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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829 R.G. per l'anno 2022
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carla
Siciliani presso il cui studio in Roma, Via Cornelio Nepote n. 10, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Papa presso il cui studio in Brognaturo (VV), Corso Umberto I n. 88
è elettivamente domiciliato
Appellato
NONCHE'
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del
Direttore l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro presso i cui uffici, in via Gioacchino da Fiore 34 è legalmente domiciliata
Appellato
in persona del Legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Serra San Bruno (VV), Piazza Carmelo Tucci, 1
Appellato contumace pagina 1 di 8 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
2725/2022. Impugnazione estratti di ruolo
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di cui ai nn. 13920100009959342, 13920120005777540, 13920120006253759,
13920120006436022, 13920120011739143 e 13920130009462343, chiedendo l'annullamento degli stessi per mancata notifica delle carte e per intervenuta prescrizione.
A fondamento della sua domanda ha dedotto preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese al ruolo impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' asserendo la regolare notifica delle Controparte_3 cartelle di pagamento sottese oltre che degli avvisi di intimazione, deducendo nel merito l'infondatezza della dedotta prescrizione, eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario stante la natura tributaria dei crediti e chiedendo il contestuale rigetto della domanda di parte ricorrente.
Anche l' di Vibo Valentia, nei propri Controparte_4 scritti difensivi, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per Controparte_2 avere regolarmente notificato i propri atti.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 2725/2022, depositata in data
08/10/2022, annullava le cartelle di pagamento di cui agli estratti di ruolo impugnati ad eccezione della cartella n. 13920120006436022 che veniva confermata. Condannava in solido le parti convenute, ad eccezione del
[...]
, al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
Ha proposto appello l' , deducendo quale primo Parte_3 motivo di appello l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di pagina 2 di 8 rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto ha specificato che la decisione del Giudice di Pace di Vibo Valentia è erronea in quanto la domanda giudiziale del avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ex CP_1 art. 100 c.p.c. stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario viene riconosciuta solo nel caso in cui la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013). Ha poi richiamato il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, come introdotto nell'ordinamento dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cd. decreto fiscale), il quale ha vietato in via assoluta, al primo inciso del comma in commento, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in merito ai crediti di natura tributaria richiesti dalle cartelle di pagamento impugnate.
Nel merito ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' Controparte_5 non avrebbe dato prova della notifica di atti interruttivi. Ha invero specificato che il
Giudice di prime cure ha mostrato di non tenere conto, non solo della presenza degli atti interruttivi ma, altresì, anche dei reali termini di prescrizione esistenti per ciascun tributo dal momento che per i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di anni 5 prevista per le prestazioni periodiche applicandosi la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Per tutti questi motivi ha chiesto di accogliere l'appello con condanna delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Vibo Valentia, la quale, in via pregiudiziale, chiedeva al tribunale adito di dichiarare pagina 3 di 8 il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia;
nel merito, in ogni caso, confermare la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e condannare, per l'effetto, la controparte alla corresponsione delle somme dovute e dei relativi accessori di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, integralmente a carico di controparte per il doppio grado di giudizio.
Si è costituito nel presente giudizio il quale in via Controparte_1 pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini di impugnazione fissati dall'art. 325 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di Vibo Valentia, con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessuno si è costituito per il Controparte_6
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante, che all'udienza del 11/02/2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato relativa all'inammissibilità dell'appello per inosservanza Controparte_1 dei termini di impugnazione fissati dall'art. 325 c.p.c.. A riguardo va rilevato che ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la sentenza dev'essere notificata al procuratore della parte o a quest'ultima presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica alla parte personalmente, senza alcuna menzione del procuratore, non è quindi idonea a produrre il predetto effetto acceleratorio. Ciò neppure se la parte è una pubblica amministrazione e la notifica è eseguita presso la sede dell'ente. Questo è quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020. Nella fattispecie per cui è causa, la notifica, a mezzo pec, della sentenza n. 2725/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia è stata effettuata nei confronti della parte personalmente, ovvero l'odierna appellante, Agenzia delle pagina 4 di 8 all'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1
t, e non nei confronti del suo procuratore Email_1 costituito Avv. Carla Siciliani. L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Venendo al merito della controversia, risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio.
Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del pagina 5 di 8 relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore.
In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
pagina 6 di 8 Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; inoltre, sul punto la Cassazione richiamata ha altresì precisato che la norma sopravvenuta riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Orbene, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo. Inoltre, oltre a non venire in rilievo alcuna delle fattispecie enucleate dalla novella legislativa, si deve rilevare che con riferimento alle cartelle di pagamento summenzionate, sottese agli estratti di ruolo impugnati dal già nel giudizio di primo grado, è stata data prova della loro avvenuta CP_1 notifica nei riguardi del contribuente, così come espressamente indicato dal Giudice di prime cure nella sentenza qui appellata.
Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, tabelle Giudice di Pace, nei valori minimi.
pagina 7 di 8 Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1.101,00 e €
5.200,00 nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso gli Controparte_1 estratti di ruolo relativi alle cartelle di cui ai nn. 13920100009959342,
13920120005777540, 13920120006253759, 13920120006436022,
13920120011739143 e 13920130009462343;
2) condanna a rifondere in favore dei convenuti delle spese Controparte_1 del primo grado di giudizio che liquida in € 457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Carla Siciliani dichiaratasi antistataria;
3) condanna a rifondere in favore degli appellati le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in € 852,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Carla Siciliani dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829 R.G. per l'anno 2022
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carla
Siciliani presso il cui studio in Roma, Via Cornelio Nepote n. 10, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Papa presso il cui studio in Brognaturo (VV), Corso Umberto I n. 88
è elettivamente domiciliato
Appellato
NONCHE'
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del
Direttore l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro presso i cui uffici, in via Gioacchino da Fiore 34 è legalmente domiciliata
Appellato
in persona del Legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Serra San Bruno (VV), Piazza Carmelo Tucci, 1
Appellato contumace pagina 1 di 8 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
2725/2022. Impugnazione estratti di ruolo
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di cui ai nn. 13920100009959342, 13920120005777540, 13920120006253759,
13920120006436022, 13920120011739143 e 13920130009462343, chiedendo l'annullamento degli stessi per mancata notifica delle carte e per intervenuta prescrizione.
A fondamento della sua domanda ha dedotto preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese al ruolo impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento delle cartelle di pagamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' asserendo la regolare notifica delle Controparte_3 cartelle di pagamento sottese oltre che degli avvisi di intimazione, deducendo nel merito l'infondatezza della dedotta prescrizione, eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario stante la natura tributaria dei crediti e chiedendo il contestuale rigetto della domanda di parte ricorrente.
Anche l' di Vibo Valentia, nei propri Controparte_4 scritti difensivi, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per Controparte_2 avere regolarmente notificato i propri atti.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 2725/2022, depositata in data
08/10/2022, annullava le cartelle di pagamento di cui agli estratti di ruolo impugnati ad eccezione della cartella n. 13920120006436022 che veniva confermata. Condannava in solido le parti convenute, ad eccezione del
[...]
, al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
Ha proposto appello l' , deducendo quale primo Parte_3 motivo di appello l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di pagina 2 di 8 rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto ha specificato che la decisione del Giudice di Pace di Vibo Valentia è erronea in quanto la domanda giudiziale del avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ex CP_1 art. 100 c.p.c. stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate, per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario viene riconosciuta solo nel caso in cui la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013). Ha poi richiamato il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, come introdotto nell'ordinamento dall'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cd. decreto fiscale), il quale ha vietato in via assoluta, al primo inciso del comma in commento, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo. Sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in merito ai crediti di natura tributaria richiesti dalle cartelle di pagamento impugnate.
Nel merito ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' Controparte_5 non avrebbe dato prova della notifica di atti interruttivi. Ha invero specificato che il
Giudice di prime cure ha mostrato di non tenere conto, non solo della presenza degli atti interruttivi ma, altresì, anche dei reali termini di prescrizione esistenti per ciascun tributo dal momento che per i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di anni 5 prevista per le prestazioni periodiche applicandosi la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Per tutti questi motivi ha chiesto di accogliere l'appello con condanna delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Vibo Valentia, la quale, in via pregiudiziale, chiedeva al tribunale adito di dichiarare pagina 3 di 8 il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia;
nel merito, in ogni caso, confermare la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e condannare, per l'effetto, la controparte alla corresponsione delle somme dovute e dei relativi accessori di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, integralmente a carico di controparte per il doppio grado di giudizio.
Si è costituito nel presente giudizio il quale in via Controparte_1 pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei termini di impugnazione fissati dall'art. 325 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di Vibo Valentia, con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessuno si è costituito per il Controparte_6
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante, che all'udienza del 11/02/2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato relativa all'inammissibilità dell'appello per inosservanza Controparte_1 dei termini di impugnazione fissati dall'art. 325 c.p.c.. A riguardo va rilevato che ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la sentenza dev'essere notificata al procuratore della parte o a quest'ultima presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica alla parte personalmente, senza alcuna menzione del procuratore, non è quindi idonea a produrre il predetto effetto acceleratorio. Ciò neppure se la parte è una pubblica amministrazione e la notifica è eseguita presso la sede dell'ente. Questo è quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020. Nella fattispecie per cui è causa, la notifica, a mezzo pec, della sentenza n. 2725/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia è stata effettuata nei confronti della parte personalmente, ovvero l'odierna appellante, Agenzia delle pagina 4 di 8 all'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1
t, e non nei confronti del suo procuratore Email_1 costituito Avv. Carla Siciliani. L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Venendo al merito della controversia, risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio.
Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del pagina 5 di 8 relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore.
In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
pagina 6 di 8 Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; inoltre, sul punto la Cassazione richiamata ha altresì precisato che la norma sopravvenuta riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Orbene, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo. Inoltre, oltre a non venire in rilievo alcuna delle fattispecie enucleate dalla novella legislativa, si deve rilevare che con riferimento alle cartelle di pagamento summenzionate, sottese agli estratti di ruolo impugnati dal già nel giudizio di primo grado, è stata data prova della loro avvenuta CP_1 notifica nei riguardi del contribuente, così come espressamente indicato dal Giudice di prime cure nella sentenza qui appellata.
Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, tabelle Giudice di Pace, nei valori minimi.
pagina 7 di 8 Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 1.101,00 e €
5.200,00 nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso gli Controparte_1 estratti di ruolo relativi alle cartelle di cui ai nn. 13920100009959342,
13920120005777540, 13920120006253759, 13920120006436022,
13920120011739143 e 13920130009462343;
2) condanna a rifondere in favore dei convenuti delle spese Controparte_1 del primo grado di giudizio che liquida in € 457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Carla Siciliani dichiaratasi antistataria;
3) condanna a rifondere in favore degli appellati le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in € 852,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Carla Siciliani dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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