Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1244/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2021, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
16.12.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Vincenzo Russo (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv.to Andrea Mazio (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via San Pasquale A Chiaia, 55 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.2.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la , Controparte_1
deducendo che in data 16.12.2020, il veicolo Iveco Magirus 440 Tg. DJ501NY di sua proprietà, mentre percorreva l'autostrada A1, Milano/Napoli, direzione Napoli, nel
Comune di Ferentino (FR), al Km. 617 Sud, impattava contro una trave di ferro presente sulla carreggiata. Deduceva, inoltre, che a seguito dell'impatto, il conducente dell'autocarro perdeva il controllo deviando il veicolo prima verso destra,
urtando il securvia di metallo e poi verso sinistra, urtando il “new jersey” divisorio pagina 2 di 6 delle carreggiate. Deduceva, ancora, che l'autocarro riportava ingenti danni sia alla parte anteriore destra e sia sinistra oltre a vari danni meccanici, tant'è che il veicolo,
non più marciante, veniva prelevato dal servizio di soccorso stradale.
Deduceva, infine, che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia
Stradale che redigevano il relativo rapporto di servizio.
Si costituiva la in giudizio, impugnando la domanda Controparte_1
attorea, nonché tutta la documentazione esibita, sia nell'an che nel quantum.
Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento recapitata in data a mezzo pec il 18.12.2020 alla società convenuta;
per converso, non risulta documentata alcuna contestazione inviata da quest'ultima in relazione alle eccepite circostanze poi dedotte in comparsa di costituzione.
Va inoltre verificata la corretta instaurazione del giudizio tra le parti, atteso il contenuto del richiamato rapporto di servizio della Polstrada allegato agli atti di parte,
in cui si rilevano i dati identificativi di quanti rimanevano coinvolti nei fatti di causa,
tra cui, in primis, il veicolo Iveco Magirus 440 Tg. DJ501NY di proprietà della srl attrice.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per pagina 3 di 6 mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione della invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. Parte convenuta ha apprestato puntuali difese,
con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15/05/2013; Cassazione
n° 365 del 14/01/2003).
An debeatur
Tanto premesso la domanda è infondata e va rigettata come da dispositivo.
Dall'istruttoria orale svolta con le dichiarazioni dei testi da e Testimone_1
entrambi indotti dall'attore e sentiti anche dagli agenti intervenuti Testimone_2
sul posto del sinistro, nulla rileva in merito ai fini della dichiarazione di addebito della responsabilità del sinistro a carico della spa convenuta.
Infatti, nella valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, se quella del teste
, per la sua qualità di conducente del veicolo danneggiato, assume un valore Tes_1
neutro rispetto alla prova dei fatti e, quindi, della prova della fondatezza della pagina 4 di 6 domanda, quella del teste per contro, assume valore decisivo laddove egli Tes_2
afferma che “… il camion della è andato a sbattere contro i suddetti CP_2
segnali (di presenza lavori con ristringimento della carreggiata) a destra perdendo
la ruota di scorta e poi andava a sinistra e si fermava…” ed ancora più avanti “…ho
parlato con il conducente del camion della il quale mi ha riferito di aver CP_2
urtato qualche oggetto che era per strada e per questo perdeva il controllo;
io non ho
visto tale oggetto;
”.
Il teste, quindi, conferma solo de relato la presenza di una trave in ferro sulla carreggiata, recependola da un colloquio avuto nell'immediatezza del sinistro con l , smentendola, però, successivamente allorquando riferisce quanto di Tes_1
diretto ed immediato dell'accaduto era stato alla sua percezione.
Il contenuto della dichiarazione del teste peraltro, viene riscontrato da Tes_2
quello della relazione della Polstrada intervenuta, in cui gli agenti pur rilevando la presenza di cantieri di lavori presenti sulla sede stradale, nulla riferiscono circa la presenza sulla corsia di marcia del veicolo Iveco Magirus 440 Tg. DJ501NY di una trave di ferro, o oggetto similare, presunta causa dello sbandamento e del successivo scarrocciamento del veicolo attoreo.
Dall'istruttoria svolta, pertanto, nessun elemento emerge a carico della
[...]
, per cui nulla a quest'ultima potrà essere addebitato in merito Controparte_1
al sinistro dedotto nel presente giudizio.
Mancando la prova del nesso di causalità, la domanda va rigettata. pagina 5 di 6 Sussistono allo stato elementi per ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_1 CP_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Aversa, 9/1/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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