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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
BA DE NO Presidente
ES CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 229/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Paolo D'Ettorre appellante
e nuova denominazione assunta Controparte_1 da Società per la gestione di (c.f: ), e per essa Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, (C.F. e N. Iscr. Registro Imprese di Venezia-Rovigo Controparte_3
, P.IVA ), in persona della procuratrice Dott.ssa P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis appellata nonché ( c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 482/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 18 settembre 2023.
L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2023 emessa dal
Tribunale ordinario di Chieti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2103/2021, depositata in cancelleria in data 18/9/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: in via principale accertare e dichiarare la violazione del Codice del
Consumo art. 33 e pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959;
in via subordinata: accertata la natura di contratto autonomo di garanzia delle Co obbligazioni assunte tra la e , dichiarare estinta l'azione per Parte_1 prescrizione.
In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust
e/o dell'art 1938 cc pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959.
pag. 2/23 In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust
e/o dell'art. 1938 cc pertanto dichiarare la nullità parziale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959 con tutte le conseguenze di legge ed in particolare la violazione dei termini ex art. 1957 cc comma II nonché la violazione della buona fede e della correttezza dovuti per legge nel contratto intercorso e pertanto ritenere la fidejussione nulla annullabile e /o inefficace .
In via del tutto gradata e in via residuale: ritenere nullo il precetto avanzato stante la somma richiesta assai diversa e assai più alta di quanto correttamente dovuto una volta decurtata dei ratei già versati dalla Gesteco scarl sino al 2010 e dall'apprensione della somma di €. 116.000,00 = a seguito della esecuzione forzata.” Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“ Controparte_7 così come rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi a tutto
[...] quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, chiede e conclude,
Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1.in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2.sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
3. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n.
482/2023, pubblicata il 18.09.2023, emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott.
EL OL, per i motivi spiegati in premessa;
4. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 482/2023, pubblicata in data 18 settembre
2023, il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente l'opposizione a precetto proposta pag. 3/23 da nei confronti di dichiarando il diritto della Parte_1 CP_5 CP_1 banca a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per il credito di €
142.658,70 in luogo della maggior somma intimata, pari a € 267.807,18, con compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, poste per il restante 50% a carico dell'opposta e dell'intervenuta in solido.
1.2 A fondamento della proposta opposizione esponeva il che il precetto si Parte_1 fondava sul contratto di finanziamento fondiario stipulato tra la Controparte_8
e e la sottoscritto in Chieti il
[...] CP_9 Controparte_10
30/8/2006, con rogito per notaio repertorio n. 53599 racc. n. Persona_1
23959, nonché sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n. 103/11 per €
7.243,88, avente ad oggetto interessi del conto corrente di corrispondenza n. 486351 intestato a Controparte_10
Aggiungeva che la era intervenuta nel 2011 Controparte_11 nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e.i. n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di
Sulmona, partecipando al riparto e vendendosi assegnate somme complessive per euro
116.123,04.
Eccepiva la violazione del Codice del Consumo, avendo il prestato la Parte_1 garanzia come persona fisica ed in favore di società consortile che non prevede ripartizione di utili, con conseguente invalidità delle clausole contenute nell'art. 6 ter del contratto di mutuo in quanto vessatorie e non oggetto di specifica trattativa fra le parti.
Eccepiva l'invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., essendo la clausola di cui all'art. 6 ter lett. b) formulata in maniera indeterminata ed incerta riguardo all'ammontare dell'importo garantito, la durata e l'estensione della stessa, oltre che l'invalidità della fideiussione, in quanto riproduttiva dello schema Abi censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 e lesiva della normativa antitrust.
Asseriva la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della società mutuataria, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
Sosteneva che il contratto concluso con la banca fosse un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, contenendo clausole di pagamento a prima richiesta e pag. 4/23 senza eccezioni, e che l'azione nei suoi confronti dovesse ritenersi prescritta a seguito del decorso di dieci anni dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, ricevuta in data 18.10.2010, non operando l'interruzione della prescrizione nei confronti del garante determinata dal successivo intervento della banca nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 60/2010, pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona nei confronti della mutuataria.
Contestava il quantum precettato che non aveva tenuto conto del conseguimento da parte dell'opposta dell'importo di € 116.000,00 a seguito dell'intervento nella menzionata procedura esecutiva.
1.3 Nel costituirsi in giudizio cessionaria, contestava le argomentazioni Controparte_5 dell'opponente, sostenendo che il avesse prestato la garanzia non in Parte_1 qualità di persona fisica, bensì come rappresentante legale e socio della Gesteco società consortile a.r.l., ed inoltre che trattavasi di fideiussione specifica e che quindi non era configurabile alcuna violazione dell'art. 1938 c.c., né della normativa antitrust, e che l'intervento nella procedura esecutiva aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti del garante ex art 1957 c.c.; nella memoria ex art 183 co. VI n. 2 c.p.c. rappresentava di essere incorsa in un errore materiale e che dalla somma precettata andava decurtato quanto percepito in sede esecutiva, risultando pertanto il Parte_1 debitore del minor importo di € 142.658,70.
1.4 Con atto di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva in giudizio quale CP_12 mandataria di rappresentando che la Controparte_1 con contratto del 05.08.22. aveva ceduto alla società mandante un Controparte_5 portafoglio di crediti classificati come deteriorati fra cui quello oggetto di causa e facendo proprie le difese dell'opposta.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 16.05.23 il giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1.4 Il Tribunale di Chieti riteneva l'opposizione a precetto parzialmente fondata, rideterminando l'importo dovuto dall'opponente in € 142.658,70. pag. 5/23 Perveniva a tale decisione dopo aver in primo luogo escluso la violazione delle norme del Codice del Consumo previste dal d. lgs. n. 206/2005, per la mancata specifica approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie, in quanto il Parte_1 aveva prestato la fideiussione con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo concluso dalla Gesteco soc. consortile di cui era Presidente del consiglio di amministratore, socio e legale rappresentante: pertanto, secondo l'insegnamento delle giurisprudenza di legittimità riportata, rivestendo posizioni apicali nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il garante avesse sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore, per finalità estranee all'attività svolta nell'ambito della società, non avendo peraltro alcuna rilevanza la circostanza che la fosse una società CP_10 consortile, posto che la stessa svolgeva attività imprenditoriale e commerciale, come risultava dalla documentazione in atti.
Infondata secondo il Tribunale doveva ritenersi anche l'eccezione di nullità della garanzia per violazione dell'art. 1938 c.c., basata dall'opponente sulla mancata indicazione dell'importo massimo garantito, in quanto affidata al presupposto che la fideiussione fosse omnibus, mentre dalla lettura del contratto di mutuo e di fideiussione la garanzia risultava specifica, in quanto relativa alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo e non alle obbligazioni derivanti da tutti i rapporti intercorrenti fra la società e la banca mutuante;
aggiungeva il Tribunale che nel contratto di mutuo, cui Par aveva partecipato il rcangelo quale legale ripresentante della mutuataria, vi era l'espressa indicazione dell'importo mutuato e dei tassi applicati.
Inconferente per il primo giudice doveva, poi, ritenersi l'eccezione di violazione dello schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per esservi contenute (all'art. 6ter) disposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia analogo agli artt. 2, 6 e 8 dello
Schema ABI di fideiussione omnibus (cosiddetta clausola di “reviviscenza”, di deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c., e di “sopravvivenza”). Come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza tali clausole dovevano ritenersi contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett a) L. 287/1990 non in via generale e assoluta, potendo tali disposizioni anche essere pattuite fra le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ma solo in pag. 6/23 quanto applicate in modo uniforme dalle banche e dovendo il fideiussore fornire la prova dell'eventuale intesa illecita.
Senonché nel caso di specie, si legge in sentenza, l'opponente non aveva provato la natura illecita della pattuizione, limitandosi ad evidenziare il mero fatto obiettivo della conformità di alcune clausole della fideiussione de quo con quelle censurate dalla Banca
d'Italia; aggiungendo che dovesse escludersi la violazione della libertà negoziale ai danni del garante essendo la fideiussione redatta con atto pubblico notarile e che, quindi, il contenuto, in assenza di prova contraria, fosse il frutto della volontà dei contraenti posti su un piano di parità.
Rigettava l'eccezione tenendo anche conto della natura specifica e non omnibus della fideiussione in questione, non interessata pertanto dal provvedimento della Banca
d'Italia.
Il Tribunale rigettava anche l'eccezione sulla violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della , e ciò in quanto, considerato il ruolo rivestito CP_10 nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il non fosse Parte_1 consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo.
Da escludersi, secondo il primo giudice, era anche l'intervenuta prescrizione del diritto di credito eccepita dall'opponente sulla base della reale natura di contratto autonomo di garanzia della apparente fideiussione prestata trattandosi, nel caso di specie, di un vero e proprio contratto di fideiussione in quanto nessuna della disposizioni contrattuali aveva escluso la facoltà del di opporre alla banca creditrice le eccezioni spettanti Parte_1 alla debitrice principale, qualificando inoltre l'art. 6 ter del contratto come solidale l'obbligo del fideiussore rispetto a quello della società.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, l'ultimo atto con cui la banca aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione del suo credito nei confronti di , costituito CP_10 dall'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, e per effetto del quale il termine aveva ripreso a decorrere dal 3 marzo 2016, aveva avuto effetto anche nei confronti del fideiussore . Parte_1
Il Tribunale di Chieti riteneva, invece, fondata l'opposizione riguardo all'importo riportato nel precetto il quale, come riconosciuto del resto in corso di causa dalla stessa pag. 7/23 opposta, non aveva tenuto conto della somma di € 116.123,04 già incassata dalla creditrice a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010, con la conseguenza che l'importo dovuto dal e per il quale la Parte_1 Controparte_5 aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, era pari alla minor somma di €
142.658,70.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha proposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
2.1-“ Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. Nella misura in cui il giudicante alla pagina 4 ultimo capoverso riteneva non fondata l'eccezione di nullità per mancata indicazione nel contratto dell'importo minimo e massimo in quanto egli ritiene non sussistente la fideiussione omnibus”.
Con questo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 6 ter lett.b) del contratto de quo, non considerando che la clausola in questione risultava indeterminata nel contenuto, nell'indicazione del tempo, del modo di estinzione e della durata della garanzia prestata dal , assumendo pertanto la connotazione di una Parte_1 fideiussione omnibus indeterminata nell'ammontare.
Lamenta che la banca non avrebbe mai comunicato al garante l'entità dell'esposizione del debitore e ogni informazione relativa ai rapporti garantiti, sebbene vi fosse tenuta;
rammenta le pronunce della giurisprudenza di legittimità per le quali la sopravvenienza della L.154/1992 aveva determinato, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta dell'accordo che fosse in contrasto con la stessa, con la conseguenza che la mancata predeterminazione dell'importo massimo garantito portava ad escludere che il fideiussore potesse rispondere dei debiti sorti in capo al debitore principale dopo l'entrata in vigore della predetta legge, precisando altresì che la normativa in questione trovava applicazione anche per le garanzie atipiche in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata, l'art. 1938 c.c. pone un principio generale di garanzia di ordine pubblico che vale anche per queste.
2.2 “Violazione e/o falsa applicazione della legge antitrust provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ossia agli artt. 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus nella
pag. 8/23 misura in cui il Giudice di Prime Cure nel capo della sentenza a pag. 5 inizio del secondo paragrafo “l'eccezione di nullità della fideiussione, per esservi contenute- all'art. 6ter- disposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia-analogo-agli artt 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus-cd. Clausola di reviviscenza di deroga ai termini stabiliti dall'art.
1957 c.c. , e di sopravvivenza, è inconferente”),
Con questo motivo l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 6 ter, determinando una deroga alle garanzie di cui agli artt. 1950, 1952, 1956 e 1957 c.c., con rinuncia ai diritti derivanti, da cui consegue la dispensa a favore della banca dell'agire nei termini previsti, risulta conforme alla clausola dichiarata illegittima dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, trovando applicazione l'art. 1428 c.c. ai sensi del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto nel caso risulti che le parti non l'avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità.
Secondo l'appellante la garanzia prestata sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust ed in particolare per la violazione dell'art. 2 co. 2 L.287/90, essendo la fideiussione conforme allo schema Abi e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli artt.2,6,8 avendo la Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 sancito il divieto di intese anticoncorrenziali;
segnala, in particolare, come contrarie alla normativa antitrust le clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di rinuncia al termine di decadenza ex art 1957 c.c.
Integrando il contratto fideiussorio sottoscritto dalle parti un modello predisposto dalla banca, o comunque contenendo clausole di stile inserite di prassi in tali accordi ed in uso per regolamentare un numero indeterminato di rapporti, non ci sarebbero dubbi, sostiene l'appellante, circa la riproduzione dello schema Abi dichiarato illegittimo, non avendo la banca provato che le clausole in questione erano state oggetto di trattative fra le parti. Ne consegue che, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato, la banca non avrebbe provato di aver promosso e coltivato azioni nei confronti del debitore principale entro i termini decadenziali, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante.
Chiede, in sintesi, che venga dichiarata la nullità totale dell'art. 6 ter del contratto di finanziamento, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante o, in caso di pag. 9/23 nullità parziale e di applicazione dell'art. 1957 c.c., denuncia che non vi è prova che il creditore abbia posto in essere e continuato le azioni giudiziarie verso il debitore entro i termini decadenziali ex art 1957 co. 2 c.c., precisando che gli atti prodotti in giudizio riguardano un altro procedimento ed un altro rapporto giuridico sottostante promosso dalla banca, rimanendo i fideiussori obbligati dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che il creditore abbia entro due mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
2.3 “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1936 e s.s. in materia di fideiussione, nella misura in cui il Giudice di Prime Cure conclude, a pag. 6 secondo e terzo paragrafo, che il signor abbia concluso un contratto di fideiussione e non Parte_1 un contratto autonomo di garanzia ed altresì escluda l'applicazione della prescrizione
Contesta l'appellante la sentenza impugnata per aver il primo giudice qualificato la garanzia prestata come fideiussione specifica, nonostante la stessa presentasse i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia, prevedendo l'art. 6 ter l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente al creditore a semplice richiesta scritta, la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini ex art 1957 c.c., la rinuncia del garante ad esercitare il diritto di regresso, la deroga all'art. 1939 c.c., con conseguente validità della fideiussione anche in caso di invalidità parziale o totale dell'obbligazione principale, la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione della parte finanziata, obbligandosi a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore principale. La natura giuridica di contratto autonomo di garanzia dell'obbligazione prestata, la svincolerebbe dal rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, tipico della garanzia fideiussoria, emergendo la volontà delle parti di impedire al fideiussore di far valere le eccezioni riconosciute al debitore.
La natura di contratto autonomo di garanzia comporta, secondo l'appellante, l'obbligo per la banca di diffidare ed effettuare le dovute comunicazioni al garante, non essendo applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni ex art 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., non avendo pertanto effetto nei confronti del garante l'atto con cui il creditore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del debitore. pag. 10/23 Nel caso di specie l'ultimo atto notificato al D'Arcangelo risale al 18.10.2010 ed è da tale data che deve ritenersi decorrere il termine decadenziale per l'azione giudiziale.
Di conseguenza, conclude l'appellante, l'azione nei confronti del Parte_1 risulterebbe estinta per prescrizione
2.4 “Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del codice del consumo (D.lgs n.208/2005) nella misura in cui il Giudicante pag. 4 al quinto paragrafo ha ritenuto non configurabile la violazione delle norme di legge sul consumatore per mancata approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie”
Con questo motivo sostiene il che, stante la natura giuridica della società Parte_1 mutuataria ( la è una società consortile nella quale ex art 2602 c.c. più CP_10 imprenditori pongono in essere un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive impresa e non è prevista una ripartizione degli utili tra le società) e l'impegno personale del fideiussore, avendo il Parte_1 prestato la garanzia come persona fisica, deve ritenersi che il garante abbia sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore e conseguentemente che, contenendo l'art. 6 ter del contratto di finanziamento condizioni vessatorie, in quanto particolarmente sbilanciate in favore della Banca, fosse richiesta la specifica sottoscrizione delle stesse da parte del garante, oltre che la prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art 34 co. 5 D.Lgs 206/2005.
3. Si è costituita in grado di appello Controparte_1
(nuova denominazione di e per essa
[...] CP_13 Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e concluso dall'appellante
In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art
348 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, avendo l'appellante riproposto le medesime doglianze di primo grado.
Ha insistito nella declaratoria di carenza di legittimazione passiva della cessionaria riguardo alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, in quanto la Controparte_7 era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto di causa solo nella
[...] veste di cessionaria del credito facente capo alla banca cedente, con conseguente pag. 11/23 carenza di legittimazione in relazione alle pretese risarcitorie e restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito in quanto nelle cessioni di credito in blocco ex art 58 TUB la cessionaria subentra solo nelle situazioni soggettive attive creditorie e non nelle situazioni giuridiche soggettive passive.
Nel merito, ha ribadito che la garanzia rilasciata dall'appellante era specifica, essendo stata concessa nell'ambito del contratto di mutuo e circoscritta all'adempimento dell'importo mutuato e degli interessi, come evincibile dallo stesso art. 6 ter, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1938 c.c., non essendo una fideiussione omnibus e prevedendo tale norma la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future.
Ha aggiunto che non vi era alcun obbligo per la banca di comunicare l'entità dell'esposizione debitoria, considerato che il aveva partecipato all'atto Parte_1 nella sua qualità di Presidente della mutuataria (società ) e, quindi, doveva CP_10 ritenersi consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo con la banca.
Ha contestato, altresì, la tesi avversa sulla natura di fideiussione omnibus (e come tale indeterminata e indeterminabile ed in contrasto con l'art. 1346 c.c.) della garanzia prestata dall'appellante, trattandosi in realtà di fideiussione specifica per la quale non è configurabile alcuna indeterminatezza essendo riferita al contratto di mutuo con riferimento al quale l'oggetto è determinabile quando, come nel caso di specie, nel documento negoziale le parti abbiano indicato criteri certi ed oggettivi che consentono la quantificazione del tasso di interesse.
Per l'appellata non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione della legge anti-trust, non trovando il provvedimento della Banca d'Italia applicazione alle fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali a cui le parti hanno fatto riferimento nel contratto di fideiussione;
ne consegue l'esclusione della presunzione che la fideiussione in questione rappresentasse il frutto di un'intesa vietata, non avendo il garante assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare l'esistenza di un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale fideiussione, con effetti riflessi anche sulla validità di quella rilasciata dal garante nel caso di specie.
pag. 12/23 Ha sostenuto, poi, l'inammissibilità della doglianza riguardante l'art. 1957 c.c.
(eccependo l'appellante che la banca non avrebbe promosso o continuato entro i termini decadenziali previsti dalla predetta norma con conseguente nullità dell'art. 6 ter del mutuo ), in quanto svolta per la prima volta in appello, oltre che l'infondatezza nel merito: ha escluso che tale clausola derogatoria rientri fra quelle ritenute vessatorie dal
Codice del Consumo, per le quali s'impone la specifica approvazione ex art 1341 co.
2.c.c. in caso di predisposizione da parte di uno dei contraenti.
Ha evidenziato, in ogni caso, che la banca aveva provveduto alla costituzione in mora in data 18.10.10, e aveva spiegato intervento in data 14.03.11 nella procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 60/2010 del Tribunale di Sulmona, promossa nei confronti della
Gesteco a.r.l ed avente ad oggetto i beni concessi in ipoteca a garanzia del mutuo dedotto in giudizio;
non condividendo l'assunto dell'appellante circa la natura di contratto autonomo di garanzia di cui all'art. 6 ter del contratto di mutuo, ha sostenuto che ai fini dell'interruzione del termine decennale di prescrizione anche nei confronti del garante dovesse prendersi in considerazione non solo la costituzione in mora del
18.10.2010, ma anche l'intervento del 14.03.11 nella procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della mutuataria.
Ha contestato la circostanza che il avesse prestato la garanzia in qualità di Parte_1 consumatore, rivestendo al momento della sottoscrizione del contratto la carica di
Presidente del consiglio di amministrazione della debitrice principale e successivamente di amministratore unico e di legale rappresentante pro tempore.
4) Motivi della decisione
4.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_5
4.2 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs 149/2022 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore della suddetta riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata.
pag. 13/23 4.3 Passando all'esame del merito, occorre prendere le mosse dall'eccezione, qualificata come di carenza di legittimazione attiva della sollevata dall'appellante in sede CP_7 di comparsa conclusionale, sul presupposto che l'intervenuta avrebbe depositato in giudizio unicamente l'estratto della Gazzetta ufficiale n. 147 del 2022 che ha valenza ai fini della notificazione della cessione, ma non è requisito di validità della stessa né elemento essenziale per la determinazione della sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria, incombendo su quest'ultima l'onere di provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento, ossia di provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'inclusione del rapporto oggetto di causa fra quelli dell'operazione in blocco ex art 58
TUB. Nel caso di specie lamenta l'appellante che la ha depositato solo l'estratto CP_7 della Gazzetta Ufficiale che neppure conterrebbe una descrizione sufficientemente compiuta dei crediti ceduti.
Appare opportuno chiarire, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo
Cass. n. 15088/2025), come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie all'interveniente”, per cui nel caso di specie la legittimazione ad agire della risulta sussistente già solo in ragione della Controparte_1 sua affermazione di essere cessionaria da del credito oggetto di causa, Controparte_5 attenendo invece la titolarità del diritto, come ricorda la Suprema Corte, “… al merito della causa , alla fondatezza della domanda”, con la conseguenza che “ i due regimi giuridici sono conseguentemente diversi”.
Deve ritenersi, inoltre, continua la Cassazione, “consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. DE resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia
pag. 14/23 soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”, avvertendo che “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” e che “ Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'uffici”.
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che “ la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016, con richiami a Cass.,
SU, n. 11377 del 2015)” per cui la possibilità di valutare un contegno di non contestazione riferibile solo alla titolarità attiva o passiva del rapporto.
pag. 15/23 Ne consegue quindi la necessità per chi agisce in giudizio o vi resista nella qualità di successore a titolo universale o particolare di allegare non solo la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, ma di fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art 110 e 111 c.p.c. incombendo pertanto nel caso di specie ed in ossequio ai principi appena richiamati, sulla cessionaria , al fine di giustificare la propria legittimazione per essere subentrata alla cedente nella titolarità del credito oggetto di causa, non solo allegare ma anche dimostrare la relativa circostanza.
Come ben evidenziato da recente pronuncia di legittimità (Cass. sent. n. 10435 del
2025), la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, recante n. 2951 del 2016, “.. chiarisce che, se la difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto». La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”.
La parte che agisce in giudizio quale cessionaria del credito deve, dunque, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nelle posizione del proprio dante causa e fornire prova della titolarità del credito tramite opportune produzioni documentali;
a ciò si aggiunga che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio potendo all'uopo il giudice utilizzare come argomento di prova il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione verificata e non contesti la qualità di cessionaria della parte intervenuta, o imposti una difesa incompatibile con la mancanza di quella qualità in capo alla controparte.
pag. 16/23 Muovendo da queste premesse nel caso di specie deve considerarsi in primo luogo sussistente, come già evidenziato, la legittimazione ad agire in capo alla
[...]
in ragione della mera affermazione della intervenuta cessione Controparte_7 in suo favore da parte della con contratto del 05.08.2022, di un Controparte_5 portafoglio di crediti fra cui quello oggetto di causa.
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha sollevato la questione relativa alla legittimazione ad agire, rectius alla titolarità del credito controverso ed alla inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione, solamente nella comparsa conclusionale depositata in sede di gravame, senza averne fatto dunque motivo di impugnazione, sebbene la avesse fatto ingresso in giudizio già in primo Controparte_1 grado depositando in data 11.05.2023 comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., assumendo di essere cessionaria di e senza che l'odierno appellante Controparte_5 sollevasse alcuna obiezioni al riguardo nel primo atto difensivo (note di trattazione dell'udienza del 16.05.2023), né nella comparsa conclusionale;
anzi nelle successive memorie di replica, nel contestare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuta proprio dalla cessionaria (che assumeva di essere subentrata per effetto della cessione solo nei rapporti attivi, declinando ogni eventuale responsabilità di natura patrimoniale relativamente a fatti o atti antecedenti la cessione) era stato lo stesso opponente a ricordare “che l'art. 111 c.p.c, comunque, prevede che, in caso di successione a titolo particolare, si trasferisca la titolarità attiva e passiva dell'azione
(legitimatio ad causam)con modifica della situazione soggettiva e non oggettiva”, insistendo per il rigetto dell'eccezione ed assumendo, quindi, una condotta processuale incompatibile con la negazione della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, risolvendosi a contestarla solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio.
Alla luce dei richiamati principi, cui questa Corte intende dare seguito condividendone i presupposti, i contenuti e gli argomenti trattati a sostegno, rilevato che dagli atti risulta evidente che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata una difesa incompatibile con la successiva contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria e della inclusione del credito stesso nella cessione (sebbene l'appellante avesse a disposizione sin dall'intervento in giudizio ex art 111 c.p.c. della cessionaria tutti gli elementi per sollevare pag. 17/23 tale eccezione), si deve affermare che la relativa eccezione, proposta solo nella comparsa conclusionale in appello, va dichiarata inammissibile in ossequio al principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c, da cui deriva il conseguente esonero della cessionaria dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del suo diritto;
alla stessa conclusione si perviene anche qualora si considerasse la contestazione implicitamente effettuata nelle memorie di replica e sulla quale del resto neppure si pronunciava il primo giudice, senza che sul punto sia stato proposto dall'appellante motivo di gravame.
4.4 Proseguendo nell'esame del merito del gravame appare opportuno vagliare innanzitutto la natura della garanzia oggetto di causa che l'appellante ritiene configurarsi come contratto autonomo di garanzia: questione dirimente considerando le diversa disciplina che regola la fideiussione rispetto al contratto autonomo di garanzia e le implicazioni ai fini della decisione.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che
“le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del
2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta pag. 18/23 all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
La Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 14945/2025) nel riepilogare il proprio orientamento sulla questione ha osservato che “ ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., n. 31105/2024”): e ciò in quanto la clausola a prima richiesta o altra equivalente è espressione “di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad
pag. 19/23 escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria”.
Prosegue la Corte precisando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19)”.
Secondo dunque l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è necessario ai fini della qualifica della garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia far ricorso all'interpretazione negoziale complessiva, all'intenzione effettiva delle parti ,
“dovendosi accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. n.
31105/2024)
Nel caso di specie dall'esame delle clausole contrattuali emerge che il garante si è impegnato “a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”( art 6-ter lett. c); inoltre è stato stabilito che “la fideiussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni della parte finanziata in deroga all'art. 1939 c.c.. In particolare nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art.
6-ter lett . f), derivando la natura di contratto autonomo di garanzia non solo dalla presenza della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche della clausola che prevede in caso in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, da intendersi, secondo l'intenzione della parti, quale espressione della scissione tra obbligazione principale e pag. 20/23 quella accessoria di garanzia. Né può avere valenza contraria quanto disposto alla lettera h dell'art. 6 ter ove è stabilito che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca eserciti la propria facoltà di risolvere il mutuo” da intendersi, al contrario, come norma rafforzativa della volontà delle parti di tenere distinti i due rapporti recidendo ogni collegamento.
Neppure acquista carattere dirimente l'inserimento del vincolo di solidarietà (di cui all'art. 6 ter lett. c) fra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, vanificato dalla rinuncia operata dal garante alla preventiva escussione della parte finanziata
(prevista nel medesimo art. 6 ter lett. c), svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale, anche avuto riguardo al tenore della altre clausole negoziali sopra richiamate che, complessivamente intese, depongono per un'interpretazione della volontà delle parti quale espressione della scissione tra l'obbligazione principale della parte finanziata e quella accessoria di garanzia dell'appellante.
4.5 Dalla qualifica della garanzia oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia discende, quanto alla prescrizione eccepita dall'appellante, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 32402/2019) che “al contratto autonomo di garanzia non
è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” e quindi in caso sia configurabile un contratto autonomo di garanzia l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale non ha effetto nei confronti del garante e ciò in quanto (Cass. n. 8874/2021) “non sussiste vincolo di solidarietà tra
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante pag. 21/23 autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”.
Applicando tali principi al caso di specie la Corte osserva che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del garante, odierno appellante, risale alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di pagamento inviata dalla banca alla debitrice principale e al garante in data 18.10.2010, cui è seguito l'atto di intervento della banca in data 14.3.2011 nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di Sulmona, promossa nei confronti della debitrice principale e conclusa nel 2016. Successivamente ha notificato Controparte_5
l'atto di precetto opposto e oggetto del presente giudizio in data 31.05.2021 alla Gesteco
a.r.l e al;
senonché, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, Parte_1 gli atti successivi al 18.10.2010, e nello specifico l'intervento nella procedura esecutiva con cui il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale, non hanno prodotto effetti nei confronti del garante autonomo, con la conseguenza che nei confronti di quest'ultimo il credito dell'appellata deve ritenersi prescritto essendo decorsi oltre dieci anni dall'invio della diffida stragiudiziale e non essendo intervenuto alcun atto successivo avente effetto interruttivo nei confronti del garante.
4.6 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo ai fini della decisione
, in virtù del principio della ragione più liquida, l'esame delle altre ragioni di gravame.
4.7 Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellata, per il primo grado in solido con con CP_5 esclusione della fase istruttoria relativa al presente grado di giudizio in quanto non espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 482/2023 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 18.09.2023, la
Corte d'Appello così provvede:
pag. 22/23 1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da Parte_1 accerta e dichiara l'estinzione del credito residuo vantato in precetto per intervenuta prescrizione;
1) condanna per essa la Controparte_7 mandataria e in solido, al Controparte_3 Controparte_5 pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1 giudizio che liquida in euro 11.229,00 per compensi, e la sola al CP_7 pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.120,00, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso forfettario e IVA
e CPA come per legge, dichiarando irripetibili nel secondo grado le spese nei confronti di contumace. Controparte_5
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
ES CC BA DE NO
pag. 23/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
BA DE NO Presidente
ES CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 229/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Paolo D'Ettorre appellante
e nuova denominazione assunta Controparte_1 da Società per la gestione di (c.f: ), e per essa Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, (C.F. e N. Iscr. Registro Imprese di Venezia-Rovigo Controparte_3
, P.IVA ), in persona della procuratrice Dott.ssa P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis appellata nonché ( c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 482/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 18 settembre 2023.
L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2023 emessa dal
Tribunale ordinario di Chieti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2103/2021, depositata in cancelleria in data 18/9/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: in via principale accertare e dichiarare la violazione del Codice del
Consumo art. 33 e pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959;
in via subordinata: accertata la natura di contratto autonomo di garanzia delle Co obbligazioni assunte tra la e , dichiarare estinta l'azione per Parte_1 prescrizione.
In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust
e/o dell'art 1938 cc pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959.
pag. 2/23 In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust
e/o dell'art. 1938 cc pertanto dichiarare la nullità parziale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959 con tutte le conseguenze di legge ed in particolare la violazione dei termini ex art. 1957 cc comma II nonché la violazione della buona fede e della correttezza dovuti per legge nel contratto intercorso e pertanto ritenere la fidejussione nulla annullabile e /o inefficace .
In via del tutto gradata e in via residuale: ritenere nullo il precetto avanzato stante la somma richiesta assai diversa e assai più alta di quanto correttamente dovuto una volta decurtata dei ratei già versati dalla Gesteco scarl sino al 2010 e dall'apprensione della somma di €. 116.000,00 = a seguito della esecuzione forzata.” Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“ Controparte_7 così come rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi a tutto
[...] quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, chiede e conclude,
Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1.in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2.sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
3. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n.
482/2023, pubblicata il 18.09.2023, emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott.
EL OL, per i motivi spiegati in premessa;
4. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 482/2023, pubblicata in data 18 settembre
2023, il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente l'opposizione a precetto proposta pag. 3/23 da nei confronti di dichiarando il diritto della Parte_1 CP_5 CP_1 banca a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per il credito di €
142.658,70 in luogo della maggior somma intimata, pari a € 267.807,18, con compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, poste per il restante 50% a carico dell'opposta e dell'intervenuta in solido.
1.2 A fondamento della proposta opposizione esponeva il che il precetto si Parte_1 fondava sul contratto di finanziamento fondiario stipulato tra la Controparte_8
e e la sottoscritto in Chieti il
[...] CP_9 Controparte_10
30/8/2006, con rogito per notaio repertorio n. 53599 racc. n. Persona_1
23959, nonché sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona n. 103/11 per €
7.243,88, avente ad oggetto interessi del conto corrente di corrispondenza n. 486351 intestato a Controparte_10
Aggiungeva che la era intervenuta nel 2011 Controparte_11 nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e.i. n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di
Sulmona, partecipando al riparto e vendendosi assegnate somme complessive per euro
116.123,04.
Eccepiva la violazione del Codice del Consumo, avendo il prestato la Parte_1 garanzia come persona fisica ed in favore di società consortile che non prevede ripartizione di utili, con conseguente invalidità delle clausole contenute nell'art. 6 ter del contratto di mutuo in quanto vessatorie e non oggetto di specifica trattativa fra le parti.
Eccepiva l'invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., essendo la clausola di cui all'art. 6 ter lett. b) formulata in maniera indeterminata ed incerta riguardo all'ammontare dell'importo garantito, la durata e l'estensione della stessa, oltre che l'invalidità della fideiussione, in quanto riproduttiva dello schema Abi censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 e lesiva della normativa antitrust.
Asseriva la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della società mutuataria, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
Sosteneva che il contratto concluso con la banca fosse un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, contenendo clausole di pagamento a prima richiesta e pag. 4/23 senza eccezioni, e che l'azione nei suoi confronti dovesse ritenersi prescritta a seguito del decorso di dieci anni dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, ricevuta in data 18.10.2010, non operando l'interruzione della prescrizione nei confronti del garante determinata dal successivo intervento della banca nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 60/2010, pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona nei confronti della mutuataria.
Contestava il quantum precettato che non aveva tenuto conto del conseguimento da parte dell'opposta dell'importo di € 116.000,00 a seguito dell'intervento nella menzionata procedura esecutiva.
1.3 Nel costituirsi in giudizio cessionaria, contestava le argomentazioni Controparte_5 dell'opponente, sostenendo che il avesse prestato la garanzia non in Parte_1 qualità di persona fisica, bensì come rappresentante legale e socio della Gesteco società consortile a.r.l., ed inoltre che trattavasi di fideiussione specifica e che quindi non era configurabile alcuna violazione dell'art. 1938 c.c., né della normativa antitrust, e che l'intervento nella procedura esecutiva aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti del garante ex art 1957 c.c.; nella memoria ex art 183 co. VI n. 2 c.p.c. rappresentava di essere incorsa in un errore materiale e che dalla somma precettata andava decurtato quanto percepito in sede esecutiva, risultando pertanto il Parte_1 debitore del minor importo di € 142.658,70.
1.4 Con atto di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva in giudizio quale CP_12 mandataria di rappresentando che la Controparte_1 con contratto del 05.08.22. aveva ceduto alla società mandante un Controparte_5 portafoglio di crediti classificati come deteriorati fra cui quello oggetto di causa e facendo proprie le difese dell'opposta.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 16.05.23 il giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1.4 Il Tribunale di Chieti riteneva l'opposizione a precetto parzialmente fondata, rideterminando l'importo dovuto dall'opponente in € 142.658,70. pag. 5/23 Perveniva a tale decisione dopo aver in primo luogo escluso la violazione delle norme del Codice del Consumo previste dal d. lgs. n. 206/2005, per la mancata specifica approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie, in quanto il Parte_1 aveva prestato la fideiussione con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo concluso dalla Gesteco soc. consortile di cui era Presidente del consiglio di amministratore, socio e legale rappresentante: pertanto, secondo l'insegnamento delle giurisprudenza di legittimità riportata, rivestendo posizioni apicali nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il garante avesse sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore, per finalità estranee all'attività svolta nell'ambito della società, non avendo peraltro alcuna rilevanza la circostanza che la fosse una società CP_10 consortile, posto che la stessa svolgeva attività imprenditoriale e commerciale, come risultava dalla documentazione in atti.
Infondata secondo il Tribunale doveva ritenersi anche l'eccezione di nullità della garanzia per violazione dell'art. 1938 c.c., basata dall'opponente sulla mancata indicazione dell'importo massimo garantito, in quanto affidata al presupposto che la fideiussione fosse omnibus, mentre dalla lettura del contratto di mutuo e di fideiussione la garanzia risultava specifica, in quanto relativa alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo e non alle obbligazioni derivanti da tutti i rapporti intercorrenti fra la società e la banca mutuante;
aggiungeva il Tribunale che nel contratto di mutuo, cui Par aveva partecipato il rcangelo quale legale ripresentante della mutuataria, vi era l'espressa indicazione dell'importo mutuato e dei tassi applicati.
Inconferente per il primo giudice doveva, poi, ritenersi l'eccezione di violazione dello schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per esservi contenute (all'art. 6ter) disposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia analogo agli artt. 2, 6 e 8 dello
Schema ABI di fideiussione omnibus (cosiddetta clausola di “reviviscenza”, di deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c., e di “sopravvivenza”). Come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza tali clausole dovevano ritenersi contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett a) L. 287/1990 non in via generale e assoluta, potendo tali disposizioni anche essere pattuite fra le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ma solo in pag. 6/23 quanto applicate in modo uniforme dalle banche e dovendo il fideiussore fornire la prova dell'eventuale intesa illecita.
Senonché nel caso di specie, si legge in sentenza, l'opponente non aveva provato la natura illecita della pattuizione, limitandosi ad evidenziare il mero fatto obiettivo della conformità di alcune clausole della fideiussione de quo con quelle censurate dalla Banca
d'Italia; aggiungendo che dovesse escludersi la violazione della libertà negoziale ai danni del garante essendo la fideiussione redatta con atto pubblico notarile e che, quindi, il contenuto, in assenza di prova contraria, fosse il frutto della volontà dei contraenti posti su un piano di parità.
Rigettava l'eccezione tenendo anche conto della natura specifica e non omnibus della fideiussione in questione, non interessata pertanto dal provvedimento della Banca
d'Italia.
Il Tribunale rigettava anche l'eccezione sulla violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della , e ciò in quanto, considerato il ruolo rivestito CP_10 nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il non fosse Parte_1 consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo.
Da escludersi, secondo il primo giudice, era anche l'intervenuta prescrizione del diritto di credito eccepita dall'opponente sulla base della reale natura di contratto autonomo di garanzia della apparente fideiussione prestata trattandosi, nel caso di specie, di un vero e proprio contratto di fideiussione in quanto nessuna della disposizioni contrattuali aveva escluso la facoltà del di opporre alla banca creditrice le eccezioni spettanti Parte_1 alla debitrice principale, qualificando inoltre l'art. 6 ter del contratto come solidale l'obbligo del fideiussore rispetto a quello della società.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, l'ultimo atto con cui la banca aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione del suo credito nei confronti di , costituito CP_10 dall'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, e per effetto del quale il termine aveva ripreso a decorrere dal 3 marzo 2016, aveva avuto effetto anche nei confronti del fideiussore . Parte_1
Il Tribunale di Chieti riteneva, invece, fondata l'opposizione riguardo all'importo riportato nel precetto il quale, come riconosciuto del resto in corso di causa dalla stessa pag. 7/23 opposta, non aveva tenuto conto della somma di € 116.123,04 già incassata dalla creditrice a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010, con la conseguenza che l'importo dovuto dal e per il quale la Parte_1 Controparte_5 aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, era pari alla minor somma di €
142.658,70.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha proposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
2.1-“ Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. Nella misura in cui il giudicante alla pagina 4 ultimo capoverso riteneva non fondata l'eccezione di nullità per mancata indicazione nel contratto dell'importo minimo e massimo in quanto egli ritiene non sussistente la fideiussione omnibus”.
Con questo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 6 ter lett.b) del contratto de quo, non considerando che la clausola in questione risultava indeterminata nel contenuto, nell'indicazione del tempo, del modo di estinzione e della durata della garanzia prestata dal , assumendo pertanto la connotazione di una Parte_1 fideiussione omnibus indeterminata nell'ammontare.
Lamenta che la banca non avrebbe mai comunicato al garante l'entità dell'esposizione del debitore e ogni informazione relativa ai rapporti garantiti, sebbene vi fosse tenuta;
rammenta le pronunce della giurisprudenza di legittimità per le quali la sopravvenienza della L.154/1992 aveva determinato, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta dell'accordo che fosse in contrasto con la stessa, con la conseguenza che la mancata predeterminazione dell'importo massimo garantito portava ad escludere che il fideiussore potesse rispondere dei debiti sorti in capo al debitore principale dopo l'entrata in vigore della predetta legge, precisando altresì che la normativa in questione trovava applicazione anche per le garanzie atipiche in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata, l'art. 1938 c.c. pone un principio generale di garanzia di ordine pubblico che vale anche per queste.
2.2 “Violazione e/o falsa applicazione della legge antitrust provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ossia agli artt. 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus nella
pag. 8/23 misura in cui il Giudice di Prime Cure nel capo della sentenza a pag. 5 inizio del secondo paragrafo “l'eccezione di nullità della fideiussione, per esservi contenute- all'art. 6ter- disposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia-analogo-agli artt 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus-cd. Clausola di reviviscenza di deroga ai termini stabiliti dall'art.
1957 c.c. , e di sopravvivenza, è inconferente”),
Con questo motivo l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 6 ter, determinando una deroga alle garanzie di cui agli artt. 1950, 1952, 1956 e 1957 c.c., con rinuncia ai diritti derivanti, da cui consegue la dispensa a favore della banca dell'agire nei termini previsti, risulta conforme alla clausola dichiarata illegittima dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, trovando applicazione l'art. 1428 c.c. ai sensi del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto nel caso risulti che le parti non l'avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità.
Secondo l'appellante la garanzia prestata sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust ed in particolare per la violazione dell'art. 2 co. 2 L.287/90, essendo la fideiussione conforme allo schema Abi e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli artt.2,6,8 avendo la Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 sancito il divieto di intese anticoncorrenziali;
segnala, in particolare, come contrarie alla normativa antitrust le clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di rinuncia al termine di decadenza ex art 1957 c.c.
Integrando il contratto fideiussorio sottoscritto dalle parti un modello predisposto dalla banca, o comunque contenendo clausole di stile inserite di prassi in tali accordi ed in uso per regolamentare un numero indeterminato di rapporti, non ci sarebbero dubbi, sostiene l'appellante, circa la riproduzione dello schema Abi dichiarato illegittimo, non avendo la banca provato che le clausole in questione erano state oggetto di trattative fra le parti. Ne consegue che, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato, la banca non avrebbe provato di aver promosso e coltivato azioni nei confronti del debitore principale entro i termini decadenziali, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante.
Chiede, in sintesi, che venga dichiarata la nullità totale dell'art. 6 ter del contratto di finanziamento, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante o, in caso di pag. 9/23 nullità parziale e di applicazione dell'art. 1957 c.c., denuncia che non vi è prova che il creditore abbia posto in essere e continuato le azioni giudiziarie verso il debitore entro i termini decadenziali ex art 1957 co. 2 c.c., precisando che gli atti prodotti in giudizio riguardano un altro procedimento ed un altro rapporto giuridico sottostante promosso dalla banca, rimanendo i fideiussori obbligati dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che il creditore abbia entro due mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
2.3 “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1936 e s.s. in materia di fideiussione, nella misura in cui il Giudice di Prime Cure conclude, a pag. 6 secondo e terzo paragrafo, che il signor abbia concluso un contratto di fideiussione e non Parte_1 un contratto autonomo di garanzia ed altresì escluda l'applicazione della prescrizione
Contesta l'appellante la sentenza impugnata per aver il primo giudice qualificato la garanzia prestata come fideiussione specifica, nonostante la stessa presentasse i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia, prevedendo l'art. 6 ter l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente al creditore a semplice richiesta scritta, la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini ex art 1957 c.c., la rinuncia del garante ad esercitare il diritto di regresso, la deroga all'art. 1939 c.c., con conseguente validità della fideiussione anche in caso di invalidità parziale o totale dell'obbligazione principale, la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione della parte finanziata, obbligandosi a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore principale. La natura giuridica di contratto autonomo di garanzia dell'obbligazione prestata, la svincolerebbe dal rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, tipico della garanzia fideiussoria, emergendo la volontà delle parti di impedire al fideiussore di far valere le eccezioni riconosciute al debitore.
La natura di contratto autonomo di garanzia comporta, secondo l'appellante, l'obbligo per la banca di diffidare ed effettuare le dovute comunicazioni al garante, non essendo applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni ex art 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., non avendo pertanto effetto nei confronti del garante l'atto con cui il creditore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del debitore. pag. 10/23 Nel caso di specie l'ultimo atto notificato al D'Arcangelo risale al 18.10.2010 ed è da tale data che deve ritenersi decorrere il termine decadenziale per l'azione giudiziale.
Di conseguenza, conclude l'appellante, l'azione nei confronti del Parte_1 risulterebbe estinta per prescrizione
2.4 “Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del codice del consumo (D.lgs n.208/2005) nella misura in cui il Giudicante pag. 4 al quinto paragrafo ha ritenuto non configurabile la violazione delle norme di legge sul consumatore per mancata approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie”
Con questo motivo sostiene il che, stante la natura giuridica della società Parte_1 mutuataria ( la è una società consortile nella quale ex art 2602 c.c. più CP_10 imprenditori pongono in essere un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive impresa e non è prevista una ripartizione degli utili tra le società) e l'impegno personale del fideiussore, avendo il Parte_1 prestato la garanzia come persona fisica, deve ritenersi che il garante abbia sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore e conseguentemente che, contenendo l'art. 6 ter del contratto di finanziamento condizioni vessatorie, in quanto particolarmente sbilanciate in favore della Banca, fosse richiesta la specifica sottoscrizione delle stesse da parte del garante, oltre che la prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art 34 co. 5 D.Lgs 206/2005.
3. Si è costituita in grado di appello Controparte_1
(nuova denominazione di e per essa
[...] CP_13 Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e concluso dall'appellante
In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art
348 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, avendo l'appellante riproposto le medesime doglianze di primo grado.
Ha insistito nella declaratoria di carenza di legittimazione passiva della cessionaria riguardo alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, in quanto la Controparte_7 era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto di causa solo nella
[...] veste di cessionaria del credito facente capo alla banca cedente, con conseguente pag. 11/23 carenza di legittimazione in relazione alle pretese risarcitorie e restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito in quanto nelle cessioni di credito in blocco ex art 58 TUB la cessionaria subentra solo nelle situazioni soggettive attive creditorie e non nelle situazioni giuridiche soggettive passive.
Nel merito, ha ribadito che la garanzia rilasciata dall'appellante era specifica, essendo stata concessa nell'ambito del contratto di mutuo e circoscritta all'adempimento dell'importo mutuato e degli interessi, come evincibile dallo stesso art. 6 ter, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1938 c.c., non essendo una fideiussione omnibus e prevedendo tale norma la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future.
Ha aggiunto che non vi era alcun obbligo per la banca di comunicare l'entità dell'esposizione debitoria, considerato che il aveva partecipato all'atto Parte_1 nella sua qualità di Presidente della mutuataria (società ) e, quindi, doveva CP_10 ritenersi consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo con la banca.
Ha contestato, altresì, la tesi avversa sulla natura di fideiussione omnibus (e come tale indeterminata e indeterminabile ed in contrasto con l'art. 1346 c.c.) della garanzia prestata dall'appellante, trattandosi in realtà di fideiussione specifica per la quale non è configurabile alcuna indeterminatezza essendo riferita al contratto di mutuo con riferimento al quale l'oggetto è determinabile quando, come nel caso di specie, nel documento negoziale le parti abbiano indicato criteri certi ed oggettivi che consentono la quantificazione del tasso di interesse.
Per l'appellata non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione della legge anti-trust, non trovando il provvedimento della Banca d'Italia applicazione alle fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali a cui le parti hanno fatto riferimento nel contratto di fideiussione;
ne consegue l'esclusione della presunzione che la fideiussione in questione rappresentasse il frutto di un'intesa vietata, non avendo il garante assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare l'esistenza di un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale fideiussione, con effetti riflessi anche sulla validità di quella rilasciata dal garante nel caso di specie.
pag. 12/23 Ha sostenuto, poi, l'inammissibilità della doglianza riguardante l'art. 1957 c.c.
(eccependo l'appellante che la banca non avrebbe promosso o continuato entro i termini decadenziali previsti dalla predetta norma con conseguente nullità dell'art. 6 ter del mutuo ), in quanto svolta per la prima volta in appello, oltre che l'infondatezza nel merito: ha escluso che tale clausola derogatoria rientri fra quelle ritenute vessatorie dal
Codice del Consumo, per le quali s'impone la specifica approvazione ex art 1341 co.
2.c.c. in caso di predisposizione da parte di uno dei contraenti.
Ha evidenziato, in ogni caso, che la banca aveva provveduto alla costituzione in mora in data 18.10.10, e aveva spiegato intervento in data 14.03.11 nella procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 60/2010 del Tribunale di Sulmona, promossa nei confronti della
Gesteco a.r.l ed avente ad oggetto i beni concessi in ipoteca a garanzia del mutuo dedotto in giudizio;
non condividendo l'assunto dell'appellante circa la natura di contratto autonomo di garanzia di cui all'art. 6 ter del contratto di mutuo, ha sostenuto che ai fini dell'interruzione del termine decennale di prescrizione anche nei confronti del garante dovesse prendersi in considerazione non solo la costituzione in mora del
18.10.2010, ma anche l'intervento del 14.03.11 nella procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della mutuataria.
Ha contestato la circostanza che il avesse prestato la garanzia in qualità di Parte_1 consumatore, rivestendo al momento della sottoscrizione del contratto la carica di
Presidente del consiglio di amministrazione della debitrice principale e successivamente di amministratore unico e di legale rappresentante pro tempore.
4) Motivi della decisione
4.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_5
4.2 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs 149/2022 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore della suddetta riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata.
pag. 13/23 4.3 Passando all'esame del merito, occorre prendere le mosse dall'eccezione, qualificata come di carenza di legittimazione attiva della sollevata dall'appellante in sede CP_7 di comparsa conclusionale, sul presupposto che l'intervenuta avrebbe depositato in giudizio unicamente l'estratto della Gazzetta ufficiale n. 147 del 2022 che ha valenza ai fini della notificazione della cessione, ma non è requisito di validità della stessa né elemento essenziale per la determinazione della sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria, incombendo su quest'ultima l'onere di provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento, ossia di provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'inclusione del rapporto oggetto di causa fra quelli dell'operazione in blocco ex art 58
TUB. Nel caso di specie lamenta l'appellante che la ha depositato solo l'estratto CP_7 della Gazzetta Ufficiale che neppure conterrebbe una descrizione sufficientemente compiuta dei crediti ceduti.
Appare opportuno chiarire, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo
Cass. n. 15088/2025), come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie all'interveniente”, per cui nel caso di specie la legittimazione ad agire della risulta sussistente già solo in ragione della Controparte_1 sua affermazione di essere cessionaria da del credito oggetto di causa, Controparte_5 attenendo invece la titolarità del diritto, come ricorda la Suprema Corte, “… al merito della causa , alla fondatezza della domanda”, con la conseguenza che “ i due regimi giuridici sono conseguentemente diversi”.
Deve ritenersi, inoltre, continua la Cassazione, “consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. DE resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia
pag. 14/23 soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”, avvertendo che “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” e che “ Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'uffici”.
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che “ la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016, con richiami a Cass.,
SU, n. 11377 del 2015)” per cui la possibilità di valutare un contegno di non contestazione riferibile solo alla titolarità attiva o passiva del rapporto.
pag. 15/23 Ne consegue quindi la necessità per chi agisce in giudizio o vi resista nella qualità di successore a titolo universale o particolare di allegare non solo la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, ma di fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art 110 e 111 c.p.c. incombendo pertanto nel caso di specie ed in ossequio ai principi appena richiamati, sulla cessionaria , al fine di giustificare la propria legittimazione per essere subentrata alla cedente nella titolarità del credito oggetto di causa, non solo allegare ma anche dimostrare la relativa circostanza.
Come ben evidenziato da recente pronuncia di legittimità (Cass. sent. n. 10435 del
2025), la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, recante n. 2951 del 2016, “.. chiarisce che, se la difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto». La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”.
La parte che agisce in giudizio quale cessionaria del credito deve, dunque, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nelle posizione del proprio dante causa e fornire prova della titolarità del credito tramite opportune produzioni documentali;
a ciò si aggiunga che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio potendo all'uopo il giudice utilizzare come argomento di prova il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione verificata e non contesti la qualità di cessionaria della parte intervenuta, o imposti una difesa incompatibile con la mancanza di quella qualità in capo alla controparte.
pag. 16/23 Muovendo da queste premesse nel caso di specie deve considerarsi in primo luogo sussistente, come già evidenziato, la legittimazione ad agire in capo alla
[...]
in ragione della mera affermazione della intervenuta cessione Controparte_7 in suo favore da parte della con contratto del 05.08.2022, di un Controparte_5 portafoglio di crediti fra cui quello oggetto di causa.
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha sollevato la questione relativa alla legittimazione ad agire, rectius alla titolarità del credito controverso ed alla inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione, solamente nella comparsa conclusionale depositata in sede di gravame, senza averne fatto dunque motivo di impugnazione, sebbene la avesse fatto ingresso in giudizio già in primo Controparte_1 grado depositando in data 11.05.2023 comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., assumendo di essere cessionaria di e senza che l'odierno appellante Controparte_5 sollevasse alcuna obiezioni al riguardo nel primo atto difensivo (note di trattazione dell'udienza del 16.05.2023), né nella comparsa conclusionale;
anzi nelle successive memorie di replica, nel contestare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuta proprio dalla cessionaria (che assumeva di essere subentrata per effetto della cessione solo nei rapporti attivi, declinando ogni eventuale responsabilità di natura patrimoniale relativamente a fatti o atti antecedenti la cessione) era stato lo stesso opponente a ricordare “che l'art. 111 c.p.c, comunque, prevede che, in caso di successione a titolo particolare, si trasferisca la titolarità attiva e passiva dell'azione
(legitimatio ad causam)con modifica della situazione soggettiva e non oggettiva”, insistendo per il rigetto dell'eccezione ed assumendo, quindi, una condotta processuale incompatibile con la negazione della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, risolvendosi a contestarla solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio.
Alla luce dei richiamati principi, cui questa Corte intende dare seguito condividendone i presupposti, i contenuti e gli argomenti trattati a sostegno, rilevato che dagli atti risulta evidente che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata una difesa incompatibile con la successiva contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria e della inclusione del credito stesso nella cessione (sebbene l'appellante avesse a disposizione sin dall'intervento in giudizio ex art 111 c.p.c. della cessionaria tutti gli elementi per sollevare pag. 17/23 tale eccezione), si deve affermare che la relativa eccezione, proposta solo nella comparsa conclusionale in appello, va dichiarata inammissibile in ossequio al principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c, da cui deriva il conseguente esonero della cessionaria dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del suo diritto;
alla stessa conclusione si perviene anche qualora si considerasse la contestazione implicitamente effettuata nelle memorie di replica e sulla quale del resto neppure si pronunciava il primo giudice, senza che sul punto sia stato proposto dall'appellante motivo di gravame.
4.4 Proseguendo nell'esame del merito del gravame appare opportuno vagliare innanzitutto la natura della garanzia oggetto di causa che l'appellante ritiene configurarsi come contratto autonomo di garanzia: questione dirimente considerando le diversa disciplina che regola la fideiussione rispetto al contratto autonomo di garanzia e le implicazioni ai fini della decisione.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che
“le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del
2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta pag. 18/23 all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
La Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 14945/2025) nel riepilogare il proprio orientamento sulla questione ha osservato che “ ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., n. 31105/2024”): e ciò in quanto la clausola a prima richiesta o altra equivalente è espressione “di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad
pag. 19/23 escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria”.
Prosegue la Corte precisando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19)”.
Secondo dunque l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è necessario ai fini della qualifica della garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia far ricorso all'interpretazione negoziale complessiva, all'intenzione effettiva delle parti ,
“dovendosi accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre
l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. n.
31105/2024)
Nel caso di specie dall'esame delle clausole contrattuali emerge che il garante si è impegnato “a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”( art 6-ter lett. c); inoltre è stato stabilito che “la fideiussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni della parte finanziata in deroga all'art. 1939 c.c.. In particolare nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art.
6-ter lett . f), derivando la natura di contratto autonomo di garanzia non solo dalla presenza della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche della clausola che prevede in caso in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, da intendersi, secondo l'intenzione della parti, quale espressione della scissione tra obbligazione principale e pag. 20/23 quella accessoria di garanzia. Né può avere valenza contraria quanto disposto alla lettera h dell'art. 6 ter ove è stabilito che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca eserciti la propria facoltà di risolvere il mutuo” da intendersi, al contrario, come norma rafforzativa della volontà delle parti di tenere distinti i due rapporti recidendo ogni collegamento.
Neppure acquista carattere dirimente l'inserimento del vincolo di solidarietà (di cui all'art. 6 ter lett. c) fra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, vanificato dalla rinuncia operata dal garante alla preventiva escussione della parte finanziata
(prevista nel medesimo art. 6 ter lett. c), svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale, anche avuto riguardo al tenore della altre clausole negoziali sopra richiamate che, complessivamente intese, depongono per un'interpretazione della volontà delle parti quale espressione della scissione tra l'obbligazione principale della parte finanziata e quella accessoria di garanzia dell'appellante.
4.5 Dalla qualifica della garanzia oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia discende, quanto alla prescrizione eccepita dall'appellante, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 32402/2019) che “al contratto autonomo di garanzia non
è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” e quindi in caso sia configurabile un contratto autonomo di garanzia l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale non ha effetto nei confronti del garante e ciò in quanto (Cass. n. 8874/2021) “non sussiste vincolo di solidarietà tra
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante pag. 21/23 autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”.
Applicando tali principi al caso di specie la Corte osserva che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del garante, odierno appellante, risale alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di pagamento inviata dalla banca alla debitrice principale e al garante in data 18.10.2010, cui è seguito l'atto di intervento della banca in data 14.3.2011 nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di Sulmona, promossa nei confronti della debitrice principale e conclusa nel 2016. Successivamente ha notificato Controparte_5
l'atto di precetto opposto e oggetto del presente giudizio in data 31.05.2021 alla Gesteco
a.r.l e al;
senonché, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, Parte_1 gli atti successivi al 18.10.2010, e nello specifico l'intervento nella procedura esecutiva con cui il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale, non hanno prodotto effetti nei confronti del garante autonomo, con la conseguenza che nei confronti di quest'ultimo il credito dell'appellata deve ritenersi prescritto essendo decorsi oltre dieci anni dall'invio della diffida stragiudiziale e non essendo intervenuto alcun atto successivo avente effetto interruttivo nei confronti del garante.
4.6 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo ai fini della decisione
, in virtù del principio della ragione più liquida, l'esame delle altre ragioni di gravame.
4.7 Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellata, per il primo grado in solido con con CP_5 esclusione della fase istruttoria relativa al presente grado di giudizio in quanto non espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 482/2023 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 18.09.2023, la
Corte d'Appello così provvede:
pag. 22/23 1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da Parte_1 accerta e dichiara l'estinzione del credito residuo vantato in precetto per intervenuta prescrizione;
1) condanna per essa la Controparte_7 mandataria e in solido, al Controparte_3 Controparte_5 pagamento in favore di delle spese del primo grado di Parte_1 giudizio che liquida in euro 11.229,00 per compensi, e la sola al CP_7 pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.120,00, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso forfettario e IVA
e CPA come per legge, dichiarando irripetibili nel secondo grado le spese nei confronti di contumace. Controparte_5
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
ES CC BA DE NO
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