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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 04/02/2025 , tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.7765 /2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. DALUISO LUCIA ANNA
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
-Resistente-
Fatto e diritto
Orbene, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, infatti, il difensore di parte ricorrente, ha depositato atto di rinuncia sottoscritto dallo stesso ricorrente con il quale egli ha dichiarato di rinunziare agli atti e all'azione del procedimento, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del
21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha
l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004, secondo cui “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite
(In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado”).
Le spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del procedimento, possono essere compensate (in tal senso si richiama la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 104/2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 04/02/2025 , tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.7765 /2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. DALUISO LUCIA ANNA
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
-Resistente-
Fatto e diritto
Orbene, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, infatti, il difensore di parte ricorrente, ha depositato atto di rinuncia sottoscritto dallo stesso ricorrente con il quale egli ha dichiarato di rinunziare agli atti e all'azione del procedimento, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del
21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha
l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004, secondo cui “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite
(In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado”).
Le spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del procedimento, possono essere compensate (in tal senso si richiama la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 104/2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti