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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2109 R.G.A.C. dell'anno 2024
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Fontana (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
domicilio digitale del difensore giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
E
(C.F. ) e(C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Vittorio Lisi (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via C.F._5
Innocenzo XI n. 44/E, giusta procura in atti;
Appellate
(C.F rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_3 C.F._6
Carone (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._7
digitale del difensore giusta procura in atti, Email_2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15 Aprile 2024 la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso sentenza n. 644/2023, pubblicata il 14/03/2024, emessa dal Tribunale di Rieti, in persona della dott.ssa Francesca Tosi, nel procedimento di cui al numero RG 154/2022.
Le parti appellate si sono costituite.
In data 14 Maggio 2025 parte appellante depositava atto di rinuncia agli atti ex art 306 c.p.c., accettata dalle parti appellate.
In data 26 maggio 2025 veniva disposta l'anticipazione di udienza al 04 giugno 2025.
All'udienza del 4 giugno 2025, tenuta in trattazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. le parti, con le note depositate, veniva ribadita l'intervenuta rinuncia agli atti e la relativa accettazione della rinuncia delle altre parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 04.06.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2109 R.G.A.C. dell'anno 2024
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Fontana (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
domicilio digitale del difensore giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
E
(C.F. ) e(C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Vittorio Lisi (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via C.F._5
Innocenzo XI n. 44/E, giusta procura in atti;
Appellate
(C.F rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_3 C.F._6
Carone (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._7
digitale del difensore giusta procura in atti, Email_2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15 Aprile 2024 la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso sentenza n. 644/2023, pubblicata il 14/03/2024, emessa dal Tribunale di Rieti, in persona della dott.ssa Francesca Tosi, nel procedimento di cui al numero RG 154/2022.
Le parti appellate si sono costituite.
In data 14 Maggio 2025 parte appellante depositava atto di rinuncia agli atti ex art 306 c.p.c., accettata dalle parti appellate.
In data 26 maggio 2025 veniva disposta l'anticipazione di udienza al 04 giugno 2025.
All'udienza del 4 giugno 2025, tenuta in trattazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. le parti, con le note depositate, veniva ribadita l'intervenuta rinuncia agli atti e la relativa accettazione della rinuncia delle altre parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 04.06.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati