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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13354/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Rossini n. 2, Collegno presso Parte_1 lo studio dell'avv. CARPINELLI GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato in data 22/07/2024):
“CONCLUSIONI
- accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. B L.n. 898/1970;
- accertata la volontà delle parti di non riconciliarsi;
per l'effetto, pronunziare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) ed ordinare all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
[...] C.F._2 trascritto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Con riserva di produrre, capitolare ed integrare.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per Legge”.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Perù il 01/12/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 684 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
04/05/2023.
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Veniva ritualmente fissata udienza e perveniva visto del P.M.
All'udienza del 23/01/2025 il sig. , presente personalmente, Controparte_1 dichiarava di non avere interesse a costituirsi. Pertanto, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente. Il difensore del ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegate con ricorso introduttivo.
Il Giudice, a fronte dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato, peraltro, come la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla si dispone sulle spese di lite attesa la non opposizione della parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13354/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Rossini n. 2, Collegno presso Parte_1 lo studio dell'avv. CARPINELLI GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato in data 22/07/2024):
“CONCLUSIONI
- accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. B L.n. 898/1970;
- accertata la volontà delle parti di non riconciliarsi;
per l'effetto, pronunziare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) ed ordinare all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
[...] C.F._2 trascritto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Con riserva di produrre, capitolare ed integrare.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per Legge”.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Perù il 01/12/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 684 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
04/05/2023.
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Veniva ritualmente fissata udienza e perveniva visto del P.M.
All'udienza del 23/01/2025 il sig. , presente personalmente, Controparte_1 dichiarava di non avere interesse a costituirsi. Pertanto, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente. Il difensore del ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegate con ricorso introduttivo.
Il Giudice, a fronte dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato, peraltro, come la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla si dispone sulle spese di lite attesa la non opposizione della parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.