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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5410/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE III CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5410/2024
Oggi 15 aprile 2025, alle ore 10.10, innanzi al Giudice dott.ssa Chiara
Mazzoni, sono presenti: per l'avv. DARIO PELLEGRINO;
Parte_1
il convenuto personalmente con l'avv. DANIELA Controparte_1
DEHÒ.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e a rassegnare le proprie conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato, rappresentando che le parti avevano trovato un accordo sul rilascio, non adempiuto dal convenuto nei termini previsti;
pertanto, per giurisprudenza costante, intervenuta la cessazione del contendere, chiede la rifusione delle spese come da nota allegata.
Il difensore di parte convenuta rappresenta che, come ad accordi intervenuti con la controparte, il 15/2/2025 l'immobile era stato liberato, e di avere inviato una e-mail al collega di controparte, rappresentando che per la restituzione delle chiavi poteva intervenire un accordo alla successiva udienza del 18/2/2025; tale e-mail non è stata riscontrata;
rappresenta altresì di non essere stata presente a tale udienza per un concomitante impegno professionale e che le chiavi sono state consegnate il 21/2/2025. Chiede pertanto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere a pagina1 di 5 spese compensate come da accordi e l'abbandono della causa anche in merito alla domanda riconvenzionale.
Il difensore del ricorrente rileva di avere ricevuto soltanto una e-mail in cui veniva indicato che il convenuto non poteva rilasciare l'immobile e di avere risposto che il termine era essenziale, anticipando che in udienza avrebbe formulato le richieste poi effettivamente avanzate.
Alle ore 10.22 l'udienza è sospesa.
Alle ore 10.36 l'udienza riprende.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dà lettura della sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 10.41.
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina2 di 5 N. R.G. 5410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5410/2024, promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DARIO PELLEGRINO
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DANIELA DEHÒ
- convenuto -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15/4/2025
* * *
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., ha chiesto la condanna Parte_1
di all'immediato rilascio dell'immobile sito in Bergamo, via Controparte_1
San Bernardino n. 95, deducendo – in sintesi e per quel che qui rileva – che il contratto di locazione relativo al predetto immobile era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore con la sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 699/2021, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di pagina3 di 5 Brescia n. 484/2022 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione (v. docc. 4,
5 e 6 ric.), oltre alla condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c..
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente e chiedendone il rigetto, chiedendo in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per l'inagibilità dell'immobile almeno a far data dal 30 settembre 2020.
* * *
Ciò posto, giova evidenziare che all'udienza del 14/1/2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato “la disponibilità del proprio assistito, a fini conciliativi, ad abbandonare il presente giudizio a spese compensate a fronte della riconsegna dell'immobile entro il termine di trenta giorni”.
Nelle note scritte congiunte del 21/1/2025 le parti hanno indicato che
“all'udienza del 14 gennaio 2025 il procuratore del ricorrente, sig. , Parte_1
avanzava, ai fini transattivi, proposta conciliativa di abbandono del giudizio a spese compensate a fronte della riconsegna dell'immobile entro il termine di trenta giorni. Il Sig. intende aderire alla proposta conciliativa come avanzata a verbale dal Controparte_1
ricorrente, confermando il rilascio dell'immobile entro la data del 15 febbraio 2025, così come concordato tra le parti in riservata sede”.
Di talché, alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi inequivocabilmente concluso tra le parti un accordo (stragiudiziale) per porre fine alla lite giudiziaria instaurata con il presente giudizio, trasfuso in un atto davanti al
Giudice, posto che l'udienza del 21/1/2025 è stata sostituita dal deposito delle predette note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
La richiesta di rinvio dell'udienza contenuta nelle succitate note scritte congiunte non inficia in alcun modo la validità dell'accordo già perfezionatosi, come pure l'inadempimento di parte convenuta rappresentato dal ricorrente alla successiva udienza del 18/2/2025 – pur contestato dal convenuto all'odierna udienza – e l'avvenuta liberazione dell'immobile indicata dal convenuto con nota depositata telematicamente in data 24/2/2025 e pagina4 di 5 confermata dal ricorrente: invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune,
e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo” (v. Cass. n. 12899/2021).
Nulla, infine, si ritiene di dover disporre in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che l'espresso tenore letterale dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr. verbale di udienza del 14/1/2025 e note scritte congiunte del
21/1/2025 sopra richiamati) consente di lumeggiare anche in ordine alla pattuizione intercorsa circa le “spese compensate”, sicché non si rende necessario procedere all'esame nel merito della fondatezza delle pretese delle parti ai fini di una delibazione in ordine alla soccombenza virtuale.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Bergamo, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE III CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5410/2024
Oggi 15 aprile 2025, alle ore 10.10, innanzi al Giudice dott.ssa Chiara
Mazzoni, sono presenti: per l'avv. DARIO PELLEGRINO;
Parte_1
il convenuto personalmente con l'avv. DANIELA Controparte_1
DEHÒ.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa e a rassegnare le proprie conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato, rappresentando che le parti avevano trovato un accordo sul rilascio, non adempiuto dal convenuto nei termini previsti;
pertanto, per giurisprudenza costante, intervenuta la cessazione del contendere, chiede la rifusione delle spese come da nota allegata.
Il difensore di parte convenuta rappresenta che, come ad accordi intervenuti con la controparte, il 15/2/2025 l'immobile era stato liberato, e di avere inviato una e-mail al collega di controparte, rappresentando che per la restituzione delle chiavi poteva intervenire un accordo alla successiva udienza del 18/2/2025; tale e-mail non è stata riscontrata;
rappresenta altresì di non essere stata presente a tale udienza per un concomitante impegno professionale e che le chiavi sono state consegnate il 21/2/2025. Chiede pertanto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere a pagina1 di 5 spese compensate come da accordi e l'abbandono della causa anche in merito alla domanda riconvenzionale.
Il difensore del ricorrente rileva di avere ricevuto soltanto una e-mail in cui veniva indicato che il convenuto non poteva rilasciare l'immobile e di avere risposto che il termine era essenziale, anticipando che in udienza avrebbe formulato le richieste poi effettivamente avanzate.
Alle ore 10.22 l'udienza è sospesa.
Alle ore 10.36 l'udienza riprende.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dà lettura della sentenza, che forma parte integrante del presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 10.41.
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina2 di 5 N. R.G. 5410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5410/2024, promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DARIO PELLEGRINO
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DANIELA DEHÒ
- convenuto -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15/4/2025
* * *
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., ha chiesto la condanna Parte_1
di all'immediato rilascio dell'immobile sito in Bergamo, via Controparte_1
San Bernardino n. 95, deducendo – in sintesi e per quel che qui rileva – che il contratto di locazione relativo al predetto immobile era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore con la sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 699/2021, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di pagina3 di 5 Brescia n. 484/2022 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione (v. docc. 4,
5 e 6 ric.), oltre alla condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c..
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente e chiedendone il rigetto, chiedendo in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per l'inagibilità dell'immobile almeno a far data dal 30 settembre 2020.
* * *
Ciò posto, giova evidenziare che all'udienza del 14/1/2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato “la disponibilità del proprio assistito, a fini conciliativi, ad abbandonare il presente giudizio a spese compensate a fronte della riconsegna dell'immobile entro il termine di trenta giorni”.
Nelle note scritte congiunte del 21/1/2025 le parti hanno indicato che
“all'udienza del 14 gennaio 2025 il procuratore del ricorrente, sig. , Parte_1
avanzava, ai fini transattivi, proposta conciliativa di abbandono del giudizio a spese compensate a fronte della riconsegna dell'immobile entro il termine di trenta giorni. Il Sig. intende aderire alla proposta conciliativa come avanzata a verbale dal Controparte_1
ricorrente, confermando il rilascio dell'immobile entro la data del 15 febbraio 2025, così come concordato tra le parti in riservata sede”.
Di talché, alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi inequivocabilmente concluso tra le parti un accordo (stragiudiziale) per porre fine alla lite giudiziaria instaurata con il presente giudizio, trasfuso in un atto davanti al
Giudice, posto che l'udienza del 21/1/2025 è stata sostituita dal deposito delle predette note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
La richiesta di rinvio dell'udienza contenuta nelle succitate note scritte congiunte non inficia in alcun modo la validità dell'accordo già perfezionatosi, come pure l'inadempimento di parte convenuta rappresentato dal ricorrente alla successiva udienza del 18/2/2025 – pur contestato dal convenuto all'odierna udienza – e l'avvenuta liberazione dell'immobile indicata dal convenuto con nota depositata telematicamente in data 24/2/2025 e pagina4 di 5 confermata dal ricorrente: invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune,
e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo” (v. Cass. n. 12899/2021).
Nulla, infine, si ritiene di dover disporre in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che l'espresso tenore letterale dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr. verbale di udienza del 14/1/2025 e note scritte congiunte del
21/1/2025 sopra richiamati) consente di lumeggiare anche in ordine alla pattuizione intercorsa circa le “spese compensate”, sicché non si rende necessario procedere all'esame nel merito della fondatezza delle pretese delle parti ai fini di una delibazione in ordine alla soccombenza virtuale.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Bergamo, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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