potendosi al più valutare le questioni sorte riguardo i diritti alla disponibilità degli altri coeredi, tutelabile a mezzo di apposite azioni giudiziarie.
Il motivo è fondato.
La Cassazione, seppure in materia di locazione, ha avuto modo di precisare che venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, questo - avendo
3 diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota - non può essere condannato al rilascio del bene medesimo agli altri comproprietari, restando invece ai comunisti di disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così
eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria,
ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, c.c., per la nomina di un amministratore (Cass.,
III, 5/6/2007, n. 13087; 23/06/1999, n.6405; 20/7/1991 n. 8110).
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda di usucapione a cagione della mancata dimostrazione da parte del comodatario della interversione del possesso.
Valutando diversamente la causa (ordinanza del 19.3.2019 di rigetto della riconvenzionale perché “generica, non avendo fornito dimostrazione alcuna in merito ai requisiti necessari per usucapire”), il primo giudice ha di fatto revocato l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 8.9.2014, offrendo motivazioni contraddittorie, omettendo di esaminare le memorie ex art.183 n.2 c.p.c. depositate da questo difensore il 7.11.2012 ov'erano state articolate le prove per dimostrare l'intervenuta usucapione, prove la cui ammissione è stata reiterata in sede di p.c.
Il motivo è infondato.
In subiecta materia la Suprema Corte ha avuto modo di ritenere che il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di
4 risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente. (Cass., VI, 17/5/2018, n.12080; II, 16/3/2016, n.5211III, 11/5/2010, n.
11374).
Nel caso a mani bene ha fatto il primo giudice a non ammettere la prova orale in quanto nessuno dei capitoli ivi previsti tendeva a dimostrare il detto compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente ma soltanto a consacrare lo stato di fatto in rapporto all'immobile, come sopra qualificato dalla Corte.
Il secondo motivo di appello, concernente proprio la domanda riconvenzionale di usucapione, deve quindi essere rigettato per mancanza assoluta di prova.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che la Corte, tenuto conto degli esiti, della peculiarità della fattispecie nonché del mutamento di circostanze avvenute in corso di causa, ritiene equo compensare integralmente.
Nulla per i contumaci.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 813/2021, nella dichiarata contumacia di e , accoglie in parte Controparte_2 Controparte_3
ed in parte rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Caltagirone, n. 159/2021 pubblicata il 15.4.2021.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Nulla per i contumaci.
5 Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 813/2021 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Gaetano Tomagra,
elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, Corso Italia n. 58,
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Alessandro C.F._2
Angelino, elettivamente domiciliato in Catania, via Renato Imbriani n. 149, presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Todaro
APPELLATO
E CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. in Controparte_3 C.F._4
proprio e nella qualità di coeredi di Persona_1
APPELLATE CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 159/2021 pubblicata il 15.4.2021, resa nel procedimento n. 90100276/2010 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di comodato precario gratuito atteso il decesso del comodante ordinava al convenuto la Persona_1 Parte_1
riconsegna immediata dell'immobile sito in Scordia, via Torino n. 57, terzo piano e del vano garage sito in Scordia, via Torino n. 55, rigettava la domanda di usucapione avanzata da e compensava integralmente le spese di lite. Parte_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
l'11.5.2021.
Si è costituito ed ha domandato il rigetto dell'appello, spese vinte. Controparte_1
All'udienza del 7.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
regolarmente citati in giudizio e non costituiti.
[...]
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha violato gli articoli 1102 e 1811 c.c.
2 Sostiene l'appellante che si tratta di un comodato senza corrispettivo e senza previsione di termini di scadenza stipulato verbalmente e, non essendo previsto un termine, il comodatario è tenuto a restituire la cosa appena il comodante la richieda.
Precisa poi che le norme non prevedono la circostanza del decesso del comodatario,
che, secondo giurisprudenza, determina la risoluzione del contratto al pari del caso previsto per la morte del comodatario (art. 1811 c.c.).
L'appellante, in esito al decesso della madre, deceduta in corso di Persona_1
lite, ha specificamente contro dedotto che intendeva detenere e godere l'immobile anche nella qualità di comproprietario (art. 1102 c.c.), opponendosi alla domanda di rilascio del bene immobile già ricevuto a titolo di comodato.
Muta così il titolo di disponibilità del bene, che adesso è correlata alla condizione di comproprietà sul bene ed in forza della successione pro-quota della de cuius
Persona_1
Prosegue l'appellante che, a fronte della documentazione prodotta in atti (stato di famiglia integrale e dichiarazione di successione), non può essergli negata la disponibilità, pur essendo titolare di una quota (2/18) inferiore rispetto a quella del genitore (titolare per 12/18), potendosi al più valutare le questioni sorte riguardo i diritti alla disponibilità degli altri coeredi, tutelabile a mezzo di apposite azioni giudiziarie.
Il motivo è fondato.
La Cassazione, seppure in materia di locazione, ha avuto modo di precisare che venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, questo - avendo
3 diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota - non può essere condannato al rilascio del bene medesimo agli altri comproprietari, restando invece ai comunisti di disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così
eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria,
ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, c.c., per la nomina di un amministratore (Cass.,
III, 5/6/2007, n. 13087; 23/06/1999, n.6405; 20/7/1991 n. 8110).
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda di usucapione a cagione della mancata dimostrazione da parte del comodatario della interversione del possesso.
Valutando diversamente la causa (ordinanza del 19.3.2019 di rigetto della riconvenzionale perché “generica, non avendo fornito dimostrazione alcuna in merito ai requisiti necessari per usucapire”), il primo giudice ha di fatto revocato l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 8.9.2014, offrendo motivazioni contraddittorie, omettendo di esaminare le memorie ex art.183 n.2 c.p.c. depositate da questo difensore il 7.11.2012 ov'erano state articolate le prove per dimostrare l'intervenuta usucapione, prove la cui ammissione è stata reiterata in sede di p.c.
Il motivo è infondato.
In subiecta materia la Suprema Corte ha avuto modo di ritenere che il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di
4 risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente. (Cass., VI, 17/5/2018, n.12080; II, 16/3/2016, n.5211III, 11/5/2010, n.
11374).
Nel caso a mani bene ha fatto il primo giudice a non ammettere la prova orale in quanto nessuno dei capitoli ivi previsti tendeva a dimostrare il detto compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente ma soltanto a consacrare lo stato di fatto in rapporto all'immobile, come sopra qualificato dalla Corte.
Il secondo motivo di appello, concernente proprio la domanda riconvenzionale di usucapione, deve quindi essere rigettato per mancanza assoluta di prova.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che la Corte, tenuto conto degli esiti, della peculiarità della fattispecie nonché del mutamento di circostanze avvenute in corso di causa, ritiene equo compensare integralmente.
Nulla per i contumaci.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 813/2021, nella dichiarata contumacia di e , accoglie in parte Controparte_2 Controparte_3
ed in parte rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Caltagirone, n. 159/2021 pubblicata il 15.4.2021.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Nulla per i contumaci.
5 Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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