Articolo 2 della Legge 1 aprile 1950, n. 156
Articolo 1Articolo 3
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7 maggio 1950
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 7 maggio 1950