Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2885/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MARINI MARIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
22/03/1971
Con il patrocinio dell'Avv. MARINI MARIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Novara, come trascritto nel registro Atti Di Matrimonio Parte II Serie A del Comune di Novara al n.
40, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di provvedere alle
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1. Le figlie e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
2. Il figlio , in oggi maggiorenne ma non ancora autosufficiente, rimarrà anch'egli Per_3 nella dimora materna
3. Gli incontri di ed col padre sono liberi, a discrezione delle stesse;
Per_1 Per_2
4. concorrerà al mantenimento dei tre figli conviventi con la loro madre in Parte_1 ragione di € 300,00 mensili per ciascuno;
quindi, con la somma complessiva di € 900,00, indicizzata di anno in anno, da corrispondersi entro il giorno 17 di ogni mese a CP_1
con accredito sul c/c della stessa
[...]
5. È a carico dei genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di figli, così distinte e normate:
A) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse, rette ed assicurazioni imposte da istituti scolastici privati / tasse, rette ed assicurazioni imposte da università pubbliche dopo il primo anno fuori corso / corsi di specializzazione e master / gite scolastiche con pernottamento / corsi di recupero e lezioni private / alloggio e relative utenze presso la sede universitaria
B) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extra scolastica (sportiva, ricreativa o ludica) all'anno e relativi accessori / pre-scuola e dopo- scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario / spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo famigliare ad oggi e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi / spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo
/spese per la patente
C) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno/spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in casi di malattia dei genitori o del minore / viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio/soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi / spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
D) spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso al genitore che le avrà sostenute dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della sua richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Novara in data 10.06.2011, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 40, parte II, serie A, anno 2011.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (30.01.2006) maggiorenne ma non Per_3 Per_ economicamente indipendente, e (04.05.2015) minorenni;
Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 10.06.2011 da Pt_1
e con atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1 predetto comune al n. 40, parte II, serie A, anno 2011;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29/4/2025
Pag. 3 Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Veronica Zanin
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