TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/08/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VARI PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39.
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 361/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia a definizione del procedimento N.R.G. 3860/2022, depositata in data
25.01.2023, e non notificata
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2022, ha impugnato Controparte_1
l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 09720100137126954000, recante l'importo di euro 5.276, 86 a titolo di imposta IRPEF per l'anno 2006, di cui ha dichiarato di essere venuto a conoscenza in occasione di un accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.
A fondamento della propria opposizione, il contribuente ha eccepito: 1) l'omessa notificazione della cartella relativa all'estratto di ruolo impugnato e degli atti di pagina 1 di 7 accertamento presupposti all'iscrizione a ruolo delle somme richieste, 2) la prescrizione dei crediti esattoriali sussistenti a proprio carico, 3) l'illegittimità degli interessi applicati.
Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione a crediti tributari e in mancanza di atti esecutivi nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse stante la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta. Ha dedotto altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante l'intervenuta interruzione dei termini prescrizionali documentando l'avvenuta notificazione della suindicata cartella n.
09720100137126954000, della successiva intimazione di pagamento n.
09720139176188614000, del preavviso di fermo n. 09780201400040899000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720179021409345000. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto dell'opposizione del contribuente, in quanto inammissibile ed infondata con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 361/2023,il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la causa, e dopo aver dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, ha accolto l'impugnazione del sig. CP_1 per intervenuta prescrizione del credito in assenza di validi atti interruttivi.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l' , Controparte_2 chiedendone l'annullamento e/o l'integrale riforma, lamentando l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure 1) non ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, in favore del Giudice
Tributario; 2) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione del contribuente, sebbene avente ad oggetto un mero estratto di ruolo rilasciato all'esito di un accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della Riscossione;
3) ha dichiarato l'omessa notificazione della cartella n. 09720100137126954000, oltre che degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione ed ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
benchè regolarmente citato nel giudizio in appello, non si è Controparte_1 costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia. pagina 2 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa istruita documentalmente, maturati i termini ex art. 352 c.p.c., veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF). Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, pagina 3 di 7 nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni
Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la pagina 4 di 7 relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 09720100137126954000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia 14 agosto 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VARI PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39.
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 361/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia a definizione del procedimento N.R.G. 3860/2022, depositata in data
25.01.2023, e non notificata
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2022, ha impugnato Controparte_1
l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 09720100137126954000, recante l'importo di euro 5.276, 86 a titolo di imposta IRPEF per l'anno 2006, di cui ha dichiarato di essere venuto a conoscenza in occasione di un accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.
A fondamento della propria opposizione, il contribuente ha eccepito: 1) l'omessa notificazione della cartella relativa all'estratto di ruolo impugnato e degli atti di pagina 1 di 7 accertamento presupposti all'iscrizione a ruolo delle somme richieste, 2) la prescrizione dei crediti esattoriali sussistenti a proprio carico, 3) l'illegittimità degli interessi applicati.
Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione a crediti tributari e in mancanza di atti esecutivi nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse stante la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta. Ha dedotto altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante l'intervenuta interruzione dei termini prescrizionali documentando l'avvenuta notificazione della suindicata cartella n.
09720100137126954000, della successiva intimazione di pagamento n.
09720139176188614000, del preavviso di fermo n. 09780201400040899000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720179021409345000. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto dell'opposizione del contribuente, in quanto inammissibile ed infondata con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 361/2023,il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la causa, e dopo aver dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, ha accolto l'impugnazione del sig. CP_1 per intervenuta prescrizione del credito in assenza di validi atti interruttivi.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l' , Controparte_2 chiedendone l'annullamento e/o l'integrale riforma, lamentando l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure 1) non ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, in favore del Giudice
Tributario; 2) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione del contribuente, sebbene avente ad oggetto un mero estratto di ruolo rilasciato all'esito di un accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della Riscossione;
3) ha dichiarato l'omessa notificazione della cartella n. 09720100137126954000, oltre che degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione ed ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
benchè regolarmente citato nel giudizio in appello, non si è Controparte_1 costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia. pagina 2 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa istruita documentalmente, maturati i termini ex art. 352 c.p.c., veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Controparte_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF). Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, pagina 3 di 7 nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità. In tali ipotesi, le Sezioni
Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la pagina 4 di 7 relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 09720100137126954000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia 14 agosto 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7