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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/03/2024, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Blasi PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Carpinelli GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 4537/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia al Viale C.F._1
Europa n. 102, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Vincenzo Sicignano e Marco
Sicignano, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura su foglio separato al ricorso, e (nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via C.F._2
P. Carrese n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Ruocco e Cristiano De Rosa, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedendone il recepimento.
Il P.M., in data 11.12.2023, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.10.2023, e Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.04.2013 in Castellammare di Stabia.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 07.04.2013 in Castellammare di Stabia i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione era nato un figlio, , in data 05.02.2014; Persona_1
3. che erano separati sin dal 18.06.2019, allorquando tra le parti era intervenuta separazione legale giusto accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla
Procura e depositato in data 21.06.2019;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
I coniugi con note di trattazione scritta ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 31.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le condizioni di cui al ricorso e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi al superiore interesse della prole, tenuto conto del parere positivo del P.M., il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (21.06.2019) certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
pagina 2 di 5 I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e appaiono conformi al superiore interesse della prole minore, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Si dà atto, inoltre, che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, hanno dichiarato che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e la proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 03.10.2023, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Castellammare di Stabia in data 07.04.2013 da e Parte_1 CP_1
(atto n. 17, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di
Castellammare di Stabia, anno 2013);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
pagina 3 di 5 4. assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Strada
Napoli n. 310 a , di cui oggi è proprietaria, con ogni arredo e CP_1 pertinenza;
5. dà atto che i ricorrenti dichiarano che le rate del finanziamento ottenuto da resteranno a totale ed esclusivo suo carico ed anche per questo Parte_1
rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento in suo favore;
CP_1
6. dispone che il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
a. nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00;
b. un pomeriggio a settimana all'uscita di scuola e sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
c. durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
d. durante il periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
7. pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, l'assegno mensile di euro 385,00 (somma comprensiva di quanto maturato per la rivalutazione ISTAT dall'accordo di separazione ad oggi), da versare a con bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese CP_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal
01.04.2025;
8. pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle Parte_1 spese scolastiche ed alle cure mediche specialistiche eventualmente necessarie per il figlio;
9. dà atto che i ricorrenti convengono che l'assegno unico universale verrà ripartito in parti uguali tra i genitori così come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. f L 46/2021;
10. nulla per le spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 05-3-2024.
IL GIUDICE ESTENSORE ILPRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Silvia Blasi
pagina 5 di 5
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Blasi PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Carpinelli GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 4537/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia al Viale C.F._1
Europa n. 102, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Vincenzo Sicignano e Marco
Sicignano, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura su foglio separato al ricorso, e (nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via C.F._2
P. Carrese n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Ruocco e Cristiano De Rosa, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedendone il recepimento.
Il P.M., in data 11.12.2023, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.10.2023, e Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.04.2013 in Castellammare di Stabia.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 07.04.2013 in Castellammare di Stabia i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione era nato un figlio, , in data 05.02.2014; Persona_1
3. che erano separati sin dal 18.06.2019, allorquando tra le parti era intervenuta separazione legale giusto accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla
Procura e depositato in data 21.06.2019;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
I coniugi con note di trattazione scritta ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 31.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le condizioni di cui al ricorso e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi al superiore interesse della prole, tenuto conto del parere positivo del P.M., il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (21.06.2019) certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
pagina 2 di 5 I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e appaiono conformi al superiore interesse della prole minore, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Si dà atto, inoltre, che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, hanno dichiarato che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della lite e la proposizione congiunta del ricorso, nulla va disposto in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 03.10.2023, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in
Castellammare di Stabia in data 07.04.2013 da e Parte_1 CP_1
(atto n. 17, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di
Castellammare di Stabia, anno 2013);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
pagina 3 di 5 4. assegna la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Strada
Napoli n. 310 a , di cui oggi è proprietaria, con ogni arredo e CP_1 pertinenza;
5. dà atto che i ricorrenti dichiarano che le rate del finanziamento ottenuto da resteranno a totale ed esclusivo suo carico ed anche per questo Parte_1
rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento in suo favore;
CP_1
6. dispone che il potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
a. nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00;
b. un pomeriggio a settimana all'uscita di scuola e sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
c. durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
d. durante il periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
7. pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, l'assegno mensile di euro 385,00 (somma comprensiva di quanto maturato per la rivalutazione ISTAT dall'accordo di separazione ad oggi), da versare a con bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese CP_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal
01.04.2025;
8. pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle Parte_1 spese scolastiche ed alle cure mediche specialistiche eventualmente necessarie per il figlio;
9. dà atto che i ricorrenti convengono che l'assegno unico universale verrà ripartito in parti uguali tra i genitori così come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. f L 46/2021;
10. nulla per le spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 05-3-2024.
IL GIUDICE ESTENSORE ILPRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Silvia Blasi
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