Articolo 230 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 230.

(Aeromobili militari).

Sono considerati aeromobili militari quelli destinati di uso militare, qualora:

1° dimostrino la qualita' militare mediante il legittimo uso dei segni distintivi adottati, a questo scopo, dallo Stato, al quale appartengono;

2° siano sotto l'autorita' diretta, il controllo immediato e la responsabilita' dello Stato;

3° siano comandati da persona iscritta nelle liste del personale militare;

4° siano equipaggiati da personale militare o militarizzato.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938