CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28534/2016 R.G. proposto da TA RU, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Nuti del Foro di Livorno, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione – ricorrente – contro Consorzio di bonifica n. 5 SC ST, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. Giuseppe Conoscenti del Foro di Lucca e Carlo Baldassari, con Oggetto: tributi locali Civile Sent. Sez. 5 Num. 10482 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 19/04/2023 2 domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 15;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SC n. 788/29/16 depositata il 2 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere NI LL Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n. 95120120099790000) a carico di RU TA (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento di quote consortili relative agli anni 2010 e 2011 per l’importo di € 103,31 in favore del Consorzio di bonifica n. 5 SC ST (d’ora in poi controricorrente). La CTP aveva accolto il ricorso del ricorrente, mentre la CTR ha accolto l’appello, proposto dall’Unione Montana Alta Val di Cecina (cui è succeduto l’odierno controricorrente), per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - l'inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta a carico del contribuente, che voglia disconoscere il debito, l'onere di contestare specificamente la dimostrazione «dell’inesistenza e/o dell’inefficacia dell’iniziativa del Consorzio»; - le relazioni tecniche acquisite e non adeguatamente contraddette costituiscono una prova sufficiente e valida dei vantaggi conseguiti dall’immobile oggetto del ricorso. Il ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, il controricorrente si è costituito con controricorso, entrambi le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, degli artt. 15, 16, 18 e 33 della l. regione SC 5 maggio 1994, n. 34, degli artt. 24, 57, 58 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 345 cod. proc. civ. Contesta l’applicazione del riparto dell’onere probatorio effettuata dalla CTR, evidenziando che esso non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto con l’atto introduttivo aveva provveduto a contestare in modo specifico il contenuto e la legittimità del perimetro di contribuenza, del piano di classifica e del piano di riparto. In particolare, aveva dedotto l’assenza di alcuna delimitazione del perimetro di contribuenza all’interno del comprensorio di bonifica, evidenziando con ciò la palese violazione dell’art. 15 della legge regione SC sopra citata. Assume di avere sin dall’inizio contestato il contenuto del piano di classifica, evidenziando che lo stesso risultava fondato «su dati fuorvianti e iniqui (rendita catastale) e sulla mancata previsione di aree demaniali e/o riservate all’intervento esclusivo o concorrente agli enti territoriali (provincia di Pisa) nelle quali il contributo è escluso». Deduce di avere, altresì, eccepito l’erroneità del piano di riparto che non aveva dato conto dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Consorzio, in forza dei quali il contributo imposto avrebbe dovuto essere contenuto entro il massimo del 25% e non ripartito per l’intero. Contesta, infine, il valore e anche l’ammissibilità delle relazioni tecniche cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata. 4 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 e 4 della l. regione SC n. 34 del 1994 con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 53 Cost. Si duole della violazione delle disposizioni regionali citate che prevedono, in ipotesi di finanziamenti pubblici, il criterio del «concorso» dei proprietari alle spese per le opere di bonifica e di manutenzione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 2927 cod. civ. Si duole che la sentenza impugnata non abbia rilevato la sussistenza della prova presuntiva dei fatti estintivi della pretesa contributiva, quali la mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, l’errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto, l’inesistenza di attività compiuta dal consorzio. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nelle circostanze già indicate nei precedenti motivi di impugnazione (mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto, inesistenza di attività compiuta dal consorzio). 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111 Cost., con riferimento agli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all’art. 4, comma 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, agli artt. 3, 24 e 53 Cost. e art. 6 C.E.D.U. Lamenta di essere stata condannata al pagamento di € 1000,00 di spese legali, laddove in primo grado, quando è risultata 5 vittoriosa, si è vista compensare le spese, trattandosi di causa dal valore irrisorio. 6. Il ricorso è infondato. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente riguardante la violazione della disciplina sul litisconsorzio. In proposito è stato eccepito che in appello è stata chiamata in giudizio l’Unione Montana Alta Val di Cecina, mentre l’odierno controricorrente non è stato parte di quel giudizio. L’eccezione non può trovare accoglimento. Devono essere richiamati sulla questione i precedenti di questa Corte, aventi ad oggetto sempre contributi consortili, i quali hanno chiarito che l’odierno controricorrente è succeduto ex lege all’Unione Montana Alta Val di Cecina, ai sensi della l. regione SC 27 dicembre 2012 n. 79, a decorrere dal 27 febbraio 2014 (Cass. Sez. 6 - 5, n. 15587 del 2017, Cass. Sez. 6 - 5, n. 15586 del 2017). Ritiene, inoltre, il Collegio di ribadire il principio di legittimità secondo cui, in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare nominativamente, nel ricorso, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a questi elementi, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (Cass. Sez. 2, n. 10168 del 27/04/2018, Rv. 648352 – 02, Cass., Sez. 2, n. 6822 del 19/03/2013, Rv. 625383 - 01). 6 Nel caso di specie, il controricorrente a supporto dell’eccezione ha solamente dedotto che l’Unione Montana Alta Val di Cecina, quale ente pubblico territoriale, non si è estinta a seguito della legge regionale SC n. 79 del 2012, la quale ha disposto esclusivamente la soppressione dei preesistenti enti consortili e, più in generale, il trasferimento delle funzioni di bonifica ai consorzi neo costituiti, nonché la successione nei relativi rapporti patrimoniali attivi e passivi «a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi». Tali allegazioni non costituiscono, in ogni caso, titoli sufficienti per ritenere sussistente la qualità di litisconsorte necessario in capo all’Unione Montana Alta Val di Cecina. 7. Il primo motivo è infondato. Con esso (v. punto 1 della presente ordinanza) si lamenta l’errata applicazione del riparto dell’onere probatorio, in quanto con l’atto introduttivo il ricorrente ha dedotto di avere provveduto a contestare in modo specifico il contenuto e la legittimità del perimetro di contribuenza, del piano di classifica e del piano di riparto. In particolare, aveva dedotto: a) l’assenza di alcuna delimitazione del perimetro di contribuenza all’interno del comprensorio di bonifica e, ciò, in palese violazione dell’art. 15 della l. regione SC sopra citata;
b) l’erroneità del piano di classifica, evidenziando che lo stesso risultava fondato «su dati fuorvianti e iniqui (rendita catastale) e sulla mancata previsione di aree demaniali e/o riservate all’intervento esclusivo o concorrente agli enti territoriali (provincia di Pisa) nelle quali il contributo è escluso»; c) l’erroneità del piano di riparto che non aveva dato conto dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Consorzio, in forza dei quali il contributo imposto avrebbe dovuto essere contenuto entro il massimo del 25% e non ripartito per l’intero; d) l’ammissibilità e 7 la validità delle relazioni tecniche cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata. 7.1 Occorre premettere che il Collegio condivide il consolidato principio di legittimità secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ. all'ente che richieda i contributi consortili (Cass. sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010). È stato, inoltre, chiarito che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell'atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purché specifica, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n.21176). 7.2. In relazione alle dedotte specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente si osserva quanto segue. Per quanto riguarda la doglianza relativa all’assenza di delimitazione del perimetro di contribuenza (lett. a), si deve ritenere che la stessa sia stata superata dalla documentazione fornita nel corso del giudizio di appello dall’ente convenuto, odierno controricorrente. A tale 8 proposito il controricorrente ha depositato i documenti all’epoca prodotti con cui era stato anche modificato e confermato il perimetro provvisorio, indicando esattamente la fase del giudizio e la data (delibere n. 32 del 21 luglio 2006, n. 72 del 25 novembre 2010 e n. 42 del 25 novembre 2011 riguardanti i programmi delle attività e i piani annuali di riparto per gli anni 2010 e 2011). Tali circostanze non risultano essere state in alcun modo confutate dal ricorrente. Relativamente alla doglianza riguardante l'erroneità e iniquità del piano di classifica (lett. b), si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata dotazione di uno specifico catasto consortile secondo la previsione dell'art. 18 della l. regionale SC n. 34/94, non costituisce una contestazione dotata della specificità richiesta (Cass. Sez. 6 - 5, n. 24363 del 2016). Sulla doglianza riguardante l’erroneità del piano di riparto che non aveva dato conto dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Consorzio (lett. c), si osserva che il controricorrente ha dato atto che i piani annuali per gli anni 2010 e 2011 sono stati approvati unitamente ai programmi delle attività gestionali con le delibere sopra indicate, deducendo anche che copia degli stessi era stata tempestivamente prodotta nel secondo grado di giudizio con specifica indicazione di data di deposito. I piani annuali di riparto, allegati anche al controricorso, risultano riferiti alle sole spese di funzionamento del servizio di bonifica di difesa del suolo (pag. 13 controricorso), nonché ai lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico al netto dei contributi pubblici integrativi. Tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dal ricorrente. 9 La doglianza relativa all’ammissibilità e validità delle relazioni tecniche (lett. d) su cui la sentenza ha fondato il proprio convincimento non può essere accolta. Ritiene il Collegio di confermare, quanto già sostenuto in sede di legittimità, ovvero che in tema di contributi di bonifica, ove il consorziato contesti la debenza del tributo, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova. Si aggiunga, inoltre, che il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale (Cass. Sez. 5, n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622991 - 01). Neppure può avere pregio il riferimento alla mancata approvazione di un piano generale di bonifica, in quanto, formulato come una semplice osservazione e non incluso dallo stesso ricorrente nell'ambito delle specifiche contestazioni ritenute idonee ad addossare l'onere della prova a carico del consorzio. Si aggiunga che il controricorrente ha eccepito la tardività di tale eccezione nel giudizio di merito e tale circostanza non è stata in alcun modo contraddetta dal ricorrente. Si deve dedurre, pertanto, 10 che l’eccezione, in quanto nuova, correttamente non è stata esaminata dalla sentenza impugnata. 8. Il secondo motivo è infondato. Con esso ci si duole (v. punto 2 della presente ordinanza) della violazione delle disposizioni regionali che prevedono, in ipotesi di finanziamenti pubblici, il criterio del «concorso» dei proprietari alle spese per le opere di bonifica e di manutenzione nei limiti del 25%. Deduce che il controricorrente abbia ricevuto nel periodo di riferimento finanziamenti pubblici dal 2008 al 2012, ovvero contributi per la «manutenzione ordinaria di opere di bonifica» per € 30.110,00 e che abbia ricevuto un intervento della Provincia di Pisa sul macro- bacino del Comprensorio n. 29 per circa 1,2 milioni di euro. Contesta che nella determinazione del contributo dei singoli consorziati avrebbe dovuto tenersi conto dei finanziamenti e degli interventi pubblici. 8.1. Il controricorrente ha eccepito che l'odierno ricorrente in appello si è costituito tardivamente (ricezione della notifica dell'appello 8 luglio 2014, costituzione con deposito di controdeduzioni 24 novembre 2014), oltre il termine di 60 giorni fissato dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’eccezione non può essere accolta, in quanto l’eccezione era già stata sollevata in primo grado, pertanto, la costituzione tardiva non ha minimamente precluso il diritto del ricorrente di reiterare le difese già svolte. Si ricorda, infatti, che la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Ne consegue che, qualora tali 11 difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, n. 6734 del 02/04/2015, Rv. 635139 – 01, Sez. 5, n. 2585 del 30/01/2019, Rv. 652371 – 01). Nella specie, a seguito dell’atto di appello proposto dall’ente Unione montana e delle controdeduzioni dell’appellato, l’ente aveva depositato memoria illustrativa e i giudici di secondo grado hanno correttamente utilizzato ai fini decisori, sia la documentazione prodotta nel corso del giudizio, sia la relazione tecnica. 8.2. Nel merito il motivo va respinto, in quanto infondato. Si rinvia a quanto esposto in relazione al primo motivo di impugnazione (V. punto 7), sulla circostanza che i piani annuali di riparto allegati anche al controricorso risultano riferiti alle sole spese di funzionamento del servizio di bonifica di difesa del suolo (pag. 13 e 15 controricorso), nonché ai lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico al netto dei contributi pubblici integrativi. Tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dal ricorrente. Né il ricorrente offre delucidazioni sulle modalità con cui avrebbe dovuto operare l’applicazione della riduzione nella misura del 25%. A ciò si aggiunge che l’art. 3 della l. SC n. 34 del 1994, Interventi pubblici dispone che: «1. La Regione provvede, con le modalità di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse. 12 2. I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza. 3. La misura del concorso è stabilita in rapporto alla rilevanza del beneficio e non può comunque essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva dell’opera.» L’art. 4 della medesima l. SC n. 34 del 1994, Obblighi di bonifica a carico dei proprietari, prevede: «I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell’attività di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo: a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità e alla funzionalità delle opere di cui all’art. 3, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
b) alla manutenzione e all' esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell' art. 41, comma 6. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lett. b), sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate». Ai sensi dell’art. 16 l. SC n. 34 del 1994, «1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio. 2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile. 3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i 13 parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale». Nel caso in esame la sentenza ha valutato la documentazione prodotta, ovvero l’inserimento del bene nel perimetro di contribuenza, l’esistenza del piano di classifica, ha esaminato i piani di riparto e ha deciso sulla sussistenza del presupposto impositivo affermando «come le relazioni tecniche riversate in atti non adeguatamente contraddette da parte appellata vengano a questo punto a costituire prova sufficiente e valida dei vantaggi conseguiti dall'immobile oggetto del ricorso». Va respinta, infine, la doglianza relativa all’ammissibilità e validità delle relazioni tecniche, in quanto infondata e sul punto si rinvia a quanto esposto al punto 7 (lett. d). Ciò, a volere superare i profili di inammissibilità della stessa laddove sollecita una rivisitazione della ricostruzione probatoria effettuata dai giudici di merito, preclusa in questa sede. 9. Il terzo e il quarto motivo sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Essi riguardano il mancato rilievo e l’omesso esame da parte dei giudici di secondo grado della sussistenza della prova presuntiva dei fatti estintivi della pretesa contributiva, in particolare, ancora la mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, l’errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto, l’inesistenza di attività compiuta dal consorzio. La contestazione sul perimetro di contribuenza non ha pregio, in quanto, il controricorrente nel corso del giudizio di appello ha depositato documentazione da cui si evinceva la modifica del perimetro provvisorio, come meglio chiarito al precedente punto 7. 14 Analogamente vanno respinte le ulteriori doglianze, circa la lamentata errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto. Si osserva che tali contestazioni effettivamente si fondano su dichiarazioni rese da soggetti terzi, contenute in un atto di indirizzo della giunta. Nello stesso senso, la doglianza relativa all’inesistenza di attività compiute dal consorzio controricorrente è stata desunta da una dichiarazione di un consigliere del consorzio controricorrente, contenuta in un verbale di assemblea. Non si ritiene che tali elementi siano sufficienti per integrare la gravità, la precisione e la concordanza richiesti per la sussistenza di una prova presuntiva. In ogni caso, si deve ribadire che con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 – 01, Sez. 2, n. 36478 del 24/11/2021, Rv. 662946 – 01). La censura per vizio di motivazione deve, infatti, fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. 6 - 1, n. 5279 del 26/02/2020, Rv. 657231 - 01). Il ricorrente, in proposito, non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali la ricostruzione probatoria effettuata dalla sentenza impugnata sia affetta da illogicità e incoerenza. 15 10. Il quinto motivo di impugnazione (v. punto 4 della presente ordinanza) in materia di spese processuali è infondato. Nel processo tributario la liquidazione delle spese processuali è regolata dal principio della soccombenza e, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Nella presente controversia non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, così come richiesti dalla disposizione ora riportata. Deve essere respinta la doglianza riguardante il superamento dei minimi e massimi tariffari. Sulla base del prospetto delle spese, regolato dal d.m. n. 55 del 2014, all’epoca vigente, tenuto conto del valore della controversia di € 103,31, della richiesta dell’indennità di trasferta dedotta dal controricorrente e non contestata e della discrezionalità della determinazione giudiziale tra il minimo e il massimo, nonché della possibilità di aumento del compenso fino a un terzo, previsti dall’art. 4 del citato d.m., l’importo liquidato di € 1000,00 non supera il valore massimo fissato in € 1.532,67. Si ricorda, inoltre, che in tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, così da non lasciare margine di discrezionalità. Per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni 16 correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso (Cass. Sez. 3, n. 5798 del 28/02/2019, Rv. 652839 – 01; Sez. 2, n. 5610 del 28/11/1978, Rv. 395389 - 01). 11. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso art. 13. Il Consigliere relatore NI LL Il Presidente ER NO
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SC n. 788/29/16 depositata il 2 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere NI LL Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento (n. 95120120099790000) a carico di RU TA (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento di quote consortili relative agli anni 2010 e 2011 per l’importo di € 103,31 in favore del Consorzio di bonifica n. 5 SC ST (d’ora in poi controricorrente). La CTP aveva accolto il ricorso del ricorrente, mentre la CTR ha accolto l’appello, proposto dall’Unione Montana Alta Val di Cecina (cui è succeduto l’odierno controricorrente), per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - l'inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta a carico del contribuente, che voglia disconoscere il debito, l'onere di contestare specificamente la dimostrazione «dell’inesistenza e/o dell’inefficacia dell’iniziativa del Consorzio»; - le relazioni tecniche acquisite e non adeguatamente contraddette costituiscono una prova sufficiente e valida dei vantaggi conseguiti dall’immobile oggetto del ricorso. Il ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, il controricorrente si è costituito con controricorso, entrambi le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, degli artt. 15, 16, 18 e 33 della l. regione SC 5 maggio 1994, n. 34, degli artt. 24, 57, 58 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 345 cod. proc. civ. Contesta l’applicazione del riparto dell’onere probatorio effettuata dalla CTR, evidenziando che esso non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto con l’atto introduttivo aveva provveduto a contestare in modo specifico il contenuto e la legittimità del perimetro di contribuenza, del piano di classifica e del piano di riparto. In particolare, aveva dedotto l’assenza di alcuna delimitazione del perimetro di contribuenza all’interno del comprensorio di bonifica, evidenziando con ciò la palese violazione dell’art. 15 della legge regione SC sopra citata. Assume di avere sin dall’inizio contestato il contenuto del piano di classifica, evidenziando che lo stesso risultava fondato «su dati fuorvianti e iniqui (rendita catastale) e sulla mancata previsione di aree demaniali e/o riservate all’intervento esclusivo o concorrente agli enti territoriali (provincia di Pisa) nelle quali il contributo è escluso». Deduce di avere, altresì, eccepito l’erroneità del piano di riparto che non aveva dato conto dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Consorzio, in forza dei quali il contributo imposto avrebbe dovuto essere contenuto entro il massimo del 25% e non ripartito per l’intero. Contesta, infine, il valore e anche l’ammissibilità delle relazioni tecniche cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata. 4 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 e 4 della l. regione SC n. 34 del 1994 con riferimento all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 53 Cost. Si duole della violazione delle disposizioni regionali citate che prevedono, in ipotesi di finanziamenti pubblici, il criterio del «concorso» dei proprietari alle spese per le opere di bonifica e di manutenzione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 2927 cod. civ. Si duole che la sentenza impugnata non abbia rilevato la sussistenza della prova presuntiva dei fatti estintivi della pretesa contributiva, quali la mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, l’errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto, l’inesistenza di attività compiuta dal consorzio. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nelle circostanze già indicate nei precedenti motivi di impugnazione (mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto, inesistenza di attività compiuta dal consorzio). 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111 Cost., con riferimento agli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all’art. 4, comma 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, agli artt. 3, 24 e 53 Cost. e art. 6 C.E.D.U. Lamenta di essere stata condannata al pagamento di € 1000,00 di spese legali, laddove in primo grado, quando è risultata 5 vittoriosa, si è vista compensare le spese, trattandosi di causa dal valore irrisorio. 6. Il ricorso è infondato. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente riguardante la violazione della disciplina sul litisconsorzio. In proposito è stato eccepito che in appello è stata chiamata in giudizio l’Unione Montana Alta Val di Cecina, mentre l’odierno controricorrente non è stato parte di quel giudizio. L’eccezione non può trovare accoglimento. Devono essere richiamati sulla questione i precedenti di questa Corte, aventi ad oggetto sempre contributi consortili, i quali hanno chiarito che l’odierno controricorrente è succeduto ex lege all’Unione Montana Alta Val di Cecina, ai sensi della l. regione SC 27 dicembre 2012 n. 79, a decorrere dal 27 febbraio 2014 (Cass. Sez. 6 - 5, n. 15587 del 2017, Cass. Sez. 6 - 5, n. 15586 del 2017). Ritiene, inoltre, il Collegio di ribadire il principio di legittimità secondo cui, in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare nominativamente, nel ricorso, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a questi elementi, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (Cass. Sez. 2, n. 10168 del 27/04/2018, Rv. 648352 – 02, Cass., Sez. 2, n. 6822 del 19/03/2013, Rv. 625383 - 01). 6 Nel caso di specie, il controricorrente a supporto dell’eccezione ha solamente dedotto che l’Unione Montana Alta Val di Cecina, quale ente pubblico territoriale, non si è estinta a seguito della legge regionale SC n. 79 del 2012, la quale ha disposto esclusivamente la soppressione dei preesistenti enti consortili e, più in generale, il trasferimento delle funzioni di bonifica ai consorzi neo costituiti, nonché la successione nei relativi rapporti patrimoniali attivi e passivi «a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi». Tali allegazioni non costituiscono, in ogni caso, titoli sufficienti per ritenere sussistente la qualità di litisconsorte necessario in capo all’Unione Montana Alta Val di Cecina. 7. Il primo motivo è infondato. Con esso (v. punto 1 della presente ordinanza) si lamenta l’errata applicazione del riparto dell’onere probatorio, in quanto con l’atto introduttivo il ricorrente ha dedotto di avere provveduto a contestare in modo specifico il contenuto e la legittimità del perimetro di contribuenza, del piano di classifica e del piano di riparto. In particolare, aveva dedotto: a) l’assenza di alcuna delimitazione del perimetro di contribuenza all’interno del comprensorio di bonifica e, ciò, in palese violazione dell’art. 15 della l. regione SC sopra citata;
b) l’erroneità del piano di classifica, evidenziando che lo stesso risultava fondato «su dati fuorvianti e iniqui (rendita catastale) e sulla mancata previsione di aree demaniali e/o riservate all’intervento esclusivo o concorrente agli enti territoriali (provincia di Pisa) nelle quali il contributo è escluso»; c) l’erroneità del piano di riparto che non aveva dato conto dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Consorzio, in forza dei quali il contributo imposto avrebbe dovuto essere contenuto entro il massimo del 25% e non ripartito per l’intero; d) l’ammissibilità e 7 la validità delle relazioni tecniche cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata. 7.1 Occorre premettere che il Collegio condivide il consolidato principio di legittimità secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ. all'ente che richieda i contributi consortili (Cass. sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010). È stato, inoltre, chiarito che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell'atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purché specifica, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n.21176). 7.2. In relazione alle dedotte specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente si osserva quanto segue. Per quanto riguarda la doglianza relativa all’assenza di delimitazione del perimetro di contribuenza (lett. a), si deve ritenere che la stessa sia stata superata dalla documentazione fornita nel corso del giudizio di appello dall’ente convenuto, odierno controricorrente. A tale 8 proposito il controricorrente ha depositato i documenti all’epoca prodotti con cui era stato anche modificato e confermato il perimetro provvisorio, indicando esattamente la fase del giudizio e la data (delibere n. 32 del 21 luglio 2006, n. 72 del 25 novembre 2010 e n. 42 del 25 novembre 2011 riguardanti i programmi delle attività e i piani annuali di riparto per gli anni 2010 e 2011). Tali circostanze non risultano essere state in alcun modo confutate dal ricorrente. Relativamente alla doglianza riguardante l'erroneità e iniquità del piano di classifica (lett. b), si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata dotazione di uno specifico catasto consortile secondo la previsione dell'art. 18 della l. regionale SC n. 34/94, non costituisce una contestazione dotata della specificità richiesta (Cass. Sez. 6 - 5, n. 24363 del 2016). Sulla doglianza riguardante l’erroneità del piano di riparto che non aveva dato conto dei finanziamenti pubblici ricevuti dal Consorzio (lett. c), si osserva che il controricorrente ha dato atto che i piani annuali per gli anni 2010 e 2011 sono stati approvati unitamente ai programmi delle attività gestionali con le delibere sopra indicate, deducendo anche che copia degli stessi era stata tempestivamente prodotta nel secondo grado di giudizio con specifica indicazione di data di deposito. I piani annuali di riparto, allegati anche al controricorso, risultano riferiti alle sole spese di funzionamento del servizio di bonifica di difesa del suolo (pag. 13 controricorso), nonché ai lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico al netto dei contributi pubblici integrativi. Tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dal ricorrente. 9 La doglianza relativa all’ammissibilità e validità delle relazioni tecniche (lett. d) su cui la sentenza ha fondato il proprio convincimento non può essere accolta. Ritiene il Collegio di confermare, quanto già sostenuto in sede di legittimità, ovvero che in tema di contributi di bonifica, ove il consorziato contesti la debenza del tributo, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova. Si aggiunga, inoltre, che il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale (Cass. Sez. 5, n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622991 - 01). Neppure può avere pregio il riferimento alla mancata approvazione di un piano generale di bonifica, in quanto, formulato come una semplice osservazione e non incluso dallo stesso ricorrente nell'ambito delle specifiche contestazioni ritenute idonee ad addossare l'onere della prova a carico del consorzio. Si aggiunga che il controricorrente ha eccepito la tardività di tale eccezione nel giudizio di merito e tale circostanza non è stata in alcun modo contraddetta dal ricorrente. Si deve dedurre, pertanto, 10 che l’eccezione, in quanto nuova, correttamente non è stata esaminata dalla sentenza impugnata. 8. Il secondo motivo è infondato. Con esso ci si duole (v. punto 2 della presente ordinanza) della violazione delle disposizioni regionali che prevedono, in ipotesi di finanziamenti pubblici, il criterio del «concorso» dei proprietari alle spese per le opere di bonifica e di manutenzione nei limiti del 25%. Deduce che il controricorrente abbia ricevuto nel periodo di riferimento finanziamenti pubblici dal 2008 al 2012, ovvero contributi per la «manutenzione ordinaria di opere di bonifica» per € 30.110,00 e che abbia ricevuto un intervento della Provincia di Pisa sul macro- bacino del Comprensorio n. 29 per circa 1,2 milioni di euro. Contesta che nella determinazione del contributo dei singoli consorziati avrebbe dovuto tenersi conto dei finanziamenti e degli interventi pubblici. 8.1. Il controricorrente ha eccepito che l'odierno ricorrente in appello si è costituito tardivamente (ricezione della notifica dell'appello 8 luglio 2014, costituzione con deposito di controdeduzioni 24 novembre 2014), oltre il termine di 60 giorni fissato dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’eccezione non può essere accolta, in quanto l’eccezione era già stata sollevata in primo grado, pertanto, la costituzione tardiva non ha minimamente precluso il diritto del ricorrente di reiterare le difese già svolte. Si ricorda, infatti, che la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Ne consegue che, qualora tali 11 difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, n. 6734 del 02/04/2015, Rv. 635139 – 01, Sez. 5, n. 2585 del 30/01/2019, Rv. 652371 – 01). Nella specie, a seguito dell’atto di appello proposto dall’ente Unione montana e delle controdeduzioni dell’appellato, l’ente aveva depositato memoria illustrativa e i giudici di secondo grado hanno correttamente utilizzato ai fini decisori, sia la documentazione prodotta nel corso del giudizio, sia la relazione tecnica. 8.2. Nel merito il motivo va respinto, in quanto infondato. Si rinvia a quanto esposto in relazione al primo motivo di impugnazione (V. punto 7), sulla circostanza che i piani annuali di riparto allegati anche al controricorso risultano riferiti alle sole spese di funzionamento del servizio di bonifica di difesa del suolo (pag. 13 e 15 controricorso), nonché ai lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico al netto dei contributi pubblici integrativi. Tali circostanze non sono state in alcun modo smentite dal ricorrente. Né il ricorrente offre delucidazioni sulle modalità con cui avrebbe dovuto operare l’applicazione della riduzione nella misura del 25%. A ciò si aggiunge che l’art. 3 della l. SC n. 34 del 1994, Interventi pubblici dispone che: «1. La Regione provvede, con le modalità di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse. 12 2. I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza. 3. La misura del concorso è stabilita in rapporto alla rilevanza del beneficio e non può comunque essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva dell’opera.» L’art. 4 della medesima l. SC n. 34 del 1994, Obblighi di bonifica a carico dei proprietari, prevede: «I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell’attività di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo: a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità e alla funzionalità delle opere di cui all’art. 3, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
b) alla manutenzione e all' esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell' art. 41, comma 6. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lett. b), sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate». Ai sensi dell’art. 16 l. SC n. 34 del 1994, «1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio. 2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile. 3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i 13 parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale». Nel caso in esame la sentenza ha valutato la documentazione prodotta, ovvero l’inserimento del bene nel perimetro di contribuenza, l’esistenza del piano di classifica, ha esaminato i piani di riparto e ha deciso sulla sussistenza del presupposto impositivo affermando «come le relazioni tecniche riversate in atti non adeguatamente contraddette da parte appellata vengano a questo punto a costituire prova sufficiente e valida dei vantaggi conseguiti dall'immobile oggetto del ricorso». Va respinta, infine, la doglianza relativa all’ammissibilità e validità delle relazioni tecniche, in quanto infondata e sul punto si rinvia a quanto esposto al punto 7 (lett. d). Ciò, a volere superare i profili di inammissibilità della stessa laddove sollecita una rivisitazione della ricostruzione probatoria effettuata dai giudici di merito, preclusa in questa sede. 9. Il terzo e il quarto motivo sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Essi riguardano il mancato rilievo e l’omesso esame da parte dei giudici di secondo grado della sussistenza della prova presuntiva dei fatti estintivi della pretesa contributiva, in particolare, ancora la mancata delimitazione del perimetro di contribuenza, l’errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto, l’inesistenza di attività compiuta dal consorzio. La contestazione sul perimetro di contribuenza non ha pregio, in quanto, il controricorrente nel corso del giudizio di appello ha depositato documentazione da cui si evinceva la modifica del perimetro provvisorio, come meglio chiarito al precedente punto 7. 14 Analogamente vanno respinte le ulteriori doglianze, circa la lamentata errata definizione del comprensorio, del piano di classifica e del piano di riparto. Si osserva che tali contestazioni effettivamente si fondano su dichiarazioni rese da soggetti terzi, contenute in un atto di indirizzo della giunta. Nello stesso senso, la doglianza relativa all’inesistenza di attività compiute dal consorzio controricorrente è stata desunta da una dichiarazione di un consigliere del consorzio controricorrente, contenuta in un verbale di assemblea. Non si ritiene che tali elementi siano sufficienti per integrare la gravità, la precisione e la concordanza richiesti per la sussistenza di una prova presuntiva. In ogni caso, si deve ribadire che con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 – 01, Sez. 2, n. 36478 del 24/11/2021, Rv. 662946 – 01). La censura per vizio di motivazione deve, infatti, fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. 6 - 1, n. 5279 del 26/02/2020, Rv. 657231 - 01). Il ricorrente, in proposito, non ha in alcun modo specificato le ragioni per le quali la ricostruzione probatoria effettuata dalla sentenza impugnata sia affetta da illogicità e incoerenza. 15 10. Il quinto motivo di impugnazione (v. punto 4 della presente ordinanza) in materia di spese processuali è infondato. Nel processo tributario la liquidazione delle spese processuali è regolata dal principio della soccombenza e, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Nella presente controversia non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, così come richiesti dalla disposizione ora riportata. Deve essere respinta la doglianza riguardante il superamento dei minimi e massimi tariffari. Sulla base del prospetto delle spese, regolato dal d.m. n. 55 del 2014, all’epoca vigente, tenuto conto del valore della controversia di € 103,31, della richiesta dell’indennità di trasferta dedotta dal controricorrente e non contestata e della discrezionalità della determinazione giudiziale tra il minimo e il massimo, nonché della possibilità di aumento del compenso fino a un terzo, previsti dall’art. 4 del citato d.m., l’importo liquidato di € 1000,00 non supera il valore massimo fissato in € 1.532,67. Si ricorda, inoltre, che in tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, così da non lasciare margine di discrezionalità. Per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni 16 correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso (Cass. Sez. 3, n. 5798 del 28/02/2019, Rv. 652839 – 01; Sez. 2, n. 5610 del 28/11/1978, Rv. 395389 - 01). 11. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso art. 13. Il Consigliere relatore NI LL Il Presidente ER NO