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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/09/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 193/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/09/2025, alle ore 12.30 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Cont CP_ Campanile, e, per il , la dott.ssa Sammartini ed il dott. Di Renzo. Per l è presente l'avv. Bonetti.
Contr L'avv. Campanile contesta la memoria del del 25.7 per i motivi esposti nella memoria della ricorrente del 18.7 e si richiama al ricorso e alle note, in via istruttoria e nel merito. Contr Il osserva che il 18.7 la ricorrente non ha depositato una nota ma dei meri conteggi che non illustrano le fonti e i criteri di calcolo. Si riporta alla memoria difensiva e alle note autorizzate. L'avv. Bonetti si richiama alla memoria difensiva.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 193/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 193/2025 promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura a depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Paolo Campanile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_3 dott.ssa M. Lucia Sammartini e dal dott. Marco Serraino ed elettivamente domiciliato a Gorizia, via Rismondo 6
resistente
E CONTRO
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente, premesso d'aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_3 Contr
(di seguito, per brevità, ) in qualità di docente in forza di
[...] contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 Contr e 2023/24, ha agito in giudizio nei confronti del affinché questo venga condannato a pagarle la retribuzione dovuta per le giornate in cui la stessa, nel corso dei rapporti a tempo determinato sopra indicati, ha fruito dei permessi per esami universitari, concorso pubblici e motivi personali indicati nel ricorso. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che la disciplina di cui all'art. 19 Ccnl, nel prevedere che questi permessi siano retribuiti solo qualora vengano goduti dal personale di ruolo, sarebbe in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Contr A corredo della sua domanda di condanna, ha chiesto che il regolarizzi Contr CP_ la sua posizione contributiva e che lo stesso e/o l' venga condannato a consegnarle la documentazione attestante l'intervenuta regolarizzazione. Ha altresì chiesto fissarsi, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna.
2. Il si è costituito in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso. Ha in particolare eccepito l'indeterminatezza del petitum, indicato immotivatamente in euro 1.000,00, e ha sostenuto che la diversità di trattamento tra personale a termine e personale a tempo indeterminato muove da scelte adottate in sede di contrattazione collettiva, contesto nel quale s'è senz'altro tenuto conto del divieto di discriminazione. Tra l'altro, tale diversità troverebbe giustificazione in ragioni obiettive consistenti nell'intrinseca diversità tra lavoratori a termine e soggetti selezionati mediante concorso pubblico. Rispetto ai primi, infine, la formazione acquisita dal dipendente grazie all'attività svolta in costanza dei permessi soddisfarebbe solo l'interesse personale del lavoratore e non anche quello del datore di lavoro alla crescita culturale d'un individuo avulso dal suo stabile organico. CP_
3. L si è costituito in giudizio rimettendosi sulla vicenda tra le parti e respingendo ogni pretesa direttamente o indirettamente azionata nei suoi confronti.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente. Parte ricorrente ha precisato la propria pretesa indicando il credito rivendicato nella somma di euro 479,67.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che l'art. 19 Ccnl Scuola 2007, vigente ratione temporis, disponendo in ordine ai permessi del personale a tempo determinato, al comma 7 ha previsto che «al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2», ossia motivi alla base dei permessi per motivi familiari. Tale disciplina sostanzia un trattamento differenziato rispetto a quello previsto dal precedente art. 15 Ccnl per il personale di ruolo, titolare del diritto a permessi retribuiti a fronte dei medesimi presupposti.
5.1. In ordine a vicenda affine, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in passato, allorché ha statuito che «in base ad un'interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, deve ritenersi che l'art. 13 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, relativo al comparto e integrativo del precedente c.c.n.l. del 16 febbraio 1999, nel prevedere CP_5 la fruibilità di permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore, da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esclude che i medesimi permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia un'obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine;
né l'esclusione del beneficio potrebbe giustificarsi, in ragione della mera apposizione del termine di durata contrattuale, per l'assenza di uno specifico interesse della P.A. alla elevazione culturale dei dipendenti, giacché la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (art. 2 Protocollo addizionale CEDU), e tutelati dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori studenti (art. 10 della legge n. 300 del 1970)» [Cass., n. 3871/2011]. Da quest'indicazione, peraltro richiamata in un precedente attinente a vicenda analoga definita dalla Corte d'appello distrettuale [cfr. C. App. Trieste, n. 159/2018], deriva che il trattamento differenziato tra il personale a termine e il personale di ruolo in tema di permessi non può trovare giustificazione nella diversa modalità d'accesso al lavoro o nella sussistenza o meno d'un interesse datoriale all'elevazione culturale e personale dei dipendenti.
5.2. Piuttosto, alla stregua di tutte le distinzioni tra il personale a termine e il personale a tempo indeterminato che insista su profili quali la formazione o le condizioni di lavoro, cui senz'altro sono riconducibili i permessi per cui è causa, la giustificazione del trattamento differenziato si deve riscontrare allorché ricorrano «elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021]. Tuttavia, nella fattispecie, non è controverso che la ricorrente, in esecuzione dei contratti sopra precisati, abbia svolto un'attività pienamente equiparabile a Contr quella del personale di ruolo. Il non ha né allegato né provato ragioni concrete e oggettive che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. In definitiva, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
5.3. Su questi presupposti, va allora fatta disapplicazione della disciplina contrattuale sopra analizzata, trattandosi di disposizione interna cui osta quella di derivazione europea altrettanto richiamata.
5.4. In ordine alla quantificazione del credito, va tuttavia precisato che la pretesa di parte ricorrente è solo parzialmente fondata, dovendosi aderire alle Contr osservazioni critiche formulate dal nelle proprie note autorizzate in replica ai conteggi. Esaminando questi ultimi conteggi e la relativa illustrazione [cfr. nota del 18.07.2025] alla luce dei prospetti paga depositati [cfr. doc. 9 ricorrente], si Contr evince che il ha operato solo parte delle trattenute censurate dalla lavoratrice. In particolare, dall'esame della tabella contenuta nelle note risulta, in particolare, che essa accluda 4 trattenute pari ad euro 30,71 ciascuna, laddove dai prospetti paga risultano solo 2 trattenute di quell'ammontare; 1 trattenuta per euro 155,04 e 1 trattenuta di euro 77,87, totalmente mancanti nei prospetti paga, a nulla rilevando i documenti di incerta provenienza inseriti nel file contenente le buste paga e da cui dovrebbero risultare queste trattenute. La pretesa è dunque da accogliere nei limiti di quanto effettivamente Contr trattenuto illegittimamente dal , ossia per la cifra complessiva di euro 185,34. Contr Il va perciò condannato a pagare in favore della ricorrente quest'ultimo importo. È in tal senso da precisare che la specifica indicazione della somma in corso di causa è da considerarsi ammissibile, dal momento che essa è ampiamente compresa nella cifra indicata nelle conclusioni e che la loro genericità sotto il profilo della quantificazione non vale a qualificare l'iniziativa in giudizio come tesa ad ottenere una condanna solo sull'an. Sulle somme spettanti vanno riconosciuti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione [Cass., n. 29961/2023]. Contr
5.5. A questa statuizione segue l'ordine al di regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente. Non è invece meritevole d'accoglimento la richiesta di condanna verso il e l' di «consegnare alla ricorrente idonea documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione contributivo-previdenziale degli importi di cui alla presente controversia», poiché, da un lato, trattasi di documentazione al momento inesistente, e, poiché, dall'altro lato, la pretesa pare presupporre il sospetto d'un diniego all'ostensione di questo documento, sospetto tuttavia privo d'attualità e, al momento, fondato solo su un'interpretazione conflittuale della relazione tra cittadino/lavoratore ed Ente previdenziale/datore di lavoro che la condotta delle parti convenute non ha minimamente accreditato.
5.6. Va infine esclusa la fondatezza della richiesta formulata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., posto che l'ultimo comma della disposizione ne esclude l'applicazione alle controversie di lavoro.
* Contr
6. Le spese tra la ricorrente e il , liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della modesta complessità della causa, seguono la soccombenza. CP_ La posizione processuale assunta dall e il suo coinvolgimento quale mero contraddittore necessario giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti e lo stesso . CP_4
P.Q.M.
Contr Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna il a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 185,34, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e alla conseguente regolarizzazione della CP_ posizione contributiva di parte ricorrente presso l' cui ordina il compimento delle attività necessarie allo scopo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna il del a rifondere a parte Controparte_3 CP_3 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 100,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, accessori di legge;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti e l' Gorizia, 15 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/09/2025, alle ore 12.30 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Cont CP_ Campanile, e, per il , la dott.ssa Sammartini ed il dott. Di Renzo. Per l è presente l'avv. Bonetti.
Contr L'avv. Campanile contesta la memoria del del 25.7 per i motivi esposti nella memoria della ricorrente del 18.7 e si richiama al ricorso e alle note, in via istruttoria e nel merito. Contr Il osserva che il 18.7 la ricorrente non ha depositato una nota ma dei meri conteggi che non illustrano le fonti e i criteri di calcolo. Si riporta alla memoria difensiva e alle note autorizzate. L'avv. Bonetti si richiama alla memoria difensiva.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 193/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 193/2025 promossa da: rappresentata e difesa, in forza di procura a depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Paolo Campanile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_3 dott.ssa M. Lucia Sammartini e dal dott. Marco Serraino ed elettivamente domiciliato a Gorizia, via Rismondo 6
resistente
E CONTRO
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente, premesso d'aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_3 Contr
(di seguito, per brevità, ) in qualità di docente in forza di
[...] contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 Contr e 2023/24, ha agito in giudizio nei confronti del affinché questo venga condannato a pagarle la retribuzione dovuta per le giornate in cui la stessa, nel corso dei rapporti a tempo determinato sopra indicati, ha fruito dei permessi per esami universitari, concorso pubblici e motivi personali indicati nel ricorso. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che la disciplina di cui all'art. 19 Ccnl, nel prevedere che questi permessi siano retribuiti solo qualora vengano goduti dal personale di ruolo, sarebbe in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Contr A corredo della sua domanda di condanna, ha chiesto che il regolarizzi Contr CP_ la sua posizione contributiva e che lo stesso e/o l' venga condannato a consegnarle la documentazione attestante l'intervenuta regolarizzazione. Ha altresì chiesto fissarsi, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna.
2. Il si è costituito in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso. Ha in particolare eccepito l'indeterminatezza del petitum, indicato immotivatamente in euro 1.000,00, e ha sostenuto che la diversità di trattamento tra personale a termine e personale a tempo indeterminato muove da scelte adottate in sede di contrattazione collettiva, contesto nel quale s'è senz'altro tenuto conto del divieto di discriminazione. Tra l'altro, tale diversità troverebbe giustificazione in ragioni obiettive consistenti nell'intrinseca diversità tra lavoratori a termine e soggetti selezionati mediante concorso pubblico. Rispetto ai primi, infine, la formazione acquisita dal dipendente grazie all'attività svolta in costanza dei permessi soddisfarebbe solo l'interesse personale del lavoratore e non anche quello del datore di lavoro alla crescita culturale d'un individuo avulso dal suo stabile organico. CP_
3. L si è costituito in giudizio rimettendosi sulla vicenda tra le parti e respingendo ogni pretesa direttamente o indirettamente azionata nei suoi confronti.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente. Parte ricorrente ha precisato la propria pretesa indicando il credito rivendicato nella somma di euro 479,67.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che l'art. 19 Ccnl Scuola 2007, vigente ratione temporis, disponendo in ordine ai permessi del personale a tempo determinato, al comma 7 ha previsto che «al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2», ossia motivi alla base dei permessi per motivi familiari. Tale disciplina sostanzia un trattamento differenziato rispetto a quello previsto dal precedente art. 15 Ccnl per il personale di ruolo, titolare del diritto a permessi retribuiti a fronte dei medesimi presupposti.
5.1. In ordine a vicenda affine, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in passato, allorché ha statuito che «in base ad un'interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, deve ritenersi che l'art. 13 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, relativo al comparto e integrativo del precedente c.c.n.l. del 16 febbraio 1999, nel prevedere CP_5 la fruibilità di permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore, da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esclude che i medesimi permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia un'obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine;
né l'esclusione del beneficio potrebbe giustificarsi, in ragione della mera apposizione del termine di durata contrattuale, per l'assenza di uno specifico interesse della P.A. alla elevazione culturale dei dipendenti, giacché la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (art. 2 Protocollo addizionale CEDU), e tutelati dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori studenti (art. 10 della legge n. 300 del 1970)» [Cass., n. 3871/2011]. Da quest'indicazione, peraltro richiamata in un precedente attinente a vicenda analoga definita dalla Corte d'appello distrettuale [cfr. C. App. Trieste, n. 159/2018], deriva che il trattamento differenziato tra il personale a termine e il personale di ruolo in tema di permessi non può trovare giustificazione nella diversa modalità d'accesso al lavoro o nella sussistenza o meno d'un interesse datoriale all'elevazione culturale e personale dei dipendenti.
5.2. Piuttosto, alla stregua di tutte le distinzioni tra il personale a termine e il personale a tempo indeterminato che insista su profili quali la formazione o le condizioni di lavoro, cui senz'altro sono riconducibili i permessi per cui è causa, la giustificazione del trattamento differenziato si deve riscontrare allorché ricorrano «elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021]. Tuttavia, nella fattispecie, non è controverso che la ricorrente, in esecuzione dei contratti sopra precisati, abbia svolto un'attività pienamente equiparabile a Contr quella del personale di ruolo. Il non ha né allegato né provato ragioni concrete e oggettive che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. In definitiva, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
5.3. Su questi presupposti, va allora fatta disapplicazione della disciplina contrattuale sopra analizzata, trattandosi di disposizione interna cui osta quella di derivazione europea altrettanto richiamata.
5.4. In ordine alla quantificazione del credito, va tuttavia precisato che la pretesa di parte ricorrente è solo parzialmente fondata, dovendosi aderire alle Contr osservazioni critiche formulate dal nelle proprie note autorizzate in replica ai conteggi. Esaminando questi ultimi conteggi e la relativa illustrazione [cfr. nota del 18.07.2025] alla luce dei prospetti paga depositati [cfr. doc. 9 ricorrente], si Contr evince che il ha operato solo parte delle trattenute censurate dalla lavoratrice. In particolare, dall'esame della tabella contenuta nelle note risulta, in particolare, che essa accluda 4 trattenute pari ad euro 30,71 ciascuna, laddove dai prospetti paga risultano solo 2 trattenute di quell'ammontare; 1 trattenuta per euro 155,04 e 1 trattenuta di euro 77,87, totalmente mancanti nei prospetti paga, a nulla rilevando i documenti di incerta provenienza inseriti nel file contenente le buste paga e da cui dovrebbero risultare queste trattenute. La pretesa è dunque da accogliere nei limiti di quanto effettivamente Contr trattenuto illegittimamente dal , ossia per la cifra complessiva di euro 185,34. Contr Il va perciò condannato a pagare in favore della ricorrente quest'ultimo importo. È in tal senso da precisare che la specifica indicazione della somma in corso di causa è da considerarsi ammissibile, dal momento che essa è ampiamente compresa nella cifra indicata nelle conclusioni e che la loro genericità sotto il profilo della quantificazione non vale a qualificare l'iniziativa in giudizio come tesa ad ottenere una condanna solo sull'an. Sulle somme spettanti vanno riconosciuti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione [Cass., n. 29961/2023]. Contr
5.5. A questa statuizione segue l'ordine al di regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente. Non è invece meritevole d'accoglimento la richiesta di condanna verso il e l' di «consegnare alla ricorrente idonea documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione contributivo-previdenziale degli importi di cui alla presente controversia», poiché, da un lato, trattasi di documentazione al momento inesistente, e, poiché, dall'altro lato, la pretesa pare presupporre il sospetto d'un diniego all'ostensione di questo documento, sospetto tuttavia privo d'attualità e, al momento, fondato solo su un'interpretazione conflittuale della relazione tra cittadino/lavoratore ed Ente previdenziale/datore di lavoro che la condotta delle parti convenute non ha minimamente accreditato.
5.6. Va infine esclusa la fondatezza della richiesta formulata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., posto che l'ultimo comma della disposizione ne esclude l'applicazione alle controversie di lavoro.
* Contr
6. Le spese tra la ricorrente e il , liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della modesta complessità della causa, seguono la soccombenza. CP_ La posizione processuale assunta dall e il suo coinvolgimento quale mero contraddittore necessario giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti e lo stesso . CP_4
P.Q.M.
Contr Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna il a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 185,34, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e alla conseguente regolarizzazione della CP_ posizione contributiva di parte ricorrente presso l' cui ordina il compimento delle attività necessarie allo scopo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna il del a rifondere a parte Controparte_3 CP_3 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 100,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, accessori di legge;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti e l' Gorizia, 15 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri