Sentenza 13 settembre 2007
Massime • 3
In tema di presidenza dell'assemblea della società per azioni, è illegittima, per contrarietà alla norma inderogabile di cui all'art.2371 cod. civ., la delibera che, attribuendo la funzione al presidente del consiglio di amministrazione, preveda che, in caso di assenza o impedimento, essa spetti ad un consigliere scelto dallo stesso collegio, poiché per tale ipotesi subordinata la norma espressamente deferisce la scelta alla maggioranza degli intervenuti.
In tema di nomina del collegio sindacale nelle società per azioni, è illegittima la modifica statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione il diritto di presentare una propria lista di candidati, con possibile integrale copertura dei posti disponibili, ciò implicando la violazione del diritto dei soci di minoranza, ai sensi dell'art.148,comma 2, del d.lgs. n.58 del 1998, di ottenere l'elezione di un loro candidato quale componente effettivo.
La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale. (Nella fattispecie di impugnativa di delibera assembleare la S.C. ha preso atto che, anche dai documenti prodotti ex art.372 cod. proc. civ., una società per azioni aveva revocato le delibere - con gli effetti di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n.6 del 2003 - in conformità alle censure del socio che nel frattempo erano state accolte dalle sentenze di merito, ed ha accertato, ai fini di stabilire la soccombenza, l'illegittimità delle clausole modificative dello statuto oggetto di impugnativa).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2007, n. 19160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19160 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 27, presso l'avvocato CIGNITTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CAMPEIS, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AB LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BETTOLO 4, presso l'avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 87/04 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 07/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2007 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.1.1999 CA IS conveniva avanti al Tribunale di Udine la AN & C. Officine Meccaniche s.p.a., chiedendo l'annullamento della delibera dell'assemblea straordinaria del 30.10.1998 nella parte in cui aveva modificato gli artt. 12 e 21 dello statuto.
Il primo (art. 12) in quanto, prevedendo che l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento dello stesso, da altro consigliere a tal fine incaricato dal consiglio, viola l'art. 2371 c.c. il quale prevede invece che l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o in mancanza da quella designata dagli intervenuti;
il secondo (art. 21), riguardante la nomina dei sindaci, in quanto, prevedendo il diritto del consiglio di amministrazione di presentare una lista di candidati per l'elezione del collegio sindacale, viola il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 148, comma 2, che attribuisce ai soci di minoranza il diritto di eleggere un membro effettivo nel collegio sindacale.
Si costituiva la società convenuta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera per abuso del diritto azionato dall'attore in quanto in passato aveva impugnato più volte le delibere assembleari e poteva quindi considerarsi un "disturbatore professionista dell'assemblea" e, nel merito, il rigetto per la sua infondatezza.
Il Tribunale, con sentenza n. 1358/01 depositata in data 8.10.2001, disattendeva l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione che accoglieva limitatamente alla avvenuta modifica dell'art. 21 dello statuto.
Proponeva appello la società ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il IS chiedendone il rigetto e proponendo anche appello incidentale, la Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 2.7.2003 - 7.2.2004, in accoglimento dell'appello incidentale, annullava la delibera anche in relazione alla modifica apportata all'art. 12 dello statuto, confermando nel resto e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità basata sull'asserito abuso da parte del IS, sostenendo che questi si era limitato invece ad esercitare un proprio diritto in qualità di socio, rilevava la Corte d'Appello per quanto riguarda l'art. 21 dello statuto che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che detta previsione, così come modificata, attribuendo al consiglio di amministrazione il diritto di presentare una propria lista di candidati sindaci, avrebbe potuto comportare l'integrale copertura dei seggi disponibili, pregiudicando il diritto dei soci di minoranza di ottenere l'elezione di un loro candidato in violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 148, comma 2. Riteneva poi che l'ulteriore modifica dell'art. 21 da parte della società nei termini indicati dal Tribunale con la sentenza impugnata non avrebbe potuto comportare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 2377 c.c., u.c., trattandosi piuttosto di acquiescenza parziale alla sentenza che doveva essere esaminata ugualmente in relazione all'appello incidentale ed alle spese del giudizio. Relativamente all'appello incidentale del IS, riteneva che l'art. 12 dello statuto, nel prevedere che l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di assenza od impedimento, da persona scelta dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, si pone in contrasto con l'art. 2371 c.c., da considerarsi inderogabile e per il quale l'assemblea è presieduta dalla persona indicata dall'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la AN & C. Officine Meccaniche s.p.a. che deduce tre motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso CA IS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si osserva che la AN & C. Officine Meccaniche s.p.a., odierna ricorrente - la quale già in sede di merito aveva dato atto di aver modificato l'art. 21 dello statuto (nomina del collegio sindacale) nei termini richiesti dalla controparte e disposti dal Tribunale - ha comunicato successivamente con la memoria depositata in questa sede prima dell'udienza che con Delib. 27 settembre 2004 l'assemblea aveva modificato anche la clausola di cui all'art. 12 dello statuto medesimo (presidenza dell'assemblea), come disposto dalla Corte d'Appello in accoglimento dell'appello incidentale del IS, allegando copia della delibera e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna del IS al pagamento delle spese dell'intero giudizio.
Le due richieste vanno ovviamente tenute separate anche se la seconda non può non dipendere dalla soluzione della prima.
Va comunque in primo luogo rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte è consentito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. la produzione di documenti volti ad evidenziare l'esistenza di fatti sopravvenuti che comportino la cessazione della materia del contendere e con essa il venir meno dell'interesse al ricorso. Della Delib. dell'assemblea 27 settembre 2004 prodotta con la memoria, che ha modificato l'art. 21 dello statuto, deve pertanto tenersi conto. Orbene, la composizione in tal modo della controversia per il venir meno di posizioni di contrasto fra le parti comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze, di cui quella di appello ancora oggetto di impugnazione in questa sede, determinando così non già una mera inammissibilità del ricorso che si esaurirebbe sul piano processuale ma la rimozione delle sentenze già emesse, in quanto non più attuali, attraverso la verifica dell'intervenuta cessazione della materia del contendere che da luogo alla conseguente pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., in quanto la causa non può essere proseguita. Si impone quindi una decisione che, dando atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, equivalga ad una pronuncia di merito sebbene non entri nel. merito della controversia (in tal senso Cass. 3311/00; Cass. 5476/99; Cass. 3075/97).
Definito in tal modo il contenuto della decisione non rimane che provvedere sulle spese, ma ciò richiede una valutazione sulla soccombenza virtuale mediante l'esame delle questioni prospettate con l'atto introduttivo del giudizio.
Trattasi di questioni di non poco rilievo per il corretto andamento di una società per azioni, della cui soluzione la ricorrente ha preso atto, adeguandosi alle decisioni adottate in sede di merito che il Collegio ritiene di condividere sulla base delle considerazioni che saranno qui di seguito espresse in relazione ai dedotti motivi di ricorso e con riferimento, ripetesi, alla soccombenza virtuale. Orbene, con il primo motivo di ricorso la AN & C. Officine Meccaniche s.p.a. denuncia omesso esame dell'appello e difetto di motivazione, lamentando che la Corte d'Appello non abbia argomentato sull'impugnazione, pur articolata, della società, essendosi limitata ad affermare che bene aveva fatto il primo giudice a non prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla AN. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2377 c.c. e del D.Lgs. 148 del 1958, art. 148 nonché contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto annullabile anche una delibera revocata nonostante il disposto dell'art. 2377 c.c. che esclude la possibilità di una pronuncia, con la conseguenza che la questione relativa all'art. 21 dello statuto deve essere ugualmente affrontata in relazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Sostiene al riguardo che la possibilità attribuita al consiglio di amministrazione di presentare una lista di sindaci non viola il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 148, in quanto non esclude la presentazione della lista dei soci di minoranza.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2371 c.c. nonché difetto di motivazione. Sostiene che l'art. 12 dello statuto, nell'attribuire al Presidente del consiglio di amministrazione il potere di presiedere l'assemblea ed, in caso di assenza o di impedimento, ad un consigliere scelto dallo stesso consiglio, non viola alcuna norma imperativa e, tanto meno, l'art. 2371 c.c. il quale fa riferimento in primo luogo alla persona indicata nello statuto.
Orbene, quanto al primo motivo, l'estrema genericità del suo contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non consente alcuna valutazione al riguardo, non avendo la ricorrente precisato a quale documentazione intende riferirsi ne' il loro contenuto.
Per quanto riguarda il secondo motivo, si osserva che, se è vero che la Corte d'Appello non avrebbe potuto annullare la Delibera relativa all'art. 21 della statuto (nomina del collegio sindacale) già revocata a seguito della pronuncia del Tribunale ostandovi l'art.2377 c.c., u.c. nel testo precedente, applicabile "ratione temporis"
al caso in esame (e comunque non modificato sul punto dal testo successivo), è anche vero che la tesi della ricorrente circa la legittimità della previsione statutaria in ordine alla presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione non può essere condivisa.
A parte l'anomalia di un collegio controllante nominato anche dall'organo controllato, una tale previsione viola certamente il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 148 posto a tutela delle minoranze in quanto comporterebbe il pericolo di una copertura dei posti disponibili da parte unicamente dei soggetti voluti dalla maggioranza e dall'organo rappresentativo (consiglio di amministrazione) e non assicurerebbe quindi la presenza di membri votati dalla minoranza.
Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha ritenuto illegittima la modifica in precedenza adottata all'esito dell'assemblea straordinaria del 30.10.1998 che consentiva al consiglio di amministrazione la presentazione di una propria lista. Per quanto riguarda infine il terzo motivo, relativo all'art. 12 dello statuto riguardante la individuazione del soggetto chiamato a presiedere l'assemblea nel caso di assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la previsione che attribuiva il potere di nomina al consiglio di amministrazione si poneva in evidente contrasto con l'art. 2371 c.c. il quale, in ordine a detta ipotesi subordinata, richiede invece che l'assemblea sia presieduta da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti. E non v'è dubbio che trattasi di norma inderogabile in mancanza di i un'espressa previsione che consenta una diversa disciplina statutaria.
Le spese dell'intero giudizio vanno poste pertanto a carico della società ricorrente, soccombente virtuale, e tale soluzione, oltre tutto, è in linea con la modifica apportata all'art. 2377 c.c., penultimo comma, il quale, per l'ipotesi come quella in esame di sostituzione della delibera impugnata, prevede che le spese debbano essere poste "di norma" a carico della società.
Dette spese si liquidano come in dispositivo con la sostanziale conferma, negli importi, di quelle liquidate nei giudizi di merito.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio avanti al Tribunale, in Euro 2.000,00 per onorario, in Euro 1.600,00 per diritti ed in Euro 300,00 per spese, quanto al giudizio avanti alla Corte d'Appello in Euro 4.000,00 per onorario, Euro 920,00 per diritti ed Euro 280,00 per spese e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 3.000,00 per onorario ed in Euro 100,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori in relazione all'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2007